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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/07/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
3077/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
In composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Anna Wegher ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3077/2021 degli affari contenziosi civili introdotta con atto di citazione da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), , nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Recanati (MC) il 05.05.1974 (C.F. ), nata a [...], il C.F._2 Parte_3
02.06.1947 (C.F. ) – quest'ultima sia in proprio, come gli altri, che quale unica C.F._3
erede di , nato a [...] il [...] e deceduto il 15.10.2017-, tutti residenti Persona_1
a Cingoli (MC), in Via Palladio, n. 12 ed elettivamente domiciliati in Civitanova Marche (MC), in Via S.
Pellico, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Formica (C.F. che li CodiceFiscale_4
rappresenta e difende per allegata mediante strumenti informatici, come per legge (il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata: 0733/818839 e , Email_1
ATTORI - contro con sede in Ancona, Via Oberdan n.2, c.f. e Controparte_1
P.I. , in persona del Direttore Generale Dott.ssa rappresentata e difesa PartitaIVA_1 CP_2
dall'Avv.Rosella Gaeta del Foro di Macerata (c.f. – fax 0737/432886 - PEC: CodiceFiscale_5
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale Email_2
in Camerino (MC) Via Le Mosse snc, giusta procura allegata ex art.83 c.p.c. alla busta telematica di deposito del presente atto (all.1).-
-CONVENUTA-
1 All'udienza del 24.4.2025, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni come segue:
Parte attrice:
"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Macerata adito, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria del caso,
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la prova per testi richiesta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata, con revoca parziale e/o modifica delle ordinanze in precedenza prese, ivi compresa quella del 17.05.2023;
NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta Controparte_3
nella causazione degli eventi dedotti in causa e del conseguente decesso del
[...]
IG. per i motivi esposti nella narrativa del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e della Persona_1
prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositate, dichiarare la stessa tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti/attori per causa dei medesimi errori medici, eventi e decesso del predetto congiunto e, per l'effetto, condannarli al pagamento, in favore della IG.ra , Parte_3
dell'importo complessivo di € 430.460,90, in favore della IG.ra , della somma Parte_1
complessiva di € 353.889,12, ed in favore del IG. di quella di € 200.000,00, o degli Parte_2
importi maggiori o minori che verranno ritenuti di giustizia, da determinarsi, eventualmente, anche parzialmente, secondo equità, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sugli importi rivalutati dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Per parte convenuta
Come da comparsa di costituzione e risposta del 25.5.2022 e come di seguito riportato:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, per tutto quanto sopra dedotto ed eccepito:
- rigettare la domanda come formulata dai ricorrenti, perché parzialmente fondata per la sig.ra
e per la sig.ra , nonché priva di fondamento per il sig. e Parte_3 Parte_1 Parte_2
per l'effetto adeguare le conclusioni e le richieste in essa contenute: A) limitando il quantum di risarcimento del danno (iure proprio e iure hereditatis per moglie e figlia) che dovesse essere riconosciuto recependo tutte le superiori osservazioni e le eccezioni mosse dalla resistente anche sulla scorta della ulteriore documentazione;
nonché B) escluderlo per il genero;
2 - in via istruttoria disporre la rinnovazione della CTU redatta in sede di accertamento tecnico preventivo, ed in caso negativo rigettare le prove richieste perché irrilevanti ed ininfluenti sulla scorta della documentazione in atti;
- spese della consulenza tecnica preventiva come per legge;
- spese e competenze del presente giudizio sommario come per legge”.-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da
Cassazione SU 642/2015.
******
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 Parte_1 [...]
onvenivano in giudizio ne l' di poi al fine di Pt_2 Controparte_1 CP_3
ottenere il risarcimento del danno patito dai medesimi in occasione della prestazione sanitaria eseguita dai medici operanti dell'ospedale di San Severino Marche in occasione dell'accesso, ivi effettuato, in data 13.5.2017 da rispettivamente coniuge padre e genero degli Persona_1
attori sopra indicati.
