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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta civile
Nelle persone dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott. Carlotta Pittaluga Giudice nel procedimento unitario n. 382 /2025 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE Parte_1
(CF ) e (CF
[...] C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti in [...] C.F._2
- debitori istanti -
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data
26.06.2025 da e con l'ausilio dell'OCC Giaveno in persona Parte_1 Parte_2 del Gestore della Crisi avv. Michele Gallucci;
esaminati i documenti allegati e la relazione art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC nonché
l'integrazione alla relazione prodotta a seguito delle osservazioni e conseguenti richieste di chiarimenti formulate dal giudice relatore in fase istruttoria;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex artt. 27 CCII ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI per le considerazioni che seguono.
1. Indebitamento.
Dalla relazione (pag. 24 e segg.), corredata dai documenti e lettere di precisazione del credito
(docc. da n.40 a n.51), risulta un complessivo indebitamento dei ricorrenti per € 183.208,30
(nei confronti dei seguenti creditori:
Quanto a Parte_1
1. €.100.532,92 Controparte_1
2. Torino €. 5.588,98 CP_2
3. COMPASS BANCA €. 21.358,00 (in solido con la sig.ra ) Pt_2
4. €. 1.704,00 Controparte_3
5. €. 12.188,30 Parte_3
Totale €. 141.372,30
Quanto a Parte_2 6. €. 41.836,00 CP_4
7. COMPASS BANCA €. 21.358,00 (in solido con il sig. Pt_1
8. Totale €.63.194,00
TOTALE complessivo familiare €. 183.208,30
Di quest'esposizione, la più importante riguarda i debiti maturati dai ricorrenti nei confronti di e IS IN NP SP (attuale cessionaria di Controparte_1
Findomestic Banca) nell'ambito delle attività di impresa svolte da costoro tra il 2008 e il 2016.
Il sig. è stato, infatti dipendente della società INDESIT in None (TO), ma nel Parte_1
2008 ha deciso di licenziarsi e di aprire – grazie alla somma di denaro offerta dal datore di lavoro al dipendente per indurlo a lasciare volontariamente l'azienda- un negozio di abbigliamento (nella forma della ditta individuale) in cui ha impiegato la moglie . Quest'ultima, Parte_2 sempre nel 2008, ha chiesto e ottenuto un finanziamento presso al Controparte_5 fine di ottenere liquidità (circa 30 mila euro). Tuttavia, l'attività commerciale non ha reso i frutti sperati ed è stata gestita in sostanziale perdita per poi esser chiusa definitivamente nel 2016, con strascico di debiti tributari, fiscali e verso fornitori e banche.
CO ha mantenuto aperta una partita iva ed ha iniziato nel 2017 a lavorare in proprio come agente di commercio, ma ancora con scarso profitto. La sig.ra , invece, ha trovato Pt_2 occupazione come addetta alle pulizie presso una ONLUS. Nonostante la situazione economica piuttosto precaria, a nome della sig.ra vengono chieste ed ottenute ulteriori somme a Pt_2 prestito presso COMPASS Banca spa. I debiti, peraltro, si accumulano e si sommano a quelli precedenti, al punto che i coniugi non riescono più a pagare i canoni di locazione e sottoscrivono con il locatore un piano di rientro tutt'ora in essere, che prevede il pagamento dei canoni insoluti tramite ratei mensili pari a 100 euro ciascuno, da aggiungersi al canone sino al saldo del debito.
Nel 2020 CO ha chiesto e ottenuto ulteriore liquidità tramite un finanziamento presso
INTESA SANPAOLO spa ed ha iniziato una nuova attività imprenditoriale nell'ambito delle vendite immobiliari giudiziarie. Ancora una volta, però, i risultati sono rimasti al di sotto delle aspettative. Sicché costui ha ripreso a svolgere l'attività di agente di commercio, ma questa volta prestando la propria opera professionale a favore della per la NO. per la quale lavora CP_6 attualmente sulla provincia di Alessandria. Per muoversi sul territorio, i coniugi hanno chiesto un ennesimo finanziamento (a nome della sig.ra ) allo scopo di comprare un autoveicolo. Pt_2
La situazione economico finanziaria dei coniugi subisce una compromissione definitiva quando, nel 2023 IS NP IN (cessionaria di FINDMESTIC banca), ottiene il pignoramento del quinto dello stipendio della sig.ra a seguito di fruttuosa procedura di pignoramento Pt_2 mobiliare presso terzi.
