Trib. Pavia, sentenza 22/12/2025, n. 1258
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Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Rapporti tesi tra i coniugi

    Il Tribunale ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, dato che entrambi hanno domandato la separazione e non sussistono le condizioni per ristabilire la comunione di vita.

  • Accolto
    Autosufficienza economica e rinuncia al mantenimento

    Non vi sono motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.

  • Accolto
    Uso della casa coniugale e del box

    Non vi sono motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti.

  • Accolto
    Rinuncia a mobilio e suppellettili

    Non vi sono motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti.

  • Accolto
    Uso esclusivo dei veicoli

    Non vi sono motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti.

  • Accolto
    Pagamento dei finanziamenti

    Non vi sono motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti.

  • Accolto
    Trasferimento della residenza del marito

    Non vi sono motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti.

  • Altro
    Pronuncia di divorzio alle medesime condizioni

    La domanda di divorzio non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70. La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e a confermare le condizioni già formulate.

  • Altro
    Compensazione delle spese legali

    La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pavia, sentenza 22/12/2025, n. 1258
    Giurisdizione : Trib. Pavia
    Numero : 1258
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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