Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 03/12/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del referendario SA LI, ai sensi dell’art.
151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all’udienza del 17 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 31925 del registro di Segreteria promosso dal sig. P.A. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto RO (c.f.: [...]- PEC:
umbertocoronas@ordineavvocatiroma.org) e OR RO (c.f.:
[...]– PEC: salvatorecoronas@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 4;
CONTRO
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro della Difesa pro tempore, costituitosi in giudizio con memoria della Direzione generale della previdenza militare e della leva I Reparto – 1^ Divisione – 7^ Sezione, depositata in data 21 dicembre 2023;
Letto il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 novembre 2025, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, l’Avv. Umberto RO per il ricorrente; nessuno è presente per il Ministero della Difesa, seppur costituito.
SENTENZA N. 379/2025 Ritenuto in
FATTO
I. Con ricorso depositato in data 25 luglio 2023, il Sig. A. P., premesso di essere primo Capitano in s.p.e. dell’Aeronautica militare transitato in ausiliaria in data 08.09.1986 e collocato in congedo nella categoria della riserva in data 08.09.1994, chiedeva che venisse dichiarato, previa, se del caso, ammissione di C.T.U. o acquisizione di parere medico super partes, il diritto ad ottenere la pensione di privilegio di tabella A, quanto meno VIII categoria, in relazione all’infermità “spondilo-artrosi lombare”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, in ragione del sopravvenuto aggravamento della stessa, con condanna dell’Amministrazione intimata a corrispondergli la pensione spettante a decorrere dalla data della domanda di aggravamento (presentata il 31.12.2018), con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle differenze dovute, da ogni scadenza mensile al dì del soddisfo.
Al riguardo, il ricorrente riferiva che:
- con verbale del 04/12/1985, l’Istituto medico legale per l’Aeronautica militare di Milano –
Commissione medico legale diagnosticava l’infermità “Modesta spondiloartrosi lombosacrale, compatibile” e la valutava come dipendente da causa di servizio, con attribuzione della Tabella B ai fini dell’equo indennizzo, e il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), con parere n. OMISSIS, riconosceva la suddetta infermità come dipendente da causa di servizio, con iscrizione alla Tabella B, nella misura massima;
- in data 10/05/2016 presentava al Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, domanda di aggravamento ai fini della pensione di privilegio;
- con verbale mod. OMISSIS, il Dipartimento militare di medicina legale tipo A Padova –
Commissione medica (2^ Sezione) ascriveva l’infermità, ai fini della pensione di privilegio, alla Tabella B, con indennità una tantum di due annualità e il Ministero della Difesa, con decreto n. OMISSIS, concedeva all’istante “l'indennità una volta tanto in luogo di pensione, pari a 2 annualità di 8ªctg. da corrispondere in una sola volta nella misura di Euro 1.423,24”;
- in data 31/12/2018 presentava nuova istanza di aggravamento della predetta infermità ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, allegando referto di RM del rachide lombo-sacrale eseguito in data 14.12.2018 presso l’Ospedale di San Donà di Piave;
- con verbale mod. OMISSIS il Dipartimento militare di medicina legale tipo A Padova –
Commissione medica (2^ Sezione) formulava il seguente giudizio diagnostico: “Spondiloartrosi lombare Altre infermità/lesioni: Discopatie multiple del tratto lombosacrale con ernia discale L4-L5”, osservando che: “La patologia in esame è clinicamente aggravata ma non modifica la percentuale di invalidità. Spondiloartrosi lombare (costituisce aggravamento di Spondiloartrosi lombare già riconosciuta dipendente); Altre infermità/lesioni: Discopatie multiple del tratto lombosacrale con ernia discale L4-L5 –
inquadramento nosografico previsto da ICD9/O.M.S. di interesse statistico: Altro - Allo stato degli atti la patologia risulta no oggetto di accertamento ai fini della D.C.S.”;
- il Ministero della Difesa, con decreto dirigenziale n. OMISSIS, alla luce del giudizio medicolegale di cui al processo verbale mod. OMISSIS della C.M.O. di Padova, “RITENUTO che, pur riconoscendo la patologia – clinicamente aggravata – non è stata tale da modificare l’ascrivibilità precedentemente ottenuta”, respingeva la domanda “per non riscontrato innalzamento di ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata”.
Ciò premesso, il ricorrente produceva in giudizio una relazione medico-legale del 26 aprile 2023 del Dr. OMISSIS, secondo il quale il ricorrente, all’epoca della visita collegiale della C.M.O. di Padova dell’11/09/2020, presentava l’infermità “Spondilodiscoartrosi lombosacrale con discopatie multiple, ernia discale L4-L5 e ricorrenti radicoliti nel territorio del nervo sciatico sinistro”, da considerarsi rilevante aggravamento della patologia “Modesta spondiloartrosi lombo-sacrale, compatibile”, riconosciuta dipendente da causa di servizio con il parere del C.P.P.O. n. OMISSIS. Concludeva per l’ascrivibilità della predetta infermità, in ragione del suo aggravamento, all’ottava categoria della tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981.
II. Con memoria depositata il 21 dicembre 2023, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite quantificate in euro 500.
Il Ministero, dopo aver precisato che dagli accertamenti sanitari dell’Organo medico militare erano emersi sia un aggravamento clinico della patologia, non comportante, in rapporto alle tabelle previste dal d.P.R. n. 834/1981, un aumento percentuale dell’invalidità, sia l’ulteriore infermità “Discopatie multiple del tratto lombosacrale con ernia discale L4-L”, ha eccepito l’intervenuta decadenza di ogni pretesa verso l’Amministrazione, non essendo stata prodotta, entro il termine decadenziale di cui agli artt. 167 e 169 del d.P.R. n. 1092/1973, la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità discopatia. Al riguardo, l’Amministrazione resistente ha evidenziato, altresì, che la stessa relazione di parte comprovava che l’infermità discopatia non costituiva un aggravamento della patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, ove si riportava che “la spondilodiscoartrosi trova nella degenerazione discale il primum movens della successiva alterazione dei somi vertebrali”.
Quindi, il Ministero, ribadita la legittimità delle procedure seguite nell’adozione dei provvedimenti impugnati, essendosi attenuto al giudizio reso dall’Organo sanitario, dal quale non avrebbe potuto discostarsi, stante la sua insindacabilità in ordine all’ascrivibilità ad una diversa categoria di pensione, ha rappresentato che, nella denegata ipotesi di soccombenza, avrebbe potuto disporre il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ai sensi dell’art. 70 del T.U. n. 1092/1973.
Infine, ritenendo sufficiente la documentazione medico-legale versata in atti, si è opposto alla richiesta di consulenza tecnica di ufficio, in quanto quest’ultima non potrebbe supplire alla carenza di prova, sussistendo il relativo onere in capo al ricorrente.
III. All’esito dell’udienza del giorno 8 gennaio 2024, con ordinanza n. 3/2024, data la natura squisitamente tecnica della questione sottoposta al vaglio di questo Giudice, è stato disposto un supplemento istruttorio per acquisire sulla controversa questione di cui è causa il parere dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute sui seguenti quesiti: “Si accerti se, alla data di presentazione della domanda di aggravamento (31.12.2018), l’infermità SpondiloAR MB, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, sia ascrivibile alla Tabella A, categoria ottava o a diversa categoria, ai fini della concessione della pensione privilegiata a vita. Riferisca, altresì, in ordine alla eventuale incidenza concausale sulla patologia e/o sul suo aggravamento dell’infermità Discopatie multiple del tratto lombosacrale con ernia discale L4-L5, nonché su ogni ulteriore elemento utile alla decisione”. La discussione del giudizio è stata rinviata, con la medesima ordinanza, all’udienza del 3 luglio 2024, ore 12:00, con termine note fino a dieci giorni prima di tale data.
IV. All’esito dell’udienza del 3 luglio 2024, con ordinanza n. 22/2024, vista la nota dell’UML del 19 marzo 2024 con la quale lo stesso Organo comunicava che non era in grado di rispettare i termini assegnati per l’espletamento delle operazioni peritali in ragione della situazione organizzativa e funzionale dell’Ufficio e considerata l’istanza di rinvio del 07/05/2024 formulata dalla difesa del ricorrente, la trattazione della causa è stata rinviata a nuovo ruolo.
V. Con decreto del 23 settembre 2024, vista l’ordinanza n. 22/2024, depositata il 17 luglio 2024, e considerato il calendario delle udienze monocratiche per l’anno 2025 di questo Giudice, l’udienza di discussione del ricorso è stata fissata per il giorno 21/05/2025, alle 09:30.
