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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 8684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8684 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria
RO NO, all'esito della udienza di discussione del 25 novembre 2025, sentite le parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 14924/2024
avente ad OGGETTO: differenze retributive - TFS vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Ponte di C.F._1
Tappia, 47, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nucifero, C.F.:
, pec che C.F._2 Email_1 lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, C.F.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio giusta procura P.IVA_1 generale ad lites, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.6.2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la esponendo: che, con precedente Controparte_1 ricorso, unitamente ad altri colleghi, si era rivolto alla sezione lavoro di questo Tribunale esponendo di essere stato adibito dalla Regione alla vigilanza dei beni regionali con l'affidamento di specifiche funzioni di sorveglianza;
che la stessa aveva richiesto alla Controparte_1 CP_2 di attribuirgli le funzioni di “Ufficiale di Polizia Giudiziaria” e
[...] tanto al fine di consentirgli il pieno espletamento delle funzioni assegnategli;
che la aveva accolto la richiesta della e con Controparte_2 CP_1
D.P.G.R.C. N. 791 del 02.02.1994 e previo giuramento nelle mani del Prefetto lo aveva formalmente investito delle funzioni di “Ufficiale di Polizia
Giudiziaria”; che per effetto di tale attribuzione egli aveva ottenuto il riconoscimento da parte datoriale dell'indennità di vigilanza di cui all'art 37, co. 1 lettera b del CCNL 94/97, così come confermata ed aggiornata dall'art.16 comma 2° CCNL 22.01.2004; che, tuttavia, tale indennità gli era stata riconosciuta dalla sino al 28.02.2000, data in cui l'Ente, Controparte_1 nonostante il permanere di tutti i requisiti, l'aveva illegittimamente sospesa;
che, pertanto, era stato costretto a rivolgersi al Tribunale di Napoli chiedendo di condannare la parte datrice di lavoro al pagamento delle somme maturate e non pagate;
- che, in primo grado, il Tribunale di Napoli - con la sentenza n.
6774/2018 - aveva rigettato la domanda sua e degli altri suoi 18 colleghi;
che avverso tale provvedimento di rigetto aveva proposto – unitamente ai colleghi - appello e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n.
2344/2021, aveva accolto la domanda con sentenza depositata in data
04.05.2021 stabilendo che: “l'indennità ridotta….prevista dal secondo periodo dell'art. 37 comma 1 lettera b) del C.C.N.L. del 6.7.1995, come integrato dall'art. 16 comma 2 del CCNL del 22.1.2004…può essere corrisposta al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza per il solo fatto del profilo posseduto, ovvero anche se non svolge le funzioni, di cui all'art. 5 della L. 65/86” e per l'effetto aveva condannato la al pagamento della indennità di vigilanza Controparte_1 dalla data dell'illegittima sospensione;
che tale sentenza non era stata impugnata ed era, quindi, passata in cosa giudicata;
che, nonostante il giudicato, la con provvedimento PG/2021/0631226 aveva Controparte_1 provveduto ad effettuare un pagamento solo parziale, sia della sorta che degli interessi spettanti, come si evince dalla busta paga di febbraio 2022 in palese violazione dei parametri per l'indennità di vigilanza fissati delle richiamate norme dei CCNL Enti locali 1994/1997 e 2004; - di aver provveduto a costituire in mora la chiedendo il Controparte_1 pagamento sia delle differenze che degli interessi erroneamente calcolati dalla Regione, sia le indennità maturate successivamente e sino alla data della sua apposizione in quiescenza (01.2.2017); che la non Controparte_1 aveva dato riscontro a tale richiesta;
- che il comportamento datoriale è illegittimo e da censurare per le ragioni indicate in ricorso;
- che - infine – egli ha anche diritto ad ottenere l'adeguamento del TFS in quanto l'indennità di vigilanza è una delle componenti della retribuzione del ricorrente sicché
l'istante ha diritto ad ottenere il ricalcolo del TFS mediante computo del complessivo ammontare delle differenze di retribuzione maturate a titolo di indennità di vigilanza.
Tanto premesso la parte ricorrente ha concluso chiedendo:
“A) Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze dell'indennità di vigilanza per sorta ed interessi maturati alla data del 27.07.2017, pari alla complessiva somma di €. 9.006,15, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo. B) Dichiarare, inoltre il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze TFS sull'indennità di vigilanza maturate pari al complessivo importo di €. 947,92. C) Per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo Controparte_1 importo di €. 9.954,07, come da prospetto contabile. D) Condannare infine la CP_1 al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio, con diretta
[...] attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”.
