Articolo 98 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 97Articolo 76
Versione
18 dicembre 1942
Art. 98.

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione puo' dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorche' figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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