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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7212/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_1 C.F._1
GRAZIANO, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 8 presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Avvocatura dello Controparte_1 P.IVA_1
Stato di Bologna, elettivamente domiciliato presso la stessa in Bologna, Via A. Testoni n. 6
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, in composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa così provvedere:
In via principale di merito:
a) Previo accertamento della responsabilità del personale della Cancelleria del Tribunale di Reggio
Emilia, per aver omesso di provvedere alla trascrizione, nei Pubblici Registri Immobiliari, della sentenza n. 1200/2000, a seguito di giudizio di scioglimento della comunione immobiliare, come previsto dall'art. 14 del DPR 635/72, nel termine di 30 (=trenta) giorni dalla redazione o pubblicazione della stessa, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare, ex art. 2043 c.c., il
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
pagina 1 di 6 Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi situata in Via A. Testoni, 6, all'integrale e totalmente satisfattivo risarcimento di tutte le conseguenze pregiudizievoli patite dal Sig. , in Parte_1 conseguenza dell'anzi detta condotta omissiva, per il cui ristoro si indica la complessiva somma di €
#200.000,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, per i motivi tutti in premessa esposti.
b) Dichiarare tenuto e condannare il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi situata in Via A. Testoni, 6, al pagamento, a beneficio del Sig. , di un'ulteriore somma a titolo di Parte_1 risarcimento del danno c.d. da ritardo.
Con gli interessi legali dal dì del fatto al saldo effettivo della somma rivalutata.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio».
In via istruttoria: Si chiede sin d'ora CTU tecnico-contabile volta a determinare il valore economico dell'immobile venduto dall'esponente rispetto al prezzo al quale è stato venduto.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avversa domanda siccome infondata e non provata.
Vinte le spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato a seguito della declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Bologna n. 20714/2015, pubblicata il 27.5.2015 ed impugnata ai sensi dell'art. 354
c.p.c., ha convenuto in giudizio il , chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna per i danni asseritamente patiti, previo accertamento della responsabilità del personale della cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia per aver omesso di provvedere, nel termine previsto, alla trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari della sentenza n. 1200/2000 emessa il 7.12.2000.
L'attore ha premesso di aver evocato in giudizio il medesimo con atto di citazione del CP_1
20.8.2013, protestando la violazione del principio del neminem laedere ex articolo 2043 c.c. in conseguenza della negligenza della cancelleria civile del Tribunale di Reggio Emilia, consistita nell'aver omesso di inoltrare per la trascrizione la sentenza emessa nell'ambito del giudizio di divisione degli immobili siti a Carpineti (Loc. Frombolara), celebrato tra lo stesso attore e la RO
. Controparte_3
Il primo giudizio così instaurato presso il Tribunale di Bologna si era concluso con la sentenza n.
20714/2015, pubblicata in data 27 maggio 2015, con cui veniva dichiarata improcedibile la domanda attorea per mancata corretta instaurazione del contraddittorio. Proposto appello avverso la predetta sentenza, la Corte d'Appello di Bologna accoglieva il gravame e rinviava dinanzi al giudice del primo grado, non ravvisando un'ipotesi di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, bensì la sua pagina 2 di 6 nullità, con conseguente applicabilità dell'art. 291 c.p.c., erroneamente esclusa dal giudice di prime cure.