Deducevano nella specie questi ultimi 1) di avere condotto, in data 13.5.2017,
[...]
al pronto soccorso dell'ospedale di San Severino Marche (MC) per dolori addominali, Per_1
progressivo aumento del volume dell'addome, stipsi ostinata da circa quindici giorni ed alveo chiuso ai gas;
2) che il paziente veniva accolto alle ore 6,47 al presidio ospedaliero con codice verde;
la pressione arteriosa alle 6,42 era pari a 108/56 mmHg, la frequenza cardiaca era di 70 b/min, la Sp02 pari a 90; 3) che alle ore 8,19 il paziente veniva sottoposto a visita medica all'esito della quale riportava il referto che segue “Cachessia multi-fattoriale. M. Alzheimer, anemia da flogosi persistente
e carenziale. Recente (marzo 2017) ricovero in RIANIMAZIONE per ARDS e successivo r.o. Medicina per
FUO e lenta risoluzione di polmonite residua. Alla dimissione negatività degli indici di flogosi. Già all'atto della dimissione ingombro intestinale imponente, con – ATTUALE – inefficacia di enteroclismi”;
4) che alle ore 8,34 veniva richiesta una radiografia diretta dell'addome il cui referto,
3 stilato alle ore 10,17, dava conto di quanto segue “Motivazione: subocclusione? L'esame radiologico diretto dell'addome è stato eseguito in proiezione antero-posteriore a paziente supino, in decubito laterale sinistro e con paziente supino e tecnica del tubo a bandiera. Marcata distensione meteorica del colon con diametro max a livello del trasverso di cm 8.6, aspetto marezzato del colon destro, sinistro e dell'ampolla rettale come per abbondanti residui fecali, presenza di alcuni grossolani livelli idro-aerei”, 5) che, alle ore 8,43, il medesimo veniva sottoposto agli esami di laboratorio che davano conto dei seguenti valori alterati: leucociti 10,7 x 10^3/mmc (v.n. da 4,00 a 10,00), eritrociti 3,52 x
10^6/mmc (v.n. da 4,50 a 6,00), emoglobina 10,8 g/dl (v.n. da 13,5 a 17,5), ematocrito 30,7% (v.n. da
42 a 54), piastrine 129 x 10^3 /mmc (v.n. da 150 a 400), neutrofili 91,3% (v.n. da 37 a 72), linfociti
4,7% (v.n. da 20 a 50), glicemia 140 mg/dl (v.n. da 60 a 110), ALT 9 U/L (v.n. da 10 a 45), potassiemia 3
mEg/l (v.n. da 3,5 a 5,1); 5) che, alle ore 8,49 la glicemia era pari a 128, Sp02 90, pressione arteriosa
133/67, freq. cardiaca 67, la temperatura corporea 37 ma, nonostante le alterazioni evidenziate dagli esami predetti, solamente alle ore 14,35 il paziente riceveva la prima prestazione consistita nel posizionamento di sonda rettale e nella somministrazione di gastrographin oltre a olio di vaselina”; 6) che, alle ore 14,37, i sanitari somministravano, altresì, e.v. KCL in fisiologica;
il paziente veniva passato da codice verde a codice giallo ma i parametri vitali apparivano identici a quelli delle 6,42; 7) che, alle ore 16.14, veniva registrato, però, un valore molto alto della glicemia (250) ma l'unico provvedimento adottato dai sanitari del presidio ospedaliero era stato quello di una fleboclisi di fisiologica da 250 cc praticata alle ore 17,05; 8) che, alle ore 17,51, il paziente appariva: “Agitato nessun effetto della terapia assunta per l'evacuazione, SP02 98 fc 90 pa 90/40 glicemia 218. Contattata dott.ssa Per_2
(n.d.r. trattasi di chirurgo). Si posiziona SNG trasferimento a Camerino”; 9) che, pertanto, solamente dopo ben undici ore dall'accesso al pronto soccorso i sanitari che lo avevano in cura decidevano di chiedere una consulenza chirurgica ed applicare un sondino naso-gastrico nonostante che i familiari avessero ripetutamente avvertito sia il personale infermieristico che i medici dell'enorme distensione addominale, che si stava manifestando nel corso delle stesse ore;
10) che, una volta applicato, dal sondino fuoriusciva una notevole quantità di liquido fecaloide il che aveva evidenziato che le condizioni di erano divenute gravissime;
11) che lo stesso veniva trasportato con Persona_1
l'autoambulanza all'ospedale di Camerino con annotazione, nella scheda del 118, della sussistenza di una “Occlusione intestinale con evoluzione in shock”, 12) che, alle ore 19,07, il paziente veniva accolto al pronto soccorso dell'ospedale di Camerino in codice rosso con ila seguente ipotesi diagnostica “Paz con sospetta occlusione intestinale viene trasferito dal Presidio ospedaliero di San Severino. Durante il
4 trasporto comparsa di bradicardia, ipotensione e arresto cardiocircolatorio. Veniva iniziata RCP.
