Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2024, n. 45840
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Sentenza 24 ottobre 2024

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Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico la formazione, da parte del professionista delegato alle vendite in una procedura esecutiva, di un falso decreto del giudice dell'esecuzione che autorizzi il prelievo di danaro dal libretto bancario intestato alla procedura, realizzato utilizzando a modello un provvedimento autentico, in quanto atto idoneo a creare un'apparenza ingannevole per le sue caratteristiche intrinseche e le condizioni di contesto.

Non va disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero nel caso in cui sia contestato per la prima volta in dibattimento un reato concorrente per il quale è prevista l'udienza preliminare se, in relazione al reato originariamente contestato, questa si sia regolarmente svolta, in quanto la disposizione di cui all'art. 521-bis, comma 1, cod. proc. pen., costituendo deroga al principio di non regressione del procedimento, ha carattere eccezionale e, come tale, è di stretta interpretazione. (Conf. Sez. 1, n. 25258 del 2004, Rv. 228137-01)

Integra il reato di peculato la condotta del professionista delegato dal giudice a curare le operazioni di vendita nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare, che si appropri delle somme versate dagli aggiudicatari su libretto di deposito intestato alla procedura, del quale aveva la fattuale disponibilità in ragione dell'ufficio ricoperto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2024, n. 45840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45840
    Data del deposito : 24 ottobre 2024

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