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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5960 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 143/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel.
Avv. Daniela Gesmundo Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 143/2022, riservata in decisione all'udienza del
25.06.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: Pegno – Ipoteca – Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso, dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
SS EN (C.F.: ), elett.te domiciliato presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo sito in Torre Annunziata al C.so Umberto I n° 182 pec: Email_1
APPELLANTE
E
, subentrata, a titolo universale, nei rapporti Controparte_1 giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società Controparte_2 del Gruppo , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 e difesa dall'Avv. Antonia Fornaro (C.F.: , presso il cui Studio in C.F._3
Roma, Via dei Sardi, 47, è elettivamente domiciliata,
PEC: Email_2
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2308/2021, Il Tribunale di Torre Annunziata ha così provveduto: a) ha accolto l'opposizione e per l'effetto, ha dichiarato nulla l'ipoteca sulla quota di 1/6 della nuda proprietà di: 1)Abitazione di tipo ultrapopolare, censito nel comune di Torre Annunziata alla via Fortuna n° 74 -, categoria A5, foglio 7, particella
447, sub 1, di consistenza di 1,5 vani;
- 2) locale uso magazzino/deposito censito nel comune di Torre Annunziata, alla via Pompei n° 38, cat. C2 foglio 7, part. 447, sub. 3, consistenza di 6mq., per l'assenza di tutte quelle informazioni necessarie ed essenziali poste a base del credito vantato dalla parte opposta;
b) Ha condannato la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione Controparte_3 di spese e competenze di giudizio, in favore dell'opponente, che ha liquidato, in complessivi € 900,00 oltre € 98,00 per spese e rimborso forfettario del 15% ex art. 2 DM
n. 55/2014, oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore dell'Avv. SS EN.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 17/11/2021, con atto di citazione notificato in data 10/01/2022, ha proposto appello, deducendo a Parte_1 sostegno due motivi.
2.1 Con il primo ed il secondo motivo, l'appellante ha evidenziato un errore nella sentenza di primo grado riguardante il riconoscimento parziale delle competenze professionali. Il Giudice ha liquidato una somma inferiore ai minimi previsti dal DM
55/14 (€ 900,00 contro i minimi di € 2.738,00), senza fornire una motivazione adeguata, violando l'art. 111 della Costituzione, e mancando di riconoscere, immotivatamente, quanto richiesto dall'appellante nella nota spese depositata agli atti.
3. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il Controparte_3 rigetto dell'appello.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata notificata in data 17/11/2021; l'atto d'appello è stato notificato il 10/01/2022.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto.
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da
è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi. Parte_1
6. Ed invero, i due motivi di gravame formulati da vanno Parte_1 trattati congiuntamente siccome entrambi afferenti la liquidazione delle spese di lite da parte del giudice di prime cure. Gli stessi meritano condivisione sulla scorta delle considerazioni che seguono.
7. Ed invero, l'appellante ha impugnato la sentenza de quo nella parte in cui dispone: “Condanna la convenuta in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., alla refusione di spese e competenze di giudizio, in favore dell'opponente, che liquida, in complessivi euro 900,00.”
A fondamento del gravame, l' ha evidenziato che il Giudice di primo Pt_1 grado, nel riconoscere solo in maniera “parziale” (ovvero per meglio dire al di sotto dei minimi previsti dal DM 55/14) i compensi legali, non solo non ha fornito alcuna motivazione in aperta violazione dell'art 111 Cost. che stabilisce che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati», ma addirittura ha liquidato somme al di sotto dei valori minimi dello stesso DM 55/14.
Ha altresì sottolineato che la sentenza impugnata non è condivisibile anche laddove il G.I., immotivatamente, non riconosce quanto richiesto dal Procuratore nella nota spese depositata agli atti anche allegandola alla memoria ex art. 190 c.p.c.
Ebbene, giova osservare, in generale, che la nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c. non è vincolante per il giudice, il quale, nel condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese in favore di quella vittoriosa, può sempre escludere la ripetizione di quelle ritenute eccessive o superflue (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/01/2014, n. 1972).
Quando il giudice liquida le spese secondo gli importi risultanti dalla notula ritualmente depositate, non è tenuto a particolari oneri di motivazione, salvo che la congruità di essa non sia stata specificamente contestata. Quando, invece, il giudice ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 92, comma 1, c.p.c. - e, cioè, di escludere la ripetizione delle spese eccessive o superflue - ha l'onere di indicare: a) quali spese abbia inteso ridurre o escludere;
b) quali ragioni le rendano eccessiva o superflue (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 28/01/2014, n. 1761; Cassazione civile sez. II, 27/07/2023,
n.22762; Cassazione civile sez. III, 16/07/2025, n.19718).