VI. In data 8 maggio 2025, la difesa del ricorrente ha depositato richiesta di reiterazione dell’ordine all’UML del Ministero della Salute di rendere il parere richiesto e, contestualmente, istanza di fissazione di una nuova udienza per la trattazione del ricorso.
VII. In data 28 luglio 2025, è stato depositato il parere medico legale definitivo dell’UML del Ministero della Salute.
VIII. Con memoria depositata il 29 ottobre 2025 il ricorrente, anche sulla base del parere emesso dall’UML del Ministero della Salute, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
IX. All’odierna udienza, l’Avv. Umberto RO ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In via preliminare, questo Giudice deve esaminare l’eccezione sollevata dal Ministero della Difesa circa la decadenza di ogni pretesa verso l’Amministrazione finalizzata ad ottenere l’attribuzione del trattamento pensionistico di privilegio per la discopatia, non essendo stata prodotta, entro il termine decadenziale di cinque anni dalla cessazione dal servizio, la domanda volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale patologia.
Al riguardo, il Dicastero ha richiamato, nella memoria di costituzione, l’art. 169 del d.P.R. n.
1092/1973, a tenore del quale “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo”.
Tale eccezione va respinta, non assumendo alcuna rilevanza, ai fini della decisione della causa all’odierno esame, la mancata presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “Discopatie”. La questione controversa del giudizio è, infatti, l’accertamento dell’aggravamento della patologia “Spondilo AR MB”, già riconosciuta dipendente da fatti di servizio e oggetto di entrambe le domande presentate dal ricorrente, di cui la seconda espressamente formulata in data 31.12.2018 ai fini dell’ottenimento della pensione privilegiata a vita.
Dagli atti di causa emerge, poi, inconfutabilmente che effettivamente, come osservato dalla difesa del sig. P., l’infermità “discopatie multiple del tratto lombosacrale con ernia discale L4-L5” è stata riscontrata per la prima volta dalla CMO di Padova nel giudizio medico-legale reso in data 11/09/2020, a seguito della presentazione di nuova domanda di aggravamento, ai fini di pensione di privilegio a vita, per la predetta patologia di spondilo-artrosi lombare.
È evidente, pertanto, che la domanda amministrativa per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per discopatie non avrebbe potuto essere presentata entro il quinquennio dalla cessazione del rapporto di lavoro ex art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973.
È, in ogni caso, assorbente il rilievo dell’Organo medico-legale, incaricato da questo Giudice di esprimersi anche in ordine all’eventuale incidenza concausale sulla patologia e/o sul suo aggravamento dell’infermità “Discopatie multiple del tratto lombo-sacrale con ernia discale L4-L5”, il quale ha ritenuto che “lascia piuttosto perplessi la scelta valutativa operata dalla CMO di Padova laddove ha ritenuto di suddividere la spondiloartrosi lombare dalla discopatia del tratto lombo-sacrale, non tenendo conto che si tratta del medesimo organo-apparato incidente su analoga funzione, ovvero quella staticodinamica del tronco, senza provvedere a una valutazione cumulativa di due infermità che al contrario si dovevano e si debbono considerare come una unica infermità”.
2. Venendo al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
La disciplina di riferimento è quella dettata dall’art. 70 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che, al comma 1, dispone che “… L’interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione; …”, mentre, al comma 2, prevede che “Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l’invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata”.
Viene in rilievo, infatti, nel caso di specie, una prospettata evoluzione peggiorativa dell’infermità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, per la quale non era stato concesso un trattamento pensionistico privilegiato, in quanto la stessa non era stata considerata invalidante.
La domanda amministrativa di aggravamento presentata dal sig. P. in data 31/12/2018, pertanto, era motivata dal fatto che in seguito al peggioramento dell’infermità, divenuta fortemente invalidante, l’istante si era sottoposto a nuovi accertamenti sanitari, da cui era emerso un quadro clinico aggravato.
A seguito di tale istanza, la Commissione medico-ospedaliera di Padova, nel giudizio di cui al processo verbale mod. OMISSIS, aveva confermato la sussistenza di un aggravamento della patologia “Spondilo-AR MB”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma aveva ritenuto che non fosse modificata la percentuale di invalidità accertata nel giudizio di cui al processo verbale mod. OMISSIS.
