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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha emesso, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa in grado di appello iscritta al numero 774 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
LE ON e EL ZI, giusta procura alle liti rilasciata su foglio cartaceo separato, da intendersi, ai sensi dell'art. 83, III^ comma, c.p.c., apposta in calce al ricorso in riassunzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ZI, in Cosenza, Piazza Zumbini n. 72
Ricorrente in riassunzione – appellato e
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente in carica l.r. pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Catanzaro, via Milano 18 (Ufficio Legale , presso gli Avv.ti Caterina CP_1
LI, VI PA, SC RI AI e IA CO, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atto del notar
Notaio in Fiumicino, Rep. n.37875 del 22.3.2024 Persona_1
Resistente in riassunzione/appellante
Avente ad oggetto: riassunzione a seguito di rinvio da Corte di Cassazione. Controvalore economico della carta di libera circolazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per : <<1) Rigettare in toto il proposto gravame perché carente di diritto Parte_1
e di azione nonché infondato nel merito e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. 2) In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 14466/2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto.
3) condannare infine il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>; CP_ per l' < istanza, eccezione e difesa, tenuto conto dei principi di diritto enunciati nell' ordinanza della Suprema Corte di Cassazione RGN 15488/19 – NRG 14466/24 del 18/4/2024 CP_ meglio indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello spiegato dall' con ricorso del 20/3/2013, rigettare le domande tutte proposte da perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, con declaratoria di avvenuta soddisfazione/estinzione dei crediti vantati da per le motivazioni di cui in epigrafe;
in subordine, Parte_1 Par nella denegata ipotesi in cui ritenga di dover individuare il controvalore della in CP_ misura differente da quella adottata dall' (oggi , riconoscere al Filice CP_2 CP_ l'importo come rideterminato dall' nella misura di € 10.218,22, a titolo di differenza di trattamento economico, rispetto al trattamento dell'amministrazione ricevente, dal momento del transito nell'amministrazione stessa, comprensivo del valore delle concessioni di viaggio, come da prontuario prezzi delle FS, ed in termini di assegno ad personam riassorbito nei successivi aumenti stipendiali. Con vittoria di spese e competenze dei tre precedenti gradi di giudizio, ivi compreso quello di Cassazione, nonché del presente giudizio in riassunzione>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 12.8.10, esponeva: a) di Parte_1 essere stato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato fino al 2.3.92, data in cui transitava alle dipendenze di a seguito di mobilità disciplinata dal DPCM n° CP_2
325/88; b) che all'atto del passaggio alle dipendenze di godeva delle concessioni CP_2 di viaggio rappresentate da una carta di libera circolazione (Clc) di 2^ classe con esenzione dal pagamento del supplemento rapido, come previsto dall'accordo sindacale stipulato dalle Ferrovie dello Stato il 15.5.91; c) che il controvalore economico della Clc di cui godeva alle dipendenze di Ferrovie dello Stato era pari a Lire 578.000 mensili C (euro 298,51) come desumibile dal prontuario prezzi di allegato al ricorso;
d) che con
Pag. 2 di 12 sentenza passata in giudicato n° 1654/07, la Corte di Appello di Catanzaro aveva Pa riconosciuto il suo diritto a percepire il controvalore economico della goduta alle C dipendenze di per l'effetto condannando al relativo pagamento. Chiedeva CP_2 pertanto il pagamento della complessiva somma di euro 48.061,99, distinta tra arretrati per il titolo suddetto dal 1.7.98 al 31.1.10 (euro 41.492,89) ed interessi legali calcolati fino al 31.1.10 pari ad euro 6.569,10.
§2.1
Emesso il decreto ingiuntivo e proposta opposizione da parte di , il Tribunale di CP_2
Cosenza l'ha accolta solo parzialmente avendo ritenuto: I) inammissibile la doglianza dell'opponente volta a contestare il fatto che il ricorrente godesse delle Clc, essendo tale censura preclusa dal giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro e perché, quanto al tipo di Clc concretamente goduta, il ricorrente aveva provato di aver beneficiato di quella di seconda classe, peraltro di valore più basso;
II) che non era accoglibile il criterio fiscale proposto da per la CP_2 determinazione del controvalore economico delle Clc, mentre risultava ragionevole quello proposto dal ricorrente fondato su un prontuario prezzi del 1.11.90 emesso dalle Ferrovie dello Stato - prontuario prezzi da valutarsi congiuntamente all'ordine di servizio n° 24/97 che indicava i criteri riferiti alle tariffe per abbonamenti (quindi tariffe pubbliche, per le quali è ragionevole esistente un prezziario), ché le stesse Ferrovie dello Stato, come si desumeva dagli atti prodotti dall'opposto (tra cui una memoria di C costituzione di in altro giudizio), indicavano di ritenere che una Clc avesse valore pari a quello stabilito nel Prontuario prezzi del 1990; III) che il criterio alternativo proposto da non era convincente perché si trattava di norme valide solo a fini fiscali e CP_2 comunque la normativa richiamata era successiva alla data di decorrenza del diritto dell'opposto; IV) che non era accoglibile l'ulteriore motivo di opposizione dell' , CP_2 secondo cui l'assegno ad personam erogato per colmare le differenze retributive determinatesi all'atto del passaggio del lavoratore, ivi compreso il controvalore delle Clc, era stato assorbito per effetto dei miglioramenti contrattuali a decorrere dal 1998, doglianza che si poneva in contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che aveva riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il controvalore economico delle Clc, per cui ciò di cui poteva discutersi in questa sede era solo l'ammontare da assegnare alle Clc, ché, peraltro, solo nel giudizio definito dalla Corte di Appello doveva essere fatta valere tale doglianza;
V) che, se è vero che la giurisprudenza di legittimità ritiene normalmente riassorbibili gli assegni ad personam, tanto vale solo in assenza di disposizioni di legge, di regolamento o di atti amministrativi che espressamente stabiliscano diversamente, mentre nel caso di specie, per come dimostrato dall'opposto, risultava che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva dichiarato non riassorbibili gli assegni ad personam dovuti al personale in mobilità in forza del DPCM 325/88, come dimostrato da un'ipotesi di accordo sindacale del giugno 2002 relativo alla interpretazione dell'art. 26 CCNL 5.10.01; VI) infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' , essendo stato allegato un atto CP_2 interruttivo della prescrizione del 1.3.03 ed essendo stato il corso della prescrizione
Pag. 3 di 12 interrotto dalla domanda di condanna generica poi accolta dalla Corte di Appello di Catanzaro;
VII) che il decreto ingiuntivo doveva però essere revocato in quanto il giudice che lo aveva emesso aveva condannato , in violazione dell'art. 22, comma 36, CP_2
Legge n° 724/94, al pagamento anche della rivalutazione monetaria, peraltro non richiesta dal ricorrente.
Il Tribunale ha pertanto condannato l'opponente al pagamento della complessiva somma richiesta con il decreto ingiuntivo, oltre interessi legali a decorrere dal 1.2.10.
§2.2
CP_ Avverso tale sentenza l' subentrato ad e costituitosi già nel primo grado di CP_2 giudizio, ha proposto appello.
