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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/07/2024, n. 30643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30643 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER EN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 24-10-2023 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Domenico Fasano, difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30643 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 12/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 ottobre 2023, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione del 29 marzo 2023, con cui il G.U.P. del Tribunale di Salerno aveva condannato EN ER alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione e 18.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 73, comma 1, e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Vietri sul Mare il 9 novembre 2022. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello campana, ER, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa eccepisce la nullità della sentenza, non avendo i giudici di secondo grado tenuto conto delle conclusioni scritte inviate dal difensore, come da ricevuta telematica datata 16 ottobre 2023, avendo la Corte territoriale affermato erroneamente che le uniche conclusioni pervenute erano quelle del Procuratore generale. Con il secondo motivo, la difesa censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, che ben poteva essere applicata in ragione dei quantitativi rinvenuti presso il domicilio dell'imputato e delle modalità dell'azione, relativa a episodi di "microspaccio". 2.1. Con memoria trasmessa il 28 marzo 2024, l'avvocato Domenico Fasano, difensore di ER, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone gli argomenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre innanzitutto premettere che nella sentenza impugnata (pag. 4) si dà erroneamente atto che le uniche conclusioni pervenute sono quelle del Procuratore generale, mentre in realtà anche la difesa aveva fatto pervenire conclusioni scritte, con le quale l'appellante si riportava sostanzialmente ai motivi di impugnazione, senza aggiungere significativi elementi di novità rispetto ai contenuti dell'appello. Orbene, ritiene il Collegio che l'omesso esame da parte della Corte territoriale delle conclusioni difensive non integra alcun profilo di nullità, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, Rv. 284865, Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Rv. 284802 e Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004), secondo cui l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis del decreto legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa, mentre l'omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dà luogo a un'irregolarità non invalidante, trattandosi di conclusioni meramente "apparenti", come appunto devono essere reputate quelle che la Corte di appello ha omesso di menzionare, assumendo invece rilievo il fatto che la sentenza impugnata si è confrontata con tutti i temi devoluti nell'appello, fornendo ad essi risposte pertinenti ed esaurienti. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo, riguardante il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2.1. Sul punto occorre innanzitutto richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Tale approdo interpretativo è stato sviluppato ulteriormente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente Murolo, con cui si è precisato che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto, anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso. 2.2. Orbene, la Corte di appello si è posta in sintonia con tale impostazione, valorizzando, in senso ostativo al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, sia la quantità dello stupefacente caduto in sequestro, idoneo al confezionamento di 1179 dosi di hashish, 261 dosi di marijuana e 55 dosi di cocaina, sia l'eterogeneità delle sostanze trattate, circostanza rivelatrice della capacità dell'imputato di procurarsi merce di varia natura e provenienza, sia la natura non occasionale della condotta, essendo avvenuto il ritrovamento dello stupefacente in occasione di una perquisizione domiciliare svolta all'atto della notifica di un'ordinanza cautelare emessa a carico del ricorrente e relativa proprio a reati di droga, a ciò aggiungendosi che, dopo l'arresto per i fatti di causa, ER, benché ristretto in regime custodiale domestico, ha continuato a trafficare droga, tanto è vero che la misura disposta nei suoi confronti è stata aggravata. 4 Ora, a fronte di un apparato argomentativo tutt'altro che illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti valutazioni di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di ER deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/04/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Domenico Fasano, difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30643 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 12/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 ottobre 2023, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione del 29 marzo 2023, con cui il G.U.P. del Tribunale di Salerno aveva condannato EN ER alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione e 18.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 73, comma 1, e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Vietri sul Mare il 9 novembre 2022. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello campana, ER, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa eccepisce la nullità della sentenza, non avendo i giudici di secondo grado tenuto conto delle conclusioni scritte inviate dal difensore, come da ricevuta telematica datata 16 ottobre 2023, avendo la Corte territoriale affermato erroneamente che le uniche conclusioni pervenute erano quelle del Procuratore generale. Con il secondo motivo, la difesa censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, che ben poteva essere applicata in ragione dei quantitativi rinvenuti presso il domicilio dell'imputato e delle modalità dell'azione, relativa a episodi di "microspaccio". 2.1. Con memoria trasmessa il 28 marzo 2024, l'avvocato Domenico Fasano, difensore di ER, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone gli argomenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre innanzitutto premettere che nella sentenza impugnata (pag. 4) si dà erroneamente atto che le uniche conclusioni pervenute sono quelle del Procuratore generale, mentre in realtà anche la difesa aveva fatto pervenire conclusioni scritte, con le quale l'appellante si riportava sostanzialmente ai motivi di impugnazione, senza aggiungere significativi elementi di novità rispetto ai contenuti dell'appello. Orbene, ritiene il Collegio che l'omesso esame da parte della Corte territoriale delle conclusioni difensive non integra alcun profilo di nullità, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, Rv. 284865, Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Rv. 284802 e Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004), secondo cui l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis del decreto legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa, mentre l'omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dà luogo a un'irregolarità non invalidante, trattandosi di conclusioni meramente "apparenti", come appunto devono essere reputate quelle che la Corte di appello ha omesso di menzionare, assumendo invece rilievo il fatto che la sentenza impugnata si è confrontata con tutti i temi devoluti nell'appello, fornendo ad essi risposte pertinenti ed esaurienti. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo, riguardante il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2.1. Sul punto occorre innanzitutto richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Tale approdo interpretativo è stato sviluppato ulteriormente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente Murolo, con cui si è precisato che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto, anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso. 2.2. Orbene, la Corte di appello si è posta in sintonia con tale impostazione, valorizzando, in senso ostativo al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, sia la quantità dello stupefacente caduto in sequestro, idoneo al confezionamento di 1179 dosi di hashish, 261 dosi di marijuana e 55 dosi di cocaina, sia l'eterogeneità delle sostanze trattate, circostanza rivelatrice della capacità dell'imputato di procurarsi merce di varia natura e provenienza, sia la natura non occasionale della condotta, essendo avvenuto il ritrovamento dello stupefacente in occasione di una perquisizione domiciliare svolta all'atto della notifica di un'ordinanza cautelare emessa a carico del ricorrente e relativa proprio a reati di droga, a ciò aggiungendosi che, dopo l'arresto per i fatti di causa, ER, benché ristretto in regime custodiale domestico, ha continuato a trafficare droga, tanto è vero che la misura disposta nei suoi confronti è stata aggravata. 4 Ora, a fronte di un apparato argomentativo tutt'altro che illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti valutazioni di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di ER deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/04/2024