Riassunta la causa dinanzi al Tribunale inizialmente adito, l'attore ha riproposto le proprie difese già svolte nel precedente giudizio, contestando al convenuto la violazione, da parte della CP_1 cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, dell'art. 14 del D.P.R. 635/1972, che prevede l'obbligo della cancelleria di provvedere alla trascrizione della sentenza nel termine di 30 giorni dalla data della redazione o della pubblicazione del provvedimento. Il ritardo nell'adempimento di tale incombente doveroso aveva comportato che, nelle more, era stata iscritta ipoteca da parte di Controparte_4
(già ) sui beni assegnati all'attore in sentenza, per debiti contratti dalla ex
[...] CP_5 RO, come l'attore aveva potuto appurare in occasione della visura degli immobili estratta il
5.3.2009 in vista della redazione del rogito di vendita dei medesimi immobili. Nonostante la sussistenza di detta formalità pregiudizievole, l'attore aveva deciso di stipulare ugualmente il rogito, obbligandosi ad estinguere l'iscrizione ipotecaria entro il 31.12.2009, termine che poi veniva procrastinato con il benestare dell'acquirente. Lo stesso attore si attivava intentando un'azione dinanzi alla Commissione Tributaria di Reggio Emilia per vedere prima sospesa e poi estinta l'ipoteca legale iscritta da , trattandosi di ipoteca nulla ed illegittimamente iscritta, con esito tuttavia CP_4 sfavorevole del giudizio. Pertanto, come da accordi contrattuali, l'acquirente degli immobili,
[...]
provvedeva ad estinguere il debito con per ottenere la cancellazione dell'ipoteca, CP_6 CP_4 versando nel mese di maggio 2011 la somma di euro 110.062,35 per il debito tributario della RA
somma che veniva imputata al prezzo di vendita e di cui l'attore subiva la relativa perdita. CP
Per i motivi esposti, l'attore ha richiesto la refusione di detta somma perduta, oltre ai danni subiti in conseguenza di tale vicenda sulla propria condizione di salute, per un ammontare complessivo di euro
200.000 o diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
Nel giudizio instaurato a seguito di riassunzione si è costituito il convenuto (che nel primo CP_1 giudizio era rimasto contumace per difetto di notifica), chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e non provata. In particolare, il ha eccepito che la sentenza di divisione CP_1 aveva posto a carico dell'attore il pagamento, a titolo di conguaglio, della somma di 81.715.000 di lire, oltre interessi legali fino al deposito della sentenza, in favore della controparte;
motivo per il quale il trasferimento, in capo a lui, della proprietà dei beni oggetto di divisione sarebbe stato subordinato al pagamento del conguaglio (ritenuto una condizione sospensiva), a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca legale, unitamente alla trascrizione della sentenza avvenuta il 10.4.2008.
L'ipoteca legale derivante dalla divisione era stata poi cancellata solo il 27.10.2011 a seguito del pagamento del conguaglio da parte dell'attore e, dunque, del verificarsi della condizione sospensiva. Il
ha eccepito, inoltre, la mancata prova della trascrizione della domanda di divisione avente CP_1 effetto prenotativo nei confronti di terzi. In conclusione, ha contestato la sussistenza del nesso causale tra l'asserito danno e l'omessa trascrizione della sentenza di divisione.
2. Le domande dell'attore sono infondate e vanno rigettate per i motivi meglio di seguito specificati.
Va premesso, in via generale, che la sentenza che dispone la divisione di immobili è soggetta a trascrizione ex art. 2646 c.c.. pagina 3 di 6 Ai sensi dell'art. 2671 c.c., il pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo dell'adempimento. In base alla disposizione da ultimo richiamata, dunque, il cancelliere che riceve la sentenza deve curarne la trascrizione nel più breve tempo possibile, rispondendo del danno che eventualmente derivi dal ritardato adempimento di tale incombente.
Viene poi in rilievo l'art. 6 del D.Lgs. 347/1990 che, nella versione ratione temporis vigente, recitava:
“I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta”.
Dal combinato disposto delle disposizioni citate discende che la cancelleria del Tribunale di Reggio
Emilia era tenuta, entro 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione (7.12.2000), a richiedere la trascrizione della sentenza n. 1200/2000 emessa nel giudizio di divisione immobiliare a scioglimento della comunione tra l'attore e . Controparte_3
Tale adempimento era dovuto a prescindere dal versamento del conguaglio che la sentenza aveva posto a carico dell'attore, in quanto, come sostiene il costante orientamento di legittimità (v. Cass.