La Corte, nel contraddittorio con , (con Sentenza n. 1652/2018 del 23 Parte_1 ottobre 2018/20 dicembre 2018) in parziale riforma della sentenza impugnata (sentenza del Tribunale di Cosenza, n. 335/2013 del 31 gennaio 2013/1^ febbraio CP_ 2013), ha condannato l' al pagamento della somma di euro 1.505,83, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
a tale pronuncia è pervenuta alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…si rileva preliminarmente che l'odierno appellato non ha mai preso posizione, al fine Pa di pervenire ad una determinazione la più reale possibile del valore da attribuire alla di cui godeva, in ordine all'utilizzo che di tale carta egli faceva fino a quando (marzo 1992) lasciò le Ferrovie dello Stato per transitare ad . Invece tale dato, da CP_2 allegare e provare, era decisivo per stabilire il valore del beneficio in natura di cui godeva. Il criterio proposto nel ricorso per decreto ingiuntivo non può ritenersi attendibile perché lo stesso fa riferimento al prezzo di un abbonamento mensile al pubblico secondo valori aggiornati al 1993 e, dunque, parametrato sull'effettivo e costante bisogno del servizio ferroviario da parte di un normale utente che di una carta di libera circolazione aveva concreta necessità. Si osserva inoltre che la pronuncia di legittimità n° 17013/06, citata anche dall'appellato, ha confermato il valore economico assegnato dal giudice di merito ad un alloggio dato in godimento e parametrato al canone di locazione dell'immobile. Ma proprio il caso concreto affrontato con tale decisione, che comunque non ha dettato principi generali applicabili in tema di controvalore dei fringe benefits, si rivela del tutto differente da quello oggetto della presente controversia. Ciò in quanto risulta agevolmente percepibile che l'alloggio di servizio costituisce un bene in costante uso del dipendente cui lo stesso è assegnato, sicché la quantificazione del controvalore in misura equivalente al canone di locazione appare del tutto ragionevole e congrua. Nel caso di specie, al contrario, non risulta allo C stesso modo evidente che il dipendente facesse pieno e costante utilizzo per esigenze personali della Clc in godimento e come detto l'appellato non ha offerto alcuna deduzione e prova tale da consentire di apprezzare, sia pure in via approssimativa, la sua concreta propensione ai viaggi e l'intensità di utilizzo del beneficio assegnatogli. Ne consegue che il criterio del valore di mercato in fin dei conti
Pag. 4 di 12 adottato in sentenza non può essere confermato. In mancanza di ulteriori criteri proposti dall'appellato, può farsi ricorso a quello proposto dall'appellante relativo alla normativa fiscale introdotta nel 2002. In tema di determinazione dei redditi da lavoro dipendente l'art. 48, oggi 51, del Dpr 917/86 (Tuir) prevede al primo comma che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro….”. A specificazione del criterio del valore normale dei redditi in natura previsto dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 51, comma 3, Tuir, l'art. 75, comma 6, Legge 289/02 (finanziaria per l'anno 2003) ha aggiunto all'art. 51, comma 4, del Tuir la lettera c bis), secondo cui: per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. L'appellante ha prodotto 4 decreti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in esecuzione alla norma introdotta con la legge finanziaria per l'anno 2003. L'ultimo di tali decreti, tutti aventi oggetto determinazione del valore della componente di reddito da lavoro dipendente percepita sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, ai sensi dell'art. 75, comma 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, è quello del 20.10.08, dunque riferito all'anno di imposta 2009, ed ha fissato un valore pari ad euro 0,049 a chilometro per una percorrenza media convenzionale annua di 2.600 chilometri. Tenuto conto che il valore annuo ammonterebbe per il 2009 ad euro 127,4 e che la richiesta azionata in monitorio aveva riguardo al mese di gennaio 2010, appare equo fissare un controvalore pari ad euro 130 annui, tra l'altro indicato dalle stesse FS nella nota del 20.2.09 in atti. Il valore annuo così determinato deve essere ragguagliato ai 139 mesi di arretrati richiesti con ricorso per decreto ingiuntivo. Ne consegue che il controvalore economico che spetta all'appellato, come in questa sede rideterminato, è pari ad euro 1.505,83. Su tale somma dovranno essere calcolati gli interessi legali dalle singole scadenze mensili, partendo dall'1.7.98, fino all'effettivo soddisfo>>.
§2.3
CP_ Contro la sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione, l' controricorso
– entrambi affidati a tre motivi;
la Corte di Cassazione, con ordinanza 14466/2024 18 aprile/23 maggio 2024 “accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso principale, dichiara assorbito il secondo;
accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione”.
Pag. 5 di 12 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<
1. il ricorso principale si compone di tre motivi;
2. con il primo dei quali si deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 11, 12 e 14 delle preleggi, dell'art. 3 della legge n. 212/2000, degli artt. 2099 e 2909 cod. civ., dell'art. 5 d.P.C.m. n. 325/88, degli artt. 9 e 51 comma 4 del d.P.R. 917/1986, come modificato dall'art. 75, comma 5, della legge n. 289/2002, del d.m. Min. Infrastrutture e Trasporti del 20.10.2008, nonché degli artt. 115, 116 e 432 cod. proc. civ.; secondo il ricorrente principale la Corte territoriale: i) ha errato nell'individuare al gennaio 2010 (ultima mensilità del periodo retributivo di cui al decreto monitorio) l'epoca alla quale riferirsi per la determinazione del controvalore delle concessioni di viaggio che, invece, ex art. 5, 2 comma, d.P.C.m. n. 325/88, va fissata al mese di marzo 1992 (data del transito in;
ii) non poteva, neanche in CP_2 via equitativa ex art. 432 cod. proc. civ., riferirsi ai parametri convenzionali della norma di una legge (art. 75, comma 6, della legge n. 289/2002 che aveva novellato il comma 4 dell'art. 51 d.P.R. n. 917/1986) successiva all'epoca della determinazione del controvalore della CLC (marzo 1992), stante l'irretroattività della stessa;
3. con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2727, 2729, 2697, 2099, 2909 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 132, 429, 432 e 118 att. cod. proc. civ. nonché dell'art. 16 legge n. 210/85; la Corte di merito è pervenuta all'impugnata declaratoria esclusivamente sulla base di una duplice presunzione: i) che i valori di cui al prontuario prezzi della CLC fossero parametrati sull'effettivo e costante bisogno del servizio ferroviario da parte di un Par normale utente;
ii) che, di conseguenza, per attribuire il controvalore della di cui al C prontuario dei prezzi anche al dipendente questi avrebbe dovuto farne un pari effettivo e costante utilizzo, cosa che non aveva dimostrato;
stante la carenza di Pt_1 prova, la Corte di merito ha ritenuto, per la determinazione del controvalore in via equitativa ex art. 342 cod. proc. civ., di dover utilizzare quale parametro quello fiscale CP_ offerto dall' senonché, la presunzione che i valori di cui al prontuario dei prezzi della CLC fossero parametrati sull'effettivo e costante bisogno del servizio ferroviario era carente dei presupposti di legge ex art. 2727 e 2729 cod. civ. e non poteva supportare l'altra presunzione che il controvalore della CLC di cui al prontuario dovesse dipendere da un costante suo utilizzo;
la “duplice” presunzione adottata dal giudice d'appello contrastava con il principio di diritto della indipendenza del valore di una retribuzione in natura dalla utilizzazione del bene che la rappresenta;
