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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 28/11/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1244/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1244/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ALVIANI CINZIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ALVIANI CINZIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati Parte_1 Controparte_1 nel reciproco rispetto. Dare atto che a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e convengono irrevocabilmente di effettuare la seguente attribuzione, contestualmente chiedendo, in relazione a tale attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
Pag. 1 La Sig.ra è titolare della proprietà della quota di 1/2 dei seguenti immobili siti in Comune di Parte_1
Novara alla Strada Vicinale Colombarone n. 7, così censiti all'Agenzia del Territo-rio del Comune di Novara (codice F952) al Catasto Fabbricati:
1) in Comune di Novara, Strada Vicinale Colombarone n. 7, piano T-1, foglio 12, particella 766, sub 2, zona censuaria 3, Cat. C/7, classe 02, consistenza 41 mq, superficie catastale 41 mq, rendita euro 19,90; Coerenze di cui al subalterno 2 da Nord in senso orario: A nord strada Vicinale Colombarone;
a Est corte esclusiva;
a Sud garage stessa proprietà sub. 3; a Ovest altra proprietà particella 36.
2) in Comune di Novara, Strada Vicinale Colombarone n. 7, piano T-1, foglio 12, particella 766, sub 3, zona censuaria 3, Cat. C/6, classe 02, consistenza 22 mq, superficie catastale 31 mq, rendita euro 14,77. Coerenze di cui al subalterno 3 da Nord in senso orario: A nord portico stessa proprietà sub. 2; a Est corte esclusiva;
a Sud altro garage stessa proprietà sub. 4; a Ovest altra proprietà particella 36.
3) in Comune di Novara, Strada Vicinale Colombarone n. 7, piano T-1, foglio 12, particella 766, sub 4, zona censuaria 3, Cat. C/6, classe 02, consistenza 22 mq, superficie catastale 22 mq, rendita euro 14,77; Coerenze di cui al subalterno 4 da Nord in senso orario: A nord altro garage stessa proprietà sub. 3; a Est corte esclusiva;
a Sud altra proprietà particella 898; a Ovest altra proprietà particella 36.
4) in Comune di Novara, Strada Vicinale Colombarone n. 7, piano T-1-2, foglio 12, parti-cella 767, sub 22, zona censuaria 3, Cat. A/3, classe 02, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 157 mq, rendita euro 335,70; Coerenze abitazione di cui al subalterno 22 da Nord in senso orario: A nord strada Vicinale Colombarone;
a Est altra proprietà sub. 21; a Sud e ad Ovest corte esclusiva.
5) in Comune di Novara, Strada Vicinale Colombarone n. 7, piano T, foglio 12, particella 767, sub 24, Cat. F/1, consistenza 126 mq. Coerenze area urbana (corte esclusiva) di cui al subalterno 24 da Nord in senso orario: A nord abitazione stessa proprietà sub. 22; a Est altra proprietà sub. 23; a Sud altra proprietà particella 898; a Ovest garage stessa proprietà sub. 3 e 4. Gli immobili sono pervenuti ai sig.ri e in forza di atto di compravendita Repertorio Parte_1 Controparte_1 19491/14837 del 05/10/2022 r a tra-scritto presso Direzione Provinciale Persona_1 di NOVARA - Ufficio provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 17/10/2022, Registro Particolare 12016, Registro Generale 16306. Gli immobili sono stati edificati a partire da metà degli anni '50 a seguito della demolizione parziale dei vecchi fabbricati esistenti. Dai controlli effettuati in base ai dati ed ai nomi-nativi degli attuali e precedenti proprietari in mio possesso, sono state reperite le seguenti pratiche edilizie inerenti e successive alla sua edificazione:
-) Licenza Edilizia prot. n. 35135 del 26/10/1956;
-) Licenza Edilizia in variante prot. 4687 del 02/03/1957;
-) Abitabilità rilasciata con prot. n. 20108 del 09/06/1960;
-) Licenza Edilizia prot. 4687 del 02/03/1957;
-) Concessione Edilizia prot. n. 7026 del 24/08/1987;
-) DIA prot. n. 18490 del 22/03/2002;
-) SCIA in sanatoria prot. N. 135490 del 27/10/2025. Tutti i beni oggetto del trasferimento immobiliare risultano ancora attualmente gravati da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario iscritta con atto a rogito Dott. Notaio in data 05/10/2022 Rep. n. Per_1
19492/14838 iscritta a Novara in data 17/10/2022, Reg. Part. 2574. Reg Gen. 16308. Non risultano ulteriori gravami sui beni oggetto di trasferimento. La Sig.ra dichiara col presente atto irrevocabilmente di cedere al Sig. che irrevocabilmente Pt_1 Controparte_1 accetta, la ota di proprietà dei suddetti beni immobili, divenendone p pieno Controparte_1 proprietario per l'intiero. Il Sig. a fronte del trasferimento della quota di proprietà da parte della Sig.ra si impegna Controparte_1 Pt_1 ad accollarsi per intero il mutuo ipotecario ancora in essere nei confronti di Credito Emiliano Spa e di cui all'Atto Notaio del 05/10/2022, n. 19492 Rep., n. 14838 Racc. e prodotto quale allegato 5 al ricorso Persona_1 introduttivo. Per i suddetti immobili sono state rilasciate le Attestazioni di Prestazione Energetica (APE) che il Sig. CP_1 dichiara di avere già nella sua disponibilità.
