Articolo 259 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 254Articolo 255
Versione
6 maggio 1952
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Versione
8 giugno 1963
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Versione
13 agosto 1971
Art. 259.
(( (Capo barca per il traffico nello Stato)





Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di eta';
3) avere conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il capo barca per il traffico nello Stato puo' assumere il comando:
a) di navi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate adibite al trasporto di merci lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro le venti miglia dalla costa;
b) di navi di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale.
I sottocapi nocchieri volontari della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.))
Entrata in vigore il 13 agosto 1971
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