2 I debiti di cui i sig.ri e devono rispondere devono, pertanto, intendersi tutti Pt_1 Pt_2 scaduti ed esigibili nonché sufficienti a determinare il ricorrere di una situazione di insolvenza.
2. Non assoggettabilità a liquidazione giudiziale o altre procedure liquidatorie
Ai sensi dell'art. 2 n. 1 lett. c) può accedere alle procedure del sovraindebitamento ogni
“debitore che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale” (o altre procedure liquidatorie).
Nel caso di specie, è attualmente titolare di partita iva ed emette fatture mensili Parte_1 nei confronti della società per cui lavora in qualità di agente di commercio. Dalla Parte_4 visura camerale (doc.29) e dall'ultimo Modello Unico compilato e prodotto (doc.32) si evince un reddito lordo annuo di circa 10 mila euro, che qualifica il sig. CO come imprenditore
“minore”, non assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Quanto alla sig.ra , non ha mai avuto un ruolo di imprenditrice, ma solo quello di Pt_2 coadiuvante nel negozio di abbigliamento aperto dal marito nel 2008 (cfr. doc.73) e Pt_1 chiuso nel 2016. Non v'è pertanto motivo di dubitare dell'inapplicabilità della liquidazione giudiziale.
3. Apertura della liquidazione controllata del patrimonio
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti per le ragioni che seguono.
Al ricorso è allegata una relazione particolareggiata redatta dall'OCC la quale, a seguito delle integrazioni richieste e fornite, esamina tutti i punti previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare:
- formula una valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal debitore a corredo della domanda;
- illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- attesta – come richiesto ex art 268 n.3 quarto periodo CCII – che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
In effetti, oltre a un minimo differenziale che potrà essere recuperato e accantonato sulle retribuzioni dei ricorrenti al netto dalle trattenute attualmente effettuate e che verranno sospese per effetto dell'apertura della procedura, il patrimonio degli istanti consta di ulteriori beni. possiede, oltre al reddito da lavoro, anche un patrimonio immobiliare costituito da Parte_1 quote ereditarie (pari a ½) di un'abitazione e di un'autorimessa siti nel comune di Chiavari (GE) Con in comproprietà con la sorella. A seguito dei chiarimenti richiesti dal l'OCC ha precisato (cfr. integrazione alla relazione, pag.9) che la comproprietaria si è resa disponibile (cfr. doc.90) sia ad acquistare la metà facente capo al fratello sia a conferire al nominando liquidatore procura a
3 vendere l'intero.
Di nessuna utilità per la procedura appare, invece, il pano di accumulo con cui ha Parte_1 alimentato un fondo pensione presso ALLEANZA ASSICURAZIONI. A tal proposito va evidenziato che le somme ivi accantonate a titolo di previdenza complementare erano apparse disponibili, secondo una prima ricostruzione riferita dall'OCC nella reazione. Peraltro, su richiesta di chiarimenti del GD, il gestore ha riferito circostanze ulteriori ed incompatibili con la prima ricostruzione fornita: l'importo di cui al fondo pensione, infatti, risulta “ non più disponibile in capo al sig. quale aderente al Fondo pensione Alleanza Assicurazioni essendo lo Parte_1 stesso stato incassato dalla società finanziaria ITALCREDI S.p.A. al momento della risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto in data 10.12.2008” (cfr. memoria integrativa Gallucci del 10.09.25). Il tutto come da documentazione integrativa prodotta sub doc. da 83 a 89 a corredo della memoria integrativa del 10.09.25.
, invece, possiede Parte_2
-l'autoveicolo JE GA targato FR656WH immatricolato nel 2018, di cui il nominando liquidatore dovrà valutare l'opportunità ovvero l'antieconomicità della vendita;
- un saldo positivo al 31.03.25 sul conto corrente Intesa Sanpaolo pari ad € 1.239,78 (cfr. all 58), che addirittura sale ed arriva ad € 4.168, 09 al 30.06.25 (cfr doc. 81 allegato all'integrazione del
10.09.25)
I ricorrenti vivono in Chieri (TO), c.so Vittorio Emanuele II n.54, presso un'abitazione che detengono in regime di locazione e presso cui ha stabilito la sede della propria attività Pt_1 professionale/imprenditoriale.
