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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/05/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, dato atto della trattazione della presente controversia (N. 7377/2023 R.G.), in data 02.05.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. GERONIMO MICHELE;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. FARETRA ANNA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2023 , premesso di Parte_1
lavorare alle dipendenze della dal 5.02.2007, con profilo professionale di CP_1 CP_2 presso l'ospedale “San Paolo” – UOC di Cardiologia e UTIC, con inquadramento nella cat. D del
CCNL del Comparto Sanità Pubblica, ha dedotto di avere svolto la propria attività lavorativa, per il periodo dall'ottobre 2014 al settembre 2022, per sette giorni consecutivi ovvero con servizio di pronta disponibilità attiva, in ogni caso, senza fruire del relativo riposo compensativo.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la condanna della Amministrazione resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo non fruito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite in distrazione.
L si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_1
Con decreto del 9.04.2025 era disposta la sostituzione della udienza dal deposito di note scritte.
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1 La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre, preliminarmente, delineare la normativa di settore vigente.
L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di
24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Con riferimento al servizio di pronta disponibilità, esso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma
3”, con la previsione, secondo quanto disposto dal comma 6, di “un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale” nel caso in cui il servizio stesso cada in giorno festivo.
La pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore”; inoltre, in caso di chiamata, ex comma 9 dell'art. 7, C.C.N.L. 20.09.2001, “l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40 che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 18, D.P.R. n. 270 del 1987, hanno disciplinato diverse fattispecie di pronta disponibilità, giacché quest'ultima, a seconda del caso in cui si verifichi o meno l'effettiva chiamata, può dare luogo all'attività lavorativa (reperibilità attiva)
o consistere nel mero rispetto dell'obbligo di attesa senza che segua la prestazione di servizio
(reperibilità passiva).
La Cassazione, sul punto, ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in un'obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo
2 la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato all'espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, “spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 14770/2017; n. 6491/2016; n. 5465/2016; n. 9316/2014; n.
11730/2013; n. 4688/2011).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante, C.d.S. 09.09.2009, n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Il comma 9 dell'art. 7 C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva, disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre all'indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, l'imputazione delle ore alla banca disciplinata dall' art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26, C.C.N.L. 07.04.1999 e art. 20,
C.C.N.L. 01.09.1995).
Pertanto, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione,
l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 C.C.N.L.), dovrà comunque garantire allo
3 stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre,
Cass. civ. n. 6491/2016).
Infatti, un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide neppure indirettamente sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi, come specificato, di diritto indisponibile.
-------------- Cont Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi e tenuto conto che la costituendosi non ha contestato il diritto al risarcimento relativamente alle settimane:
8-14 dicembre 2014; 9-15 novembre
2015; 11-17 aprile 2016; per il 2017 le settimane 17-23 luglio, 7-13 agosto, 21-27 agosto, 23-29 ottobre;
per il 2018 la settimana del 24-30 settembre;
per il 2021 la settimana dal 14-20 giugno.
Ne consegue che per il principio di non contestazione alla ricorrente va riconosciuto, in primo luogo, il diritto al risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo compensativo per le settimane e le annualità come sopra riportate.
Con riferimento, poi, ai periodi per cui vi è stata contestazione, non sussiste il diritto della al risarcimento, in quanto la ricorrente o ha goduto del riposo compensativo ovvero Pt_1
non ha totalizzato le sette giornate di lavoro consecutive.
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In merito al criterio per determinare l'entità del danno deve ritenersi di prendere quale parametro quello della retribuzione giornaliera.
Ed infatti come anche riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n.1589/21 la ricorrente ha lavorato in giornate feriali che invece dovevano essere dedicate al riposo compensativo.
Ne deriva che alla spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata Pt_1
lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto limitatamente alle settimane:
8-14 dicembre 2014; 9-15 novembre 2015; 11-17 aprile 2016; per il 2017 le settimane 17-23 luglio, 7-13 agosto, 21-27 agosto, 23-29 ottobre;
per il 2018 la settimana del 24-30 settembre;
per il 2021 la settimana dal 14-20 giugno.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 23/06/2023, così provvede: CP_1
4 - accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna l' resistente al risarcimento del danno CP_3 da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo perduto, relativamente alle settimane:
8-14 dicembre 2014; 9-15 novembre 2015; 11-17 aprile 2016;
17-23 luglio, 7-13 agosto, 21-27 agosto, 23-29 ottobre 2017; 24-30 settembre 2018; 14-20 giugno
2021, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la al pagamento, in distrazione, delle spese processuali che liquida in euro CP_1
750,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, in data 02/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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