CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2335/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - Via Don Peppe Diana Snc 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da difensore2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/2643 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/2643 TARI 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/2643 TASI 2015
- INGIUNZIONE n. 2020/390 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 2020/1691 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020/9200573 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5251/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistenti : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio Ricorrente_1 propone impugnazione avverso l'intimazione ad adempiere nr. 2025/2643 del 07/02/2025, notificata il 12/04/2025, emessa dalla
RT s.p.a. per conto del Comune di Casapesenna, relativa all'omesso pagamento dell'IMU anno 2013,
TARI 2014, TASI 2015, per complessivi euro 3.535,56.
2. Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, lamentava:
- la omessa notifica dell'accertamento presupposto;
- la intervenuta prescrizione del credito tributario.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
3. La RT ed il Comune resistente si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. I resistenti hanno documentato la notifica di una ingiunzione di pagamento a Nominativo_1 (de cuius del ricorrente) alla data del marzo-aprile 2021. La notifica di tale avviso è nulla, considerato che il Nominativo_1, come da documentazione in atti, risulta deceduto in data 30/04/2019.
I resistenti, inoltre, hanno prodotto in atti una ricevuta di ritorno di una raccomandata recapitata a Ricorrente_1 (odierno ricorrente), alla data del 10/01/2021, a mani del figlio. La cartolina versata in atti, però non consente di ricollegarla ad uno specifico atto che consenta di ritenere interrotta la prescrizione.
Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto che il ricorrente non ha né provato, né meramente allegato di avere pagato le imposte del genitore;
inoltre non ha fornito alcuna indicazione relativa alla raccomandata recapitatagli.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2335/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - Via Don Peppe Diana Snc 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da difensore2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/2643 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/2643 TARI 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/2643 TASI 2015
- INGIUNZIONE n. 2020/390 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 2020/1691 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020/9200573 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5251/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistenti : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio Ricorrente_1 propone impugnazione avverso l'intimazione ad adempiere nr. 2025/2643 del 07/02/2025, notificata il 12/04/2025, emessa dalla
RT s.p.a. per conto del Comune di Casapesenna, relativa all'omesso pagamento dell'IMU anno 2013,
TARI 2014, TASI 2015, per complessivi euro 3.535,56.
2. Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, lamentava:
- la omessa notifica dell'accertamento presupposto;
- la intervenuta prescrizione del credito tributario.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
3. La RT ed il Comune resistente si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. I resistenti hanno documentato la notifica di una ingiunzione di pagamento a Nominativo_1 (de cuius del ricorrente) alla data del marzo-aprile 2021. La notifica di tale avviso è nulla, considerato che il Nominativo_1, come da documentazione in atti, risulta deceduto in data 30/04/2019.
I resistenti, inoltre, hanno prodotto in atti una ricevuta di ritorno di una raccomandata recapitata a Ricorrente_1 (odierno ricorrente), alla data del 10/01/2021, a mani del figlio. La cartolina versata in atti, però non consente di ricollegarla ad uno specifico atto che consenta di ritenere interrotta la prescrizione.
Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto che il ricorrente non ha né provato, né meramente allegato di avere pagato le imposte del genitore;
inoltre non ha fornito alcuna indicazione relativa alla raccomandata recapitatagli.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.