Art. 24.
Il diritto a beneficiare del trattamento minimi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di eta'.
I pensionati che compiano il 65° anno di eta' nel corso del 1962 hanno diritto all'aumento del minimo dalla data stabilita al secondo comma del successivo articolo 26.
Il diritto a beneficiare del trattamento minimi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di eta'.
I pensionati che compiano il 65° anno di eta' nel corso del 1962 hanno diritto all'aumento del minimo dalla data stabilita al secondo comma del successivo articolo 26.