A proposito della locazione abitativa, dalla relazione dell'OCC è emerso che ad oggi i canoni sono pagati con regolarità, sebbene in passato si siano verificati dei mancati pagamenti che hanno generato un debito nei confronti del locatore. I coniugi stanno estinguendo tale debito mediante il versamento di 100 euro mensili a favore del locatore stesso e chiedono di poter continuare a versare tale somma anche in caso di apertura della procedura liquidatoria (su tale domanda e sulle problematiche che solleva, si veda il prosieguo della parte motiva). Par La retribuzione mensile di è pari ad euro 2.500,00 pagati dalla dietro Parte_1 CP_6 emissione di fattura su cui viene versata la ritenuta d'acconto; sicché al ricorrente vengono effettivamente pagati 2.287,00 euro. La relazione dell'OCC, peraltro, non specifica se l'importo di
2.287 euro è da ritenersi lordo (com'è verosimile) rispetto alle imposte che il sig. dovrà Pt_1 versare in esito alla compilazione annuale del Modello Unico PF.
La retribuzione mensile di è pari a circa euro 677,00 al netto della trattenuta di Parte_2 circa 144 euro pari al quinto dello stipendio versato ad in forza di Controparte_8 assegnazione somme ottenuta in esecuzione di un pignoramento mobiliare presso terzi. Il reddito della ricorrente appare calcolato su tredici mensilità (cfr. pag.13 della relazione)
4 Pertanto, complessivamente le entrate familiari ammonterebbero a circa € 2.964 e non a € 2.849,50 come riferito nella relazione dall'OCC (che probabilmente ha considerato lo stipendio della al lordo della trattenuta per pignoramento). Pt_2
Il fabbisogno mensile familiare è stato stimato dall'OCC sulla base delle autodichiarazioni dei ricorrenti, ed ammonta a € 2.700,00.
Voce anomala, tra quelle indicate per il sostentamento familiare mensile, è apparsa quella relativa alle spese per l'autoveicolo che utilizzerebbe per lavorare (carburante, assicurazione, Pt_1 bollo), stimate in € 1.000,00. Sul punto, a domanda del GD che ha richiesto di documentare con puntuali riferimenti agli estratti conto le somme stimate come necessarie per gli spostamenti lavorativi, sono state fornite dall'OCC riscontri parziali che non hanno permesso di raggiungere la somma inizialmente stimata, ma solo quella inferiore pari a € 607,70.
Ad ogni modo, osserva il Tribunale che il fabbisogno indicato dall'OCC in € 2.700,00 appare verosimile poiché è allineato con quello indicato dalla mediana ISTAT di riferimento per tipologia familiare ossia € 2.691. L'importo sopra la media chiesto per il mantenimento dell'auto si compensa con quello – sotto la media – chiesto per il canone di locazione.
Residuerebbe, pertanto, sulle retribuzioni, un differenziale per i creditori pari a circa 264,00 euro.
Anomala è apparsa al GD altresì la richiesta dei ricorrenti di trattenere € 100,00 mensili per pagare gli arretrati accumulati nei confronti del locatore per canoni insoluti. Si tratterebbe, a stretto rigore, di un pagamento da interrompere giacché la sua prosecuzione andrebbe a ledere la par condicio creditorum. Tuttavia, a seguito delle richieste integrazioni, è stato chiarito dall'OCC che il debito residuo è di scarsa entità (circa € 2.500,00) e l'interruzione dei pagamenti degli arretrati comprometterebbe la regolare prosecuzione del contratto di locazione, in scadenza al 31.03.27 e prorogabile ulteriormente a fronte di pagamenti regolari. Al contrario, il mancato pagamento degli arretrati indurrebbe il locatore a chiedere lo sfratto per morosità dei ricorrenti, con ulteriore pesante aggravio della situazione economico-patrimoniale degli stessi. A fronte di tali considerazioni, il
Tribunale ritiene ragionevole, nel caso concreto, concedere la prosecuzione dei pagamenti degli arretrati dovuti al locatore, anche in considerazione della modesta entità dell'importo de quo.