La si costituiva con propria memoria, contestando la Controparte_1 domanda chiedendone il rigetto. In particolare, evidenziava che la pretesa attorea era infondata essendo stato il ricorrente ampiamente soddisfatto nelle sue pretese per le ragioni in fatto ed in diritto ampiamente illustrate nella memoria difensiva.
All'udienza dell'11.3.2025 parte ricorrente chiedeva termine per depositare nuovi conteggi del dovuto, riformulati tenendo conto delle eccezioni sollevate dalla controparte;
la causa veniva quindi rinviata al 25.11.2025 per la discussione con concessione alle parti di un termine per il deposito di note, inclusive di nuovi conteggi del dovuto.
All'esito, udite le conclusioni delle parti, il Giudice decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Va in primo luogo osservato che parte attrice, unitamente alle note elaborate in data 13.11.2025, ha formulato nuovi conteggi anche sulla base delle considerazioni svolte in punto di diritto dalla nella Controparte_1 memoria difensiva.
Il ricorrente, nelle note di discussione appena richiamate, così ha argomentato: “…evidenzia che il Tribunale di Napoli, con le recentissime sentenze n.
7970/2025 est. (allegato n. 1), 5611/2025 est. (allegato n. 2) 4141/2025 (allegato Per_1 Per_2 Per n. 3) e 4922/2025 est (allegato n. 4), ha affrontato fattispecie identiche alla presente, sancendo la corretta formulazione dei nuovi conteggi, che anche in tali giudizi sono stati depositati, rigettando le eccezioni avanzate dalla convenuta Per ciò che riguarda i criteri di calcolo CP_1 delle spettanze ancora dovute, le richiamate sentenze, in adesione alla giurisprudenza della
Suprema Corte, hanno sancito che: "Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore" (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 18897/2019), chiarendo inoltre, relativamente alla metodologia di calcolo, che: “ Ciò posto, nel nuovo conteggio depositato dal procuratore di parte ricorrente in corso di causa sono stati calcolati gli importi mensili dell'indennità mediante divisione per dodici degli importi annui fissati dai CCNL applicabili ratione temporis, da tali importi è stata, poi, detratta l'IRPEF e sull'importo netto così ottenuto sono stati calcolati gli interessi che, sommati alla sorta lorda mensile, hanno determinato, nell'ultima colonna, il totale lordo dovuto. Da tale totale lordo è stata, infine, sottratta,
a titolo di anticipo, la somma effettivamente pagata in busta paga. In definitiva, in applicazione degli esposti - ed ormai consolidati - arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità nella materia, la va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della Controparte_1 somma di € 4.552,11 oltre accessori di legge” (così citata Trib Napoli n. 5637/2025 est.
Dell'Erario). Sulla scorta di tali parametri, nei nuovi conteggi redatti dal dott. , Persona_4
CTU di codesto Tribunale, si è provveduto all'analitico calcolo degli importi mensili dell'indennità, mediante divisione per dodici degli importi annuali fissati dai CCNL, ratione temporis applicabili alla fattispecie. Da tali importi è stata, poi, detratta l'IRPEF e sull'importo netto così ottenuto sono stati calcolati gli interessi, che sommati alla sorta lorda mensile, hanno determinato, nell'ultima colonna, il totale mensile lordo dovuto. Sul totale lordo spettante al sig. sino alla data del Parte_1 suo pensionamento, pari ad €. 14.608,24, sono stati poi calcolati gli interessi maturati sino alla data dell'effettivo pagamento, avvenuto nel febbraio 2022 (cfr. busta paga prodotta in atti che per pronta evidenza si allega nuovamente allegato 5), pari ad €.594,08. Dal totale lordo spettante alla data del pagamento (sorta +interessi al febbraio 2022), pari ad €. 15.258,17, è stata infine sottratta a titolo di anticipo percepito, la somma effettivamente erogata al ricorrente nella medesima busta paga di febbraio 2022, pari ad €. 9.931,60, ottenendo così la differenza lorda ad oggi spettante al ricorrente pari ad €. 5.866,57 In ragione di quanto innanzi esposto, la dovrà essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. €. 5.866,57, oltre interessi su tale differenza dal giorno successivo al parziale pagamento, ovvero dal 01.03.2022 all'effettivo soddisfo.