di qui l'inammissibilità di una valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. ancorata a un parametro tratto da una norma emanata a fini prettamente fiscali;
4. con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, 429 e 118 att. cod. proc. civ. nonché dell'art. 2909 cod. civ;
la Corte territoriale ha violato l'intangibilità del giudicato di cui alla sentenza n. 1654/2007, in relazione al riconoscimento del prontuario prezzi FS quale criterio per la determinazione del controvalore delle concessioni di viaggio;
5. nel primo motivo del
Pag. 6 di 12 ricorso incidentale, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ., dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, in riferimento all'art. 5 d.P.C.m. n. 325/1988 e all'art. 18 d.P.C.m. n. 716/1994; si contesta la pronuncia di appello nella parte in cui essa, dopo aver ritenuto non preclusa dal giudicato l'eccezione sulla riassorbibilità dell'assegno ad personam, aveva ritenuto comunque infondata la questione, in quanto l'art. 5 d.P.C.m. n. 325/1988 nulla diceva sulla riassorbibilità; a dire dell' , la mancata previsione della riassorbibilità non CP_1 escludeva che essa trovasse applicazione, trattandosi di un principio generale in materia di pubblico impiego;
6. nel secondo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, in particolare degli artt. 2943, 2945 e 2948 cod. civ., in relazione alla violazione dei principi dell'art. 111, comma 7, Cost., in una lettura integrata con l'art. 6 CEDU, e si sostiene (ancora) che la sentenza di condanna generica non sarebbe idonea a trasformare in decennale, per effetto del giudicato, il CP_ termine quinquennale di prescrizione dei crediti lavorativi azionati;
secondo l' la prescrizione, seppure interrotta con la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione del 1/3/2003, risultava maturata nell'anno 2008;
7. col terzo motivo del ricorso incidentale si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi e, in particolare, degli artt. 91-92 cod. proc. civ., in relazione alla violazione dei principi dell'art. 111, CP_ comma 7, Cost., in una lettura integrata con l'art. 6 CEDU;
si duole l' del fatto che i giudici di secondo grado non avrebbero fatto esercizio del loro potere discrezionale per addivenire alla compensazione delle spese a fronte di una condanna che recava una sensibile riduzione nel quantum debeatur (da €. 48.061,99 a €. 1.505,83);
8. in ordine logico va affrontato il ricorso incidentale;
8.1 il primo motivo è fondato;
la Corte territoriale rileva che l'art. 5 d.P.C.m. n. 325/1988 «nulla diceva circa la riassorbibilità o meno di tale assegno» e, per ciò solo, ne desume, dunque, la non riassorbibilità; in tal modo, la sentenza impugnata entra in conflitto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui, in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali che espressamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica, argomentando dall'art. 34 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam (tra le tante, Cass. n. 33533 e n. 11771/2021; Cass. n. 10210/2020; Cass. n. 19039/2017); né varrebbe richiamare, in presenza di un giudicato tra le parti sull'an (App. Catanzaro, sent. n. 1654/2007), il precedente di Cass. Sez. L, n. 9277/2019 secondo cui l'assorbibilità non integra un profilo afferente alla quantificazione, ma una qualità del credito, come tale suscettibile di essere dedotta nel processo relativo all'accertamento del diritto e conseguentemente
Pag. 7 di 12 suscettibile di restare preclusa ove sollecitata o decisa, come fatto impeditivo- modificativo del diritto azionato, nella causa da cui scaturisca la corrispondente pronuncia di condanna generica;
in disparte il profilo che la preclusione del giudicato sull'an debeatur è stata in questo caso esclusa dalla sentenza impugnata («[…] ha CP_ ragione l' a sostenere che l'eccezione relativa alla riassorbibilità dell'assegno ad personam non era preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza di questa Corte n. 1654/2007», l'argomento difensivo dell'appellante essendo, infatti, «direttamente incidente sul quantum dovuto», così a pag. 4 della sentenza impugnata), senza che vi sia stata impugnazione sullo specifico punto, va rilevato, dovendosi a riguardo rimeditare il richiamato precedente, rimasto isolato, che la riassorbibilità è, piuttosto, una modalità di calcolo delle differenze retributive, che vanno determinate tenendo conto di tutti gli incrementi medio tempore intervenuti del trattamento economico fondamentale riconosciuti dall'amministrazione cessionaria, il che esclude che la pronuncia sull'an debeatur possa acquisire, in punto di riassorbibilità o meno dell'assegno ad personam, valenza impeditiva rispetto a un tale accertamento che trova la sua sede propria nel giudizio sul quantum debeatur;
la ratio dell'assegno ad personam è quella di evitare, infatti, che il mutamento di carriera o di amministrazione comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto, sicché, in assenza di specifica disciplina, si ritiene che ai fini della riassorbibilità rilevino gli incrementi riconosciuti nel tempo dall'amministrazione cessionaria, i quali possono essere dedotti in via giudiziale, e quindi opportunamente vagliati e conteggiati, nella fase di concreta liquidazione degli importi differenziali rivendicati;
8.2 il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato, dovendosi richiamare, a riguardo, la costante giurisprudenza della S.C., secondo cui la sentenza di condanna generica passata in giudicato ‒ attesa la sua natura di vera e propria statuizione autoritativa che impone all'obbligato di adempiere ad una prestazione, anche se la determinazione di tale adempimento è rimandata ‒ determina, nei confronti di coloro che hanno promosso il giudizio concluso con la condanna generica, l'assoggettamento dell'azione diretta alla liquidazione al termine (decennale) di cui all'art. 2953 cod. civ. (tra le tante, Cass. n. 9277/2019, cit.; Cass. 7 ottobre 2005, n. 19636; Cass. 28 marzo 2000, n. 3727);
8.3 il terzo motivo di ricorso incidentale è inammissibile;
in generale, in tema di responsabilità delle parti per le spese di giudizio (Capo IV del Titolo III del Libro Primo del codice di rito), si rammenta che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in questa sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione delle spese processuali, di cui all'art. 92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008), il quale non è tenuto a dare ragione, con espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà (Cass. n. 36668 del 2022; Cass. n. 34427 del 2021; cfr. altresì Cass., Sez. U., 15 luglio 2005, n. 14989);
Pag. 8 di 12 9. quanto al ricorso principale, si rivelano fondati il primo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione, emergendo dal contenuto della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro recante n. 1654/2007, passata in giudicato, l'affermazione, in parte motiva, che «pur trattandosi di compensi in natura, tali concessioni sono da ritenere pacificamente suscettibili di valutazione economica, tant'è che le stesse Ferrovie dello Stato ne hanno stabilito il controvalore col "Prontuario Prezzi dell'1/11/1990 e con l'Ordine di Servizio n. 24/97; venivano corrisposte in via continuativa, indipendentemente dalle particolarità o dalle specifiche caratteristiche della prestazione lavorativa e sulle somme corrisposte venivano effettuate le ritenute fiscali e previdenziali [...]»; e statuendosi, poi, nel successivo dictum d'accertamento, contenuto in dispositivo, quanto segue: «In riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di […] al riconoscimento delle concessioni di viaggio fruite Parte_3 all'atto del trasferimento dalle Ferrovie dello Stato e ad ottenere il controvalore economico delle stesse nella determinazione della retribuzione loro spettante. Condanna