23043/2016; Cass. 1656/2017), il conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni, a prescindere dal versamento dello stesso. Sotto tale ultimo profilo, quindi, l'argomentazione eccepita dalla convenuta è priva di pregio.
Nel caso di specie, l'adempimento della trascrizione della sentenza de qua è stato eseguito dalla cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia solo in data 10.4.2008 (v. doc. 3 parte convenuta), contestualmente all'iscrizione dell'ipoteca a garanzia del credito da conguaglio in favore di CP
(doc. 4 parte convenuta). Tale ultima formalità è stata poi cancellata il 27.10.2011, come da
[...] relativa annotazione.
Se, dunque, non possono esservi dubbi in ordine al ritardo nell'adempimento della trascrizione della sentenza da parte della cancelleria che vi era obbligata, tuttavia non possono eziologicamente ricondursi a tale ritardo i danni lamentati da parte attrice.
Per comprendere le ragioni per cui si perviene a tale conclusione è utile ripercorrere la successione temporale dei fatti e degli atti che hanno riguardato gli immobili oggetto di divisione e della successiva compravendita, nonché il contenuto di tali atti.
In particolare, dalla produzione documentale delle parti è emerso che:
- in data 21.1.2004, sugli immobili oggetto di divisione, attribuiti interamente all'attore con conguaglio in favore della in virtù della sentenza n. 1200/2000, era stata iscritta ipoteca contro CP quest'ultima in favore di Controparte_4
- in data 22.12.2007 l'attore stipulava il preliminare di vendita con la RA , avente ad CP_6 oggetto i medesimi beni immobili, nel quale si stabiliva il prezzo di vendita in euro 290.000, di cui euro
5.000 già corrisposti con assegno del 2.10.2007 all'atto della proposta di acquisto accettata dal venditore. Ulteriori euro 70.000 venivano corrisposti contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, e veniva fissato il termine del 28.2.2008 per il versamento di ulteriori euro 75.000, a condizione dell'avvenuta esecuzione della formalità della pagina 4 di 6 trascrizione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1200/2000. Le parti convenivano, poi, che il saldo del prezzo di euro 140.000 andava versato contestualmente all'atto notarile di compravendita da stipularsi entro il 30.6.2008; pagamento che rimaneva sospeso e subordinato alla trascrizione della sentenza ed alla completa annotazione della cancellazione di tutte le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli che gravavano sull'immobile promesso in vendita e di cui parte acquirente era stata resa edotta;
- in data 17.3.2009, nonostante dalla visura catastale dell'immobile effettuata il 5.3.2009 fosse risultata l'iscrizione ipotecaria del 2004 in favore di e contro la le parti decidevano di CP_4 CP stipulare il definitivo di compravendita dinanzi al Notaio In detto atto di compravendita, Persona_1
l'alienante si obbligava a cancellare, a proprie cure e spese la predetta iscrizione ipotecaria e le altre iscrizioni gravanti sull'immobile, entro e non oltre il 31.12.2009. Stabilivano il medesimo termine per il versamento del saldo del prezzo di euro 140.000, prevedendo che se entro il suddetto termine non fosse intervenuta la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile, la parte acquirente avrebbe potuto liberarsi provvedendo essa stessa alla predisposizione delle somme necessarie per procedere a dette cancellazioni, salvo corrispondere il residuo al venditore entro 30 giorni dall'annotazione delle cancellazioni. Le parti prevedevano, altresì, che l'esborso sostenuto dall'acquirente per ottenere la cancellazione delle formalità pregiudizievoli doveva essere considerato versato in conto prezzo e detratto dall'importo ancora dovuto alla venditrice. In detta ipotesi di pagamento diretto da parte dell'acquirente, la parte alienante si intendeva surrogata nell'eventuale diritto di credito verso ovvero verso la RA . Veniva inoltre prevista la CP_4 Controparte_3 facoltà della parte alienante di convocare la parte acquirente davanti al notaio incaricato dalla stessa alienante della cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a favore di , al fine di mettere a CP_4 disposizione la somma necessaria per ottenere la cancellazione di tale ipoteca, da considerarsi versata in conto prezzo fino alla concorrenza del residuo di euro 140.000.
