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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/12/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione civile – Ufficio Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA rilevato che con ricorso depositato in data 24/10/2025 tramite l'O.C.C. di Parte_1
Lucca, ha formulato ai creditori una proposta di concordato minore;
che, con decreto del 27/10/2025, questo giudice ha formulato alcuni rilievi sulla proposta di concordato minore e chiesto chiarimenti;
che, alla luce delle modifiche apportate e dei chiarimenti forniti dalla ricorrente, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art.77 CCII, con decreto comunicato in data 11/11/2025, è stata aperta la procedura di concordato minore;
che, nel termine di legge, come risulta dalla relazione dell'O.C.C. depositata in data 26/12/2025, la proposta è stata approvata con le prescritte maggioranze;
che, in particolare, i voti favorevoli (espressi o taciti), ammontanti complessivamente a € 940.904,19, hanno riguardato i crediti rappresentanti il 99,87% di quelli complessivi ammessi al voto;
è stata raggiunta la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto (8 creditori su 9); la maggioranza è stata altresì raggiunta in tutte e tre le classi ammesse al voto;
che sono state altresì eseguite le formalità e gli adempimenti previsti dall'art.78, commi e 2, CCII;
ritenuto che
siano verificate l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzate in sede di apertura della procedura, laddove in particolare si era evidenziato che:
1) la proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi secondo uno schema che, così come modificato nella memoria integrativa del 7/11/2025, appare rispettare i criteri di omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici dei creditori;
pagina 1 di 3 2) la ricognizione dei debiti della ricorrente appare accurata e ragionevoli appaiono le previsioni delle spese di procedura sia nell'ipotesi concordataria che nell'alternativa liquidatoria;
3) la proposta di concordato prevede la messa a disposizione di finanza esterna, per € 170.000,00, da parte del figlio e della nuora della debitrice, importo che sarà versato, quanto a € 15.000,00 a mezzo assegno circolare emesso da ON UP e consegnato al con il Parte_2 deposito del ricorso, quanto a € 155.000,00 entro 60 giorni dalla definitività dell'omologa del concordato;
4) la finanza esterna appare sufficientemente garantita dall'impegno formale assunto dai finanziatori con dichiarazione allegata al ricorso;
dal patrimonio di questi ultimi, così come descritto e documentato con la memoria integrativa;
dal fatto che gli stessi producono redditi adeguati;
dal limitato arco temporale entro il quale il versamento dovrebbe avvenire;
5) l'apporto della finanza esterna appare idonea a soddisfare il requisito previsto dal secondo comma dell'art. 74 CCII, apportando un incremento in misura apprezzabile dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, quest'ultimo costituito dalla quota di comproprietà dell'immobile posto in Seravezza e dal surplus reddituale costituito dalla differenza tra i ratei di pensioni percepiti e il fabbisogno di mantenimento, stimato dal Gestore della Crisi in € 360,00 mensili per dodici mesi (tenuto conto della prevedibile vendita forzata dell'abitazione, già oggetto di procedura esecutiva, in tale arco temporale, e della conseguenza necessità di pagare un canone di locazione insieme al marito); e ciò sia considerando l'ipotesi dell'aggiudicazione dell'immobile al prezzo minimo di € 123.750,00 (per la quota della ricorrente) che l'ipotesi dell'aggiudicazione al prezzo base (in quota) di € 165.000,00 (cfr. tabella a pagina 29 della relazione del Gestore);
6) il confronto con l'alternativa liquidatoria appare attendibile in quanto suffragato dalla relazione di stima depositata nella procedura esecutiva immobiliare n. 23/2023 r.g.e., allegata al ricorso
(doc. 14), oltre, quanto ai redditi, dall'analisi dettagliata dell'OCC;
7) l'esclusione, dal piano, del bene immobile in comproprietà non è vietata dalla legge e, nel caso di specie, la surrogazione di esso con il denaro proveniente dalla finanza esterna sembra peraltro consentire un'accelerazione dei tempi di soddisfazione del ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria;
8) il piano, così come modificato nella memoria del 7/11/2025 a seguito della riqualificazione del credito dei legali della ricorrente da prededucibile a privilegiato ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., appare rispettoso della regola prevista dall'art. 75, comma 2, CCII (relative priority rule), come risulta dall'attestazione del Gestore della Crisi che «i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca pagina 2 di 3 possono essere soddisfatti non integralmente in quanto risulta assicurato il pagamento a loro favore in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione» e dalla tabella inserita nella suddetta memoria
(pagina 8); ritenuto infatti che, in mancanza di contestazioni, tali rilievi possano essere qui integralmente richiamati;
che pertanto il concordato minore possa essere omologato;
visto l'art.80 CCII;
P.Q.M.
omologa il concordato minore di c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Seravezza (LU), via Rotta 281/c; dichiara chiusa la procedura in oggetto;
dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti;
ricorda all'O.C.C. che ogni sei mesi deve riferire per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato
(o, se del caso, anteriormente, essendo prevista l'esecuzione entro 60 giorni dalla definitività della sentenza di omologa); ricorda ancora all'O.C.C. l'obbligo, previsto dall'art.81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
Lucca, 27/12/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione civile – Ufficio Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA rilevato che con ricorso depositato in data 24/10/2025 tramite l'O.C.C. di Parte_1
Lucca, ha formulato ai creditori una proposta di concordato minore;
che, con decreto del 27/10/2025, questo giudice ha formulato alcuni rilievi sulla proposta di concordato minore e chiesto chiarimenti;
che, alla luce delle modifiche apportate e dei chiarimenti forniti dalla ricorrente, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art.77 CCII, con decreto comunicato in data 11/11/2025, è stata aperta la procedura di concordato minore;
che, nel termine di legge, come risulta dalla relazione dell'O.C.C. depositata in data 26/12/2025, la proposta è stata approvata con le prescritte maggioranze;
che, in particolare, i voti favorevoli (espressi o taciti), ammontanti complessivamente a € 940.904,19, hanno riguardato i crediti rappresentanti il 99,87% di quelli complessivi ammessi al voto;
è stata raggiunta la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto (8 creditori su 9); la maggioranza è stata altresì raggiunta in tutte e tre le classi ammesse al voto;
che sono state altresì eseguite le formalità e gli adempimenti previsti dall'art.78, commi e 2, CCII;
ritenuto che
siano verificate l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzate in sede di apertura della procedura, laddove in particolare si era evidenziato che:
1) la proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi secondo uno schema che, così come modificato nella memoria integrativa del 7/11/2025, appare rispettare i criteri di omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici dei creditori;
pagina 1 di 3 2) la ricognizione dei debiti della ricorrente appare accurata e ragionevoli appaiono le previsioni delle spese di procedura sia nell'ipotesi concordataria che nell'alternativa liquidatoria;
3) la proposta di concordato prevede la messa a disposizione di finanza esterna, per € 170.000,00, da parte del figlio e della nuora della debitrice, importo che sarà versato, quanto a € 15.000,00 a mezzo assegno circolare emesso da ON UP e consegnato al con il Parte_2 deposito del ricorso, quanto a € 155.000,00 entro 60 giorni dalla definitività dell'omologa del concordato;
4) la finanza esterna appare sufficientemente garantita dall'impegno formale assunto dai finanziatori con dichiarazione allegata al ricorso;
dal patrimonio di questi ultimi, così come descritto e documentato con la memoria integrativa;
dal fatto che gli stessi producono redditi adeguati;
dal limitato arco temporale entro il quale il versamento dovrebbe avvenire;
5) l'apporto della finanza esterna appare idonea a soddisfare il requisito previsto dal secondo comma dell'art. 74 CCII, apportando un incremento in misura apprezzabile dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, quest'ultimo costituito dalla quota di comproprietà dell'immobile posto in Seravezza e dal surplus reddituale costituito dalla differenza tra i ratei di pensioni percepiti e il fabbisogno di mantenimento, stimato dal Gestore della Crisi in € 360,00 mensili per dodici mesi (tenuto conto della prevedibile vendita forzata dell'abitazione, già oggetto di procedura esecutiva, in tale arco temporale, e della conseguenza necessità di pagare un canone di locazione insieme al marito); e ciò sia considerando l'ipotesi dell'aggiudicazione dell'immobile al prezzo minimo di € 123.750,00 (per la quota della ricorrente) che l'ipotesi dell'aggiudicazione al prezzo base (in quota) di € 165.000,00 (cfr. tabella a pagina 29 della relazione del Gestore);
6) il confronto con l'alternativa liquidatoria appare attendibile in quanto suffragato dalla relazione di stima depositata nella procedura esecutiva immobiliare n. 23/2023 r.g.e., allegata al ricorso
(doc. 14), oltre, quanto ai redditi, dall'analisi dettagliata dell'OCC;
7) l'esclusione, dal piano, del bene immobile in comproprietà non è vietata dalla legge e, nel caso di specie, la surrogazione di esso con il denaro proveniente dalla finanza esterna sembra peraltro consentire un'accelerazione dei tempi di soddisfazione del ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria;
8) il piano, così come modificato nella memoria del 7/11/2025 a seguito della riqualificazione del credito dei legali della ricorrente da prededucibile a privilegiato ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., appare rispettoso della regola prevista dall'art. 75, comma 2, CCII (relative priority rule), come risulta dall'attestazione del Gestore della Crisi che «i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca pagina 2 di 3 possono essere soddisfatti non integralmente in quanto risulta assicurato il pagamento a loro favore in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione» e dalla tabella inserita nella suddetta memoria
(pagina 8); ritenuto infatti che, in mancanza di contestazioni, tali rilievi possano essere qui integralmente richiamati;
che pertanto il concordato minore possa essere omologato;
visto l'art.80 CCII;
P.Q.M.
omologa il concordato minore di c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Seravezza (LU), via Rotta 281/c; dichiara chiusa la procedura in oggetto;
dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti;
ricorda all'O.C.C. che ogni sei mesi deve riferire per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato
(o, se del caso, anteriormente, essendo prevista l'esecuzione entro 60 giorni dalla definitività della sentenza di omologa); ricorda ancora all'O.C.C. l'obbligo, previsto dall'art.81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
Lucca, 27/12/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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