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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/10/2025, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 955/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 955/2022
TRA
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. Parte_1
della rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Controparte_1
dagli Avv.ti Federico Maggio e Umberto Casale, con i quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via Piazza Sant'Agostino n. 29;
-opponente-
contro
in Controparte_2
persona del Direttore Generale, p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti,
da funzionario allo scopo delegato, presso lo studio del quale elettivamente domicilia presso l'Ufficio Periferico ICQRF Italia Meridionale- Ufficio d'Area
di Salerno, in Salerno alla via Irno n. 11;
- opposto-
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
pagina 1 di 10 Con ricorso depositato in data 24/07/2019, innanzi al Giudice di Pace di
Roccadaspide, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza - ingiunzione n. 642/2019, notificata a mezzo pec in data
10/07/2019, in forza della quale veniva intimato al pagamento della somma di
€ 2.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, per l'asserita violazione dell'art. 2 comma 2 del D.lgs. 19 novembre 2004 n. 297, contenente la disciplina per la tutela “delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli alimentari”; che, la predetta disposizione,
punisce colui che, nel confezionamento di un prodotto, imita o evoca una denominazione protetta o un segno distintivo o il marchio, di guisa da porre in errore il consumatore;
che la contestazione sarebbe il frutto di un accertamento eseguito in data 13/06/14 presso lo stabilimento della Società
in occasione del quale sarebbero stati rinvenuti degli involucri in Parte_2
plastica contenenti mozzarelle, riportante la dicitura “ a Bufalella-
mozzarella- Antica Tradizione”; che il luogo di confezionamento ed il codice sanitario si riferiscono ad un'altra azienda, ovvero Latteria CP_3
e non alla con l'erronea irrogazione, da parte del
[...] Controparte_1
Ministero, alla della sanzione sul presupposto che “il Controparte_1
prodotto è stato introdotto con DTT 6649 del 12/06/14 emesso dalla
[...]
Controparte_1
Il ricorrente deduceva, in via preliminare, la competenza a conoscere della suddetta questione in capo al Giudice di Pace di Roccadaspide;
sempre in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva della
[...]
nonché la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 28 della l. CP_1
689/81;
Nel merito deduceva che il logo della Parte_3
registrato è del tutto differente dal logo rinvenuto sul campione di mozzarella prelevato, alla luce di tali considerazioni, rassegnava le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 10 “Annullare l'ingiunzione gravata per le motivazioni di diritto rassegnate con
conseguente declaratoria di annullamento dell'infrazione e di estinzione della pretesa
creditoria intimata.
Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Fissata l'udienza di comparizione ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
Con comparsa depositata in data 17/12/2019, si costituiva il
[...]
eccependo, in via preliminare, Controparte_4
l'incompetenza del Giudice di Pace adito derivante dal fatto che si versa in uno dei casi di deroga elencati al comma 5 dell'art. 6 del D. Lgs n. 150/2011
essendo stata applicata una sanzione accessoria;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva;
l'interruzione della prescrizione, in cui il verbale di contestazione dell'infrazione è idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto;
nel merito,
deduceva la fondatezza della sanzione irrogata trovando il proprio fondamento nella violazione di cui all'art. 13 comma 1, lett. b) del
Regolamento (UE) n. 1151/2012, tanto esposto concludeva per sentir dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace adito ed, in subordine,
respingere tutte le domande di parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto, con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.
Il Giudice di Pace di Roccadaspide con sentenza n. 825/21 dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Salerno,
concedendo termine per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente.
A seguito del ricorso in riassunzione depositato il 03/02/22, il G.I. disponeva la prosecuzione del giudizio nel procedimento fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 25/11/2022.
pagina 3 di 10 Con ordinanza dell'11/05/2023, rilevata la omessa notifica del ricorso in riassunzione e pedissequo decreto nei termini assegnati veniva concesso,
nuovo termine per la rinotifica con fissazione dell'udienza per il giorno
29/03/2024.
Con ordinanza del 04/04/2024, previa dichiarazione di contumacia del
, veniva disposto l'acquisizione del Controparte_4
fascicolo del Giudice di Pace di Roccadaspide e la causa veniva rinviata per la discussione alla udienza del 24/09/2025
Alla odierna udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con riserva di deposito della sentenza.