il e l al pagamento delle somme relative e alla integrazione CP_4 CP_2 contributiva a decorrere dall'1.7.1998»; ebbene, i passaggi della pronuncia dianzi trascritti, lasciano comprendere che la Corte calabrese avesse indicato, come sottolinea il ricorrente nel suo terzo motivo, il criterio di determinazione del controvalore, precisando che «le stesse Ferrovie dello Stato ne hanno stabilito il controvalore col "Prontuario Prezzi dell'1/11/1990 e con l'Ordine di Servizio n. 24/97», prontuario adoperato (fatto incontestato) nel ricorso monitorio e tuttavia messo in non cale dal giudice d'appello, il quale, nella sentenza impugnata, ha individuato un criterio diverso, integrato dal richiamo all'art. 51 comma 4 d.P.R. 917/86, come modificato dall'art. 75, comma 5 della legge n. 289/2002, che non solo collide con il giudicato ma si discosta dall'ulteriore principio di diritto secondo cui il controvalore va valutato (primo motivo) al momento del transito nella nuova amministrazione, come prevede peraltro l'art. 5, comma 2, d.P.C.m. n. 325/1988 («[…] e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione ad personam della differenza»), e quindi ancorandolo temporalmente non già al febbraio 2011 (primo dei 34 mesi di differenze retributive di cui alla originaria richiesta monitoria) ma al marzo 1992 (data del passaggio in mobilità all'ente ricevente); stando così le cose, i giudici di secondo grado hanno erroneamente adoperato (a pag. 6, ultima riga, sentenza impugnata) il parametro equitativo dell'art. 432 cod. proc. civ., applicabile nel caso in cui il diritto sia certo ma non possibile determinare la somma dovuta, mentre nella specie il parametro di determinazione era enunciato nella sentenza della Corte di Catanzaro sopra richiamata e divenuta res iudicata;
10. un tale approdo, conseguente al giudicato esterno intervenuto fra le parti, preclude di disquisire in questa sede di legittimità anche sulla natura del benefit in parola e non consente parimenti di richiamare l'orientamento di questa Corte (ex multis, Cass. n. 18167/2020; Cass. n. 17743/2017) secondo cui la computabilità nel trattamento economico del controvalore delle carte di circolazione nel caso di mobilità del personale dell'ex azienda Ferrovie dello Stato ad altra amministrazione dello Stato va esclusa «sul
Pag. 9 di 12 rilievo che, a prescindere dalla natura retributiva o meno del beneficio nell'ambito del rapporto con le Ferrovie dello Stato, si tratta di un vantaggio economico connesso alle particolari caratteristiche e modalità della prestazione svolta presso l'ente di provenienza, la cui conservazione, a carico delle Ferrovie dello Stato, restava limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva al processo di delegificazione introdotto dalla legge n. 210 del 1985 (art. 69 c.c.n.l. 1990-1992; accordo sindacale 15 maggio 1991), ai dipendenti che, al momento del trasferimento, avevano maturato il diritto a pensione (cfr. per tutte Cass. Sez. U. 21/06/2010 n. 14898)»;
11. resta, così, assorbito il secondo motivo di ricorso principale, stante l'accoglimento della terza censura in ordine all'esistenza del giudicato esterno sul riconoscimento del prontuario prezzi FS quale criterio per la determinazione del controvalore delle concessioni di viaggio;
12. in conclusione, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso principale, con assorbimento del secondo, e va accolto altresì il ricorso incidentale;
la sentenza impugnata dev'essere, conseguentemente, cassata in relazione ai motivi e al ricorso incidentale accolti, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro che, in diversa composizione, dovrà calcolare, al momento del transito nell'amministrazione cessionaria e nel rispetto del giudicato intervenuto fra le parti, quale fosse il trattamento economico comprensivo del valore delle concessioni di viaggio, come da prontuario prezzi delle FS, quantificando la differenza, rispetto al trattamento dell'amministrazione ricevente, in termini di assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti stipendiali;
al giudice del rinvio va rimessa altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità>>.
§3
Il giudizio è riassunto da , con atto depositato l'11 luglio 2024. Parte_1
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisiti i fascicoli dei precedenti gradi, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'11 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Orbene, si tratta di quantificare la pretesa del sig. , in applicazione delle coordinate Pt_1 interpretative offerte dalla Corte di Cassazione al punto 12. CP_ Ora, l' nella memoria di costituzione nel giudizio di riassunzione – dopo avere premesso che se la Corte volesse “…effettuare i calcoli secondo quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rimessione de qua e, quindi, calcolando, al momento del transito nell'amministrazione cessionaria e nel rispetto del giudicato intervenuto fra le parti, quale fosse il trattamento economico comprensivo del valore delle concessioni di viaggio, come da prontuario prezzi delle FS, quantificando la differenza, rispetto al
Pag. 10 di 12 trattamento dell'amministrazione ricevente, in termini di assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti stipendiali”; - evidenzia che il corrispondente importo
“così come determinato dall'ufficio amministrativo competente, tenuto conto della posizione del ricorrente, ammonterebbe ad € 10.218,22, come da prospetti che si producono (all. 8)”
D'altro canto, nel ricorso in riassunzione, il sig. chiede la conferma della sentenza Pt_1 CP_ di primo grado, che aveva condannato l' al pagamento di euro 48.061,99; tale pretesa è senza dubbio infondata, perché quell'importo è frutto di un conteggio che CP_ non tiene conto della censura dell' sulle modalità di calcolo e che hanno portato la Corte ad accogliere il primo motivo del controricorso per Cassazione del medesimo istituto.
Lo stesso odierno ricorrente, nelle note depositate il 17.11.2025, ha eccepito CP_ l'inammissibilità della produzione di quel conteggio dell' in quanto effettuata per la prima volta nel giudizio di riassunzione;
l'eccezione è tuttavia infondata, trattandosi di produzione resa necessaria dalle risultanze della decisione della Corte di Cassazione.
Ha poi proposto un proprio conteggio, diverso da quello di controparte, sotto due profili: 1) tenendo conto della non riassorbibilità; 2) quanto al controvalore “concessioni di viaggio”, perché “le concessioni di viaggio di cui godeva il ricorrente erano rappresentate da una carta di libera circolazione di 2^ classe (doc.n.
2 - monitorio - primo grado) con esenzione dal supplemento rapido, come previsto dall'accordo sindacale 15.5.1991 (doc.n.3 – monitorio - primo grado). Il controvalore di tale titolo di viaggio di 2^ classe, alla data del trasferimento del ricorrente, era pari a vecchie Lit. 578.000 mensili, attuali € 298,51 mensili, come si evince dal relativo prontuario dei prezzi (doc.n.
4 - monitorio - primo grado). Pertanto, al Filice per il periodo dall'1.7.1998 al 31.1.2010 spettano € 298,51 (Lit. 578.000) per mesi 139, pari a € 41.492,89 oltre gli interessi legali dalle singole scadenze”.
Sennonché, detto conteggio alternativo del sig. non è condivisibile, perché parte Pt_1 sempre dallo stesso importo del controvalore della CLC (euro 298,51) e poi non lo riassorbe, come invece imposto dalla pronuncia della Corte remittente;
invece, quello CP_ dell' parte dal valore originario (gli € 298,51 mensili indicati dallo stesso ricorrente in riassunzione) e poi gradualmente lo riduce in virtù del fatto che è riassorbibile.
Pertanto, il Collegio ritiene di fare proprio il conteggio elaborato dal resistente in riassunzione, in quanto conforme alle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione.