Sulla base di tali premesse, la quota di reddito necessario al mantenimento del ricorrente, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, può essere determinata in € 2.700,00 mensili, come indicato dalla relazione (a fronte di retribuzioni complessivamente ammontanti a € 2.964,00).
Dal momento che si tratta di nucleo composto da due soggetti e che le spese di mantenimento del nucleo su base annua sono ripartite e soddisfatte consentendo ai debitori di trattenere la somma di €
2.700,00 sulle dodici mensilità di stipendio, ne consegue che la tredicesima o quota di tredicesima, ogni mensilità aggiuntiva o altra forma di retribuzione straordinaria (ad es. premi) deve intendersi a disposizione dei creditori per l'intero.
5 In termini generali, la retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b)
CCII. Pertanto, fino a nuova determinazione del giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al nominando
Liquidatore l'intera differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto.
Il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII. Il
Liquidatore provvederà a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro stesso il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura.
Eventuali modifiche delle entrate o delle spese del nucleo familiare saranno valutate all'occorrenza previa istanza del debitore e parere del Liquidatore che sarà nominato.
Ritenuta l'opportunità di nominare un Liquidatore diverso dall'OCC, anche in considerazione delle lacune rilevate nell'analisi della situazione economica dei debitori;
Ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto, previo inventario, ai sensi dell'art. 272 CCII e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
ritenuto, alla luce dell'istruttoria, di confermare il liquidatore proposto;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (CF Parte_1
) e (CF ) entrambi residenti C.F._1 Parte_2 C.F._2 in Chieri (TO), via Vittorio Emanuele II n.54 nomina
Giudice Delegato il dott. Enrico Astuni;
nomina
6 Liquidatore l'avv. Giorgia Vittoria Rosati, che risulta iscritta nell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), che i debitori possano trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 2.700,00 al mese), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
dispone la sospensione della trattenuta operata sullo stipendio mensile della ricorrente a seguito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi avviata a suo Parte_2 danno da IS NP IN SP;
dispone che il Liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- se i debitori svolge attività di impresa, pubblichi la sentenza anche presso il Registro delle imprese;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Presidente rel.
(dott. Enrico Astuni)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta civile
Nelle persone dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott. Carlotta Pittaluga Giudice nel procedimento unitario n. 382 /2025 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE Parte_1
(CF ) e (CF
[...] C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti in [...] C.F._2
- debitori istanti -
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data
26.06.2025 da e con l'ausilio dell'OCC Giaveno in persona Parte_1 Parte_2 del Gestore della Crisi avv. Michele Gallucci;
esaminati i documenti allegati e la relazione art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC nonché
l'integrazione alla relazione prodotta a seguito delle osservazioni e conseguenti richieste di chiarimenti formulate dal giudice relatore in fase istruttoria;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex artt. 27 CCII ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI per le considerazioni che seguono.
1. Indebitamento.
Dalla relazione (pag. 24 e segg.), corredata dai documenti e lettere di precisazione del credito
(docc. da n.40 a n.51), risulta un complessivo indebitamento dei ricorrenti per € 183.208,30
(nei confronti dei seguenti creditori:
Quanto a Parte_1
1. €.100.532,92 Controparte_1
2. Torino €. 5.588,98 CP_2
3. COMPASS BANCA €. 21.358,00 (in solido con la sig.ra ) Pt_2
4. €. 1.704,00 Controparte_3
5. €. 12.188,30 Parte_3
Totale €. 141.372,30
Quanto a Parte_2 6. €. 41.836,00 CP_4
7. COMPASS BANCA €. 21.358,00 (in solido con il sig. Pt_1
8. Totale €.63.194,00
TOTALE complessivo familiare €. 183.208,30
Di quest'esposizione, la più importante riguarda i debiti maturati dai ricorrenti nei confronti di e IS IN NP SP (attuale cessionaria di Controparte_1
Findomestic Banca) nell'ambito delle attività di impresa svolte da costoro tra il 2008 e il 2016.