Da quanto detto emerge che, all'atto della stipulazione del definitivo di vendita, le parti erano a conoscenza della sussistenza dell'ipoteca iscritta nel 2004 in favore di e, malgrado ciò, CP_4 decidevano di finalizzare comunque l'atto di compravendita, prevedendo l'obbligo dell'alienante di liberare il bene anche da detta formalità (unitamente alle ulteriori gravanti sugli immobili) e prevedendo, altresì, che, nel caso di pagamento diretto da parte dell'acquirente del debito tributario per la liberazione dell'immobile, la somma così versata al creditore ipotecario sarebbe stata imputata al prezzo, con surroga dell'alienante nel diritto di credito verso o la Ciò che poi è CP_4 CP effettivamente avvenuto nel maggio 2011, allorché la provvedeva a versare ad CP_6 CP_4 quanto dovuto per la cancellazione dell'ipoteca (v. doc. 5 parte attrice).
In base alla descritta sequenza, si deve concludere che nessun nesso causale è ravvisabile tra il ritardo della trascrizione della sentenza di divisione e la perdita economica lamentata dall'attore e, tantomeno, rispetto agli ulteriori danni non patrimoniali allegati: a tal proposito, si osserva che, innanzitutto, all'atto del preliminare la circostanza della mancata trascrizione della sentenza era nota alle parti (come si evince proprio dal contenuto dell'atto); nonostante ciò, l'attore dapprima stipulava il preliminare di vendita, senza prima effettuare verifiche ipo-catastali e senza sollecitare o provvedere ad effettuare la trascrizione della sentenza. Inoltre, le parti si determinavano a stipulare comunque il definitivo di vendita anche dopo che era emersa l'iscrizione ipotecaria del 2004, di cui pure le parti facevano pagina 5 di 6 menzione nell'atto di compravendita, prevedendo la surroga dell'aliante nel diritto di credito verso o la debitrice, nel caso (poi verificatosi nei fatti) in cui l'estinzione del debito fosse avvenuta CP_4
a cura della stessa acquirente. Peraltro, nell'atto di vendita si dava atto che il bene era gravato anche da altre formalità, tra cui un'ipoteca iscritta il 10.4.2008 in favore della stessa per un debito CP_7
(pagamento del conguaglio) dichiaratamente estinto alla data dell'atto (sebbene, invero, l'annotazione della cancellazione della predetta formalità pregiudizievole sia stata effettuata solo il successivo
27.10.2011 – doc. 4 parte convenuta).
Le determinazioni assunte dall'attore, dapprima con la stipulazione del preliminare, in difetto della trascrizione della sentenza, e poi della stipulazione del definitivo, nonostante la consapevolezza dell'iscrizione ipotecaria gravante sul bene (come di altre formalità pregiudizievoli), sono le condotte cui è causalmente riconducibile la perdita economica lamentata, che dunque non è direttamente connessa eziologicamente al ritardo imputabile alla cancelleria. Diversamente si sarebbe dovuto concludere nel caso in cui i beni immobili fossero stati direttamente espropriati dal creditore avente ipoteca iscritta per il debito estraneo all'attore: in tale diverso caso, infatti, il danno sarebbe stato riconducibile direttamente all'omessa tempestiva trascrizione della sentenza di attribuzione del bene in capo all'attore.
Pertanto, in difetto del nesso causale tra la ritardata trascrizione della sentenza de qua e i danni lamentati dall'attore, le domande risarcitorie dallo stesso avanzate devono essere rigettate.
3. Si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare interamente le spese di giudizio tra le parti, considerata la peculiarità e la difficoltà delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- spese di giudizio interamente compensate.
