Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 13/02/2026, n. 352
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Invalidità avviso di intimazione per prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata notificata in data antecedente e che l'intimazione impugnata fosse preceduta da altre due intimazioni, non impugnate, che avevano interrotto il termine prescrizionale. Inoltre, sono state considerate le sospensioni normative del termine prescrizionale.

  • Inammissibile
    Vizio motivazionale e violazione di legge

    La Corte ha ritenuto inammissibili le censure in quanto miravano a una rivalutazione del merito e non a un vizio di legittimità, come previsto dalla normativa in materia di sindacato di legittimità sulla motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 13/02/2026, n. 352
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 352
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo