Sentenza 6 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/09/2018, n. 40071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40071 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2018 |
Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA UC IO, n. il 08/08/1966; avverso l'ordinanza n. 3/2017 della CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TARANTOdel 13/04/2017; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/04/2017 la Corte di assise di appello di Taranto, in fun- zione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della continua- zione proposta da LA DU FA ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui alle seguenti sentenze: A) sentenza della Corte di assise di appello di Lecce del 18/07/2014, irrevocabile il 16/02/2016, di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., commesso in Gallipoli fino all'aprile 2010, con permanenza;
B) sentenza della Corte di appello di Lecce del 27/01/2012, irrevocabile il 26/03/2013, per reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma primo, D.P.R. n. 309 del 1990, commessi il 29/10/2004 in Gallipoli e Racale nonché dal giugno 2004 al 23/11/2004 in Gallipoli, e per il reato di detenzione illegale di armi commesso il 21/02/2006 in Gallipoli;
C) sentenza della Corte di appello di Lecce del 06/12/2004, irrevocabile il 28/02/2005, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990, commesso fino al 01/01/2001 in Galatone, Gaiiipoli e aitri iuoghi;
D) sentenza del G.U.P. del Tribunale di Lecce del 12/06/2003, irrevocabile il 02/10/2003, per reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Gallipoli il 12/12/2002 nonché tra novembre e dicembre 2002. La Corte territoriale ha rilevato che LA DU era stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - partecipazione al clan Padovano - con contestazione da data imprecisata fino all'aprile 2010 nonché per reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 commessi tra il 2001 ed il 2006. Ha osservato che, dalla lettura della sentenza di condanna per il reato associativo, emergeva che a LA DU, mai condannato in precedenza per reato associativo, era stata contestata la ripresa di contatti con affiliati a decorrere dal settembre - ottobre 2007. Alla luce di tali fattori, la Corte di merito ha ritenuto la realizzazione del programma associativo non ricollegabile ad un disegno criminoso unitario. La Corte ha escluso la riconducibilità dei singoli episodi di detenzione di stupefacenti ad un contesto asso- ciativo, non essendo stata appliAT la contestata aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991; al contrario, i reati dovevano ascriversi a scelte estemporanee di LA DU.
2. LA DU, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la su indiAT ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e gli altri reati.Si deduce che LA DU in passato era stato indagato per la partecipazione al clan e alla connessa associazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, ma non aveva riportato nessuna condanna. La posizione di LA DU doveva essere pari- fiAT a quella di AL IL, nei cui confronti era stato riconosciuto il vincolo della continuazione con fatti criminosi risalenti al 1995, in qualità di intraneo al clan Padovano. In proposito, LA UC si trovava in posizione di subordinazione ge- rarchica nei confronti di AL, in un clan dedito ad affari di droga, in cui era inserito sin dall'anno 1995 (vedi sentenza sub B).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. per l'omesso riconoscimento della continuazione tra i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Si sostiene che tali reati erano caratterizzati dall'identica natura di violazioni alla legge sugli stupefacenti, dalla comune sostanza trattata (cocaina ed hashish) e dalle analoghe modalità di commissione dei reati (acquisti di droga di quantità medio - bassa rivenduta in Gallipoli). Contrariamente a quanto riportato nell'ordinanza impu- gnata, í reati erano commessi entro un arco temporale non elevato ed erano già stati unificati dal vincolo del medesimo disegno criminoso per continuazione interna nell'ambito di ciascuna sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
1. Va premesso che, per poter applicare in sede di cognizione, come in quella esecutiva, l'istituto della continuazione è necessario che ricorrano sotto il profilo og- gettivo una pluralità di azioni od omissioni e più violazioni di legge e, dal punto di vista soggettivo, che la loro commissione sia avvenuta in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tale ultimo requisito di natura psicologica e quindi interiore al soggetto agente, postula la rappresentazione dei singoli episodi críminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali sín dall'inizio dell'attività illecita, ossia che l'autore abbia già previsto e deliberato in origine ed in via generale l'"iter" criminoso da per- correre ed i singoli reati attraverso i quali attuarlo, che nella loro oggettività si devono presentare compatibili giuridicamente e posti in essere in un contesto temporale di successione o contemporaneità. i Resta comunque escluso che l'unicità di disegno criminoso possa identificarsi con l'abitualità criminosa o con scelte di vita ispirate alla continua violazione delle norme penali, così come, sul fronte opposto, non può nemmeno pretendersi che tutti i singoli reati siano stati in dettaglio progettati e previsti nelle varie occasioni temporali e nelle modalità specifiche di commissione delle loro azioni, atteso che la disciplina norma- tiva richiede identità del "disegno" criminoso, ossia che i singoli reati siano mezzo per il conseguimento di un unico intento, sufficientemente specifico e rintracciabile sin dalla commissione del primo di essi sulla scorta di un apprezzamento in punto di fatto spettante al giudice di merito, come tale, se congruarnente motivato, insuscettibile di censura nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 18340 dell'11/02/2011, Scarda, Rv. 250305; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).