CP_ In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello dell' la sentenza del Tribunale di Cosenza va riformata nel senso della riduzione ad euro 10.218,22 (oltre interessi legali CP_ dalle singole scadenze al soddisfo), del credito di nei confronti dell' Parte_1
L'esito complessivo del giudizio e la controvertibilità delle questioni sottese giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione, introdotto con ricorso depositato da , l'11 luglio 2024, a seguito dell'annullamento Parte_1 disposto dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14466/2024 18 aprile/23 maggio 2024, della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1652/2018 del 23 ottobre CP_ 2018/20 dicembre 2018 di parziale accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 335/13 del 31 gennaio/1^ febbraio 2013, di accoglimento della domanda avanzata da : Parte_1
CP_
1. Accoglie l'appello dell' per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, indica in euro 10.218,22, oltre interessi legali dalle singole CP_ scadenze al soddisfo, il credito di nei confronti dell' Parte_1
2. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 12 di 12
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha emesso, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa in grado di appello iscritta al numero 774 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
LE ON e EL ZI, giusta procura alle liti rilasciata su foglio cartaceo separato, da intendersi, ai sensi dell'art. 83, III^ comma, c.p.c., apposta in calce al ricorso in riassunzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ZI, in Cosenza, Piazza Zumbini n. 72
Ricorrente in riassunzione – appellato e
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente in carica l.r. pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Catanzaro, via Milano 18 (Ufficio Legale , presso gli Avv.ti Caterina CP_1
LI, VI PA, SC RI AI e IA CO, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atto del notar
Notaio in Fiumicino, Rep. n.37875 del 22.3.2024 Persona_1
Resistente in riassunzione/appellante
Avente ad oggetto: riassunzione a seguito di rinvio da Corte di Cassazione. Controvalore economico della carta di libera circolazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per : <<1) Rigettare in toto il proposto gravame perché carente di diritto Parte_1
e di azione nonché infondato nel merito e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. 2) In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 14466/2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto.
3) condannare infine il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>; CP_ per l' < istanza, eccezione e difesa, tenuto conto dei principi di diritto enunciati nell' ordinanza della Suprema Corte di Cassazione RGN 15488/19 – NRG 14466/24 del 18/4/2024 CP_ meglio indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello spiegato dall' con ricorso del 20/3/2013, rigettare le domande tutte proposte da perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, con declaratoria di avvenuta soddisfazione/estinzione dei crediti vantati da per le motivazioni di cui in epigrafe;
in subordine, Parte_1 Par nella denegata ipotesi in cui ritenga di dover individuare il controvalore della in CP_ misura differente da quella adottata dall' (oggi , riconoscere al Filice CP_2 CP_ l'importo come rideterminato dall' nella misura di € 10.218,22, a titolo di differenza di trattamento economico, rispetto al trattamento dell'amministrazione ricevente, dal momento del transito nell'amministrazione stessa, comprensivo del valore delle concessioni di viaggio, come da prontuario prezzi delle FS, ed in termini di assegno ad personam riassorbito nei successivi aumenti stipendiali. Con vittoria di spese e competenze dei tre precedenti gradi di giudizio, ivi compreso quello di Cassazione, nonché del presente giudizio in riassunzione>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 12.8.10, esponeva: a) di Parte_1 essere stato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato fino al 2.3.92, data in cui transitava alle dipendenze di a seguito di mobilità disciplinata dal DPCM n° CP_2
325/88; b) che all'atto del passaggio alle dipendenze di godeva delle concessioni CP_2 di viaggio rappresentate da una carta di libera circolazione (Clc) di 2^ classe con esenzione dal pagamento del supplemento rapido, come previsto dall'accordo sindacale stipulato dalle Ferrovie dello Stato il 15.5.91; c) che il controvalore economico della Clc di cui godeva alle dipendenze di Ferrovie dello Stato era pari a Lire 578.000 mensili C (euro 298,51) come desumibile dal prontuario prezzi di allegato al ricorso;
d) che con
Pag. 2 di 12 sentenza passata in giudicato n° 1654/07, la Corte di Appello di Catanzaro aveva Pa riconosciuto il suo diritto a percepire il controvalore economico della goduta alle C dipendenze di per l'effetto condannando al relativo pagamento. Chiedeva CP_2 pertanto il pagamento della complessiva somma di euro 48.061,99, distinta tra arretrati per il titolo suddetto dal 1.7.98 al 31.1.10 (euro 41.492,89) ed interessi legali calcolati fino al 31.1.10 pari ad euro 6.569,10.
§2.1
Emesso il decreto ingiuntivo e proposta opposizione da parte di , il Tribunale di CP_2
Cosenza l'ha accolta solo parzialmente avendo ritenuto: I) inammissibile la doglianza dell'opponente volta a contestare il fatto che il ricorrente godesse delle Clc, essendo tale censura preclusa dal giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro e perché, quanto al tipo di Clc concretamente goduta, il ricorrente aveva provato di aver beneficiato di quella di seconda classe, peraltro di valore più basso;
II) che non era accoglibile il criterio fiscale proposto da per la CP_2 determinazione del controvalore economico delle Clc, mentre risultava ragionevole quello proposto dal ricorrente fondato su un prontuario prezzi del 1.11.90 emesso dalle Ferrovie dello Stato - prontuario prezzi da valutarsi congiuntamente all'ordine di servizio n° 24/97 che indicava i criteri riferiti alle tariffe per abbonamenti (quindi tariffe pubbliche, per le quali è ragionevole esistente un prezziario), ché le stesse Ferrovie dello Stato, come si desumeva dagli atti prodotti dall'opposto (tra cui una memoria di C costituzione di in altro giudizio), indicavano di ritenere che una Clc avesse valore pari a quello stabilito nel Prontuario prezzi del 1990; III) che il criterio alternativo proposto da non era convincente perché si trattava di norme valide solo a fini fiscali e CP_2 comunque la normativa richiamata era successiva alla data di decorrenza del diritto dell'opposto; IV) che non era accoglibile l'ulteriore motivo di opposizione dell' , CP_2 secondo cui l'assegno ad personam erogato per colmare le differenze retributive determinatesi all'atto del passaggio del lavoratore, ivi compreso il controvalore delle Clc, era stato assorbito per effetto dei miglioramenti contrattuali a decorrere dal 1998, doglianza che si poneva in contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che aveva riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il controvalore economico delle Clc, per cui ciò di cui poteva discutersi in questa sede era solo l'ammontare da assegnare alle Clc, ché, peraltro, solo nel giudizio definito dalla Corte di Appello doveva essere fatta valere tale doglianza;
V) che, se è vero che la giurisprudenza di legittimità ritiene normalmente riassorbibili gli assegni ad personam, tanto vale solo in assenza di disposizioni di legge, di regolamento o di atti amministrativi che espressamente stabiliscano diversamente, mentre nel caso di specie, per come dimostrato dall'opposto, risultava che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva dichiarato non riassorbibili gli assegni ad personam dovuti al personale in mobilità in forza del DPCM 325/88, come dimostrato da un'ipotesi di accordo sindacale del giugno 2002 relativo alla interpretazione dell'art. 26 CCNL 5.10.01; VI) infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' , essendo stato allegato un atto CP_2 interruttivo della prescrizione del 1.3.03 ed essendo stato il corso della prescrizione
Pag. 3 di 12 interrotto dalla domanda di condanna generica poi accolta dalla Corte di Appello di Catanzaro;
VII) che il decreto ingiuntivo doveva però essere revocato in quanto il giudice che lo aveva emesso aveva condannato , in violazione dell'art. 22, comma 36, CP_2
Legge n° 724/94, al pagamento anche della rivalutazione monetaria, peraltro non richiesta dal ricorrente.
Il Tribunale ha pertanto condannato l'opponente al pagamento della complessiva somma richiesta con il decreto ingiuntivo, oltre interessi legali a decorrere dal 1.2.10.
§2.2
CP_ Avverso tale sentenza l' subentrato ad e costituitosi già nel primo grado di CP_2 giudizio, ha proposto appello.