Motivi della decisione
Sulla competenza a decidere del Giudice di Pace, ritenuta da parte opponente, e sulla eccezione invece di incompetenza sollevata da parte opposta la stessa risulta superata con la decisione del Giudice di Pace adito rimettendo la causa al Tribunale competente a decidere.
Sulla carenza di legittimazione passiva va precisato che l'art. 8 del
Regolamento UE n. 1169/2011 prevede che il soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto e, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione; tale disposizione è ripresa anche dal successivo art. 9 del medesimo Regolamento che, nell'elenco delle informazioni obbligatorie prevede la presenza del nome o della ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare. Tale soggetto può essere indicato tramite la rappresentazione di un marchio purché posto nel campo visibile principale della confezione e individuabile dal consumatore. Occorre sottolineare, inoltre, che per soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti non si intende il soggetto che deve garantire per il prodotto in sé, ma bensì si intende il soggetto designato che assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti,
pagina 4 di 10 conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali (art. 8 Reg. UE n. 1169/2011), circoscrivendo in modo chiaro la responsabilità alle sole informazioni sugli alimenti.
Nel caso di specie, la società è stata identificata quale Controparte_1 operatore che ha messo in commercio i prodotti e che i marchi Parte_4
e ” riportati in etichetta, costituiscono marchi d'impresa, di cui è
[...] Parte_5 titolare la predetta società, ragion per cui l'operatore commerciale deve garantire l'esattezza delle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari, in linea con la normativa europea e le disposizioni nazionali.
In conclusione, quindi ed in applicazione della predetta normativa l'eccezione va rigettata.
Va, altresì, rigetta l'eccezione di prescrizione.
Sul punto, la giurisprudenza pacificamente ha riconosciuto che assumono rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione sia la notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo che l'eventuale e successiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Al di là dei vari orientamenti giurisprudenziali succedutesi nel tempo, è ormai pacifico che tanto la notifica del verbale che quella dell'ordinanza comportino – in quanto atti interruttivi – che il suddetto termine quinquennale cominci a decorrere ex novo.
La stessa Corte di Cassazione ha rilevato come l'efficacia interruttiva della prescrizione trovi fondamento unicamente negli atti tipici del procedimento sanzionatorio, da individuarsi in qualsiasi atto procedimentale per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione e, quindi, non soltanto in quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la “intimazione ad adempiere” (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 28238/2008; Cass. civ., Sez. V, n. 14886/2016;
Cass. civ., sez. II, ord. n. 787/2022).
Sempre la giurisprudenza ha, altresì previsto che detti atti, affinchè possano effettivamente assumere rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione, debbono essere necessariamente notificati e non solamente adottati.
In altri termini, l'atto per essere interruttivo deve essere recettizio, ossia per poter dispiegare la propria efficacia (interruttiva) deve essere portato a conoscenza del destinatario (cfr. Corte di Cassazione, n. 8941/2010). pagina 5 di 10 Nel caso di specie, il verbale di contestazione e l'ordinanza ingiunzione sono ritenuti atti validi dalla giurisprudenza a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2934
c.c.; ne discende che non costituiscono eventi interruttivi della prescrizione né
l'iscrizione a ruolo del credito né la consegna dello stesso all'ente deputato alla riscossione, che in quanto tali rimangono confinati nell'ambito dell'attività interna della Pubblica Amministrazione interessata, ragion per cui il termine prescrizionale ha ricominciato a decorrere dal momento della notifica dell'atto di contestazione, avvenuta in data 24 luglio 2014, per cui essendo l'atto notificato in data 10 luglio
2019 prima dello spirare dl termine della prescrizione quinquennale.
Nel merito, all'odierno opponente è stata contestata la violazione di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297 per aver evocato la
Denominazione di Origine protetta ” per il Parte_3 formaggio posto in commercio.
Va premesso che l'Unione Europea ha riconosciuto ai prodotti agricoli e alimentari un valore immateriale espresso dalla reputazione da essi acquisita presso il pubblico e che affonda le proprie radici nelle diverse comunità locali che hanno dimostrato di saper valorizzare nel tempo le caratteristiche di un luogo, offrendo un prodotto assolutamente originale in relazione al particolare combinarsi di fattori umani o naturali, o di metodi di produzione tramandati dalle comunità locali, non di rado in forza di tradizioni secolari. In tale contesto si colloca il regolamento CE n. 2081 del
1992, finalizzato a prevedere una disciplina uniforme per tutti gli imprenditori agricoli dell'Unione Europea interessati a competere sul mercato dei prodotti agricoli di qualità e, di conseguenza, disposti ad accettare la predeterminazione - a livello
Europeo- di precise modalità di produzione, nonché la sottoposizione dei prodotti ai relativi controlli, al fine di garantire una produzione diversificata in corrispondenza di una sempre più affinata ricerca, da parte dei consumatori , di prodotti aventi una determinata origine.
Il successivo Regolamento CE n. 510/2006, che abroga il precedente, ne rafforza ulteriormente le previsioni, ponendosi in linea con gli obiettivi di una politica agricola comune sempre più diretta a promuovere lo sviluppo degli spazi rurali e a riconoscere l'imprenditore agricolo nel suo ruolo di produttore e promotore delle bellezze e delle risorse, anche produttive, delle realtà locali.
pagina 6 di 10 Orbene, in forza dell'art. 13 del Regolamento CE n. 510/2006 le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le denominazioni di origine protette (D.O.P.) sono tutelate, in particolare, contro “qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione.
Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di “evocazione” si estende all'ipotesi in cui il segno utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di indicazione geografica protetta (I.G.P.) o di una D.O.P., di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto di cui trattasi, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisca di detta indicazione o denominazione.
Inoltre, può sussistere evocazione di una IGP o di una DOP qualora, trattandosi di Parte prodotti di apparenza analoga, vi sia una affinità fonetica e visiva tra IGP e la e il segno contestato. Tuttavia, né la parziale incorporazione di una DOP in un segno che contraddistingue prodotti o servizi non protetti da tale denominazione, né
l'identificazione di una similarità fonetica e visiva del segno con detta denominazione costituiscono condizioni che devono essere obbligatoriamente soddisfatte per accertare l'esistenza di un'evocazione di tale medesima denominazione.
L'evocazione può, infatti, risultare anche da una “vicinanza concettuale” tra la denominazione protetta e il segno di cui trattasi: la Corte considera che, per quanto riguarda la nozione di “evocazione” il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere Parte direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla circostanza che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di una DOP nella denominazione contestata, di una affinità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale DOP, o ancora di una vicinanza concettuale tra detta denominazione e detta DOP. Secondo la Corte, per accertare l'esistenza di una evocazione è essenziale che il consumatore stabilisca un nesso tra il termine utilizzato per designare il prodotto in questione e l'IGP. Detto nesso deve essere sufficientemente diretto e univoco. L'evocazione può, quindi, essere accertata solo mediante una valutazione globale del giudice nazionale che comprenda l'insieme degli elementi rilevanti della causa. Di conseguenza, la nozione di “evocazione” ai sensi del regolamento, non esige che il prodotto protetto dalla
DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano pagina 7 di 10 identici o simili. La Corte conclude che l'art. 13 del Regolamento deve essere interpretato nel senso che “l'evocazione” da un lato non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili e, dall'altro, si configura quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e Parte univoco tra tale denominazione e la
Nel caso di specie, il comportamento sanzionato integra pienamente gli estremi della
“evocazione” in quanto l'uso, nel sistema di etichettatura e/o presentazione del prodotto dell'indicazione “ a risulta associata la dicitura Parte_6
“Campana” idonea ad ingenerare nel consumatore una informazione ambigua in merito all'effettiva natura, origine e qualità del prodotto e a ingenerare l'erroneo convincimento che anche tale prodotto presenti le caratteristiche di quello qualificato dal riconoscimento DOP.
In conclusione, per i su esposti motivi l'opposizione va rigettata con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta recante il n. 642/2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 955/2022 r.g. tra , in proprio ed in Parte_1
qualità di legale rappresentante p.t. della -opponente- Controparte_1
e in Controparte_2
persona del direttore Generale- opposto- ogni altra istanza, eccezione,
deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n.
