TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/12/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 931 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. QUATTRI FEDERICA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Casorate Primo (PV), Via Alessandro Santagostino n. 35
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. QUARTO FRANCESCA e con CP_1 C.F._2 domicilio eletto in Vigevano, Via Giordano 42
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 ottobre 2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi coniugati in Rosate in data 6 maggio 2017 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 3, Parte I, anno 2017);
pagina 1 di 3 3) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, in particolare, il sig. rinuncia a CP_1 richiedere un eventuale mantenimento alla moglie considerato anche che la sua condotta è stata la causa esclusiva della fine del matrimonio, come emerso anche dalle risultanze del procedimento penale;
4) dare atto che la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, in Rosate (MI), Via Alcide De Pt_1
Gasperi n. 56, con quanto l'arreda e correda, e a disporre del box che si trova all'interno dello stabile ove è ubicata l'abitazione;
5) dare atto che il sig. rinuncia ad ogni pretesa relativa al mobilio, elettrodomestici e suppellettili e doni CP_1 di nozze presenti presso detto immobile;
6) dare atto che ciascun coniuge continuerà ad utilizzare in maniera esclusiva l'autovettura e il motociclo allo stesso intestato;
7)Dare atto che ciascuna parte sosterrà il pagamento dei finanziamenti a sé intestati;
8) Dare atto che il sig. si attiverà per fare quanto necessario ai fini del trasferimento della sua residenza CP_1 in immobile diverso dalla ex casa coniugale;
9)pronunciare all'esito il divorzio tra le parti alle medesime condizioni, decorsi i termini di legge;
10) Prevedere che le spese legali siano compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti, del resto, hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., parte ricorrente parti ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e che, all'udienza del 10.09.2024 le parti hanno formulato congiuntamente le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. pagina 2 di 3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e coniugati in Parte_1 CP_1
Rosate in data 6 maggio 2017 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n.
3, Parte I, anno 2017);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto l'annotazione della sentenza e il compimento delle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 931 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. QUATTRI FEDERICA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Casorate Primo (PV), Via Alessandro Santagostino n. 35
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. QUARTO FRANCESCA e con CP_1 C.F._2 domicilio eletto in Vigevano, Via Giordano 42
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 ottobre 2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi coniugati in Rosate in data 6 maggio 2017 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 3, Parte I, anno 2017);
pagina 1 di 3 3) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, in particolare, il sig. rinuncia a CP_1 richiedere un eventuale mantenimento alla moglie considerato anche che la sua condotta è stata la causa esclusiva della fine del matrimonio, come emerso anche dalle risultanze del procedimento penale;
4) dare atto che la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, in Rosate (MI), Via Alcide De Pt_1
Gasperi n. 56, con quanto l'arreda e correda, e a disporre del box che si trova all'interno dello stabile ove è ubicata l'abitazione;
5) dare atto che il sig. rinuncia ad ogni pretesa relativa al mobilio, elettrodomestici e suppellettili e doni CP_1 di nozze presenti presso detto immobile;
6) dare atto che ciascun coniuge continuerà ad utilizzare in maniera esclusiva l'autovettura e il motociclo allo stesso intestato;
7)Dare atto che ciascuna parte sosterrà il pagamento dei finanziamenti a sé intestati;
8) Dare atto che il sig. si attiverà per fare quanto necessario ai fini del trasferimento della sua residenza CP_1 in immobile diverso dalla ex casa coniugale;
9)pronunciare all'esito il divorzio tra le parti alle medesime condizioni, decorsi i termini di legge;
10) Prevedere che le spese legali siano compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti, del resto, hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., parte ricorrente parti ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e che, all'udienza del 10.09.2024 le parti hanno formulato congiuntamente le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. pagina 2 di 3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e coniugati in Parte_1 CP_1
Rosate in data 6 maggio 2017 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n.
3, Parte I, anno 2017);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto l'annotazione della sentenza e il compimento delle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 3 di 3