All'ingresso in PS permane arresto;
si continuano manovre rianimatorie e si richiede consulenza rianimatoria”; 13) che il medesimo veniva quindi sottoposto a TAC addominale superiore ed inferiore, con e senza contrasto, all'esito della quale emergeva: “Motivazione: occlusione intestinale, volvolo?
Altro? L'esame TCMS di addome e pelvi è stato eseguito in urgenza, prima e dopo somministrazione di
m.d.c. organo-iodato ev, condotto in condizioni tecniche sfavorevoli (a respiro libero, con arti superiori addotti al tronco e pertanto presenza di grossolani artefatti da indurimento del fascio radiogeno).
Dolico-colon e dolico-sigma con inflessure multiple, megacolon con salto di calibro al passaggio sigma- retto, all'altezza di L4-L5, con aspetto a “vortice”, il reperto in prima ipotesi può essere compatibile con volvolo o intussuscezione. Presenza di abbondanti residui fecali nel colon destro, colon sinistro e sigma. Presenza di SNG e di catetere vescicale. Presenza di Gastrografin nello stomaco, nel tenue e nel colon. Addensamenti parenchimali grossolani con broncogramma aereo ai campi polmonari medi ed inferiori bilateralmente con versamento pleurico, reperti compatibili in prima ipotesi con processi flogistici. Nei limiti di quanto sopra detto, non evidenza di lesioni focali della densità del parenchima epatico, splenico, surrenale e renale bilateralmente. Ateromasia calcifica dell'aorta addominale, dei vasi pelvici e delle femorali. Modesto versamento fluido in addome”; 14) che il paziente veniva quindi sottoposto a intervento chirurgico urgente con riscontro di volvolo del sigma, infarto intestinale, grave quadro peritonitico e quindi i sanitari procedevano praticando la resezione dell'intestino infartuato con confezionamento di colostomia iliaca sinistra temporanea;
15) che all'esito il paziente veniva trasferito presso l'Unità Operativa di anestesia e terapia intensiva del medesimo presidio ospedaliero mentre il “pezzo operatorio” veniva inviato al Reparto di Anatomia Patologica del
Nosocomio di Macerata, il quale, in data 12.06.2017, rilasciava il seguente referto: “Segmento di colon di cm 60 circa. Il lume è dilatato, le pareti sono assottigliate e la mucosa di colorito brunastro.
…Diagnosi microscopica: parete colica con infarcimento emorragico e necrosi della mucosa.
Congestione vasale e soffusioni emorragiche del tessuto fibroadiposo pericolico”; 16) che, in data
26.05.2017, il medesimo veniva sottoposto, in anestesia generale, a revisione di anastomosi dell'intestino crasso e veniva dimesso dall'unità operativa di anestesia e terapia Intensiva il 21.08.2017, con la seguente annotazione: “In data odierna il paziente è in stato vegetativo persistente. E' in autonomia cardiocircolatoria, respiratoria, renale e metabolica, pur persistendo lo stato di inanizione proteico calorica con rigidità articolare ed alla flesso estensione dei segmenti corporei. L'alimentazione enterale è assicurata
5 tramite PEG in ordine. E' portatore di catetere PICC posizionato in data 05.06.2017 regolarmente medicato. Si trasferisce presso l'Istituto Santo Stefano di Potenza Picena”; 17) che il paziente restava degente presso l'Istituto Santo Stefano sino al decesso, avvenuto il 15.10.2017.
Si costituiva in giudizio l' contestando tutto quanto dedotto da controparte sia sotto il CP_3
profilo della sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento sia sotto il profilo del collegamento giuridico tra evento e danno.