642/2019;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 450,00 oltre accessori come per legge
Salerno, lì 19/10/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio pagina 8 di 10 pagina 9 di 10
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 955/2022
TRA
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. Parte_1
della rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Controparte_1
dagli Avv.ti Federico Maggio e Umberto Casale, con i quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via Piazza Sant'Agostino n. 29;
-opponente-
contro
in Controparte_2
persona del Direttore Generale, p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti,
da funzionario allo scopo delegato, presso lo studio del quale elettivamente domicilia presso l'Ufficio Periferico ICQRF Italia Meridionale- Ufficio d'Area
di Salerno, in Salerno alla via Irno n. 11;
- opposto-
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
pagina 1 di 10 Con ricorso depositato in data 24/07/2019, innanzi al Giudice di Pace di
Roccadaspide, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza - ingiunzione n. 642/2019, notificata a mezzo pec in data
10/07/2019, in forza della quale veniva intimato al pagamento della somma di
€ 2.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, per l'asserita violazione dell'art. 2 comma 2 del D.lgs. 19 novembre 2004 n. 297, contenente la disciplina per la tutela “delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli alimentari”; che, la predetta disposizione,
punisce colui che, nel confezionamento di un prodotto, imita o evoca una denominazione protetta o un segno distintivo o il marchio, di guisa da porre in errore il consumatore;
che la contestazione sarebbe il frutto di un accertamento eseguito in data 13/06/14 presso lo stabilimento della Società
in occasione del quale sarebbero stati rinvenuti degli involucri in Parte_2
plastica contenenti mozzarelle, riportante la dicitura “ a Bufalella-
mozzarella- Antica Tradizione”; che il luogo di confezionamento ed il codice sanitario si riferiscono ad un'altra azienda, ovvero Latteria CP_3
e non alla con l'erronea irrogazione, da parte del
[...] Controparte_1
Ministero, alla della sanzione sul presupposto che “il Controparte_1
prodotto è stato introdotto con DTT 6649 del 12/06/14 emesso dalla
[...]
Controparte_1
Il ricorrente deduceva, in via preliminare, la competenza a conoscere della suddetta questione in capo al Giudice di Pace di Roccadaspide;
sempre in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva della
[...]
nonché la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 28 della l. CP_1
689/81;
Nel merito deduceva che il logo della Parte_3
registrato è del tutto differente dal logo rinvenuto sul campione di mozzarella prelevato, alla luce di tali considerazioni, rassegnava le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 10 “Annullare l'ingiunzione gravata per le motivazioni di diritto rassegnate con
conseguente declaratoria di annullamento dell'infrazione e di estinzione della pretesa
creditoria intimata.
Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Fissata l'udienza di comparizione ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
Con comparsa depositata in data 17/12/2019, si costituiva il
[...]
eccependo, in via preliminare, Controparte_4
l'incompetenza del Giudice di Pace adito derivante dal fatto che si versa in uno dei casi di deroga elencati al comma 5 dell'art. 6 del D. Lgs n. 150/2011
essendo stata applicata una sanzione accessoria;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva;
l'interruzione della prescrizione, in cui il verbale di contestazione dell'infrazione è idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto;
nel merito,
deduceva la fondatezza della sanzione irrogata trovando il proprio fondamento nella violazione di cui all'art. 13 comma 1, lett. b) del
Regolamento (UE) n. 1151/2012, tanto esposto concludeva per sentir dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace adito ed, in subordine,
respingere tutte le domande di parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto, con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.
Il Giudice di Pace di Roccadaspide con sentenza n. 825/21 dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Salerno,
concedendo termine per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente.
A seguito del ricorso in riassunzione depositato il 03/02/22, il G.I. disponeva la prosecuzione del giudizio nel procedimento fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 25/11/2022.
pagina 3 di 10 Con ordinanza dell'11/05/2023, rilevata la omessa notifica del ricorso in riassunzione e pedissequo decreto nei termini assegnati veniva concesso,
nuovo termine per la rinotifica con fissazione dell'udienza per il giorno
29/03/2024.
Con ordinanza del 04/04/2024, previa dichiarazione di contumacia del
, veniva disposto l'acquisizione del Controparte_4
fascicolo del Giudice di Pace di Roccadaspide e la causa veniva rinviata per la discussione alla udienza del 24/09/2025
Alla odierna udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con riserva di deposito della sentenza.