[...]
Pag. 2 Le parti dichiarano che quanto sopra riportato è desunto dalle schede rilasciate dalla Agenzia del territorio sulla base di quelle depositate in catasto, degli immobili in oggetto e che i Sigg.ri e quali intestatari catastali Pt_1 CP_1
e titolari dei relativi diritti reali dichiarano essere con-formi allo stato di fat stessi e che, segnatamente, questi non presentano divergenze relativamente agli elementi. Trattasi, il presente, di trasferimento immobiliare senza corresponsione di denaro e pertanto si dichiara che il valore degli immobili oggetto del trasferimento, in applicazione l'art. 1, comma 497, L. 266/2005 e s.m.i. è parti ad Euro 44.638,76, come da Perizia Estiva Geom. e relativi allegati prodotta sub A). Persona_2
Ciò anche ai fini della legittima trascrizione del trasferimento - ad istanza di parte – dell'Agen-zia del Territorio Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari competente per territorio (No-vara). Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 artt. 3 e 76, le parti, dichiarano di essere consapevoli della responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed in relazione a quanto disposto dall'art. 35, comma 22, L. 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del Decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006. Le parti dichiarano altresì di rinunziare all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dal presente atto con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Gli immobili in oggetto vengono ceduti con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nulla escluso od eccettuato, subentrando la parte cessionaria nella stessa posizione di fatto e condizione di diritto in cui dalla parte cedente si possiede e si ha diritto di possedere. Le parti prendono atto che il Giudice e il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto di-sposto dalla legge, a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine ai trasferimenti di beni e alle rinunzie a diritti previsti come condizioni della separazione, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere. Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti uffici pubblici, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciare dall'Agenzia del Territorio. Le parti inoltre prendono atto che il Giudice e il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le dichiarazioni in ordine a trasferimenti di beni previsti come condizioni della separazione, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere. Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni tipo di imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Le parti dichiarano inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L. 27/02/1985, n. 52, comma 1bis, così come modificato dall'art. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, i beni qui trasferiti risultano dalle indagini catastali condotte presso l'Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Novara – territorio – Servizi Catastali. Le parti dichiarano che, a norma del Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005, modificato con Decreto Legislativo n. 63 del 04/06/2013, convertito nella Legge n. 90 del 03/08/2013 e successive modifiche, nonché delle norme di cui alla Legge Regionale n. 13 del 28/05/2007 ed alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43/11965 del 04/08/2009 e successive modifiche, per l'immobile in oggetto è stato rilasciato attestato di prestazione energetica n. 20242074000042 redatto il 30/03/2024 dal certificatore Persona_2 Il Sig. dal deposito del presente atto si farà carico di tutte le spese e oneri deriv prietà CP_1 dell'immobile (IMU, TARI, ecc). Le parti sin d'ora dichiarano di non aver più nulla a pretendere rinunciando reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento anche futuro. I coniugi chiedono accogliersi le seguenti condizioni di separazione formulate su domanda con-giunta”.
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
Pag. 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Cameri (NO), in data Parte_1 Controparte_1 tr llo stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2012. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 16/7/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. All'udienza del 11/11/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore al fine di formalizzare un trasferimento immobiliare. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1
(NO) in data 16/06/1986 e , nato in NOVARA (NO) in [...]_1
28/05/1982;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto del trasferimento immobiliare in favore , nato a [...]