Non è controverso in atti che, in data 13.5.2017, accedeva al pronto Persona_1
soccorso dell'ospedale di San Severino Marche per dolori addominali, progressivo aumento di volume dell'addome, stipsi ostinata da circa quindici giorni ed alvo chiuso ai gas. Ne era seguita l'esecuzione di una prestazione professionale da parte dei sanitari che effettuarono la presa in carico cosicché il fatto, quanto meno per quanto attiene alla situazione giuridica del paziente, va inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 1218 c.c. anche in ragione del richiamo operato dall'art. 7 della legge 24/2017
Va rilevato, sin da subito, che parte attrice, formula una domanda di Parte_3
risarcimento del danno non patrimoniale subito dal congiunto, quantificato nella misura di €
60.000,00, al quale ella avrebbe diritto iure hereditatis. In quanto tale, esso va quindi inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 1218 c.c. mentre a diversa conclusione deve pervenirsi, ma la parte sul punto non prende posizione, per quanto attiene alle altre voci di danno richieste, questa volta iure proprio, dalla medesima e dagli altri due attori – trattasi del danno derivante da lesione di Parte_3
diritti costituzionalmente garantiti - che, in quanto non presuppone un contatto o un rapporto di obbligazione con la struttura sanitaria o con il medico che ha operato, va inquadrato nella diversa fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
Quanto al riparto dell'onere probatorio va osservato che, per quanto attiene alla responsabilità contrattuale esso è regolato, trattandosi di prestazione nella quale viene dedotto un facere professionale, dal noto principio giurisprudenziale del doppio ciclo causale per il quale “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento delle patologie (o
l'insorgenza della nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre ove il danneggiato abbia assolto a tale onere spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile della prestazione provando che l'inesatto adempimento è stato determinato
6 da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (argomenti in Cassazione sentenza 18392/2017 nonché Cassazione sentenze 28991-28992/2019).
L'accertamento del nesso di causalità nell'area della responsabilità medica è di poi improntato in sede civile – a differenza della sede penale laddove esso, come noto, è improntato al criterio della alta probabilità logica (argomenti in Cassazione 30328/2002, Cassazione 17523/08, Cassazione SU
38343/2014) – al principio della preponderanza dell'evidenza (o del più probabile che non) il quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie;
con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, da novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalla circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico (argomenti da ultimo in Cassazione 5922/2024).
Va rilevato che il caso di cui al presente giudizio è stato anche oggetto di un parallelo giudizio penale che ha visto, quale imputata, la dott.ssa in qualità di medico di Parte_4
emergenza territoriale presso il presidio ospedaliero di San Severino Marche, e Parte_1
quale parte civile.
Detto giudizio è stato definito in data 20 aprile 2022 con sentenza di assoluzione dell'imputata perché il fatto non costituisce reato (doc. 4 di parte convenuta) se pure le parti non riferiscono se la sentenza sia divenuta irrevocabile. Il presente giudizio civile è stato, tuttavia, radicato nei confronti dell' cosicché non si pone un problema di efficacia della sentenza penale di assoluzione nel CP_3
giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p.
Ciò nondimeno l'esito dello stesso, vertendo sul medesimo fatto storico, può entrare nel compendio probatorio del presente giudizio come argomento di prova che il giudice civile valuta, al pari di tutti gli altri, secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.).
Ancora va rilevato che il caso oggetto di esame è stato, altresì, preceduto dall'esperimento di un accertamento tecnico preventivo, acquisito nel presente giudizio, il cui esito, in punto di prova del nesso causale tra inadempimento dei sanitari che ebbero in cura il paziente e l'insorgenza della nuova
7 patologia - nella specie bradicardia alla quale era seguito un arresto cardiaco e di poi il coma del paziente - può essere condiviso se pure nei limiti che qui innanzi si andranno ad illustrare.
Gli elementi di fatto da annoverare quali dirimenti nella ricostruzione del nesso causale sopra indicato hanno evidenziato – così come per altro emerge dalla lettura del capo di imputazione formulato in sede penale - che la condotta inadempiente era consistita, essenzialmente, in un ritardo diagnostico e terapeutico.
I passaggi più significativi dell'indagine peritale vanno colti come seguono: il motivo dell'accesso in pronto soccorso del paziente era rappresentato da un peggioramento della stipsi, già nota ai sanitari in occasione del ricovero subito dallo stesso paziente nel mese di marzo di quello stesso anno (cfr. cartella clinica del ricovero presso il medesimo ospedale di San Severino Marche del
9 marzo 2017 e lettera di dimissioni del 17 marzo 2017 sub foglio 4-5 dell'allegato 8 di parte convenuta ); l'ipotesi posta dai sanitari era stata quella di una subocclusione intestinale in stipsi ostinata cosicché la prima prestazione eseguita dai sanitari era consistita nella esecuzione di una radiografia diretta dell'addome – che è un esame diagnostico di primo livello - la quale aveva messo in luce segni di occlusione intestinale a livello del tenue e del colon senza però permettere di diagnosticare uno strangolamento viscerale. Nel caso di specie, infatti, era presente un'occlusione intestinale bassa che si associava ad una incompetenza della valvola ileo-cecale, conseguente ad una lenta e progressiva dilatazione colica a monte dell'ostruzione (CTU foglio 28-29) e sulle prime non diagnosticata e quindi non trattata, sin da subito,
Emerge, sempre dalla consulenza esperita, che, dopo l'esecuzione della radiografia da parte del dott. il nuovo medico di guardia, dott.ssa nella tarda mattinata, contattava il Pt_5 Parte_4
chirurgo dell'ospedale di Camerino, dott.ssa , per esporre il caso clinico e il referto dell'esame Per_2
radiologico. Emerge, ancora, che quest'ultima non ravvisava la necessità di trasferire il paziente che quindi rimaneva in osservazione presso il pronto soccorso dell'ospedale di San Severino.
