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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/10/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n.1445 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: vendita cose mobili T R A
, in persona del Parte_1
Curatore avv. , in via Palatucci n. 20/b, Avellino, Parte_2 rappresentato all'Avv. Gaetanino Siconolfi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Guardia Lombardi (AV) alla Via San Rocco n. 40, giusta procura a margine del ricorso
- ricorrente -
e
, già Controparte_1 Controparte_2 in persona del liquidatore , con sede legale Controparte_3 in Sorrento (NA) Via Marzi nte contumace - Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3
1 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In secondo luogo va dichiarata la contumacia della
[...]
che, sebbene regolarmente Controparte_1 ita. Nel merito, la domanda va accolta per i motivi di seguito precisati. La documentazione contabile ed extracontabile prodotta dalla parte ricorrente – includente transazioni bancarie, libri giornale, fatture di vendita, e comunicazioni dei liquidatori – è risultata idonea a dimostrare l'esistenza e consistenza del credito residuo, quantificato in € 59.650,00, derivante da compravendite e da crediti non integralmente adempiuti dalla convenuta. Peraltro, il creditore ha, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato. Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Peraltro la contumacia della convenuta ha corroborato il proprio debito determinando, ex art. 115 c.p.c., la pacificità dei fatti così come prospettati dalla parte ricorrente, esonerandola dall'onere probatorio in ordine all'esistenza del credito, secondo quanto consolidato dalla giurisprudenza più recente e costante (Cass. Civ. Sez. Un., 2002, n. 761; Tribunale Napoli 04/2025): ed infatti gli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
2 Gli interessi moratori devono essere calcolati e liquidati conformemente agli artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e, in via sussidiaria, ex art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla scadenza dell'obbligazione e fino al saldo effettivo. Pertanto la domanda va accolta e condanna la convenuta al pagamento in favore del Parte_1
, in persona del
[...]
59.650,00, oltre interessi di mora e legali ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002 e art. 1284 c.c., al netto di eventuali pagamenti effettuati. Alla condanna consegue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo a favore dello Stato attesa l'intervenuta ammissione al gratuito patrocinio ex art. 144 dpr 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa come da ricorso, così provvede:
-dichiara la contumacia della Controparte_1
[...] ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e, per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore del
[...]
, in persona del Parte_1 della somma liquidata di € 59.650,00, oltre interessi di mora e legali ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002 e art. 1284 c.c., al netto di eventuali pagamenti effettuati;
-condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 2.194,40 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge compresa la maggiorazione del 30%, per i collegamenti ipertestuali ex art. 4, co. 1 bis del D.M. n. 55/2014 smi, ed in favore dello Stato per effetto dell'ammissione al gratuito patrocinio sopra indicata. Competenze già dimidiate come per legge. Torre Annunziata, 20 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21.2.2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
3
, in persona del Parte_1
Curatore avv. , in via Palatucci n. 20/b, Avellino, Parte_2 rappresentato all'Avv. Gaetanino Siconolfi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Guardia Lombardi (AV) alla Via San Rocco n. 40, giusta procura a margine del ricorso
- ricorrente -
e
, già Controparte_1 Controparte_2 in persona del liquidatore , con sede legale Controparte_3 in Sorrento (NA) Via Marzi nte contumace - Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3
1 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In secondo luogo va dichiarata la contumacia della
[...]
che, sebbene regolarmente Controparte_1 ita. Nel merito, la domanda va accolta per i motivi di seguito precisati. La documentazione contabile ed extracontabile prodotta dalla parte ricorrente – includente transazioni bancarie, libri giornale, fatture di vendita, e comunicazioni dei liquidatori – è risultata idonea a dimostrare l'esistenza e consistenza del credito residuo, quantificato in € 59.650,00, derivante da compravendite e da crediti non integralmente adempiuti dalla convenuta. Peraltro, il creditore ha, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato. Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Peraltro la contumacia della convenuta ha corroborato il proprio debito determinando, ex art. 115 c.p.c., la pacificità dei fatti così come prospettati dalla parte ricorrente, esonerandola dall'onere probatorio in ordine all'esistenza del credito, secondo quanto consolidato dalla giurisprudenza più recente e costante (Cass. Civ. Sez. Un., 2002, n. 761; Tribunale Napoli 04/2025): ed infatti gli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
2 Gli interessi moratori devono essere calcolati e liquidati conformemente agli artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e, in via sussidiaria, ex art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla scadenza dell'obbligazione e fino al saldo effettivo. Pertanto la domanda va accolta e condanna la convenuta al pagamento in favore del Parte_1
, in persona del
[...]
59.650,00, oltre interessi di mora e legali ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002 e art. 1284 c.c., al netto di eventuali pagamenti effettuati. Alla condanna consegue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo a favore dello Stato attesa l'intervenuta ammissione al gratuito patrocinio ex art. 144 dpr 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa come da ricorso, così provvede:
-dichiara la contumacia della Controparte_1
[...] ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e, per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore del
[...]
, in persona del Parte_1 della somma liquidata di € 59.650,00, oltre interessi di mora e legali ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002 e art. 1284 c.c., al netto di eventuali pagamenti effettuati;
-condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 2.194,40 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge compresa la maggiorazione del 30%, per i collegamenti ipertestuali ex art. 4, co. 1 bis del D.M. n. 55/2014 smi, ed in favore dello Stato per effetto dell'ammissione al gratuito patrocinio sopra indicata. Competenze già dimidiate come per legge. Torre Annunziata, 20 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21.2.2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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