Bologna, 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7212/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_1 C.F._1
GRAZIANO, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 8 presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Avvocatura dello Controparte_1 P.IVA_1
Stato di Bologna, elettivamente domiciliato presso la stessa in Bologna, Via A. Testoni n. 6
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, in composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa così provvedere:
In via principale di merito:
a) Previo accertamento della responsabilità del personale della Cancelleria del Tribunale di Reggio
Emilia, per aver omesso di provvedere alla trascrizione, nei Pubblici Registri Immobiliari, della sentenza n. 1200/2000, a seguito di giudizio di scioglimento della comunione immobiliare, come previsto dall'art. 14 del DPR 635/72, nel termine di 30 (=trenta) giorni dalla redazione o pubblicazione della stessa, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare, ex art. 2043 c.c., il
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
pagina 1 di 6 Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi situata in Via A. Testoni, 6, all'integrale e totalmente satisfattivo risarcimento di tutte le conseguenze pregiudizievoli patite dal Sig. , in Parte_1 conseguenza dell'anzi detta condotta omissiva, per il cui ristoro si indica la complessiva somma di €
#200.000,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, per i motivi tutti in premessa esposti.
b) Dichiarare tenuto e condannare il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi situata in Via A. Testoni, 6, al pagamento, a beneficio del Sig. , di un'ulteriore somma a titolo di Parte_1 risarcimento del danno c.d. da ritardo.
Con gli interessi legali dal dì del fatto al saldo effettivo della somma rivalutata.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio».
In via istruttoria: Si chiede sin d'ora CTU tecnico-contabile volta a determinare il valore economico dell'immobile venduto dall'esponente rispetto al prezzo al quale è stato venduto.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avversa domanda siccome infondata e non provata.
Vinte le spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato a seguito della declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Bologna n. 20714/2015, pubblicata il 27.5.2015 ed impugnata ai sensi dell'art. 354
c.p.c., ha convenuto in giudizio il , chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna per i danni asseritamente patiti, previo accertamento della responsabilità del personale della cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia per aver omesso di provvedere, nel termine previsto, alla trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari della sentenza n. 1200/2000 emessa il 7.12.2000.
L'attore ha premesso di aver evocato in giudizio il medesimo con atto di citazione del CP_1
20.8.2013, protestando la violazione del principio del neminem laedere ex articolo 2043 c.c. in conseguenza della negligenza della cancelleria civile del Tribunale di Reggio Emilia, consistita nell'aver omesso di inoltrare per la trascrizione la sentenza emessa nell'ambito del giudizio di divisione degli immobili siti a Carpineti (Loc. Frombolara), celebrato tra lo stesso attore e la RO
. Controparte_3
Il primo giudizio così instaurato presso il Tribunale di Bologna si era concluso con la sentenza n.
20714/2015, pubblicata in data 27 maggio 2015, con cui veniva dichiarata improcedibile la domanda attorea per mancata corretta instaurazione del contraddittorio. Proposto appello avverso la predetta sentenza, la Corte d'Appello di Bologna accoglieva il gravame e rinviava dinanzi al giudice del primo grado, non ravvisando un'ipotesi di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, bensì la sua pagina 2 di 6 nullità, con conseguente applicabilità dell'art. 291 c.p.c., erroneamente esclusa dal giudice di prime cure.
