Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
54) Lingue e letterature scandinave;
55) Storia della lingua francese;
56) Storia della lingua inglese.
Art. 22. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:
25) Storia delle filosofie orientali;
26) Storia della filosofia e delle scienze mussulmane;
27) Storia della storiografia filosofica.
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti quelli di:
43) Storia della lingua francese;
44) Storia della lingua inglese.
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
54) Lingue e letterature scandinave;
55) Storia della lingua francese;
56) Storia della lingua inglese.
Art. 22. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:
25) Storia delle filosofie orientali;
26) Storia della filosofia e delle scienze mussulmane;
27) Storia della storiografia filosofica.
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti quelli di:
43) Storia della lingua francese;
44) Storia della lingua inglese.