Occorre infine osservare, che l'eccezione con la quale la convenuta riteneva di detrarre dal CP_1 credito vantato dal ricorrente anche le somme erogate al fisco è stata rigettata dal Tribunale di
Napoli, che con la richiamata sentenza n. 4141/2025 ha chiarito che: “Né può essere condivisa
l'ulteriore eccezione così come sollevata dalla con le note depositate in data Controparte_1
15.05.2025 inerente la legittimità della trattenuta, sull'importo dovuto alla parte ricorrente, dell'IRPEF, medio tempore già versata all'Agenzia delle Entrate, essendo principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale “Allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali” ( cfr. Cass. 19790/2011)” Conclusivamente il ricorrente ha modificato nel quantum la domanda inizialmente proposta riducendo le iniziali pretese, e chiedendo pertanto: “A)
Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze dell'indennità di vigilanza spettante, in forza del giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2344/2021. B) Per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della differenza Controparte_1 lorda ancora dovuta, pari al complessivo importo di €. 5.866,57, oltre gli ulteriori interessi su tale somma dalla data del parziale pagamento del 01.03.2022 all'effettivo soddisfo. C) Condannare, infine, la al pagamento di spese, diritti Controparte_1 ed onorari del presente giudizio, ivi comprese le spese contabili, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”.
La domanda, così come da ultimo modificata, deve essere accolta in quanto fondata.
In primo luogo, si osserva che trattasi di conteggi elaborati in modo del tutto corretto e condivisibile;
inoltre, gli stessi non sono stati specificamente contestati dalla convenuta nelle note di trattazione scritta. CP_1
In punto di diritto, questo giudicante valuta fondate, in quanto esaustivamente argomentate, le motivazioni poste a fondamento delle precedenti decisioni richiamate nelle note di parte ricorrente, pronunciate in giudizi “paralleli” proposti da altri ricorrenti a seguito del medesimo giudizio sull'an (conclusosi in primo gradi con la sentenza di rigetto n.
6774/2018, poi integralmente riformata in appello con sent. n. 2344/2021 la quale, invece, ha accolto le domande, stabilendo che: “l'indennità ridotta….prevista dal secondo periodo dell'art. 37 comma 1 lettera b) del C.C.N.L. del
6.7.1995, come integrato dall'art. 16 comma 2 del CCNL del 22.1.2004…può essere corrisposta al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza per il solo fatto del profilo posseduto, ovvero anche se non svolge le funzioni, di cui all'art. 5 della L. 65/86” e per l'effetto aveva condannato la al pagamento della indennità di vigilanza dalla data Controparte_1 dell'illegittima sospensione).
Ed, infatti il diritto del a percepire le differenze retributive Parte_1 consegue, in primo luogo, dall'illegittima detrazione dalle somme spettanti dei contributi previdenziali che sono, invece, integralmente a carico della datrice di lavoro ed, in secondo luogo, dall'erronea determinazione degli interessi che la convenuta ha conseguentemente conteggiato detraendo illegittimamente dalla base di calcolo le trattenute previdenziali. In proposito basti considerare che nel conteggio elaborato dalla e CP_1 riportato nella sua memoria di costituzione sono state illegittimamente applicate sulle somme spettanti al ricorrente una pluralità di trattenute contributive (CPDEL; ) ed emerge, altresì, per CP_3 CP_4 CP_5 tabulas, anche l'ulteriore erroneità del calcolo degli interessi così come in concreto effettuato dal momento che l'Ente, dopo aver determinato le somme spettanti per sorta ed accessori con provvedimento del 16.12.2021 recante prot. PG/2021/0631226 (doc. n. 7), ha provveduto, poi, ad erogarle materialmente con la busta paga del febbraio 2022, che entrambe le parti producono in atti.
“Sulla scorta di tali elementi risulta incontestabile che il ricorrente avrà diritto a percepire le differenze sia a titolo di sorta mediante restituzione delle trattenute previdenziali illegittimamente applicate dalla sia a titolo di interessi CP_1 erroneamente calcolati.
Va, infatti, in questa sede evidenziato che il thema decidendum va circoscritto, in questo caso, alla richiesta di parte ricorrente di ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alle trattenute previdenziali a carico del lavoratore e, pertanto, al contenuto economico della condanna così come disposta dalla sentenza suindicata nel cui ambito va ascritto il diritto di parte ricorrente ad ottenere le retribuzioni arretrate senza la decurtazione della quota previdenziale a carico del lavoratore.
Trattasi di una fattispecie in relazione alla quale non è applicabile l'art. 23 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che attiene, infatti, alle tematiche fiscali e non autorizza la parte datoriale a trattenere la quota di previdenza
a carico del lavoratore nell'ipotesi (quale quella di cui si tratta) di condanna al pagamento di differenze retributive.
Al riguardo, è, invece, da sottolineare che la fattispecie va sussunta nella norma di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 23, ai sensi della quale: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta...". Ed, infatti, l'articolo 19 della stessa legge (v. pure articolo 2115 c.c.) impone la contribuzione previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro, dichiarando il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte sulla retribuzione.
Al proposito, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimita' hanno ribadito, anche di recente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18897/2019), che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi puo' legittimamente operare la trattenuta da versate all'ente previdenziale mentre non puo' farlo in caso di intempestivita', da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicche', in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (cfr., ex multis, Cass. n. 12964/2010, secondo cui "Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore").