Riassunta la causa dinanzi al Tribunale inizialmente adito, l'attore ha riproposto le proprie difese già svolte nel precedente giudizio, contestando al convenuto la violazione, da parte della CP_1 cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, dell'art. 14 del D.P.R. 635/1972, che prevede l'obbligo della cancelleria di provvedere alla trascrizione della sentenza nel termine di 30 giorni dalla data della redazione o della pubblicazione del provvedimento. Il ritardo nell'adempimento di tale incombente doveroso aveva comportato che, nelle more, era stata iscritta ipoteca da parte di Controparte_4
(già ) sui beni assegnati all'attore in sentenza, per debiti contratti dalla ex
[...] CP_5 RO, come l'attore aveva potuto appurare in occasione della visura degli immobili estratta il
5.3.2009 in vista della redazione del rogito di vendita dei medesimi immobili. Nonostante la sussistenza di detta formalità pregiudizievole, l'attore aveva deciso di stipulare ugualmente il rogito, obbligandosi ad estinguere l'iscrizione ipotecaria entro il 31.12.2009, termine che poi veniva procrastinato con il benestare dell'acquirente. Lo stesso attore si attivava intentando un'azione dinanzi alla Commissione Tributaria di Reggio Emilia per vedere prima sospesa e poi estinta l'ipoteca legale iscritta da , trattandosi di ipoteca nulla ed illegittimamente iscritta, con esito tuttavia CP_4 sfavorevole del giudizio. Pertanto, come da accordi contrattuali, l'acquirente degli immobili,
[...]
provvedeva ad estinguere il debito con per ottenere la cancellazione dell'ipoteca, CP_6 CP_4 versando nel mese di maggio 2011 la somma di euro 110.062,35 per il debito tributario della RA
somma che veniva imputata al prezzo di vendita e di cui l'attore subiva la relativa perdita. CP
Per i motivi esposti, l'attore ha richiesto la refusione di detta somma perduta, oltre ai danni subiti in conseguenza di tale vicenda sulla propria condizione di salute, per un ammontare complessivo di euro
200.000 o diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
Nel giudizio instaurato a seguito di riassunzione si è costituito il convenuto (che nel primo CP_1 giudizio era rimasto contumace per difetto di notifica), chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e non provata. In particolare, il ha eccepito che la sentenza di divisione CP_1 aveva posto a carico dell'attore il pagamento, a titolo di conguaglio, della somma di 81.715.000 di lire, oltre interessi legali fino al deposito della sentenza, in favore della controparte;
motivo per il quale il trasferimento, in capo a lui, della proprietà dei beni oggetto di divisione sarebbe stato subordinato al pagamento del conguaglio (ritenuto una condizione sospensiva), a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca legale, unitamente alla trascrizione della sentenza avvenuta il 10.4.2008.
L'ipoteca legale derivante dalla divisione era stata poi cancellata solo il 27.10.2011 a seguito del pagamento del conguaglio da parte dell'attore e, dunque, del verificarsi della condizione sospensiva. Il
ha eccepito, inoltre, la mancata prova della trascrizione della domanda di divisione avente CP_1 effetto prenotativo nei confronti di terzi. In conclusione, ha contestato la sussistenza del nesso causale tra l'asserito danno e l'omessa trascrizione della sentenza di divisione.
2. Le domande dell'attore sono infondate e vanno rigettate per i motivi meglio di seguito specificati.
Va premesso, in via generale, che la sentenza che dispone la divisione di immobili è soggetta a trascrizione ex art. 2646 c.c.. pagina 3 di 6 Ai sensi dell'art. 2671 c.c., il pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo dell'adempimento. In base alla disposizione da ultimo richiamata, dunque, il cancelliere che riceve la sentenza deve curarne la trascrizione nel più breve tempo possibile, rispondendo del danno che eventualmente derivi dal ritardato adempimento di tale incombente.
Viene poi in rilievo l'art. 6 del D.Lgs. 347/1990 che, nella versione ratione temporis vigente, recitava:
“I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta”.
Dal combinato disposto delle disposizioni citate discende che la cancelleria del Tribunale di Reggio
Emilia era tenuta, entro 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione (7.12.2000), a richiedere la trascrizione della sentenza n. 1200/2000 emessa nel giudizio di divisione immobiliare a scioglimento della comunione tra l'attore e . Controparte_3
Tale adempimento era dovuto a prescindere dal versamento del conguaglio che la sentenza aveva posto a carico dell'attore, in quanto, come sostiene il costante orientamento di legittimità (v. Cass.