Il sig. è stato, infatti dipendente della società INDESIT in None (TO), ma nel Parte_1
2008 ha deciso di licenziarsi e di aprire – grazie alla somma di denaro offerta dal datore di lavoro al dipendente per indurlo a lasciare volontariamente l'azienda- un negozio di abbigliamento (nella forma della ditta individuale) in cui ha impiegato la moglie . Quest'ultima, Parte_2 sempre nel 2008, ha chiesto e ottenuto un finanziamento presso al Controparte_5 fine di ottenere liquidità (circa 30 mila euro). Tuttavia, l'attività commerciale non ha reso i frutti sperati ed è stata gestita in sostanziale perdita per poi esser chiusa definitivamente nel 2016, con strascico di debiti tributari, fiscali e verso fornitori e banche.
CO ha mantenuto aperta una partita iva ed ha iniziato nel 2017 a lavorare in proprio come agente di commercio, ma ancora con scarso profitto. La sig.ra , invece, ha trovato Pt_2 occupazione come addetta alle pulizie presso una ONLUS. Nonostante la situazione economica piuttosto precaria, a nome della sig.ra vengono chieste ed ottenute ulteriori somme a Pt_2 prestito presso COMPASS Banca spa. I debiti, peraltro, si accumulano e si sommano a quelli precedenti, al punto che i coniugi non riescono più a pagare i canoni di locazione e sottoscrivono con il locatore un piano di rientro tutt'ora in essere, che prevede il pagamento dei canoni insoluti tramite ratei mensili pari a 100 euro ciascuno, da aggiungersi al canone sino al saldo del debito.
Nel 2020 CO ha chiesto e ottenuto ulteriore liquidità tramite un finanziamento presso
INTESA SANPAOLO spa ed ha iniziato una nuova attività imprenditoriale nell'ambito delle vendite immobiliari giudiziarie. Ancora una volta, però, i risultati sono rimasti al di sotto delle aspettative. Sicché costui ha ripreso a svolgere l'attività di agente di commercio, ma questa volta prestando la propria opera professionale a favore della per la NO. per la quale lavora CP_6 attualmente sulla provincia di Alessandria. Per muoversi sul territorio, i coniugi hanno chiesto un ennesimo finanziamento (a nome della sig.ra ) allo scopo di comprare un autoveicolo. Pt_2
La situazione economico finanziaria dei coniugi subisce una compromissione definitiva quando, nel 2023 IS NP IN (cessionaria di FINDMESTIC banca), ottiene il pignoramento del quinto dello stipendio della sig.ra a seguito di fruttuosa procedura di pignoramento Pt_2 mobiliare presso terzi.
2 I debiti di cui i sig.ri e devono rispondere devono, pertanto, intendersi tutti Pt_1 Pt_2 scaduti ed esigibili nonché sufficienti a determinare il ricorrere di una situazione di insolvenza.
2. Non assoggettabilità a liquidazione giudiziale o altre procedure liquidatorie
Ai sensi dell'art. 2 n. 1 lett. c) può accedere alle procedure del sovraindebitamento ogni
“debitore che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale” (o altre procedure liquidatorie).
Nel caso di specie, è attualmente titolare di partita iva ed emette fatture mensili Parte_1 nei confronti della società per cui lavora in qualità di agente di commercio. Dalla Parte_4 visura camerale (doc.29) e dall'ultimo Modello Unico compilato e prodotto (doc.32) si evince un reddito lordo annuo di circa 10 mila euro, che qualifica il sig. CO come imprenditore
“minore”, non assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Quanto alla sig.ra , non ha mai avuto un ruolo di imprenditrice, ma solo quello di Pt_2 coadiuvante nel negozio di abbigliamento aperto dal marito nel 2008 (cfr. doc.73) e Pt_1 chiuso nel 2016. Non v'è pertanto motivo di dubitare dell'inapplicabilità della liquidazione giudiziale.
3. Apertura della liquidazione controllata del patrimonio
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti per le ragioni che seguono.
Al ricorso è allegata una relazione particolareggiata redatta dall'OCC la quale, a seguito delle integrazioni richieste e fornite, esamina tutti i punti previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare:
- formula una valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal debitore a corredo della domanda;
- illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- attesta – come richiesto ex art 268 n.3 quarto periodo CCII – che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
In effetti, oltre a un minimo differenziale che potrà essere recuperato e accantonato sulle retribuzioni dei ricorrenti al netto dalle trattenute attualmente effettuate e che verranno sospese per effetto dell'apertura della procedura, il patrimonio degli istanti consta di ulteriori beni. possiede, oltre al reddito da lavoro, anche un patrimonio immobiliare costituito da Parte_1 quote ereditarie (pari a ½) di un'abitazione e di un'autorimessa siti nel comune di Chiavari (GE) Con in comproprietà con la sorella. A seguito dei chiarimenti richiesti dal l'OCC ha precisato (cfr. integrazione alla relazione, pag.9) che la comproprietaria si è resa disponibile (cfr. doc.90) sia ad acquistare la metà facente capo al fratello sia a conferire al nominando liquidatore procura a
3 vendere l'intero.