La prima criticità è stata quindi ravvisata dal consulente tecnico di ufficio nel fatto che la scelta di trattenere il paziente in osservazione presso il pronto soccorso dell'ospedale di San Severino, anziché trasportarlo sin da subito all'ospedale Camerino, era stata adottata sulla scorta dei risultati di una radiografia addominale eseguita in decubito laterale e supino. Rileva la scrivente che gli esami di laboratorio non avevano evidenziato, tuttavia, reperti significativamente patologici il che potrebbe essere stato il dato valorizzato dai tre sanitari – ossia il medico di pronto soccorso dell'ospedale di San
Severino, il medico internista dell'ospedale di San Severino e chirurgo dell'ospedale di Camerino -per
8 non procedere con il trasferimento immediato del paziente. Emerge, tuttavia, che, nel caso di specie,
l'esecuzione di una TC all'addome avrebbe permesso ai sanitari di effettuare una diagnosi precoce dell'occlusione meccanica intestinale conseguente a volvolo del sigma.
Va rilevato sul punto che, sempre il consulente, non è stato in grado di riferire, perché la documentazione presente in atti non lo ha consentito, se in quel momento, ossia nella tarda mattinata del 13.5.2017, fosse già presente anche lo strozzamento viscerale (occlusione del colon e dei vasi da rotazione del viscere di almeno 360 gradi) (CTU foglio 29) ma ha potuto affermare, con elevata probabilità, che era presente solamente l'occlusione meccanica del volvolo sigmoideo senza lo strozzamento da occlusione vascolare.
Il secondo elemento di criticità è stato individuato nella scelta, invero suggerita dal medico internista, di praticare al paziente un trattamento medico conservativo consistito nella somministrazione del c.d. gastrografin che è un mezzo di contrasto idrosolubile iperosmolare che promuove la “ipercinesia” intestinale e con finalità diagnostiche -prognostiche e quello terapeutiche
(CTU foglio 30).
Emerge dalla consulenza esperita che, dopo la somministrazione del gastrografin, il paziente, non collaborante per “demenza avanzata”, incominciava ad andare incontro ad agitazione psicomotoria associata a diminuzione della pressione arteriosa. Osserva il consulente che, nel caso di somministrazione della terapia di cui sopra, dopo 4-6 ore, è necessaria una radiografia diretta dell'addome che, però, nel caso di specie non risulta riportata. Rileva la scrivente che, dalla consulenza tecnica esperita, non è chiaro se la detta radiografia venne eseguita ma non venne riportato il referto, il che appare implausibile, oppure se essa non venne proprio eseguita.
Sempre il consulente osserva che “nel caso di specie la patologia causa della presunta subocclusione non era l'ipotizzata “coprostasi conseguente ad un peggioramento della stipsi ostinata di cui era affetto il paziente, ma bensì un'occlusione meccanica conseguente a volvolo del sigma. L'assunzione del mezzo di contrasto iperosmolare induceva un ulteriore richiamo di liquidi all'interno del lume e stimolava la peristalsi che però non riusciva a fare progredire il contenuto enterico e fecale endoluminale a causa della stenosi meccanica;
da ciò probabilmente ne seguivano le seguenti condizioni: ipotensione arteriosa, aumento del dolore viscerale dovuto all'incremento dell'intensità e della frequenza delle contrazioni viscerali. In questo caso il dolore addominale è di tipo crampiforme ed il paziente è generalmente agitato in quanto cerca spesso la posizione antalgica senza trovarla.
Comparsa di sintomi neurovegetativi riflessi (nausea, vomito, sudorazione, tachicardia, tachipnea)
9 (CTU foglio 30-31). Dall'esame del referto istologico del pezzo operatorio emerge che l'ischemia del viscere non sembrava essere di lunga durata cosicché è stato possibile ipotizzare che l'aumento della peristalsi, seguito alla somministrazione del gastrofin, potrebbe avere determinato il passaggio da un'occlusione ad ostruzione meccanica ad un'occlusione meccanica da strangolamento (CTU foglio
31).