Dunque, sulla scorta dei rilievi che precedono, si rileva anzitutto che il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha omesso di pronunziarsi sulla nota spese prodotta dall'istante, pur avendo significativamente ridotto gli importi richiesti.
Deve affermarsi, altresì, che il giudice di prime cure non abbia liquidato una somma congrua con riferimento ai compensi spettanti al difensore dell'attore rispetto ai parametri previsti nel D.M. 55/14, nella versione successiva alla modifica del D.M. 37 del
2018 ed antecedente rispetto alla modifica operata dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile al caso di specie, ratione temporis.
Tale normativa, difatti, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento, per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
Deve, pertanto, affermarsi, sulla scorta dell'orientamento consolidato della
Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. nn. 24993/23, 10438/2023, 9815/23, 30154/24, cfr. anche Cass. n. 11252, 3.4, in motivazione e Cassazione civile sez. lav., 11/07/2025,
n.19049), che il giudice, qualora proceda alla liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, non può determinare importi inferiori ai valori minimi previsti, atteso il loro carattere inderogabile.
Orbene, tenuto conto che la controversia in oggetto rientra nello scaglione che va da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 poiché l'ipoteca oggetto del giudizio di prime cure veniva iscritto per la complessiva somma di euro 18.645,16, su di un debito a ruolo di euro 9.322,58, il predetto decreto ministeriale consente la liquidazione a titolo di compensi della somma complessiva media di € 4.835,00, per tutte le fasi processuali, pari all'importo richiesto dal difensore dell' nella nota spese. Pt_1
Tuttavia, a parere della Corte, devono essere liquidati in favore dell'appellante i compensi nella misura minima pari ad € 2.738,00, tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta nel corso del giudizio di primo grado e delle non complessità delle questioni in fatto ed in diritto affrontate.
In tali termini, va, pertanto, riformata la sentenza di prime cure.
8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellato; la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione fino € 5.200,00, valori medi, eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n 2308/2021, così provvede:
A) accoglie l'appello proposto da ed in riforma del capo 2) della Parte_1
sentenza impugnata:
1) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 2.738,00 per compensi, oltre Parte_1
IVA e CPA, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv. SS EN dichiaratosi antistatario;
B) condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di delle spese di lite per il Parte_1 presente grado che liquida in € 27,00 per esborsi ed € 1.923,00 per compensi oltre
IVA e CPA, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv. SS EN dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Maria Teresa Onorato Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
FINIZIO MARIAGIOVANNA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel.
Avv. Daniela Gesmundo Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 143/2022, riservata in decisione all'udienza del
25.06.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: Pegno – Ipoteca – Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso, dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
SS EN (C.F.: ), elett.te domiciliato presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo sito in Torre Annunziata al C.so Umberto I n° 182 pec: Email_1
APPELLANTE
E
, subentrata, a titolo universale, nei rapporti Controparte_1 giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società Controparte_2 del Gruppo , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 e difesa dall'Avv. Antonia Fornaro (C.F.: , presso il cui Studio in C.F._3
Roma, Via dei Sardi, 47, è elettivamente domiciliata,
PEC: Email_2
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2308/2021, Il Tribunale di Torre Annunziata ha così provveduto: a) ha accolto l'opposizione e per l'effetto, ha dichiarato nulla l'ipoteca sulla quota di 1/6 della nuda proprietà di: 1)Abitazione di tipo ultrapopolare, censito nel comune di Torre Annunziata alla via Fortuna n° 74 -, categoria A5, foglio 7, particella
447, sub 1, di consistenza di 1,5 vani;
- 2) locale uso magazzino/deposito censito nel comune di Torre Annunziata, alla via Pompei n° 38, cat. C2 foglio 7, part. 447, sub. 3, consistenza di 6mq., per l'assenza di tutte quelle informazioni necessarie ed essenziali poste a base del credito vantato dalla parte opposta;
b) Ha condannato la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione Controparte_3 di spese e competenze di giudizio, in favore dell'opponente, che ha liquidato, in complessivi € 900,00 oltre € 98,00 per spese e rimborso forfettario del 15% ex art. 2 DM
n. 55/2014, oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore dell'Avv. SS EN.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 17/11/2021, con atto di citazione notificato in data 10/01/2022, ha proposto appello, deducendo a Parte_1 sostegno due motivi.
2.1 Con il primo ed il secondo motivo, l'appellante ha evidenziato un errore nella sentenza di primo grado riguardante il riconoscimento parziale delle competenze professionali. Il Giudice ha liquidato una somma inferiore ai minimi previsti dal DM
55/14 (€ 900,00 contro i minimi di € 2.738,00), senza fornire una motivazione adeguata, violando l'art. 111 della Costituzione, e mancando di riconoscere, immotivatamente, quanto richiesto dall'appellante nella nota spese depositata agli atti.
3. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il Controparte_3 rigetto dell'appello.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata notificata in data 17/11/2021; l'atto d'appello è stato notificato il 10/01/2022.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto.
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da
è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi. Parte_1
6. Ed invero, i due motivi di gravame formulati da vanno Parte_1 trattati congiuntamente siccome entrambi afferenti la liquidazione delle spese di lite da parte del giudice di prime cure. Gli stessi meritano condivisione sulla scorta delle considerazioni che seguono.
7. Ed invero, l'appellante ha impugnato la sentenza de quo nella parte in cui dispone: “Condanna la convenuta in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., alla refusione di spese e competenze di giudizio, in favore dell'opponente, che liquida, in complessivi euro 900,00.”
A fondamento del gravame, l' ha evidenziato che il Giudice di primo Pt_1 grado, nel riconoscere solo in maniera “parziale” (ovvero per meglio dire al di sotto dei minimi previsti dal DM 55/14) i compensi legali, non solo non ha fornito alcuna motivazione in aperta violazione dell'art 111 Cost. che stabilisce che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati», ma addirittura ha liquidato somme al di sotto dei valori minimi dello stesso DM 55/14.
Ha altresì sottolineato che la sentenza impugnata non è condivisibile anche laddove il G.I., immotivatamente, non riconosce quanto richiesto dal Procuratore nella nota spese depositata agli atti anche allegandola alla memoria ex art. 190 c.p.c.
Ebbene, giova osservare, in generale, che la nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c. non è vincolante per il giudice, il quale, nel condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese in favore di quella vittoriosa, può sempre escludere la ripetizione di quelle ritenute eccessive o superflue (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/01/2014, n. 1972).
Quando il giudice liquida le spese secondo gli importi risultanti dalla notula ritualmente depositate, non è tenuto a particolari oneri di motivazione, salvo che la congruità di essa non sia stata specificamente contestata. Quando, invece, il giudice ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 92, comma 1, c.p.c. - e, cioè, di escludere la ripetizione delle spese eccessive o superflue - ha l'onere di indicare: a) quali spese abbia inteso ridurre o escludere;
b) quali ragioni le rendano eccessiva o superflue (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 28/01/2014, n. 1761; Cassazione civile sez. II, 27/07/2023,
n.22762; Cassazione civile sez. III, 16/07/2025, n.19718).
Dunque, sulla scorta dei rilievi che precedono, si rileva anzitutto che il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha omesso di pronunziarsi sulla nota spese prodotta dall'istante, pur avendo significativamente ridotto gli importi richiesti.
Deve affermarsi, altresì, che il giudice di prime cure non abbia liquidato una somma congrua con riferimento ai compensi spettanti al difensore dell'attore rispetto ai parametri previsti nel D.M. 55/14, nella versione successiva alla modifica del D.M. 37 del
2018 ed antecedente rispetto alla modifica operata dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile al caso di specie, ratione temporis.
Tale normativa, difatti, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento, per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
Deve, pertanto, affermarsi, sulla scorta dell'orientamento consolidato della
Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. nn. 24993/23, 10438/2023, 9815/23, 30154/24, cfr. anche Cass. n. 11252, 3.4, in motivazione e Cassazione civile sez. lav., 11/07/2025,
n.19049), che il giudice, qualora proceda alla liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, non può determinare importi inferiori ai valori minimi previsti, atteso il loro carattere inderogabile.
Orbene, tenuto conto che la controversia in oggetto rientra nello scaglione che va da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 poiché l'ipoteca oggetto del giudizio di prime cure veniva iscritto per la complessiva somma di euro 18.645,16, su di un debito a ruolo di euro 9.322,58, il predetto decreto ministeriale consente la liquidazione a titolo di compensi della somma complessiva media di € 4.835,00, per tutte le fasi processuali, pari all'importo richiesto dal difensore dell' nella nota spese. Pt_1
Tuttavia, a parere della Corte, devono essere liquidati in favore dell'appellante i compensi nella misura minima pari ad € 2.738,00, tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta nel corso del giudizio di primo grado e delle non complessità delle questioni in fatto ed in diritto affrontate.
In tali termini, va, pertanto, riformata la sentenza di prime cure.
8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellato; la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione fino € 5.200,00, valori medi, eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n 2308/2021, così provvede:
A) accoglie l'appello proposto da ed in riforma del capo 2) della Parte_1
sentenza impugnata:
1) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 2.738,00 per compensi, oltre Parte_1
IVA e CPA, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv. SS EN dichiaratosi antistatario;
B) condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di delle spese di lite per il Parte_1 presente grado che liquida in € 27,00 per esborsi ed € 1.923,00 per compensi oltre
IVA e CPA, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv. SS EN dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Maria Teresa Onorato Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
FINIZIO MARIAGIOVANNA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.