Novara il 28/05/1982, residente a[...], codice fiscale:
, della piena proprietà degli immobili siti nel Comune di NOVARA C.F._2
(NO), alla Strada Vicinale Colombarone n. 7, così censiti all'Agenzia del Territorio del Comune di Novara (codice F952) al Catasto Fabbricati, meglio indicati nelle conclusioni;
4. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
5. compensa integralmente le spese di lite;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 27 novembre 2025 Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1244/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ALVIANI CINZIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ALVIANI CINZIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati Parte_1 Controparte_1 nel reciproco rispetto. Dare atto che a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e convengono irrevocabilmente di effettuare la seguente attribuzione, contestualmente chiedendo, in relazione a tale attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
Pag. 1 La Sig.ra è titolare della proprietà della quota di 1/2 dei seguenti immobili siti in Comune di Parte_1
Novara alla Strada Vicinale Colombarone n. 7, così censiti all'Agenzia del Territo-rio del Comune di Novara (codice F952) al Catasto Fabbricati:
1) in Comune di Novara, Strada Vicinale Colombarone n. 7, piano T-1, foglio 12, particella 766, sub 2, zona censuaria 3, Cat. C/7, classe 02, consistenza 41 mq, superficie catastale 41 mq, rendita euro 19,90; Coerenze di cui al subalterno 2 da Nord in senso orario: A nord strada Vicinale Colombarone;
a Est corte esclusiva;
a Sud garage stessa proprietà sub. 3; a Ovest altra proprietà particella 36.
2) in Comune di Novara, Strada Vicinale Colombarone n. 7, piano T-1, foglio 12, particella 766, sub 3, zona censuaria 3, Cat. C/6, classe 02, consistenza 22 mq, superficie catastale 31 mq, rendita euro 14,77. Coerenze di cui al subalterno 3 da Nord in senso orario: A nord portico stessa proprietà sub. 2; a Est corte esclusiva;
a Sud altro garage stessa proprietà sub. 4; a Ovest altra proprietà particella 36.
3) in Comune di Novara, Strada Vicinale Colombarone n. 7, piano T-1, foglio 12, particella 766, sub 4, zona censuaria 3, Cat. C/6, classe 02, consistenza 22 mq, superficie catastale 22 mq, rendita euro 14,77; Coerenze di cui al subalterno 4 da Nord in senso orario: A nord altro garage stessa proprietà sub. 3; a Est corte esclusiva;
a Sud altra proprietà particella 898; a Ovest altra proprietà particella 36.
4) in Comune di Novara, Strada Vicinale Colombarone n. 7, piano T-1-2, foglio 12, parti-cella 767, sub 22, zona censuaria 3, Cat. A/3, classe 02, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 157 mq, rendita euro 335,70; Coerenze abitazione di cui al subalterno 22 da Nord in senso orario: A nord strada Vicinale Colombarone;
a Est altra proprietà sub. 21; a Sud e ad Ovest corte esclusiva.
5) in Comune di Novara, Strada Vicinale Colombarone n. 7, piano T, foglio 12, particella 767, sub 24, Cat. F/1, consistenza 126 mq. Coerenze area urbana (corte esclusiva) di cui al subalterno 24 da Nord in senso orario: A nord abitazione stessa proprietà sub. 22; a Est altra proprietà sub. 23; a Sud altra proprietà particella 898; a Ovest garage stessa proprietà sub. 3 e 4. Gli immobili sono pervenuti ai sig.ri e in forza di atto di compravendita Repertorio Parte_1 Controparte_1 19491/14837 del 05/10/2022 r a tra-scritto presso Direzione Provinciale Persona_1 di NOVARA - Ufficio provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 17/10/2022, Registro Particolare 12016, Registro Generale 16306. Gli immobili sono stati edificati a partire da metà degli anni '50 a seguito della demolizione parziale dei vecchi fabbricati esistenti. Dai controlli effettuati in base ai dati ed ai nomi-nativi degli attuali e precedenti proprietari in mio possesso, sono state reperite le seguenti pratiche edilizie inerenti e successive alla sua edificazione:
-) Licenza Edilizia prot. n. 35135 del 26/10/1956;
-) Licenza Edilizia in variante prot. 4687 del 02/03/1957;
-) Abitabilità rilasciata con prot. n. 20108 del 09/06/1960;
-) Licenza Edilizia prot. 4687 del 02/03/1957;
-) Concessione Edilizia prot. n. 7026 del 24/08/1987;
-) DIA prot. n. 18490 del 22/03/2002;
-) SCIA in sanatoria prot. N. 135490 del 27/10/2025. Tutti i beni oggetto del trasferimento immobiliare risultano ancora attualmente gravati da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario iscritta con atto a rogito Dott. Notaio in data 05/10/2022 Rep. n. Per_1
19492/14838 iscritta a Novara in data 17/10/2022, Reg. Part. 2574. Reg Gen. 16308. Non risultano ulteriori gravami sui beni oggetto di trasferimento. La Sig.ra dichiara col presente atto irrevocabilmente di cedere al Sig. che irrevocabilmente Pt_1 Controparte_1 accetta, la ota di proprietà dei suddetti beni immobili, divenendone p pieno Controparte_1 proprietario per l'intiero. Il Sig. a fronte del trasferimento della quota di proprietà da parte della Sig.ra si impegna Controparte_1 Pt_1 ad accollarsi per intero il mutuo ipotecario ancora in essere nei confronti di Credito Emiliano Spa e di cui all'Atto Notaio del 05/10/2022, n. 19492 Rep., n. 14838 Racc. e prodotto quale allegato 5 al ricorso Persona_1 introduttivo. Per i suddetti immobili sono state rilasciate le Attestazioni di Prestazione Energetica (APE) che il Sig. CP_1 dichiara di avere già nella sua disponibilità.
