TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 292/2023 promosso da:
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. DINI GIULIO;
- parte attrice opponente - contro
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. FERRARI CP_1 P.IVA_2
PIERO;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia: in via preliminare accertata e dichiarata l'assoluta carenza dei presupposti di legge per l'emissione del decre- to ingiuntivo n. 1441/2022 (RG n. 3377/2022) emesso dal Tribunale di Pistoia in data 19.12.2022 e notificato via pec in pari data, per totale carenza della prova scritta nonché per indeterminatezza delle spese di lite liquidate, dichiararne l'illegittimità e, conseguente- mente, revocare il medesimo e/o dichiararlo nullo e/o, comunque, inefficace;
Nel merito: ac- certare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, che niente è dovuto da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla società in persona del le- CP_1 gale rappresentante pro tempore, ad alcun titolo e, conseguentemente, revocare e comun- que dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 1441/2022 (RG n. 3377/2022) emesso dal Tribunale di Pistoia in data 19.12.2022 e notificato, via pec, in pari data In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che ha, con il proprio compor- CP_1 tamento, messo in atto concorrenza sleale per sviamento della clientela, condannare la me- desima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti da in persona del legale rappresentante pro tempore, quantifi- Parte_1 cabili nella diminuzione del fatturato di che risulterà all'esito Pt_1 Parte_1 dell'espletanda istruttoria o, in ogni caso, nella diversa misura di giustizia, maggiore o mi- nore, e/o occorrendo, da liquidarsi anche in via equitativa. In ipotesi e ferma la domanda riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui venga, comunque, riconosciuta, in CP_1 tutto o in parte, creditrice di Voglia il Tribunale compensare integral- Parte_1
1 mente il credito riconosciuto con quanto dalla medesima dovuto a in Parte_1 via riconvenzionale. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”
Conclusioni parte convenuta: “previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.1441/2022 di questo Tribunale sino alla concorrenza della somma di €.169.046,62, respingere l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto condannare al pagamento delle somme portate dalle fatture n.20211069 (per il Parte_1 residuo im 0,00), n.20211226, n.20211230, n.20211231, n.20211232 e n.20211233 per l'importo complessivo di €.169.046,62, oltre interessi moratori a sensi art. 5 D.Lgs. 231/2022. Respingere la domanda riconvenzionale proposta da in Parte_1 quanto infondata in fatto e diritto. In ogni caso: Condannare al risarcimento del Parte_1 danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c., con il favore di spese e onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha depositato ricorso deducendo di avere fornito a CP_2 Parte_2 varie forniture di merce maturando un credito complessivo di €
[...]
190.831,62.
In accoglimento della domanda il Tribunale aveva emesso il decreto in- giuntivo 19 dicembre 2022 n. 1441.
Avvero di esso ha proposto opposizione eccependo: Parte_1
a) la “carenza della prova scritta del credito ingiunto e … conseguente inde- terminatezza del decreto ingiuntivo”;
b) l'esistenza di ritardi nella consegna che avevano determinato la revoca dei bonifici eseguiti confidando nella tempestività delle forniture;
c) la condotta di concorrenza sleale posta in essere dall'opposta (vicenda
. CP_3
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato la quale CP_1 ha:
a) depositato tutte le fatture impagate, ammettendo ch quella 20211069 era stata pagata (salvo € 90,00);
b) depositato i CMR che attesterebbero la consegna della merce non diret- tamente alla che è “semplice società di intermediazione e non dispone di un Pt_1 vero e proprio deposito di materiale sanitario” ma ai clienti finali;
Cont
c) per consuetudine commerciale consolidatasi inviava la merce pre- via semplice esibizione della ricevuta del bonifico;
d) non vi era nessuna pattuizione che prevedeva un termine essenziale per la consegna;
e) infondata sarebbe poi la domanda riconvenzionale articolata.