La Corte, nel contraddittorio con , (con Sentenza n. 1652/2018 del 23 Parte_1 ottobre 2018/20 dicembre 2018) in parziale riforma della sentenza impugnata (sentenza del Tribunale di Cosenza, n. 335/2013 del 31 gennaio 2013/1^ febbraio CP_ 2013), ha condannato l' al pagamento della somma di euro 1.505,83, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
a tale pronuncia è pervenuta alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…si rileva preliminarmente che l'odierno appellato non ha mai preso posizione, al fine Pa di pervenire ad una determinazione la più reale possibile del valore da attribuire alla di cui godeva, in ordine all'utilizzo che di tale carta egli faceva fino a quando (marzo 1992) lasciò le Ferrovie dello Stato per transitare ad . Invece tale dato, da CP_2 allegare e provare, era decisivo per stabilire il valore del beneficio in natura di cui godeva. Il criterio proposto nel ricorso per decreto ingiuntivo non può ritenersi attendibile perché lo stesso fa riferimento al prezzo di un abbonamento mensile al pubblico secondo valori aggiornati al 1993 e, dunque, parametrato sull'effettivo e costante bisogno del servizio ferroviario da parte di un normale utente che di una carta di libera circolazione aveva concreta necessità. Si osserva inoltre che la pronuncia di legittimità n° 17013/06, citata anche dall'appellato, ha confermato il valore economico assegnato dal giudice di merito ad un alloggio dato in godimento e parametrato al canone di locazione dell'immobile. Ma proprio il caso concreto affrontato con tale decisione, che comunque non ha dettato principi generali applicabili in tema di controvalore dei fringe benefits, si rivela del tutto differente da quello oggetto della presente controversia. Ciò in quanto risulta agevolmente percepibile che l'alloggio di servizio costituisce un bene in costante uso del dipendente cui lo stesso è assegnato, sicché la quantificazione del controvalore in misura equivalente al canone di locazione appare del tutto ragionevole e congrua. Nel caso di specie, al contrario, non risulta allo C stesso modo evidente che il dipendente facesse pieno e costante utilizzo per esigenze personali della Clc in godimento e come detto l'appellato non ha offerto alcuna deduzione e prova tale da consentire di apprezzare, sia pure in via approssimativa, la sua concreta propensione ai viaggi e l'intensità di utilizzo del beneficio assegnatogli. Ne consegue che il criterio del valore di mercato in fin dei conti
Pag. 4 di 12 adottato in sentenza non può essere confermato. In mancanza di ulteriori criteri proposti dall'appellato, può farsi ricorso a quello proposto dall'appellante relativo alla normativa fiscale introdotta nel 2002. In tema di determinazione dei redditi da lavoro dipendente l'art. 48, oggi 51, del Dpr 917/86 (Tuir) prevede al primo comma che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro….”. A specificazione del criterio del valore normale dei redditi in natura previsto dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 51, comma 3, Tuir, l'art. 75, comma 6, Legge 289/02 (finanziaria per l'anno 2003) ha aggiunto all'art. 51, comma 4, del Tuir la lettera c bis), secondo cui: per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. L'appellante ha prodotto 4 decreti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in esecuzione alla norma introdotta con la legge finanziaria per l'anno 2003. L'ultimo di tali decreti, tutti aventi oggetto determinazione del valore della componente di reddito da lavoro dipendente percepita sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, ai sensi dell'art. 75, comma 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, è quello del 20.10.08, dunque riferito all'anno di imposta 2009, ed ha fissato un valore pari ad euro 0,049 a chilometro per una percorrenza media convenzionale annua di 2.600 chilometri. Tenuto conto che il valore annuo ammonterebbe per il 2009 ad euro 127,4 e che la richiesta azionata in monitorio aveva riguardo al mese di gennaio 2010, appare equo fissare un controvalore pari ad euro 130 annui, tra l'altro indicato dalle stesse FS nella nota del 20.2.09 in atti. Il valore annuo così determinato deve essere ragguagliato ai 139 mesi di arretrati richiesti con ricorso per decreto ingiuntivo. Ne consegue che il controvalore economico che spetta all'appellato, come in questa sede rideterminato, è pari ad euro 1.505,83. Su tale somma dovranno essere calcolati gli interessi legali dalle singole scadenze mensili, partendo dall'1.7.98, fino all'effettivo soddisfo>>.
§2.3
CP_ Contro la sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione, l' controricorso
– entrambi affidati a tre motivi;
la Corte di Cassazione, con ordinanza 14466/2024 18 aprile/23 maggio 2024 “accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso principale, dichiara assorbito il secondo;
accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione”.
Pag. 5 di 12 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<
1. il ricorso principale si compone di tre motivi;
2. con il primo dei quali si deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 11, 12 e 14 delle preleggi, dell'art. 3 della legge n. 212/2000, degli artt. 2099 e 2909 cod. civ., dell'art. 5 d.P.C.m. n. 325/88, degli artt. 9 e 51 comma 4 del d.P.R. 917/1986, come modificato dall'art. 75, comma 5, della legge n. 289/2002, del d.m. Min. Infrastrutture e Trasporti del 20.10.2008, nonché degli artt. 115, 116 e 432 cod. proc. civ.; secondo il ricorrente principale la Corte territoriale: i) ha errato nell'individuare al gennaio 2010 (ultima mensilità del periodo retributivo di cui al decreto monitorio) l'epoca alla quale riferirsi per la determinazione del controvalore delle concessioni di viaggio che, invece, ex art. 5, 2 comma, d.P.C.m. n. 325/88, va fissata al mese di marzo 1992 (data del transito in;
ii) non poteva, neanche in CP_2 via equitativa ex art. 432 cod. proc. civ., riferirsi ai parametri convenzionali della norma di una legge (art. 75, comma 6, della legge n. 289/2002 che aveva novellato il comma 4 dell'art. 51 d.P.R. n. 917/1986) successiva all'epoca della determinazione del controvalore della CLC (marzo 1992), stante l'irretroattività della stessa;
3. con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2727, 2729, 2697, 2099, 2909 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 132, 429, 432 e 118 att. cod. proc. civ. nonché dell'art. 16 legge n. 210/85; la Corte di merito è pervenuta all'impugnata declaratoria esclusivamente sulla base di una duplice presunzione: i) che i valori di cui al prontuario prezzi della CLC fossero parametrati sull'effettivo e costante bisogno del servizio ferroviario da parte di un Par normale utente;
ii) che, di conseguenza, per attribuire il controvalore della di cui al C prontuario dei prezzi anche al dipendente questi avrebbe dovuto farne un pari effettivo e costante utilizzo, cosa che non aveva dimostrato;
stante la carenza di Pt_1 prova, la Corte di merito ha ritenuto, per la determinazione del controvalore in via equitativa ex art. 342 cod. proc. civ., di dover utilizzare quale parametro quello fiscale CP_ offerto dall' senonché, la presunzione che i valori di cui al prontuario dei prezzi della CLC fossero parametrati sull'effettivo e costante bisogno del servizio ferroviario era carente dei presupposti di legge ex art. 2727 e 2729 cod. civ. e non poteva supportare l'altra presunzione che il controvalore della CLC di cui al prontuario dovesse dipendere da un costante suo utilizzo;
la “duplice” presunzione adottata dal giudice d'appello contrastava con il principio di diritto della indipendenza del valore di una retribuzione in natura dalla utilizzazione del bene che la rappresenta;
di qui l'inammissibilità di una valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. ancorata a un parametro tratto da una norma emanata a fini prettamente fiscali;
4. con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, 429 e 118 att. cod. proc. civ. nonché dell'art. 2909 cod. civ;
la Corte territoriale ha violato l'intangibilità del giudicato di cui alla sentenza n. 1654/2007, in relazione al riconoscimento del prontuario prezzi FS quale criterio per la determinazione del controvalore delle concessioni di viaggio;