Vanno, infatti, tenuti distinti nel rapporto di lavoro due autonomi rapporti, seppure interdipendenti: il primo tra datore di lavoro e (di natura previdenziale); il CP_6 secondo tra lo stesso datore e il lavoratore (rapporto contrattuale) per cui, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso lavoratore per quote di retribuzione,
l'inadempimento da parte del datore di lavoro sorge al momento del mancato pagamento delle medesime perché l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha valore di accertamento costitutivo e di condanna, tanto è vero che nella circostanza vengono liquidati anche gli interessi e rivalutazione.
In altri termini, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dei contributi nei termini di legge, resta obbligato, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Ne consegue che, in caso di sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive a qualsiasi titolo maturate, la parte datoriale non e' esentata dall'obbligo di versare i contributi ed e' tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi della L. n. 218 del 1952, articolo 23, che, trasferendo, appunto,
l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, "assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23181/2013; 6448/2009;
3872/2009; 8800/2008). Ed, ancora - sia pure con riferimento alla omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra ma con principio certamente estensibile, per identità di ratio, anche alla presente fattispecie - la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito
(conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che "La disposizione di cui alla L. n.
218 del 1952, articolo 19", innanzi citata, "e' stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro puo' procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo" (cfr., tra le altre, Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017; 18044/2015), "altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella
a carico del datore), che diviene percio' parte integrante della retribuzione allo stesso spettante" (Cass. n. 25956/2017, cit.). Da ultimo, in tal senso, anche Cass. Sez.
Lavoro 15.06.2020 n. 12708” (cfr sent. Trib. Napoli sez. Lavoro n. 4922/25 est.
Bile cit.; negli stessi termini sent. n. 7970/2025 est. . Per_1
Ciò posto, nel nuovo conteggio depositato dal procuratore di parte ricorrente in corso di causa sono stati calcolati gli importi mensili dell'indennità mediante divisione per dodici degli importi annui fissati dai CCNL applicabili ratione temporis, da tali importi è stata, poi, detratta l'IRPEF e sull'importo netto così ottenuto sono stati calcolati gli interessi che, sommati alla sorta lorda mensile, hanno determinato, nell'ultima colonna, il totale lordo dovuto.
Da tale totale lordo di € 15.258,17 è stata, infine, sottratta, a titolo di anticipo, la somma effettivamente già pagata in busta paga - pari ad € 9.931,60 – ottenendo così la differenza lorda ancora dovuta pari ad € 5.866,57.
In definitiva, in applicazione degli esposti - ed ormai consolidati - arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità in subiecta materia, la CP_1 va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della
[...] somma di € 5.866,57 oltre accessori di legge.
Quanto poi alla dedotta legittimità delle trattenute fiscali Controparte_1 ha affermato di avere legittimamente trattenuto la quota per IRPEF, medio tempore già versata all'Agenzia delle Entrate: tuttavia costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello in base al quale “…allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali” ( cfr. Cass. 19790/2011).
Dato atto pertanto della correttezza dei nuovi calcoli sviluppati dal ricorrente nelle note di discussione da ultimo depositate deve, quindi, concludersi ritenendo che la domanda avanzata dal ricorrente nei Parte_1 confronti della sia parzialmente fondata e che, pertanto, Controparte_1 essa deve essere accolta nei limiti già precisati.
Quanto poi al ricalcolo del TFS, il ricorrente ha sostenuto nel ricorso di avere anche diritto ad ottenere l'adeguamento del TFS in quanto l'indennità di vigilanza era una delle componenti fisse della retribuzione, sicché aveva diritto ad ottenere il ricalcolo del TFS mediante computo del complessivo ammontare delle differenze di retribuzione maturate a titolo di indennità di vigilanza;
tuttavia a tale riguardo si legge condivisibilmente nella sentenza
4141/2025 est. Dell'Erario, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cp.c. - che tale domanda deve essere rigettata “per difetto di legittimazione passiva dal momento che, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall' . CP_6
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di ½ secondo il principio della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
Per la restante parte invece le spese devono essere compensate tra le parti tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore di per le causali di cui alla parte Parte_1 motiva, della differenza lorda ancora dovuta pari al complessivo importo di
€. 5.866,57 oltre gli ulteriori interessi su tale somma dalla data del parziale pagamento (01.03.2022) all'effettivo soddisfo;
2) rigetta ogni altra e diversa domanda;
3) condanna la soccombente al pagamento delle spese processuali CP_1 nella misura della metà, che liquida in complessivi in € 1.650,00 oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione, e le compensa per la residua parte.