Di nessuna utilità per la procedura appare, invece, il pano di accumulo con cui ha Parte_1 alimentato un fondo pensione presso ALLEANZA ASSICURAZIONI. A tal proposito va evidenziato che le somme ivi accantonate a titolo di previdenza complementare erano apparse disponibili, secondo una prima ricostruzione riferita dall'OCC nella reazione. Peraltro, su richiesta di chiarimenti del GD, il gestore ha riferito circostanze ulteriori ed incompatibili con la prima ricostruzione fornita: l'importo di cui al fondo pensione, infatti, risulta “ non più disponibile in capo al sig. quale aderente al Fondo pensione Alleanza Assicurazioni essendo lo Parte_1 stesso stato incassato dalla società finanziaria ITALCREDI S.p.A. al momento della risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto in data 10.12.2008” (cfr. memoria integrativa Gallucci del 10.09.25). Il tutto come da documentazione integrativa prodotta sub doc. da 83 a 89 a corredo della memoria integrativa del 10.09.25.
, invece, possiede Parte_2
-l'autoveicolo JE GA targato FR656WH immatricolato nel 2018, di cui il nominando liquidatore dovrà valutare l'opportunità ovvero l'antieconomicità della vendita;
- un saldo positivo al 31.03.25 sul conto corrente Intesa Sanpaolo pari ad € 1.239,78 (cfr. all 58), che addirittura sale ed arriva ad € 4.168, 09 al 30.06.25 (cfr doc. 81 allegato all'integrazione del
10.09.25)
I ricorrenti vivono in Chieri (TO), c.so Vittorio Emanuele II n.54, presso un'abitazione che detengono in regime di locazione e presso cui ha stabilito la sede della propria attività Pt_1 professionale/imprenditoriale.
A proposito della locazione abitativa, dalla relazione dell'OCC è emerso che ad oggi i canoni sono pagati con regolarità, sebbene in passato si siano verificati dei mancati pagamenti che hanno generato un debito nei confronti del locatore. I coniugi stanno estinguendo tale debito mediante il versamento di 100 euro mensili a favore del locatore stesso e chiedono di poter continuare a versare tale somma anche in caso di apertura della procedura liquidatoria (su tale domanda e sulle problematiche che solleva, si veda il prosieguo della parte motiva). Par La retribuzione mensile di è pari ad euro 2.500,00 pagati dalla dietro Parte_1 CP_6 emissione di fattura su cui viene versata la ritenuta d'acconto; sicché al ricorrente vengono effettivamente pagati 2.287,00 euro. La relazione dell'OCC, peraltro, non specifica se l'importo di
2.287 euro è da ritenersi lordo (com'è verosimile) rispetto alle imposte che il sig. dovrà Pt_1 versare in esito alla compilazione annuale del Modello Unico PF.
La retribuzione mensile di è pari a circa euro 677,00 al netto della trattenuta di Parte_2 circa 144 euro pari al quinto dello stipendio versato ad in forza di Controparte_8 assegnazione somme ottenuta in esecuzione di un pignoramento mobiliare presso terzi. Il reddito della ricorrente appare calcolato su tredici mensilità (cfr. pag.13 della relazione)
4 Pertanto, complessivamente le entrate familiari ammonterebbero a circa € 2.964 e non a € 2.849,50 come riferito nella relazione dall'OCC (che probabilmente ha considerato lo stipendio della al lordo della trattenuta per pignoramento). Pt_2
Il fabbisogno mensile familiare è stato stimato dall'OCC sulla base delle autodichiarazioni dei ricorrenti, ed ammonta a € 2.700,00.