5. nel primo motivo del
Pag. 6 di 12 ricorso incidentale, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ., dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, in riferimento all'art. 5 d.P.C.m. n. 325/1988 e all'art. 18 d.P.C.m. n. 716/1994; si contesta la pronuncia di appello nella parte in cui essa, dopo aver ritenuto non preclusa dal giudicato l'eccezione sulla riassorbibilità dell'assegno ad personam, aveva ritenuto comunque infondata la questione, in quanto l'art. 5 d.P.C.m. n. 325/1988 nulla diceva sulla riassorbibilità; a dire dell' , la mancata previsione della riassorbibilità non CP_1 escludeva che essa trovasse applicazione, trattandosi di un principio generale in materia di pubblico impiego;
6. nel secondo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, in particolare degli artt. 2943, 2945 e 2948 cod. civ., in relazione alla violazione dei principi dell'art. 111, comma 7, Cost., in una lettura integrata con l'art. 6 CEDU, e si sostiene (ancora) che la sentenza di condanna generica non sarebbe idonea a trasformare in decennale, per effetto del giudicato, il CP_ termine quinquennale di prescrizione dei crediti lavorativi azionati;
secondo l' la prescrizione, seppure interrotta con la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione del 1/3/2003, risultava maturata nell'anno 2008;
7. col terzo motivo del ricorso incidentale si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi e, in particolare, degli artt. 91-92 cod. proc. civ., in relazione alla violazione dei principi dell'art. 111, CP_ comma 7, Cost., in una lettura integrata con l'art. 6 CEDU;
si duole l' del fatto che i giudici di secondo grado non avrebbero fatto esercizio del loro potere discrezionale per addivenire alla compensazione delle spese a fronte di una condanna che recava una sensibile riduzione nel quantum debeatur (da €. 48.061,99 a €. 1.505,83);
8. in ordine logico va affrontato il ricorso incidentale;
8.1 il primo motivo è fondato;
la Corte territoriale rileva che l'art. 5 d.P.C.m. n. 325/1988 «nulla diceva circa la riassorbibilità o meno di tale assegno» e, per ciò solo, ne desume, dunque, la non riassorbibilità; in tal modo, la sentenza impugnata entra in conflitto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui, in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali che espressamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica, argomentando dall'art. 34 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam (tra le tante, Cass. n. 33533 e n. 11771/2021; Cass. n. 10210/2020; Cass. n. 19039/2017); né varrebbe richiamare, in presenza di un giudicato tra le parti sull'an (App. Catanzaro, sent. n. 1654/2007), il precedente di Cass. Sez. L, n. 9277/2019 secondo cui l'assorbibilità non integra un profilo afferente alla quantificazione, ma una qualità del credito, come tale suscettibile di essere dedotta nel processo relativo all'accertamento del diritto e conseguentemente
Pag. 7 di 12 suscettibile di restare preclusa ove sollecitata o decisa, come fatto impeditivo- modificativo del diritto azionato, nella causa da cui scaturisca la corrispondente pronuncia di condanna generica;
in disparte il profilo che la preclusione del giudicato sull'an debeatur è stata in questo caso esclusa dalla sentenza impugnata («[…] ha CP_ ragione l' a sostenere che l'eccezione relativa alla riassorbibilità dell'assegno ad personam non era preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza di questa Corte n. 1654/2007», l'argomento difensivo dell'appellante essendo, infatti, «direttamente incidente sul quantum dovuto», così a pag. 4 della sentenza impugnata), senza che vi sia stata impugnazione sullo specifico punto, va rilevato, dovendosi a riguardo rimeditare il richiamato precedente, rimasto isolato, che la riassorbibilità è, piuttosto, una modalità di calcolo delle differenze retributive, che vanno determinate tenendo conto di tutti gli incrementi medio tempore intervenuti del trattamento economico fondamentale riconosciuti dall'amministrazione cessionaria, il che esclude che la pronuncia sull'an debeatur possa acquisire, in punto di riassorbibilità o meno dell'assegno ad personam, valenza impeditiva rispetto a un tale accertamento che trova la sua sede propria nel giudizio sul quantum debeatur;
la ratio dell'assegno ad personam è quella di evitare, infatti, che il mutamento di carriera o di amministrazione comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto, sicché, in assenza di specifica disciplina, si ritiene che ai fini della riassorbibilità rilevino gli incrementi riconosciuti nel tempo dall'amministrazione cessionaria, i quali possono essere dedotti in via giudiziale, e quindi opportunamente vagliati e conteggiati, nella fase di concreta liquidazione degli importi differenziali rivendicati;
8.2 il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato, dovendosi richiamare, a riguardo, la costante giurisprudenza della S.C., secondo cui la sentenza di condanna generica passata in giudicato ‒ attesa la sua natura di vera e propria statuizione autoritativa che impone all'obbligato di adempiere ad una prestazione, anche se la determinazione di tale adempimento è rimandata ‒ determina, nei confronti di coloro che hanno promosso il giudizio concluso con la condanna generica, l'assoggettamento dell'azione diretta alla liquidazione al termine (decennale) di cui all'art. 2953 cod. civ. (tra le tante, Cass. n. 9277/2019, cit.; Cass. 7 ottobre 2005, n. 19636; Cass. 28 marzo 2000, n. 3727);
8.3 il terzo motivo di ricorso incidentale è inammissibile;
in generale, in tema di responsabilità delle parti per le spese di giudizio (Capo IV del Titolo III del Libro Primo del codice di rito), si rammenta che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in questa sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione delle spese processuali, di cui all'art. 92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008), il quale non è tenuto a dare ragione, con espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà (Cass. n. 36668 del 2022; Cass. n. 34427 del 2021; cfr. altresì Cass., Sez. U., 15 luglio 2005, n. 14989);
Pag. 8 di 12 9. quanto al ricorso principale, si rivelano fondati il primo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione, emergendo dal contenuto della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro recante n. 1654/2007, passata in giudicato, l'affermazione, in parte motiva, che «pur trattandosi di compensi in natura, tali concessioni sono da ritenere pacificamente suscettibili di valutazione economica, tant'è che le stesse Ferrovie dello Stato ne hanno stabilito il controvalore col "Prontuario Prezzi dell'1/11/1990 e con l'Ordine di Servizio n. 24/97; venivano corrisposte in via continuativa, indipendentemente dalle particolarità o dalle specifiche caratteristiche della prestazione lavorativa e sulle somme corrisposte venivano effettuate le ritenute fiscali e previdenziali [...]»; e statuendosi, poi, nel successivo dictum d'accertamento, contenuto in dispositivo, quanto segue: «In riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di […] al riconoscimento delle concessioni di viaggio fruite Parte_3 all'atto del trasferimento dalle Ferrovie dello Stato e ad ottenere il controvalore economico delle stesse nella determinazione della retribuzione loro spettante. Condanna il e l al pagamento delle somme relative e alla integrazione CP_4 CP_2 contributiva a decorrere dall'1.7.1998»; ebbene, i passaggi della pronuncia dianzi trascritti, lasciano comprendere che la Corte calabrese avesse indicato, come sottolinea il ricorrente nel suo terzo motivo, il criterio di determinazione del controvalore, precisando che «le stesse Ferrovie dello Stato ne hanno stabilito il controvalore col "Prontuario Prezzi dell'1/11/1990 e con l'Ordine di Servizio n. 24/97», prontuario adoperato (fatto incontestato) nel ricorso monitorio e tuttavia messo in non cale dal giudice d'appello, il quale, nella sentenza impugnata, ha individuato un criterio diverso, integrato dal richiamo all'art. 51 comma 4 d.P.R. 917/86, come modificato dall'art. 75, comma 5 della legge n. 289/2002, che non solo collide con il giudicato ma si discosta dall'ulteriore principio di diritto secondo cui il controvalore va valutato (primo motivo) al momento del transito nella nuova amministrazione, come prevede peraltro l'art. 5, comma 2, d.P.C.m. n. 325/1988 («[…] e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione ad personam della differenza»), e quindi ancorandolo temporalmente non già al febbraio 2011 (primo dei 34 mesi di differenze retributive di cui alla originaria richiesta monitoria) ma al marzo 1992 (data del passaggio in mobilità all'ente ricevente); stando così le cose, i giudici di secondo grado hanno erroneamente adoperato (a pag. 6, ultima riga, sentenza impugnata) il parametro equitativo dell'art. 432 cod. proc. civ., applicabile nel caso in cui il diritto sia certo ma non possibile determinare la somma dovuta, mentre nella specie il parametro di determinazione era enunciato nella sentenza della Corte di Catanzaro sopra richiamata e divenuta res iudicata;