Napoli, 25 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria RO NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria
RO NO, all'esito della udienza di discussione del 25 novembre 2025, sentite le parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 14924/2024
avente ad OGGETTO: differenze retributive - TFS vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Ponte di C.F._1
Tappia, 47, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nucifero, C.F.:
, pec che C.F._2 Email_1 lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, C.F.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio giusta procura P.IVA_1 generale ad lites, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.6.2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la esponendo: che, con precedente Controparte_1 ricorso, unitamente ad altri colleghi, si era rivolto alla sezione lavoro di questo Tribunale esponendo di essere stato adibito dalla Regione alla vigilanza dei beni regionali con l'affidamento di specifiche funzioni di sorveglianza;
che la stessa aveva richiesto alla Controparte_1 CP_2 di attribuirgli le funzioni di “Ufficiale di Polizia Giudiziaria” e
[...] tanto al fine di consentirgli il pieno espletamento delle funzioni assegnategli;
che la aveva accolto la richiesta della e con Controparte_2 CP_1
D.P.G.R.C. N. 791 del 02.02.1994 e previo giuramento nelle mani del Prefetto lo aveva formalmente investito delle funzioni di “Ufficiale di Polizia
Giudiziaria”; che per effetto di tale attribuzione egli aveva ottenuto il riconoscimento da parte datoriale dell'indennità di vigilanza di cui all'art 37, co. 1 lettera b del CCNL 94/97, così come confermata ed aggiornata dall'art.16 comma 2° CCNL 22.01.2004; che, tuttavia, tale indennità gli era stata riconosciuta dalla sino al 28.02.2000, data in cui l'Ente, Controparte_1 nonostante il permanere di tutti i requisiti, l'aveva illegittimamente sospesa;
che, pertanto, era stato costretto a rivolgersi al Tribunale di Napoli chiedendo di condannare la parte datrice di lavoro al pagamento delle somme maturate e non pagate;
- che, in primo grado, il Tribunale di Napoli - con la sentenza n.
6774/2018 - aveva rigettato la domanda sua e degli altri suoi 18 colleghi;
che avverso tale provvedimento di rigetto aveva proposto – unitamente ai colleghi - appello e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n.
2344/2021, aveva accolto la domanda con sentenza depositata in data
04.05.2021 stabilendo che: “l'indennità ridotta….prevista dal secondo periodo dell'art. 37 comma 1 lettera b) del C.C.N.L. del 6.7.1995, come integrato dall'art. 16 comma 2 del CCNL del 22.1.2004…può essere corrisposta al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza per il solo fatto del profilo posseduto, ovvero anche se non svolge le funzioni, di cui all'art. 5 della L. 65/86” e per l'effetto aveva condannato la al pagamento della indennità di vigilanza Controparte_1 dalla data dell'illegittima sospensione;
che tale sentenza non era stata impugnata ed era, quindi, passata in cosa giudicata;
che, nonostante il giudicato, la con provvedimento PG/2021/0631226 aveva Controparte_1 provveduto ad effettuare un pagamento solo parziale, sia della sorta che degli interessi spettanti, come si evince dalla busta paga di febbraio 2022 in palese violazione dei parametri per l'indennità di vigilanza fissati delle richiamate norme dei CCNL Enti locali 1994/1997 e 2004; - di aver provveduto a costituire in mora la chiedendo il Controparte_1 pagamento sia delle differenze che degli interessi erroneamente calcolati dalla Regione, sia le indennità maturate successivamente e sino alla data della sua apposizione in quiescenza (01.2.2017); che la non Controparte_1 aveva dato riscontro a tale richiesta;
- che il comportamento datoriale è illegittimo e da censurare per le ragioni indicate in ricorso;
- che - infine – egli ha anche diritto ad ottenere l'adeguamento del TFS in quanto l'indennità di vigilanza è una delle componenti della retribuzione del ricorrente sicché
l'istante ha diritto ad ottenere il ricalcolo del TFS mediante computo del complessivo ammontare delle differenze di retribuzione maturate a titolo di indennità di vigilanza.
Tanto premesso la parte ricorrente ha concluso chiedendo:
“A) Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze dell'indennità di vigilanza per sorta ed interessi maturati alla data del 27.07.2017, pari alla complessiva somma di €. 9.006,15, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo. B) Dichiarare, inoltre il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze TFS sull'indennità di vigilanza maturate pari al complessivo importo di €. 947,92. C) Per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo Controparte_1 importo di €. 9.954,07, come da prospetto contabile. D) Condannare infine la CP_1 al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio, con diretta
[...] attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”.
La si costituiva con propria memoria, contestando la Controparte_1 domanda chiedendone il rigetto. In particolare, evidenziava che la pretesa attorea era infondata essendo stato il ricorrente ampiamente soddisfatto nelle sue pretese per le ragioni in fatto ed in diritto ampiamente illustrate nella memoria difensiva.