2 2.- Premesso che, come noto, il giudizio di opposizione non attiene alla ve- rifica della legittimità del decreto ingiuntivo ma al fondamento della domanda in- trodotta con il ricorso monitorio, si deve osservare che su parte creditrice incom- be l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità del proprio credito mediante non cer- to le fatture (che al massimo costituiscono principio di prova) ma gli ordini della merce e la sua ricezione da parte del debitore. Nel caso in esame questa sequenza risultava più articolata dal momento come è pacifico i dispositivi medici non ve- nivano consegnati a ma ai suoi clienti finali. Pt_1
A seguito della richiesta di chiarimenti sulla documentazione già prodotta da parte creditrice (rispetto alla quale l'opponente non ha sollevato ulteriori que- stioni), è stato possibile effettuare la corrispondenza tra le fatture e i documenti di trasporto come dimostra la tabella che segue: fattura importo cartoni bolla consegna
20211069 90,00 €
20211226 19.199,29 € 16 1352 Framacia Ugo Novelli
20211230 24.302,21 € 21 1411 Farmacia Ugo Novelli
20211231 29.155,12 € 25 1293 Farmacia Ugo Novelli
20211232 77.300,00 € 65 1413 Easybox
20211233 19.000,00 € 16 1414 Easybox
169.046,62 €
Peraltro, la più consistente conferma dell'effettuazione degli ordini è stata data proprio dalla parte opponente che ha depositato la dichiarazione di Per_1 Pe dro (doc. 5) il quale ha ammesso “di aver inoltrato, per conto di Parte_1
a l'ordine della merce di cui alle copie delle disposizioni di bonifico
[...] CP_1 Cont prodotti da ”. Oltre a ciò, vi è anche la prova documentale degli ordini effet- tuati da a con l'indicazione della destinazione finale (doc. 3). Pt_1 CP_1
Così provato il diritto di credito, devono essere analizzate le eccezioni dell'opponente primo fra tutte quella inerente all'esistenza di un termine essen- ziale entro cui avrebbe dovuto essere effettuata la consegna dell'ordine 15 ottobre
2021 di cui alla fattura 1231. Come è noto, non sono sufficienti a rendere un termine come essenziale le formule di stile (“entro e non oltre”) essendo invece necessaria una chiara dichiarazione del creditore che la consegna tardiva non soddisfa il suo interesse preferibilmente (ma non obbligatoriamente) sulla base di
3 motivate ragioni oggettive. Sul punto, per quanto la circostanze è stata conferma- ta dal teste (“nella mail con cui veniva conferito l'incarico la Testimone_1 [...]
richiedeva espressamente che la consegna della merce avvenisse entro e Pt_1 non oltre il 2/11/2021”), la giustificazione addotta dal teste (“la merce di cui alla fornitura era soggetta a notevoli variazioni di prezzo entro breve termine dovute al- la richiesta per i casi COVID e pertanto non si potevano fare previsioni delle varia- zioni che sarebbero intervenute anche a distanza di pochi giorni”) appare non solo frutto di una sua interpretazione e non di un accordo tra le parti, ma non è con- gruente con l'assunto in quanto la “volubilità del prezzo” non incide sulla conse- gna ma tuttalpiù sulla quotazione della merce tuttavia al momento dell'ordine.
Infine, la dichiarazione della mancata ricezione della merce (“la merce non è mai arrivata e quindi non è stata mai consegnata alla ) oltre a non chiarire co- Pt_1 me il teste ne abbia avuto conoscenza, è stata originata da una inammissibile ri- chiesta a chiarimenti del difensore (in quanto avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma capitolazione a prova diretta) mentre è soprattutto in contraddizione con il doc. 10 dell'opposta che attesta che il 1 novembre 2021 la merce era stata trasportata dal vettore e consegnata il 5 novembre 2021 a Wink I CP_4 srl di Roma su indicazione di Ma anche a ritenere che effettivamente Pt_1
l'ordine dell'ottobre 2021 fosse stato annullato ed il bonifico revocato, la parte avrebbe dovuto dimostrare che la merce era stata restituita deduzione che pro- cessualmente si qualifica come eccezione la cui prova a fronte della richiesta di adempimento formulata dal creditore spettava all'opponente.
Venendo poi alla supposta concorrenza sleale per “accaparramento” della clientela, per quanto il teste , amministratore di , Testimone_2 CP_3 abbia confermato che la sua società “alla fine del 2021 ha effettuato acquisti di materiale sanitario direttamente da ”, parte opponente non ha dimostrato CP_1 che vi fosse un obbligo di esclusiva a suo favore tale da impedire che di CP_1 poter rifornire i clienti finali di (la quale peraltro non he nemmeno provato Pt_1 che fosse uno di essi). Infine, anche dando per scontato tutto questo, CP_3 nessuna prova è stata data in ordine alla quantificazione dell'eventuale risarci- mento del danno.
4 Da ciò consegue che deve essere condannata al pagamento a fa- Pt_1 vore di della somma di € 169.046,62 oltre alle spese legali sostenute CP_1 dall'opposta e liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-revoca il decreto ingiuntivo 19 dicembre 2022 n. 1441;
- condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1
169.046,62 oltre interessi moratori dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo oltre al pagamento delle spese legali che si quantificano in € 14.000,00 ol- tre accessori come per legge.
Pistoia, 07/02/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
5