1.1. A tal fine l'analisi, da condurre sulla base degli accertamenti di fatto contenuti nelle sentenze che hanno giudicato le singole vicende criminose, deve riguardare una pluralità di indici sintomatici, rivelatori dell'ideazione e della determinazione volitiva unitaria, quali la prossimità temporale di commissione, l'omogeneità delle condotte sotto il profilo oggettivo, le circostanze concrete di tempo e luogo dell'azione, il bene giuridico leso, le finalità perseguite, le abitudini programmate di vita, con la specifi- cazione che non è necessario rintracciare la compresenza di tutti questi elementi, potendo assumere valore significativo anche la ricorrenza di uno o più di essi e che tanto maggiore è il novero degli elementi indicativi tanto maggiore sarà la possibilità di riconoscere la continuazione.
2. La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, basati sul chiaro disposto della norma da ultimo citata e sulla considerazione della ratio dell'istituto della continua- zione, senza incorrere nel denunciato vizio di erronea interpretazione, avendo rilevato che i reati di detenzione di stupefacenti erano stati commessi in epoca pregressa rispetto alla data accertata dell'ingresso di LA DU nell'associazione criminosa e che i vari episodi di detenzione di stupefacenti erano stati commessi a rilevante distanza di tempo tra loro. La difesa si limita a considerare che, in base al contenuto del capo di imputazione e dagli atti di altro procedimento, sebbene assolto dal reato associativo contestatogli, LA DU aveva comunque partecipato al clan Padovano, unitamente ad altri so- dali, in epoca anteriore rispetto a quella emersa dalla sentenza di condanna a suo carico per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e tutti gli episodi di cessione di stupefacenti a suo carico dovevano essere inseriti nel contesto associativo. Tale aspetto, però, non è sufficiente, avendo la Corte di merito rilevato che gli episodi criminosi non risultavano programmati sin dalla costituzione dell'associazione ed era stata per essi esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 19911E' configurabile, infatti, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al mo- mento iniziale dell'associazione (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto indimostrata l'esistenza di un pro- posito criminoso, che avesse unitariamente guidato le scelte e le azioni di LA U- AT sin dalla fase della costituzione dell'associazione. I dati prospettati (e non dimo- strati) dal ricorrente, peraltro, contrastano con gli esiti di un accertamento giudiziale definitivo, attestante la non riferibilità a LA DU di episodi indicativi della sua partecipazione all'associazione, risalenti ad epoca contestuale alle violazioni di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché all'inesistenza di collegamenti tra gli stessi e il reato associativo.
2.1. Analogamente, deve ritenersi adeguata la motivazione dell'ordinanza in rela- zione all'esclusione della continuazione tra i soli episodi di detenzione di stupefacenti. Venuto meno l'aspetto dell'inserimento delle singole vicende delittuose nel contesto associativo, non appare sufficiente la mera indicazione da parte del ricorrente dell'esi- stenza di alcuni elementi sintomatici del vincolo del medesimo disegno criminoso, non apparendo sufficiente tridéntità della disposizione violata.
2.2. Appare infondata, pertanto, la denuncia di omessa valutazione delle vicende fattuali giudicate con le sentenze su indicate, la cui disamina non tradisce profili di irrazionalità o di incoerenza, né l'erronea applicazione delle norme di riferimento, sicché l'ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state mosse ed il ricorso va respinto. Segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 febbraio 201