Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 18 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 12/01/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00535/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16592/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16592 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UL AN S.P.A, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Cursano, Francesca Romana Baratta, Francesco Goisis e Miriam Allena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto e Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato Regioni e Province,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Sardegna, Regione Puglia, Regione Sicilia, Regione Toscana, Regione Trentino-Alto Adige, Regione Umbria, Regione Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, non costituite in giudizio;
− AO Ordine Mauriziano di Torino,
− AO S. RO e LE di Cuneo, − AO SS. AN e IA e AR Arrigo di Alessandria,
− AOU Città della Salute e della Scienza di Torino,
− AOU Maggiore della Carità di Novara, − AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, tempore;
− ASL AL, − ASL AT − ASL BI − ASL Città di Torino, − ASL CN 1, − ASL CN 2, − ASL NO, − ASL TO 3, − ASL TO 4, − ASL TO 5, − ASL VC, − ASL VCO, non costituite in giudizio,
nei confronti
Johnson & Johnson Medical S.P.A, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale
- del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”,
quanto al ricorso per motivi
- della Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426/A1400A del 14 dicembre 2022, pubblicata in data 14 dicembre 2022 sul sito web della medesima Regione Piemonte ed avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015 ", con la quale:
(i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale del Piemonte per gli anni 2015-2018;
(ii) si è disposto il pagamento da parte di DAS della somma di Euro 125.061,70, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalla ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra,
nonché delle deliberazioni degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell’AO S. RO e LE di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell’AO SS. AN e IA e AR Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019
del direttore generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell’ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell’ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN1 ;deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell’ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell’ASL VCO.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte, del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato Regioni e Province;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. TO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
che con note depositate il 23 ottobre 2025 e il 15 dicembre 2025 la società ricorrente, dichiarando l’avvenuto pagamento di tutti i crediti delle Regioni e Province autonome (come da documenti depositati), ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
che peraltro, in base al tenore letterale della legge alla quale si riferisce l’istanza della ricorrente, il meccanismo applicato determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ma che a ben vedere, fermo restando il venir meno della controversia dal punto di vista processuale, ciò che si determina nel caso di specie (in cui è attestato soltanto dall’operatore sanitario il pagamento di quanto stabilito dalla legge) è l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati) (in tal senso v. ex aliis T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III-Quater, n. 22032 del 5.12.2025 e n. 21863 del 4.12.2025);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, infine, di poter compensare le spese del giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente, Estensore
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO AR |
IL SEGRETARIO