Il peggioramento del quadro clinico, descritto come “occlusione intestinale in stato di schock”, di poi sopraggiunto, induceva a quel punto i sanitari a determinarsi per il trasferimento del paziente d'urgenza presso l'ospedale di Camerino dove è presente un reparto che esegue interventi chirurgici di urgenza a mezzo di ambulanza medicalizzata. Durante il tragitto compariva una brachicardia a cui seguiva un arresto cardiaco. Veniva iniziata quindi, già in sede di trasporto, la rianimazione cardio polmonare.
Un altro elemento di criticità – che vale a fondare la tesi di una condotta omissiva dei sanitari dell'ospedale di San Severino Marche – è stato altresì individuato nel non avere questi ultimi effettuato un adeguato trattamento medico conservativo (noto nel linguaggio medico come “drip and suck”) finalizzato ad interrompere il circolo vizioso che si instaura nei pazienti occlusi e che porta ad un progressivo peggioramento dell'occlusione intestinale. Esso consiste nel ripristino della volemia, ossia del contenuto complessivo di sangue nell'essere vivente, tramite infusione di liquidi (drip) e aspirazione di gas e liquidi tramite il posizionamento di un sondino naso gastrico che favorisce l'aspirazione di gas e di liquidi portando ad una detensione dell'intestino dilatato (suck) (quest'ultimo per altro fu posizionato).
Va rilevato che il consulente tecnico di ufficio non è stato in grado di individuare se la brachicardia seguita dall'arresto cardiaco, in un paziente già affetto da cardiopatia severa come era
, sia da imputare ad un'unica causa oppure ad una sinergia di cause individuate Persona_1
nella distensione addominale, nel dolore addominale, nell'ipotensione arteriosa, negli effetti indesiderati rari della somministrazione di gastrografin o nell'ipovolemia conseguente all'occlusione intestinale. Il paziente comunque giungeva all'ospedale di Camerino in coma dove veniva sottoposto ad intubazione dal medico rianimatore. L'esame obiettivo dell'addome effettuato dal rianimatore evidenziava un “addome globoso e teso-ligneo alla palpazione” mentre quello eseguito dal cardiologo evidenziava “addome teso, duro, assenza di rumori all'auscultazione, no peristalsi”.
Osserva sul punto il consulente tecnico di ufficio che “L'ipertensione addominale conseguente all'occlusione induceva un notevole aumento della tensione parietale alla palpazione superficiale
10 dell'addome. I suddetti reperti riscontrati in entrambi gli esami obiettivi sono espressione di un processo patologico che si è gradualmente sviluppato, ma non è possibile effettuare alcun raffronto con i precedenti esami obiettivi dell'addome che non sono stati mai riportati da tutti i medici che hanno visitato il paziente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Severino. In caso di strangolamento del sigma diagnosticato tardivamente il trattamento è solamente chirurgico e deve essere effettuato appena possibile. Il signor veniva rapidamente sottoposto ad Persona_1
intervento chirurgico, durante il quale era riscontrata la presenza di “enorme distensione di tutto il colon causata da volvolo del sigma con necrosi” e si associava la presenza di “liquido citrino in addome” (trasudato presente nella fase iniziale dello strozzamento e non espressione di una tardiva necrosi viscerale con perforazione). L'intervento effettuato era la resezione del sigma e confezionamento di colostomia terminale;
l'esame istologico confermava la presenza di un'ischemia intestinale: “parete colica con infarcimento emorragico e necrosi della mucosa. Congestioni vasali e soffusioni emorragiche del tessuto fibroadiposo pericolico”. Tale reperto è espressione di un'ischemia intestinale, ma la sua severità è stata certamente aggravata dallo shock cardiogeno in cui l'ipovolemia ha causato una severa vasocostrizione periferica e splancnica finalizzata a preservare il circolo ematico al cervello. Inoltre, tale reperto intraoperatorio (“enorme distensione di tutto il colon”) è anche espressione della subocclusione e poi dell'occlusione meccanica conseguente al volvolo che si era formata progressivamente senza che vi fosse inizialmente una compressione vascolare (forma
“lenta” o “subacute progressive”); a questa fase di circa due settimane (Riportato nell'anamnesi patologica prossima effettuata dal chirurgo dell'Ospedale di Camerino) seguiva poi l'occlusione dei vasi del meso (occlusione con strangolamento) che si verificava solamente nel primo pomeriggio del
13 maggio 2017.