[...]
Pag. 2 Le parti dichiarano che quanto sopra riportato è desunto dalle schede rilasciate dalla Agenzia del territorio sulla base di quelle depositate in catasto, degli immobili in oggetto e che i Sigg.ri e quali intestatari catastali Pt_1 CP_1
e titolari dei relativi diritti reali dichiarano essere con-formi allo stato di fat stessi e che, segnatamente, questi non presentano divergenze relativamente agli elementi. Trattasi, il presente, di trasferimento immobiliare senza corresponsione di denaro e pertanto si dichiara che il valore degli immobili oggetto del trasferimento, in applicazione l'art. 1, comma 497, L. 266/2005 e s.m.i. è parti ad Euro 44.638,76, come da Perizia Estiva Geom. e relativi allegati prodotta sub A). Persona_2
Ciò anche ai fini della legittima trascrizione del trasferimento - ad istanza di parte – dell'Agen-zia del Territorio Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari competente per territorio (No-vara). Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 artt. 3 e 76, le parti, dichiarano di essere consapevoli della responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed in relazione a quanto disposto dall'art. 35, comma 22, L. 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del Decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006. Le parti dichiarano altresì di rinunziare all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dal presente atto con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Gli immobili in oggetto vengono ceduti con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nulla escluso od eccettuato, subentrando la parte cessionaria nella stessa posizione di fatto e condizione di diritto in cui dalla parte cedente si possiede e si ha diritto di possedere. Le parti prendono atto che il Giudice e il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto di-sposto dalla legge, a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine ai trasferimenti di beni e alle rinunzie a diritti previsti come condizioni della separazione, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere. Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti uffici pubblici, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciare dall'Agenzia del Territorio. Le parti inoltre prendono atto che il Giudice e il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le dichiarazioni in ordine a trasferimenti di beni previsti come condizioni della separazione, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere. Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni tipo di imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Le parti dichiarano inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L. 27/02/1985, n. 52, comma 1bis, così come modificato dall'art. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, i beni qui trasferiti risultano dalle indagini catastali condotte presso l'Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Novara – territorio – Servizi Catastali. Le parti dichiarano che, a norma del Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005, modificato con Decreto Legislativo n. 63 del 04/06/2013, convertito nella Legge n. 90 del 03/08/2013 e successive modifiche, nonché delle norme di cui alla Legge Regionale n. 13 del 28/05/2007 ed alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43/11965 del 04/08/2009 e successive modifiche, per l'immobile in oggetto è stato rilasciato attestato di prestazione energetica n. 20242074000042 redatto il 30/03/2024 dal certificatore Persona_2 Il Sig. dal deposito del presente atto si farà carico di tutte le spese e oneri deriv prietà CP_1 dell'immobile (IMU, TARI, ecc). Le parti sin d'ora dichiarano di non aver più nulla a pretendere rinunciando reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento anche futuro. I coniugi chiedono accogliersi le seguenti condizioni di separazione formulate su domanda con-giunta”.
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
Pag. 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Cameri (NO), in data Parte_1 Controparte_1 tr llo stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2012. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 16/7/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. All'udienza del 11/11/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore al fine di formalizzare un trasferimento immobiliare. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1
(NO) in data 16/06/1986 e , nato in NOVARA (NO) in [...]_1
28/05/1982;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto del trasferimento immobiliare in favore , nato a [...]
Novara il 28/05/1982, residente a[...], codice fiscale:
, della piena proprietà degli immobili siti nel Comune di NOVARA C.F._2
(NO), alla Strada Vicinale Colombarone n. 7, così censiti all'Agenzia del Territorio del Comune di Novara (codice F952) al Catasto Fabbricati, meglio indicati nelle conclusioni;
4. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
5. compensa integralmente le spese di lite;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 27 novembre 2025 Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
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