Voce anomala, tra quelle indicate per il sostentamento familiare mensile, è apparsa quella relativa alle spese per l'autoveicolo che utilizzerebbe per lavorare (carburante, assicurazione, Pt_1 bollo), stimate in € 1.000,00. Sul punto, a domanda del GD che ha richiesto di documentare con puntuali riferimenti agli estratti conto le somme stimate come necessarie per gli spostamenti lavorativi, sono state fornite dall'OCC riscontri parziali che non hanno permesso di raggiungere la somma inizialmente stimata, ma solo quella inferiore pari a € 607,70.
Ad ogni modo, osserva il Tribunale che il fabbisogno indicato dall'OCC in € 2.700,00 appare verosimile poiché è allineato con quello indicato dalla mediana ISTAT di riferimento per tipologia familiare ossia € 2.691. L'importo sopra la media chiesto per il mantenimento dell'auto si compensa con quello – sotto la media – chiesto per il canone di locazione.
Residuerebbe, pertanto, sulle retribuzioni, un differenziale per i creditori pari a circa 264,00 euro.
Anomala è apparsa al GD altresì la richiesta dei ricorrenti di trattenere € 100,00 mensili per pagare gli arretrati accumulati nei confronti del locatore per canoni insoluti. Si tratterebbe, a stretto rigore, di un pagamento da interrompere giacché la sua prosecuzione andrebbe a ledere la par condicio creditorum. Tuttavia, a seguito delle richieste integrazioni, è stato chiarito dall'OCC che il debito residuo è di scarsa entità (circa € 2.500,00) e l'interruzione dei pagamenti degli arretrati comprometterebbe la regolare prosecuzione del contratto di locazione, in scadenza al 31.03.27 e prorogabile ulteriormente a fronte di pagamenti regolari. Al contrario, il mancato pagamento degli arretrati indurrebbe il locatore a chiedere lo sfratto per morosità dei ricorrenti, con ulteriore pesante aggravio della situazione economico-patrimoniale degli stessi. A fronte di tali considerazioni, il
Tribunale ritiene ragionevole, nel caso concreto, concedere la prosecuzione dei pagamenti degli arretrati dovuti al locatore, anche in considerazione della modesta entità dell'importo de quo.
Sulla base di tali premesse, la quota di reddito necessario al mantenimento del ricorrente, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, può essere determinata in € 2.700,00 mensili, come indicato dalla relazione (a fronte di retribuzioni complessivamente ammontanti a € 2.964,00).
Dal momento che si tratta di nucleo composto da due soggetti e che le spese di mantenimento del nucleo su base annua sono ripartite e soddisfatte consentendo ai debitori di trattenere la somma di €
2.700,00 sulle dodici mensilità di stipendio, ne consegue che la tredicesima o quota di tredicesima, ogni mensilità aggiuntiva o altra forma di retribuzione straordinaria (ad es. premi) deve intendersi a disposizione dei creditori per l'intero.
5 In termini generali, la retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b)
CCII. Pertanto, fino a nuova determinazione del giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al nominando
Liquidatore l'intera differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto.
Il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII. Il
Liquidatore provvederà a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro stesso il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura.
Eventuali modifiche delle entrate o delle spese del nucleo familiare saranno valutate all'occorrenza previa istanza del debitore e parere del Liquidatore che sarà nominato.
Ritenuta l'opportunità di nominare un Liquidatore diverso dall'OCC, anche in considerazione delle lacune rilevate nell'analisi della situazione economica dei debitori;
Ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto, previo inventario, ai sensi dell'art. 272 CCII e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
ritenuto, alla luce dell'istruttoria, di confermare il liquidatore proposto;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (CF Parte_1
) e (CF ) entrambi residenti C.F._1 Parte_2 C.F._2 in Chieri (TO), via Vittorio Emanuele II n.54 nomina
Giudice Delegato il dott. Enrico Astuni;
nomina
6 Liquidatore l'avv. Giorgia Vittoria Rosati, che risulta iscritta nell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), che i debitori possano trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 2.700,00 al mese), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
dispone la sospensione della trattenuta operata sullo stipendio mensile della ricorrente a seguito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi avviata a suo Parte_2 danno da IS NP IN SP;
dispone che il Liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- se i debitori svolge attività di impresa, pubblichi la sentenza anche presso il Registro delle imprese;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Presidente rel.
(dott. Enrico Astuni)
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