All'udienza dell'11.3.2025 parte ricorrente chiedeva termine per depositare nuovi conteggi del dovuto, riformulati tenendo conto delle eccezioni sollevate dalla controparte;
la causa veniva quindi rinviata al 25.11.2025 per la discussione con concessione alle parti di un termine per il deposito di note, inclusive di nuovi conteggi del dovuto.
All'esito, udite le conclusioni delle parti, il Giudice decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Va in primo luogo osservato che parte attrice, unitamente alle note elaborate in data 13.11.2025, ha formulato nuovi conteggi anche sulla base delle considerazioni svolte in punto di diritto dalla nella Controparte_1 memoria difensiva.
Il ricorrente, nelle note di discussione appena richiamate, così ha argomentato: “…evidenzia che il Tribunale di Napoli, con le recentissime sentenze n.
7970/2025 est. (allegato n. 1), 5611/2025 est. (allegato n. 2) 4141/2025 (allegato Per_1 Per_2 Per n. 3) e 4922/2025 est (allegato n. 4), ha affrontato fattispecie identiche alla presente, sancendo la corretta formulazione dei nuovi conteggi, che anche in tali giudizi sono stati depositati, rigettando le eccezioni avanzate dalla convenuta Per ciò che riguarda i criteri di calcolo CP_1 delle spettanze ancora dovute, le richiamate sentenze, in adesione alla giurisprudenza della
Suprema Corte, hanno sancito che: "Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore" (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 18897/2019), chiarendo inoltre, relativamente alla metodologia di calcolo, che: “ Ciò posto, nel nuovo conteggio depositato dal procuratore di parte ricorrente in corso di causa sono stati calcolati gli importi mensili dell'indennità mediante divisione per dodici degli importi annui fissati dai CCNL applicabili ratione temporis, da tali importi è stata, poi, detratta l'IRPEF e sull'importo netto così ottenuto sono stati calcolati gli interessi che, sommati alla sorta lorda mensile, hanno determinato, nell'ultima colonna, il totale lordo dovuto. Da tale totale lordo è stata, infine, sottratta,
a titolo di anticipo, la somma effettivamente pagata in busta paga. In definitiva, in applicazione degli esposti - ed ormai consolidati - arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità nella materia, la va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della Controparte_1 somma di € 4.552,11 oltre accessori di legge” (così citata Trib Napoli n. 5637/2025 est.
Dell'Erario). Sulla scorta di tali parametri, nei nuovi conteggi redatti dal dott. , Persona_4
CTU di codesto Tribunale, si è provveduto all'analitico calcolo degli importi mensili dell'indennità, mediante divisione per dodici degli importi annuali fissati dai CCNL, ratione temporis applicabili alla fattispecie. Da tali importi è stata, poi, detratta l'IRPEF e sull'importo netto così ottenuto sono stati calcolati gli interessi, che sommati alla sorta lorda mensile, hanno determinato, nell'ultima colonna, il totale mensile lordo dovuto. Sul totale lordo spettante al sig. sino alla data del Parte_1 suo pensionamento, pari ad €. 14.608,24, sono stati poi calcolati gli interessi maturati sino alla data dell'effettivo pagamento, avvenuto nel febbraio 2022 (cfr. busta paga prodotta in atti che per pronta evidenza si allega nuovamente allegato 5), pari ad €.594,08. Dal totale lordo spettante alla data del pagamento (sorta +interessi al febbraio 2022), pari ad €. 15.258,17, è stata infine sottratta a titolo di anticipo percepito, la somma effettivamente erogata al ricorrente nella medesima busta paga di febbraio 2022, pari ad €. 9.931,60, ottenendo così la differenza lorda ad oggi spettante al ricorrente pari ad €. 5.866,57 In ragione di quanto innanzi esposto, la dovrà essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. €. 5.866,57, oltre interessi su tale differenza dal giorno successivo al parziale pagamento, ovvero dal 01.03.2022 all'effettivo soddisfo.