Motivi della decisione
Sulla competenza a decidere del Giudice di Pace, ritenuta da parte opponente, e sulla eccezione invece di incompetenza sollevata da parte opposta la stessa risulta superata con la decisione del Giudice di Pace adito rimettendo la causa al Tribunale competente a decidere.
Sulla carenza di legittimazione passiva va precisato che l'art. 8 del
Regolamento UE n. 1169/2011 prevede che il soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto e, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione; tale disposizione è ripresa anche dal successivo art. 9 del medesimo Regolamento che, nell'elenco delle informazioni obbligatorie prevede la presenza del nome o della ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare. Tale soggetto può essere indicato tramite la rappresentazione di un marchio purché posto nel campo visibile principale della confezione e individuabile dal consumatore. Occorre sottolineare, inoltre, che per soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti non si intende il soggetto che deve garantire per il prodotto in sé, ma bensì si intende il soggetto designato che assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti,
pagina 4 di 10 conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali (art. 8 Reg. UE n. 1169/2011), circoscrivendo in modo chiaro la responsabilità alle sole informazioni sugli alimenti.
Nel caso di specie, la società è stata identificata quale Controparte_1 operatore che ha messo in commercio i prodotti e che i marchi Parte_4
e ” riportati in etichetta, costituiscono marchi d'impresa, di cui è
[...] Parte_5 titolare la predetta società, ragion per cui l'operatore commerciale deve garantire l'esattezza delle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari, in linea con la normativa europea e le disposizioni nazionali.
In conclusione, quindi ed in applicazione della predetta normativa l'eccezione va rigettata.
Va, altresì, rigetta l'eccezione di prescrizione.
Sul punto, la giurisprudenza pacificamente ha riconosciuto che assumono rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione sia la notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo che l'eventuale e successiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Al di là dei vari orientamenti giurisprudenziali succedutesi nel tempo, è ormai pacifico che tanto la notifica del verbale che quella dell'ordinanza comportino – in quanto atti interruttivi – che il suddetto termine quinquennale cominci a decorrere ex novo.
La stessa Corte di Cassazione ha rilevato come l'efficacia interruttiva della prescrizione trovi fondamento unicamente negli atti tipici del procedimento sanzionatorio, da individuarsi in qualsiasi atto procedimentale per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione e, quindi, non soltanto in quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la “intimazione ad adempiere” (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 28238/2008; Cass. civ., Sez. V, n. 14886/2016;
Cass. civ., sez. II, ord. n. 787/2022).
Sempre la giurisprudenza ha, altresì previsto che detti atti, affinchè possano effettivamente assumere rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione, debbono essere necessariamente notificati e non solamente adottati.
In altri termini, l'atto per essere interruttivo deve essere recettizio, ossia per poter dispiegare la propria efficacia (interruttiva) deve essere portato a conoscenza del destinatario (cfr. Corte di Cassazione, n. 8941/2010). pagina 5 di 10 Nel caso di specie, il verbale di contestazione e l'ordinanza ingiunzione sono ritenuti atti validi dalla giurisprudenza a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2934
c.c.; ne discende che non costituiscono eventi interruttivi della prescrizione né
l'iscrizione a ruolo del credito né la consegna dello stesso all'ente deputato alla riscossione, che in quanto tali rimangono confinati nell'ambito dell'attività interna della Pubblica Amministrazione interessata, ragion per cui il termine prescrizionale ha ricominciato a decorrere dal momento della notifica dell'atto di contestazione, avvenuta in data 24 luglio 2014, per cui essendo l'atto notificato in data 10 luglio
2019 prima dello spirare dl termine della prescrizione quinquennale.
Nel merito, all'odierno opponente è stata contestata la violazione di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297 per aver evocato la
Denominazione di Origine protetta ” per il Parte_3 formaggio posto in commercio.