23043/2016; Cass. 1656/2017), il conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni, a prescindere dal versamento dello stesso. Sotto tale ultimo profilo, quindi, l'argomentazione eccepita dalla convenuta è priva di pregio.
Nel caso di specie, l'adempimento della trascrizione della sentenza de qua è stato eseguito dalla cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia solo in data 10.4.2008 (v. doc. 3 parte convenuta), contestualmente all'iscrizione dell'ipoteca a garanzia del credito da conguaglio in favore di CP
(doc. 4 parte convenuta). Tale ultima formalità è stata poi cancellata il 27.10.2011, come da
[...] relativa annotazione.
Se, dunque, non possono esservi dubbi in ordine al ritardo nell'adempimento della trascrizione della sentenza da parte della cancelleria che vi era obbligata, tuttavia non possono eziologicamente ricondursi a tale ritardo i danni lamentati da parte attrice.
Per comprendere le ragioni per cui si perviene a tale conclusione è utile ripercorrere la successione temporale dei fatti e degli atti che hanno riguardato gli immobili oggetto di divisione e della successiva compravendita, nonché il contenuto di tali atti.
In particolare, dalla produzione documentale delle parti è emerso che:
- in data 21.1.2004, sugli immobili oggetto di divisione, attribuiti interamente all'attore con conguaglio in favore della in virtù della sentenza n. 1200/2000, era stata iscritta ipoteca contro CP quest'ultima in favore di Controparte_4
- in data 22.12.2007 l'attore stipulava il preliminare di vendita con la RA , avente ad CP_6 oggetto i medesimi beni immobili, nel quale si stabiliva il prezzo di vendita in euro 290.000, di cui euro
5.000 già corrisposti con assegno del 2.10.2007 all'atto della proposta di acquisto accettata dal venditore. Ulteriori euro 70.000 venivano corrisposti contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, e veniva fissato il termine del 28.2.2008 per il versamento di ulteriori euro 75.000, a condizione dell'avvenuta esecuzione della formalità della pagina 4 di 6 trascrizione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1200/2000. Le parti convenivano, poi, che il saldo del prezzo di euro 140.000 andava versato contestualmente all'atto notarile di compravendita da stipularsi entro il 30.6.2008; pagamento che rimaneva sospeso e subordinato alla trascrizione della sentenza ed alla completa annotazione della cancellazione di tutte le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli che gravavano sull'immobile promesso in vendita e di cui parte acquirente era stata resa edotta;
- in data 17.3.2009, nonostante dalla visura catastale dell'immobile effettuata il 5.3.2009 fosse risultata l'iscrizione ipotecaria del 2004 in favore di e contro la le parti decidevano di CP_4 CP stipulare il definitivo di compravendita dinanzi al Notaio In detto atto di compravendita, Persona_1
l'alienante si obbligava a cancellare, a proprie cure e spese la predetta iscrizione ipotecaria e le altre iscrizioni gravanti sull'immobile, entro e non oltre il 31.12.2009. Stabilivano il medesimo termine per il versamento del saldo del prezzo di euro 140.000, prevedendo che se entro il suddetto termine non fosse intervenuta la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile, la parte acquirente avrebbe potuto liberarsi provvedendo essa stessa alla predisposizione delle somme necessarie per procedere a dette cancellazioni, salvo corrispondere il residuo al venditore entro 30 giorni dall'annotazione delle cancellazioni. Le parti prevedevano, altresì, che l'esborso sostenuto dall'acquirente per ottenere la cancellazione delle formalità pregiudizievoli doveva essere considerato versato in conto prezzo e detratto dall'importo ancora dovuto alla venditrice. In detta ipotesi di pagamento diretto da parte dell'acquirente, la parte alienante si intendeva surrogata nell'eventuale diritto di credito verso ovvero verso la RA . Veniva inoltre prevista la CP_4 Controparte_3 facoltà della parte alienante di convocare la parte acquirente davanti al notaio incaricato dalla stessa alienante della cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a favore di , al fine di mettere a CP_4 disposizione la somma necessaria per ottenere la cancellazione di tale ipoteca, da considerarsi versata in conto prezzo fino alla concorrenza del residuo di euro 140.000.
Da quanto detto emerge che, all'atto della stipulazione del definitivo di vendita, le parti erano a conoscenza della sussistenza dell'ipoteca iscritta nel 2004 in favore di e, malgrado ciò, CP_4 decidevano di finalizzare comunque l'atto di compravendita, prevedendo l'obbligo dell'alienante di liberare il bene anche da detta formalità (unitamente alle ulteriori gravanti sugli immobili) e prevedendo, altresì, che, nel caso di pagamento diretto da parte dell'acquirente del debito tributario per la liberazione dell'immobile, la somma così versata al creditore ipotecario sarebbe stata imputata al prezzo, con surroga dell'alienante nel diritto di credito verso o la Ciò che poi è CP_4 CP effettivamente avvenuto nel maggio 2011, allorché la provvedeva a versare ad CP_6 CP_4 quanto dovuto per la cancellazione dell'ipoteca (v. doc. 5 parte attrice).
In base alla descritta sequenza, si deve concludere che nessun nesso causale è ravvisabile tra il ritardo della trascrizione della sentenza di divisione e la perdita economica lamentata dall'attore e, tantomeno, rispetto agli ulteriori danni non patrimoniali allegati: a tal proposito, si osserva che, innanzitutto, all'atto del preliminare la circostanza della mancata trascrizione della sentenza era nota alle parti (come si evince proprio dal contenuto dell'atto); nonostante ciò, l'attore dapprima stipulava il preliminare di vendita, senza prima effettuare verifiche ipo-catastali e senza sollecitare o provvedere ad effettuare la trascrizione della sentenza. Inoltre, le parti si determinavano a stipulare comunque il definitivo di vendita anche dopo che era emersa l'iscrizione ipotecaria del 2004, di cui pure le parti facevano pagina 5 di 6 menzione nell'atto di compravendita, prevedendo la surroga dell'aliante nel diritto di credito verso o la debitrice, nel caso (poi verificatosi nei fatti) in cui l'estinzione del debito fosse avvenuta CP_4
a cura della stessa acquirente. Peraltro, nell'atto di vendita si dava atto che il bene era gravato anche da altre formalità, tra cui un'ipoteca iscritta il 10.4.2008 in favore della stessa per un debito CP_7
(pagamento del conguaglio) dichiaratamente estinto alla data dell'atto (sebbene, invero, l'annotazione della cancellazione della predetta formalità pregiudizievole sia stata effettuata solo il successivo
27.10.2011 – doc. 4 parte convenuta).
Le determinazioni assunte dall'attore, dapprima con la stipulazione del preliminare, in difetto della trascrizione della sentenza, e poi della stipulazione del definitivo, nonostante la consapevolezza dell'iscrizione ipotecaria gravante sul bene (come di altre formalità pregiudizievoli), sono le condotte cui è causalmente riconducibile la perdita economica lamentata, che dunque non è direttamente connessa eziologicamente al ritardo imputabile alla cancelleria. Diversamente si sarebbe dovuto concludere nel caso in cui i beni immobili fossero stati direttamente espropriati dal creditore avente ipoteca iscritta per il debito estraneo all'attore: in tale diverso caso, infatti, il danno sarebbe stato riconducibile direttamente all'omessa tempestiva trascrizione della sentenza di attribuzione del bene in capo all'attore.
Pertanto, in difetto del nesso causale tra la ritardata trascrizione della sentenza de qua e i danni lamentati dall'attore, le domande risarcitorie dallo stesso avanzate devono essere rigettate.
3. Si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare interamente le spese di giudizio tra le parti, considerata la peculiarità e la difficoltà delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- spese di giudizio interamente compensate.
Bologna, 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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