All'esito dell' accertamento tecnico eseguito, e dal punto di vista dell'inquadramento del fatto nella fattispecie di cui all'art. 1218 c.c., può ritenersi provata la condotta inadempiente dei sanitari all'obbligazione inerenti alla prestazione professionale posta a loro carico e consistita nel ritardo diagnostico e terapeutico come evidenziato dal consulente nella risposta al quesito sub punto 2) dello stesso laddove ritiene che “ la condotta inadempiente sia addebitabile a titolo di colpa professionale, non essendo stata la stessa adeguata al caso concreto, ovvero quello di un paziente con anamnesi patologica positiva per stipsi ostinata, peraltro caratterizzato da una condizione di demenza avanzata che avrebbe, quindi, imposto un approccio più stringente ed obiettivo possibile, in ragione delle evidenti difficoltà del paziente di rappresentare la condizione soggettiva percepita;
a tal riguardo non
11 può ancora non essere evidenziato come non sia rinvenibile un monitoraggio del quadro clinico addominale nel corso delle ore di osservazione effettuate” (CTU foglio 57). Il medesimo inadempimento, se inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., si presta ad essere qualificato come fatto colposo.
Quanto, infatti, al nesso causale tra inadempimento dei sanitari (o fatto colposo dei sanitari) e decesso del paziente per asserita occlusione intestinale complicata da infarto intestinale e peritonite va preso atto di quanto rilevato dal consulente tecnico in risposta al punto 3 del quesito peritale nel punto in cui osserva che “Il paziente giungeva al Pronto soccorso di San Severino Marche con emodinamica stabile (pressione arteriosa regolare, frequenza cardiaca nei limiti), con indici di laboratorio ancora nei limiti di norma;
non vi erano, in quel frangente, elementi che potessero indurre
a ritenere immediato l'evento morte il quale, come indicato sotto un profilo patogenetico, può dirsi in rapporto causale diretto con l'evoluzione dell''occlusione intestinale e con le conseguenze sistemiche da esse derivate, tra cui ovviamente l'arresto cardiaco subentrato”.
Può quindi ritenersi che, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, possa ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra inadempimento (o fatto colposo nel senso sopra specificato) ed evento morte perché, tra tutte le cause ipotizzabili, questa appare essere quella dotata di una efficienza causale con indice probabilistico maggiore rispetto alle altre. L'arresto cardiaco, come osservato anche dal consulente, è intervenuto nel corso di una condizione clinica da occlusione intestinale la quale, come evidenziato nell'accertamento peritale, innescava tutta una serie di meccanismi patogenetici (alterazione idroelettrica per disidratazione e mancato assorbimento, irritazione del nervo vago da distensione addominale, stimolazione vagale su base neurovegetativa) tutti riconducibili all'occlusione intestinale e, quindi, alla distensione viscerale e sofferenza di parete intestinale.
Sempre su questo punto il consulente tecnico di ufficio ha infine riferito che la circostanza della cardiopatia del paziente, come noto in ambito civilistico, non assume valenza di esclusione del nesso causale se sulla condizione anteriore insiste, assumendo valenza di concausa efficiente, il momento patogenetico derivato da fatto antigiuridico;
“arresto cardiaco che, per altro, non si realizzava per un fatto di pertinenza ischemica coronarica, ma appunto su base bradiaritmica, con la probabile messa in atto di un meccanismo di induzione neuromediato ed elettrolitico rispetto al quale non è eliminabile il ruolo assunto dalla condizione intestinale” (CTU foglio 57)
12 Va rilevato che parte convenuta ha formulato istanza di rinnovo della consulenza tecnica di ufficio sulla scorta del diverso esito che ha avuto il giudizio penale, istanza che, tuttavia, non può essere accolta stante, come detto sopra, la diversità del criterio che governa l'accertamento del nesso di causalità tra giudizio civile e giudizio penale nel quale, a fronte di un medesimo accertamento tecnico, propone la valorizzazione di dati diversi. E così il rilievo svolto dal consulente tecnico di ufficio, al foglio 57 dell'elaborato, per il quale “l'intervento chirurgico, che si sarebbe dovuto svolgere con anticipo rispetto a quanto poi effettuato, si connotava intrinsecamente di rischio intraoperatorio, al pari del successivo decorso post operatorio, evidenziandosi un alea di rischio di premorienza, tenendo presente la importante comorbidità del soggetto;
questa considerazione, che non equivale ad affermare l'insussistenza di un nesso causale con l'avvenuto decesso, si ritiene purtuttavia doverosamente da fornire, al fine di meglio delineare la formula risarcitoria, posto che il decesso interveniva su un soggetto in età avanzata, con demenza importante, con plurime e severe comorbidità, pertanto con margini di sopravvivenza molto probabilmente ridotti rispetto all'età media per soggetti maschili” può assumere rilevanza dirimente in sede penale, così come è stato fatto per altro nel caso di specie, in quanto non consente di ritenere provata la sussistenza del nesso causale con alta probabilità logica. Nel giudizio civile esso si pone come possibile ipotesi alternativa dell'evento dannoso però con un indice di probabilità che, tenuto conto dell'esito complessivo dell'accertamento eseguito, non può ritenersi, se pure plausibile, sorretto da un indice di probabilità superiore rispetto a quello accertato all'esito dell'accertamento tecnico eseguito.