Va premesso che l'Unione Europea ha riconosciuto ai prodotti agricoli e alimentari un valore immateriale espresso dalla reputazione da essi acquisita presso il pubblico e che affonda le proprie radici nelle diverse comunità locali che hanno dimostrato di saper valorizzare nel tempo le caratteristiche di un luogo, offrendo un prodotto assolutamente originale in relazione al particolare combinarsi di fattori umani o naturali, o di metodi di produzione tramandati dalle comunità locali, non di rado in forza di tradizioni secolari. In tale contesto si colloca il regolamento CE n. 2081 del
1992, finalizzato a prevedere una disciplina uniforme per tutti gli imprenditori agricoli dell'Unione Europea interessati a competere sul mercato dei prodotti agricoli di qualità e, di conseguenza, disposti ad accettare la predeterminazione - a livello
Europeo- di precise modalità di produzione, nonché la sottoposizione dei prodotti ai relativi controlli, al fine di garantire una produzione diversificata in corrispondenza di una sempre più affinata ricerca, da parte dei consumatori , di prodotti aventi una determinata origine.
Il successivo Regolamento CE n. 510/2006, che abroga il precedente, ne rafforza ulteriormente le previsioni, ponendosi in linea con gli obiettivi di una politica agricola comune sempre più diretta a promuovere lo sviluppo degli spazi rurali e a riconoscere l'imprenditore agricolo nel suo ruolo di produttore e promotore delle bellezze e delle risorse, anche produttive, delle realtà locali.
pagina 6 di 10 Orbene, in forza dell'art. 13 del Regolamento CE n. 510/2006 le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le denominazioni di origine protette (D.O.P.) sono tutelate, in particolare, contro “qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione.
Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di “evocazione” si estende all'ipotesi in cui il segno utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di indicazione geografica protetta (I.G.P.) o di una D.O.P., di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto di cui trattasi, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisca di detta indicazione o denominazione.
Inoltre, può sussistere evocazione di una IGP o di una DOP qualora, trattandosi di Parte prodotti di apparenza analoga, vi sia una affinità fonetica e visiva tra IGP e la e il segno contestato. Tuttavia, né la parziale incorporazione di una DOP in un segno che contraddistingue prodotti o servizi non protetti da tale denominazione, né
l'identificazione di una similarità fonetica e visiva del segno con detta denominazione costituiscono condizioni che devono essere obbligatoriamente soddisfatte per accertare l'esistenza di un'evocazione di tale medesima denominazione.
L'evocazione può, infatti, risultare anche da una “vicinanza concettuale” tra la denominazione protetta e il segno di cui trattasi: la Corte considera che, per quanto riguarda la nozione di “evocazione” il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere Parte direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla circostanza che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di una DOP nella denominazione contestata, di una affinità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale DOP, o ancora di una vicinanza concettuale tra detta denominazione e detta DOP. Secondo la Corte, per accertare l'esistenza di una evocazione è essenziale che il consumatore stabilisca un nesso tra il termine utilizzato per designare il prodotto in questione e l'IGP. Detto nesso deve essere sufficientemente diretto e univoco. L'evocazione può, quindi, essere accertata solo mediante una valutazione globale del giudice nazionale che comprenda l'insieme degli elementi rilevanti della causa. Di conseguenza, la nozione di “evocazione” ai sensi del regolamento, non esige che il prodotto protetto dalla
DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano pagina 7 di 10 identici o simili. La Corte conclude che l'art. 13 del Regolamento deve essere interpretato nel senso che “l'evocazione” da un lato non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili e, dall'altro, si configura quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e Parte univoco tra tale denominazione e la
Nel caso di specie, il comportamento sanzionato integra pienamente gli estremi della
“evocazione” in quanto l'uso, nel sistema di etichettatura e/o presentazione del prodotto dell'indicazione “ a risulta associata la dicitura Parte_6
“Campana” idonea ad ingenerare nel consumatore una informazione ambigua in merito all'effettiva natura, origine e qualità del prodotto e a ingenerare l'erroneo convincimento che anche tale prodotto presenti le caratteristiche di quello qualificato dal riconoscimento DOP.
In conclusione, per i su esposti motivi l'opposizione va rigettata con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta recante il n. 642/2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 955/2022 r.g. tra , in proprio ed in Parte_1
qualità di legale rappresentante p.t. della -opponente- Controparte_1
e in Controparte_2
persona del direttore Generale- opposto- ogni altra istanza, eccezione,
deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n.
642/2019;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 450,00 oltre accessori come per legge
Salerno, lì 19/10/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio pagina 8 di 10 pagina 9 di 10
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