Ciò posto, sulla base della normativa di riferimento e della ricostruzione dei fatti di causa, il soggetto che agisce in giudizio deve fornire prova dell’aggravamento dell’infermità già accertata ai fini della concessione della pensione privilegiata, secondo le consuete regole civilistiche dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., pur mitigate dal principio di prossimità della prova, considerato che in materia non sussistono norme specifiche che attribuiscono rilievo alle presunzioni.
Nell’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha assolto a tale onere, allegando documentazione medica connessa alla patologia e articolando critiche specifiche avverso il giudizio negativo formulato dalla CMO di Padova, supportate da favorevole CTP
(relazione medico-legale del dott. OMISSIS).
È stato, quindi, richiesto, ai fini della decisione, un approfondimento istruttorio al Collegio medico-legale del Ministero della Salute, il quale ha depositato ampia e accurata relazione, che prende in considerazione tutti i fatti rilevanti e adotta un approccio metodologico non suscettibile di censura.
In ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza n. 3/2024, il Collegio Medico Legale incaricato da questo Giudice, integrato da uno specialista in Ortopedia, ha svolto le operazioni peritali nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, prendendo in esame tutta la documentazione presente nel fascicolo e provvedendo alla visita medica del periziando, nel corso della quale lo stesso ricorrente è stato anche sottoposto ad esame obiettivo ortopedico.
La bozza del parere è stata, quindi, trasmessa e resa conoscibile alle parti del giudizio, senza che queste ultime abbiano formulato alcuna eccezione e/o osservazione.
Ciò premesso, per esprimere giusto parere in merito ai quesiti formulati, il Collegio Medico Legale ha provveduto, preliminarmente, ad operare una correlazione fra il giudizio espresso dalla CMO di Padova nella prima occasione (in data 07/04/2017), finalizzata a valutare la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della pensione privilegiata ordinaria
(“SPONDILO-ARTROSI LOMBARE: Tabella B con corresponsione di 2 annualità di Ottava categoria, Tabella A”) e quello redatto dalla medesima Commissione nella visita operata nel 2020 (in data 11/09/2020) finalizzata all’eventuale riscontro dell’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (“SPONDILO-ARTROSI LOMBARE: La patologia in esame è clinicamente aggravata ma non modifica la percentuale di invalidità. Spondiloartrosi lombare (costituisce aggravamento di Spondiloartrosi lombare già riconosciuta dipendente”; DISCOPATIE MULTIPLE DEL TRATTO LOMBO-SACRALE CON IA DISCALE L4-L5: Allo stato degli atti la patologia risulta no oggetto di accertamento ai fini della D.C.C.”).
Seguendo un iter logico esente da vizi (esame della documentazione sanitaria, accertamenti tecnico-sanitari, considerazioni medico-legali), il Collegio Medico Legale ha, quindi, accertato che il Sig. P.A., all’epoca della visita collegiale effettuata presso la CMO di Padova in data 11/09/2020, era affetto da “Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con evidenza strumentale di protrusioni discali multiple ad ampio raggio ed ernia discale a livello L4L5 a impegno funzionale” e che tale infermità “nella formulazione nosografica sopra individuata deve essere considerata rilevante aggravamento della patologia “Modesta spondiloartrosi lombosacrale, compatibile”, diagnosticata nel 1985 presso l’Istituto Medico-Legale dell’Aeronautica Militare di Milano, e definitivamente riconosciuta dipendente da causa di servizio con il parere del CPPO OMISSIS”.
Quanto alla gravità della patologia, lo stesso Collegio è approdato – in forza di un percorso congruamente motivato – all’ascrizione della menomazione alla VIII (ottava) ctg. della Tabella A. In particolare, il CTU, considerando che l’unica voce tabellare prevista per il rachide è la I (prima) categoria per “l’immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento”, ha affermato che “in riferimento alle tabelle di cui al DPR 834/81, ed in via equitativa, l’infermità citata secondo validata criteriologia medico-legale può ritenersi ascrivibile ad una VIII (ottava) categoria, Tabella A”.