10. un tale approdo, conseguente al giudicato esterno intervenuto fra le parti, preclude di disquisire in questa sede di legittimità anche sulla natura del benefit in parola e non consente parimenti di richiamare l'orientamento di questa Corte (ex multis, Cass. n. 18167/2020; Cass. n. 17743/2017) secondo cui la computabilità nel trattamento economico del controvalore delle carte di circolazione nel caso di mobilità del personale dell'ex azienda Ferrovie dello Stato ad altra amministrazione dello Stato va esclusa «sul
Pag. 9 di 12 rilievo che, a prescindere dalla natura retributiva o meno del beneficio nell'ambito del rapporto con le Ferrovie dello Stato, si tratta di un vantaggio economico connesso alle particolari caratteristiche e modalità della prestazione svolta presso l'ente di provenienza, la cui conservazione, a carico delle Ferrovie dello Stato, restava limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva al processo di delegificazione introdotto dalla legge n. 210 del 1985 (art. 69 c.c.n.l. 1990-1992; accordo sindacale 15 maggio 1991), ai dipendenti che, al momento del trasferimento, avevano maturato il diritto a pensione (cfr. per tutte Cass. Sez. U. 21/06/2010 n. 14898)»;
11. resta, così, assorbito il secondo motivo di ricorso principale, stante l'accoglimento della terza censura in ordine all'esistenza del giudicato esterno sul riconoscimento del prontuario prezzi FS quale criterio per la determinazione del controvalore delle concessioni di viaggio;
12. in conclusione, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso principale, con assorbimento del secondo, e va accolto altresì il ricorso incidentale;
la sentenza impugnata dev'essere, conseguentemente, cassata in relazione ai motivi e al ricorso incidentale accolti, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro che, in diversa composizione, dovrà calcolare, al momento del transito nell'amministrazione cessionaria e nel rispetto del giudicato intervenuto fra le parti, quale fosse il trattamento economico comprensivo del valore delle concessioni di viaggio, come da prontuario prezzi delle FS, quantificando la differenza, rispetto al trattamento dell'amministrazione ricevente, in termini di assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti stipendiali;
al giudice del rinvio va rimessa altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità>>.
§3
Il giudizio è riassunto da , con atto depositato l'11 luglio 2024. Parte_1
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisiti i fascicoli dei precedenti gradi, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'11 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Orbene, si tratta di quantificare la pretesa del sig. , in applicazione delle coordinate Pt_1 interpretative offerte dalla Corte di Cassazione al punto 12. CP_ Ora, l' nella memoria di costituzione nel giudizio di riassunzione – dopo avere premesso che se la Corte volesse “…effettuare i calcoli secondo quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rimessione de qua e, quindi, calcolando, al momento del transito nell'amministrazione cessionaria e nel rispetto del giudicato intervenuto fra le parti, quale fosse il trattamento economico comprensivo del valore delle concessioni di viaggio, come da prontuario prezzi delle FS, quantificando la differenza, rispetto al
Pag. 10 di 12 trattamento dell'amministrazione ricevente, in termini di assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti stipendiali”; - evidenzia che il corrispondente importo
“così come determinato dall'ufficio amministrativo competente, tenuto conto della posizione del ricorrente, ammonterebbe ad € 10.218,22, come da prospetti che si producono (all. 8)”
D'altro canto, nel ricorso in riassunzione, il sig. chiede la conferma della sentenza Pt_1 CP_ di primo grado, che aveva condannato l' al pagamento di euro 48.061,99; tale pretesa è senza dubbio infondata, perché quell'importo è frutto di un conteggio che CP_ non tiene conto della censura dell' sulle modalità di calcolo e che hanno portato la Corte ad accogliere il primo motivo del controricorso per Cassazione del medesimo istituto.
Lo stesso odierno ricorrente, nelle note depositate il 17.11.2025, ha eccepito CP_ l'inammissibilità della produzione di quel conteggio dell' in quanto effettuata per la prima volta nel giudizio di riassunzione;
l'eccezione è tuttavia infondata, trattandosi di produzione resa necessaria dalle risultanze della decisione della Corte di Cassazione.
Ha poi proposto un proprio conteggio, diverso da quello di controparte, sotto due profili: 1) tenendo conto della non riassorbibilità; 2) quanto al controvalore “concessioni di viaggio”, perché “le concessioni di viaggio di cui godeva il ricorrente erano rappresentate da una carta di libera circolazione di 2^ classe (doc.n.
2 - monitorio - primo grado) con esenzione dal supplemento rapido, come previsto dall'accordo sindacale 15.5.1991 (doc.n.3 – monitorio - primo grado). Il controvalore di tale titolo di viaggio di 2^ classe, alla data del trasferimento del ricorrente, era pari a vecchie Lit. 578.000 mensili, attuali € 298,51 mensili, come si evince dal relativo prontuario dei prezzi (doc.n.
4 - monitorio - primo grado). Pertanto, al Filice per il periodo dall'1.7.1998 al 31.1.2010 spettano € 298,51 (Lit. 578.000) per mesi 139, pari a € 41.492,89 oltre gli interessi legali dalle singole scadenze”.
Sennonché, detto conteggio alternativo del sig. non è condivisibile, perché parte Pt_1 sempre dallo stesso importo del controvalore della CLC (euro 298,51) e poi non lo riassorbe, come invece imposto dalla pronuncia della Corte remittente;
invece, quello CP_ dell' parte dal valore originario (gli € 298,51 mensili indicati dallo stesso ricorrente in riassunzione) e poi gradualmente lo riduce in virtù del fatto che è riassorbibile.
Pertanto, il Collegio ritiene di fare proprio il conteggio elaborato dal resistente in riassunzione, in quanto conforme alle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione.
CP_ In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello dell' la sentenza del Tribunale di Cosenza va riformata nel senso della riduzione ad euro 10.218,22 (oltre interessi legali CP_ dalle singole scadenze al soddisfo), del credito di nei confronti dell' Parte_1
L'esito complessivo del giudizio e la controvertibilità delle questioni sottese giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione, introdotto con ricorso depositato da , l'11 luglio 2024, a seguito dell'annullamento Parte_1 disposto dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14466/2024 18 aprile/23 maggio 2024, della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1652/2018 del 23 ottobre CP_ 2018/20 dicembre 2018 di parziale accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 335/13 del 31 gennaio/1^ febbraio 2013, di accoglimento della domanda avanzata da : Parte_1
CP_
1. Accoglie l'appello dell' per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, indica in euro 10.218,22, oltre interessi legali dalle singole CP_ scadenze al soddisfo, il credito di nei confronti dell' Parte_1
2. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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