Occorre infine osservare, che l'eccezione con la quale la convenuta riteneva di detrarre dal CP_1 credito vantato dal ricorrente anche le somme erogate al fisco è stata rigettata dal Tribunale di
Napoli, che con la richiamata sentenza n. 4141/2025 ha chiarito che: “Né può essere condivisa
l'ulteriore eccezione così come sollevata dalla con le note depositate in data Controparte_1
15.05.2025 inerente la legittimità della trattenuta, sull'importo dovuto alla parte ricorrente, dell'IRPEF, medio tempore già versata all'Agenzia delle Entrate, essendo principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale “Allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali” ( cfr. Cass. 19790/2011)” Conclusivamente il ricorrente ha modificato nel quantum la domanda inizialmente proposta riducendo le iniziali pretese, e chiedendo pertanto: “A)
Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze dell'indennità di vigilanza spettante, in forza del giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2344/2021. B) Per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della differenza Controparte_1 lorda ancora dovuta, pari al complessivo importo di €. 5.866,57, oltre gli ulteriori interessi su tale somma dalla data del parziale pagamento del 01.03.2022 all'effettivo soddisfo. C) Condannare, infine, la al pagamento di spese, diritti Controparte_1 ed onorari del presente giudizio, ivi comprese le spese contabili, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”.
La domanda, così come da ultimo modificata, deve essere accolta in quanto fondata.
In primo luogo, si osserva che trattasi di conteggi elaborati in modo del tutto corretto e condivisibile;
inoltre, gli stessi non sono stati specificamente contestati dalla convenuta nelle note di trattazione scritta. CP_1
In punto di diritto, questo giudicante valuta fondate, in quanto esaustivamente argomentate, le motivazioni poste a fondamento delle precedenti decisioni richiamate nelle note di parte ricorrente, pronunciate in giudizi “paralleli” proposti da altri ricorrenti a seguito del medesimo giudizio sull'an (conclusosi in primo gradi con la sentenza di rigetto n.
6774/2018, poi integralmente riformata in appello con sent. n. 2344/2021 la quale, invece, ha accolto le domande, stabilendo che: “l'indennità ridotta….prevista dal secondo periodo dell'art. 37 comma 1 lettera b) del C.C.N.L. del
6.7.1995, come integrato dall'art. 16 comma 2 del CCNL del 22.1.2004…può essere corrisposta al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza per il solo fatto del profilo posseduto, ovvero anche se non svolge le funzioni, di cui all'art. 5 della L. 65/86” e per l'effetto aveva condannato la al pagamento della indennità di vigilanza dalla data Controparte_1 dell'illegittima sospensione).
Ed, infatti il diritto del a percepire le differenze retributive Parte_1 consegue, in primo luogo, dall'illegittima detrazione dalle somme spettanti dei contributi previdenziali che sono, invece, integralmente a carico della datrice di lavoro ed, in secondo luogo, dall'erronea determinazione degli interessi che la convenuta ha conseguentemente conteggiato detraendo illegittimamente dalla base di calcolo le trattenute previdenziali. In proposito basti considerare che nel conteggio elaborato dalla e CP_1 riportato nella sua memoria di costituzione sono state illegittimamente applicate sulle somme spettanti al ricorrente una pluralità di trattenute contributive (CPDEL; ) ed emerge, altresì, per CP_3 CP_4 CP_5 tabulas, anche l'ulteriore erroneità del calcolo degli interessi così come in concreto effettuato dal momento che l'Ente, dopo aver determinato le somme spettanti per sorta ed accessori con provvedimento del 16.12.2021 recante prot. PG/2021/0631226 (doc. n. 7), ha provveduto, poi, ad erogarle materialmente con la busta paga del febbraio 2022, che entrambe le parti producono in atti.
“Sulla scorta di tali elementi risulta incontestabile che il ricorrente avrà diritto a percepire le differenze sia a titolo di sorta mediante restituzione delle trattenute previdenziali illegittimamente applicate dalla sia a titolo di interessi CP_1 erroneamente calcolati.
Va, infatti, in questa sede evidenziato che il thema decidendum va circoscritto, in questo caso, alla richiesta di parte ricorrente di ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alle trattenute previdenziali a carico del lavoratore e, pertanto, al contenuto economico della condanna così come disposta dalla sentenza suindicata nel cui ambito va ascritto il diritto di parte ricorrente ad ottenere le retribuzioni arretrate senza la decurtazione della quota previdenziale a carico del lavoratore.
Trattasi di una fattispecie in relazione alla quale non è applicabile l'art. 23 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che attiene, infatti, alle tematiche fiscali e non autorizza la parte datoriale a trattenere la quota di previdenza
a carico del lavoratore nell'ipotesi (quale quella di cui si tratta) di condanna al pagamento di differenze retributive.
Al riguardo, è, invece, da sottolineare che la fattispecie va sussunta nella norma di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 23, ai sensi della quale: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta...". Ed, infatti, l'articolo 19 della stessa legge (v. pure articolo 2115 c.c.) impone la contribuzione previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro, dichiarando il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte sulla retribuzione.
Al proposito, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimita' hanno ribadito, anche di recente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18897/2019), che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi puo' legittimamente operare la trattenuta da versate all'ente previdenziale mentre non puo' farlo in caso di intempestivita', da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicche', in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (cfr., ex multis, Cass. n. 12964/2010, secondo cui "Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore").