Le valutazioni del richiamato Organo peritale appaiono in questa sede condivisibili, in quanto basate sulla storia clinica del periziando, sull’esame della documentazione e delle risultanze degli accertamenti strumentali, unitamente al riscontro clinico-obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali, nonché immuni da vizi logici e sorrette da esauriente e congrua motivazione. Né altri elementi per un diverso convincimento possono desumersi dalla documentazione versata in atti e da quanto dedotto ed eccepito dal Ministero della Difesa nella propria memoria di costituzione, in assenza di qualsivoglia ulteriore attività processuale di contestazione delle conclusioni della perizia e in difetto di allegazione e produzione documentale di fatti e circostanze tali da smentire le considerazioni mediche formulate dall’incaricato CTU.
Dall’esame del parere espresso, le cui conclusioni appaiono coerenti con i dati sanitari e clinici rilevabili dagli atti di causa di sicura affidabilità e rigore scientifico, si evince sia la serietà e la completezza dell’indagine complessivamente eseguita, sia la correttezza della discussione medico-legale svolta, che trovano ampia giustificazione nelle precise e ragionevoli argomentazioni addotte, alle quali, per relationem, è dato rinviare come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez.
VI, ord. 22 settembre 2021, n. 25671).
In particolare, il parere appare convincente e ben motivato, ad avviso di questo Giudice, nella parte in cui evidenzia che “le risultanze dell’indagine RM effettuata nel dicembre del 2018 hanno mostrato la presenza di discopatie multiple, con protrusioni ad ampio raggio e interessanti sia tutto il distretto lombare che il passaggio lombo-sacrale, evidenziando altresì che gli esiti di un’ernia discale espulsa a livello L4-L5, in un contesto di artrosi locoregionale, a tratti complicata; tali aspetti orientano per una evoluzione in senso senz’altro peggiorativo della patologia artrosica rispetto a quanto osservato nel 2017 dai Sanitari della CMO di Padova”.
Anche l’obiezione sollevata dal Ministero della Difesa in ordine alla relazione di aggravamento della discopatia del tratto lombo-sacrale con la spondiloartrosi lombare deve considerarsi pienamente superata alla luce della risposta allo specifico quesito posto all’Organo incaricato (“Riferisca, altresì, in ordine alla eventuale incidenza concausale sulla patologia e/o sul suo aggravamento dell’infermità Discopatie multiple del tratto lombo-sacrale con ernia discale L4-L5, nonché su ogni ulteriore elemento utile alla decisione”), resosi necessario alla luce del giudizio diagnostico espresso dalla CMO di Padova in data 11/09/2020 che aveva per la prima volta individuato due infermità distinte
(“spondiloartrosi lombare” e “discopatie multiple del tratto lombo-sacrale con ernia discale L4-L5”), senza, tuttavia, fornire ulteriori elementi a supporto di tale valutazione.
Al riguardo, il CTU ha, infatti, chiarito che, trattandosi del medesimo organo-apparato incidente su analoga funzione, ovvero quella statico-dinamica del tronco, avrebbe dovuto provvedersi ad una valutazione cumulativa di due infermità che dovevano e debbono considerarsi come una unica infermità.
La domanda di parte ricorrente va, quindi, accolta, con conseguente riconoscimento del trattamento di pensione di privilegio in relazione all’infermità “Spondilo-AR MB”,
già riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO) con parere n. OMISSIS, in ragione del suo aggravamento in
“Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con evidenza strumentale di protrusioni discali multiple ad ampio raggio ed ernia discale a livello L4-L5 a impegno funzionale”,
ritenendola ascrivibile alla VII (ottava) categoria Tab. A annessa al d.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di aggravamento e perciò dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell’art. 70, comma 3, d.P.R. n.
1092/1973. Sui ratei arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art.
429 c.p.c., da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri operativi ormai consolidati indicati dalle Sezioni Riunite con la sentenza 10/2002/QM del 18 ottobre 2002
(da intendersi qui integralmente richiamata).
3. Nulla è, invece, dovuto per le spese di giudizio stante la gratuità del rito.
Trattandosi di questione di natura meramente tecnica, che ha richiesto approfondimento istruttorio per consentire una ponderata decisione della causa, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese legali ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione.
Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa SA LI
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 03/12/2025 Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)
DI ON
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.
196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice
SA LI
(f.to digitalmente)
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.
Il Funzionario Preposto
(f.to digitalmente)
DI ON