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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 3627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.V.G. 3627/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Di Pasquale Patrizia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
A fondamento della loro domanda asserivano di avere contratto matrimonio concordatario in data
30.06.2002 in San Miniato (PI), dalla cui unione nasceva la figlia in data 14.12.2002 oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale che li aveva spinti ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
All'esito dei termini assegnati per la trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. della prima udienza del
25.02.2025, le parti depositavano le note autorizzate insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e allegavano la dichiarazione, debitamente sottoscritta, di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico. Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Quanto alla prole si rileva l'assenza di prole minorenne.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso in data 24.01.2025 parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149 affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
Le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio a San Miniato (PI) in data Parte_2
30.06.2002 trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Colle di Val D'Elsa (SI) al n. 24, Parte II, Serie B, anno 2002.
2. AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
3. DISPONE che nessun contributo di mantenimento sarà dovuto dall'uno nei confronti dell'altra essendo le parti economicamente autosufficienti;
4. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
5. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Colle Val D'Elsa (SI) di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- Ai fini e per gli effetti della regolamentazione e definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in conseguenza della loro separazione le parti convengono che, fino a che non decideranno di vendere, il sig. abiterà in modo esclusivo l'immobile coniugale, con i mobili in esso Pt_2 contenuti, mentre la sig.ra trasferirà altrove la propria dimora;
Pt_1
- Le parti convengono che a titolo di indennità del godimento esclusivo della abitazione coniugale, il sig. versi alla sig.ra una somma mensile di importo Pt_2 Pt_1 corrispondente alla quota del 65% della rata mensile del mutuo ancora gravante sull'immobile coniugale;
- Le parti convengono che l'indennità di cui sopra venga corrisposta dal sig. mediante Pt_2 pagamento oltre che della propria quota anche della quota di mutuo spettante alla sig.ra e quindi mediante accollo da parte del sig. dell'integrale Pt_1 Parte_2 pagamento della rata mensile del muto ipotecario gravante sull'immobile coniugale;
- Le parti convengono che il contratto di c/c legato al rimborso del mutuo ipotecario resti cointestato ai medesimi esclusivamente ai fini dell'adddebito e del pagamento dei ratei mensili di mutuo e pertanto ciascuno di loro aprirà, per l'accredito dello stipendio e delle proprie spese, un proprio separato conto corrente personale;
- Resta inteso che ove i coniugi decidessero di vendere la casa coniugale il sig. non Pt_2 potrà vantare alcun diritto al rimborso delle quote di mutuo pagate in favore della sig.ra e che il ricavato della eventuale vendita sarà ripartito fra le parti in ragione delle Pt_1 rispettive quote di proprietà; - Fin d'ora i coniugi dichiarano di non opporsi alla vendita del bene ove uno dei due manifestasse in qualsiasi momento la sua volontà in tal senso;
- In qualunque momento le parti decidessero di procedere alla vendita del bene, il sig. Pt_2 fin d'ora si obbliga a liberare l'immobile entro e non oltre un mese prima della data fissata per il rogito notarile di vendita;
- Con l'esatto adempimento delle condizioni patrimoniali di cui al presente atto le parti dichiarano di avere definito ogni loro pendenza e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Così deciso a Pisa il 14/03/2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.V.G. 3627/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Di Pasquale Patrizia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
A fondamento della loro domanda asserivano di avere contratto matrimonio concordatario in data
30.06.2002 in San Miniato (PI), dalla cui unione nasceva la figlia in data 14.12.2002 oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale che li aveva spinti ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
All'esito dei termini assegnati per la trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. della prima udienza del
25.02.2025, le parti depositavano le note autorizzate insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e allegavano la dichiarazione, debitamente sottoscritta, di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico. Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Quanto alla prole si rileva l'assenza di prole minorenne.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso in data 24.01.2025 parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149 affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
Le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio a San Miniato (PI) in data Parte_2
30.06.2002 trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Colle di Val D'Elsa (SI) al n. 24, Parte II, Serie B, anno 2002.
2. AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
3. DISPONE che nessun contributo di mantenimento sarà dovuto dall'uno nei confronti dell'altra essendo le parti economicamente autosufficienti;
4. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
5. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Colle Val D'Elsa (SI) di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- Ai fini e per gli effetti della regolamentazione e definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in conseguenza della loro separazione le parti convengono che, fino a che non decideranno di vendere, il sig. abiterà in modo esclusivo l'immobile coniugale, con i mobili in esso Pt_2 contenuti, mentre la sig.ra trasferirà altrove la propria dimora;
Pt_1
- Le parti convengono che a titolo di indennità del godimento esclusivo della abitazione coniugale, il sig. versi alla sig.ra una somma mensile di importo Pt_2 Pt_1 corrispondente alla quota del 65% della rata mensile del mutuo ancora gravante sull'immobile coniugale;
- Le parti convengono che l'indennità di cui sopra venga corrisposta dal sig. mediante Pt_2 pagamento oltre che della propria quota anche della quota di mutuo spettante alla sig.ra e quindi mediante accollo da parte del sig. dell'integrale Pt_1 Parte_2 pagamento della rata mensile del muto ipotecario gravante sull'immobile coniugale;
- Le parti convengono che il contratto di c/c legato al rimborso del mutuo ipotecario resti cointestato ai medesimi esclusivamente ai fini dell'adddebito e del pagamento dei ratei mensili di mutuo e pertanto ciascuno di loro aprirà, per l'accredito dello stipendio e delle proprie spese, un proprio separato conto corrente personale;
- Resta inteso che ove i coniugi decidessero di vendere la casa coniugale il sig. non Pt_2 potrà vantare alcun diritto al rimborso delle quote di mutuo pagate in favore della sig.ra e che il ricavato della eventuale vendita sarà ripartito fra le parti in ragione delle Pt_1 rispettive quote di proprietà; - Fin d'ora i coniugi dichiarano di non opporsi alla vendita del bene ove uno dei due manifestasse in qualsiasi momento la sua volontà in tal senso;
- In qualunque momento le parti decidessero di procedere alla vendita del bene, il sig. Pt_2 fin d'ora si obbliga a liberare l'immobile entro e non oltre un mese prima della data fissata per il rogito notarile di vendita;
- Con l'esatto adempimento delle condizioni patrimoniali di cui al presente atto le parti dichiarano di avere definito ogni loro pendenza e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Così deciso a Pisa il 14/03/2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori