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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/09/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
3) Dott. Consuelo LI Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Raffaglio Paola e domiciliati presso il suo studio in Brescia via Solferino n.23, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il
24.04.1975 in Rovereto
preso atto che all'udienza del 30.06.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 05.12.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi;
- che è maturata la condizione di procedibilità di legge;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice Civile di e , trascritto al n. 10 Parte I Serie / del Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovereto per l'anno 1975 alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso del figlio minorenne con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Rovereto, Via Depero
n.25, che verrà quindi abitata dalla madre e dal minore.
2) Il Sig. si obbliga a pagare il 50% delle utenze (acqua, luce,gas) della Pt_2
casa coniugale, oltre al 100% delle eventuali spese straordinarie relative alla stessa;
sarà quindi sua cura e onere scegliere, incaricare e pagare i relativi tecnici e opere.
3) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, Persona_1
previo accordo con la madre, e comunque nei seguenti giorni ed orari:
- I E III SETTIMANA del mese: dal venerdì sera alla domenica sera, nonché il mercoledì (con pernottamento);
- II E IV SETTIMANA del mese: il mercoledì e il giovedì (con pernottamento);
- Almeno 15 gg. durante le vacanze estive da fissarsi in accordo con la madre ogni anno, salvo pag. 2 di 4 diverso accordo fra i genitori;
- Almeno una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la settimana del Natale e quella del capodanno;
- Almeno tre giorni durante le vacanze LI (alternando di anno in anno
Pasqua e Pasquetta);
Resta inteso che nei periodi di vacanza sopraindicati, il regime di visita ordinario sarà sospeso e verrà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità.
4) Il OR , considerate le risorse economiche del nucleo Parte_2
familiare, si obbliga a versare mensilmente alla Sig.ra € 600,00 a titolo di Pt_1
concorso nel mantenimento del figlio minore entro il giorno 10 di ogni Per_1
mese, importo che le parti concordano non sia da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, e ciò a partire dall'uscita di casa del Sig.
Parte_2
5) Il OR , considerato il divario reddituale esistente tra i Parte_2
coniugi ed il lavoro prestato dalla Sig.ra a favore del nucleo Parte_1
familiare nel corso del matrimonio, si obbliga a versarle mensilmente € 1.500,00
a titolo di assegno di divorzio, entro il 10 di ogni mese, importo che le parti concordano non sia da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, e ciò a partire dall'uscita di casa del Sig. Parte_2
6) Relativamente alle spese straordinarie per la prole minorenne, esse verranno sostenute nella misura del 100% dal Sig. seguendo il Protocollo del Pt_2
CNF, come trascritto nel ricorso introduttivo pag. 3 di 4 7) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli minori sarà
percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Parte_1
8) Ciascun coniuge dichiara di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge.
9) Le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
10) I coniugi dichiarano di rinunciare all'audizione del figlio minore ritenendo che l'accordo sia conforme alle esigenze della prole.
11) Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio del 3.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
3) Dott. Consuelo LI Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Raffaglio Paola e domiciliati presso il suo studio in Brescia via Solferino n.23, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il
24.04.1975 in Rovereto
preso atto che all'udienza del 30.06.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 05.12.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi;
- che è maturata la condizione di procedibilità di legge;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice Civile di e , trascritto al n. 10 Parte I Serie / del Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovereto per l'anno 1975 alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso del figlio minorenne con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Rovereto, Via Depero
n.25, che verrà quindi abitata dalla madre e dal minore.
2) Il Sig. si obbliga a pagare il 50% delle utenze (acqua, luce,gas) della Pt_2
casa coniugale, oltre al 100% delle eventuali spese straordinarie relative alla stessa;
sarà quindi sua cura e onere scegliere, incaricare e pagare i relativi tecnici e opere.
3) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, Persona_1
previo accordo con la madre, e comunque nei seguenti giorni ed orari:
- I E III SETTIMANA del mese: dal venerdì sera alla domenica sera, nonché il mercoledì (con pernottamento);
- II E IV SETTIMANA del mese: il mercoledì e il giovedì (con pernottamento);
- Almeno 15 gg. durante le vacanze estive da fissarsi in accordo con la madre ogni anno, salvo pag. 2 di 4 diverso accordo fra i genitori;
- Almeno una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la settimana del Natale e quella del capodanno;
- Almeno tre giorni durante le vacanze LI (alternando di anno in anno
Pasqua e Pasquetta);
Resta inteso che nei periodi di vacanza sopraindicati, il regime di visita ordinario sarà sospeso e verrà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità.
4) Il OR , considerate le risorse economiche del nucleo Parte_2
familiare, si obbliga a versare mensilmente alla Sig.ra € 600,00 a titolo di Pt_1
concorso nel mantenimento del figlio minore entro il giorno 10 di ogni Per_1
mese, importo che le parti concordano non sia da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, e ciò a partire dall'uscita di casa del Sig.
Parte_2
5) Il OR , considerato il divario reddituale esistente tra i Parte_2
coniugi ed il lavoro prestato dalla Sig.ra a favore del nucleo Parte_1
familiare nel corso del matrimonio, si obbliga a versarle mensilmente € 1.500,00
a titolo di assegno di divorzio, entro il 10 di ogni mese, importo che le parti concordano non sia da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, e ciò a partire dall'uscita di casa del Sig. Parte_2
6) Relativamente alle spese straordinarie per la prole minorenne, esse verranno sostenute nella misura del 100% dal Sig. seguendo il Protocollo del Pt_2
CNF, come trascritto nel ricorso introduttivo pag. 3 di 4 7) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli minori sarà
percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Parte_1
8) Ciascun coniuge dichiara di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge.
9) Le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
10) I coniugi dichiarano di rinunciare all'audizione del figlio minore ritenendo che l'accordo sia conforme alle esigenze della prole.
11) Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio del 3.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4