Vanno, infatti, tenuti distinti nel rapporto di lavoro due autonomi rapporti, seppure interdipendenti: il primo tra datore di lavoro e (di natura previdenziale); il CP_6 secondo tra lo stesso datore e il lavoratore (rapporto contrattuale) per cui, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso lavoratore per quote di retribuzione,
l'inadempimento da parte del datore di lavoro sorge al momento del mancato pagamento delle medesime perché l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha valore di accertamento costitutivo e di condanna, tanto è vero che nella circostanza vengono liquidati anche gli interessi e rivalutazione.
In altri termini, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dei contributi nei termini di legge, resta obbligato, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Ne consegue che, in caso di sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive a qualsiasi titolo maturate, la parte datoriale non e' esentata dall'obbligo di versare i contributi ed e' tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi della L. n. 218 del 1952, articolo 23, che, trasferendo, appunto,
l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, "assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23181/2013; 6448/2009;
3872/2009; 8800/2008). Ed, ancora - sia pure con riferimento alla omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra ma con principio certamente estensibile, per identità di ratio, anche alla presente fattispecie - la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito
(conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che "La disposizione di cui alla L. n.
218 del 1952, articolo 19", innanzi citata, "e' stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro puo' procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo" (cfr., tra le altre, Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017; 18044/2015), "altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella
a carico del datore), che diviene percio' parte integrante della retribuzione allo stesso spettante" (Cass. n. 25956/2017, cit.). Da ultimo, in tal senso, anche Cass. Sez.
Lavoro 15.06.2020 n. 12708” (cfr sent. Trib. Napoli sez. Lavoro n. 4922/25 est.
Bile cit.; negli stessi termini sent. n. 7970/2025 est. . Per_1
Ciò posto, nel nuovo conteggio depositato dal procuratore di parte ricorrente in corso di causa sono stati calcolati gli importi mensili dell'indennità mediante divisione per dodici degli importi annui fissati dai CCNL applicabili ratione temporis, da tali importi è stata, poi, detratta l'IRPEF e sull'importo netto così ottenuto sono stati calcolati gli interessi che, sommati alla sorta lorda mensile, hanno determinato, nell'ultima colonna, il totale lordo dovuto.
Da tale totale lordo di € 15.258,17 è stata, infine, sottratta, a titolo di anticipo, la somma effettivamente già pagata in busta paga - pari ad € 9.931,60 – ottenendo così la differenza lorda ancora dovuta pari ad € 5.866,57.
In definitiva, in applicazione degli esposti - ed ormai consolidati - arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità in subiecta materia, la CP_1 va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della
[...] somma di € 5.866,57 oltre accessori di legge.
Quanto poi alla dedotta legittimità delle trattenute fiscali Controparte_1 ha affermato di avere legittimamente trattenuto la quota per IRPEF, medio tempore già versata all'Agenzia delle Entrate: tuttavia costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello in base al quale “…allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali” ( cfr. Cass. 19790/2011).
Dato atto pertanto della correttezza dei nuovi calcoli sviluppati dal ricorrente nelle note di discussione da ultimo depositate deve, quindi, concludersi ritenendo che la domanda avanzata dal ricorrente nei Parte_1 confronti della sia parzialmente fondata e che, pertanto, Controparte_1 essa deve essere accolta nei limiti già precisati.
Quanto poi al ricalcolo del TFS, il ricorrente ha sostenuto nel ricorso di avere anche diritto ad ottenere l'adeguamento del TFS in quanto l'indennità di vigilanza era una delle componenti fisse della retribuzione, sicché aveva diritto ad ottenere il ricalcolo del TFS mediante computo del complessivo ammontare delle differenze di retribuzione maturate a titolo di indennità di vigilanza;
tuttavia a tale riguardo si legge condivisibilmente nella sentenza
4141/2025 est. Dell'Erario, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cp.c. - che tale domanda deve essere rigettata “per difetto di legittimazione passiva dal momento che, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall' . CP_6
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di ½ secondo il principio della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
Per la restante parte invece le spese devono essere compensate tra le parti tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore di per le causali di cui alla parte Parte_1 motiva, della differenza lorda ancora dovuta pari al complessivo importo di
€. 5.866,57 oltre gli ulteriori interessi su tale somma dalla data del parziale pagamento (01.03.2022) all'effettivo soddisfo;
2) rigetta ogni altra e diversa domanda;
3) condanna la soccombente al pagamento delle spese processuali CP_1 nella misura della metà, che liquida in complessivi in € 1.650,00 oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione, e le compensa per la residua parte.
Napoli, 25 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria RO NO