Una volta ritenuto provato il nesso di causalità occorre passare all'esame della domanda di risarcimento del danno oggetto di causa il che richiede l'accertamento del collegamento giuridico, tra evento e danno, da scrutinare, in entrambi i paradigmi normativi, sulla scorta dell'art. 1223 c.c.
E così, quanto al risarcimento del danno non patrimoniale chiesto dall'attrice iure Parte_3
hereditatis, e quantificato dalla stessa nella misura di € 60.000,00, va osservato che la parte nel ricorso introduttivo (foglio 10 e 19), così come nella memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c. n. 1 quale sede deputata alla precisazione e modificazione delle domanda svolta, non approfondisce in alcun modo la natura del danno richiesto né spiega come sia pervenuta alla quantificazione del danno così formulata.
Ancora va preso atto della risposta data dal consulente tecnico al punto 5 del quesito peritale consistito nel chiedere al medesimo se “Verificata l'esistenza di lesioni policrone concorrenti e descritto lo stato di salute del paziente al tempo del ricovero, proceda inoltre i) a stabilire quali
13 sarebbero stati, in ragione delle registrate preesistenze e delle ragioni che, in quel 13 maggio 2017, indussero a rivolgersi al personale medico sanitario, la durata della inabilità temporanea, il Per_1
grado di invalidità permanente che questi avrebbe subìti comunque ove il personale medico non fosse incorso in (eventualmente accertata) colpa;
quindi ii) a determinare, prescindendo dalle predette originarie condizioni di salute, il periodo di inabilità temporanea totale e quello di inabilità temporanea parziale, il grado di invalidità permanente effettivamente residuato in corpore” e nel rispondere che “Nel caso del signor , le lacune documentali dell'esame obiettivo dell'addome Per_1
(presenza o assenza di “abdominal tenderness”, addome dolente alla palpazione superficiale, etc)37,38 e la mancata esecuzione della TC addome, non consentono di stabilire se una diagnosi precoce avrebbe consentito di trattare con elevata probabilità di successo il volvolo tramite una decompressione del sigma attraverso la colonscopia.
Ciò in quanto le condizioni del colon potevano essere già tali da impedire l'annullamento della torsione
a carico dell'ansa intestinale volvolata”
Emerge invero dagli atti che era giunto al pronto soccorso dell'ospedale Persona_1
di San Severino in condizioni di salute già fortemente compromesse. Il dato è certo anche se la parte attrice, per tutto il giudizio, nega con forza la rilevanza della detta condizione.
Dall'esame della cartella clinica del ricovero subito da paziente presso il medesimo ospedale di
San Severino Marche in data 9 marzo 2017, nonché dalla lettera di dimissione del 17 marzo 2017 ad essa acclusa, (cfr. all.to 8 di parte convenuta) che, all'atto del ricovero del 9 marzo 2017, si rileva che egli era affetto da “polmonite a lenta risoluzione, cachessia, demenza in fase avanzata, scompenso cardiaco”(cfr foglio 1 del documento in esame) e che veniva dimesso, quindi questo solo due mesi prima al fatto di cui si discute, con la diagnosi di “cachessia a genesi polifattoriale. Anemia secondaria. Polmonite a lenta risoluzione. Demenza avanzata con disturbi comportamentali.
Cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata con BAC, diabete tipo 2. Pregressa angioplastica agli arti inferiori” (cfr. foglio 4 del documento):
Ancora, al foglio 7 del documento, sub storia patologica rilevante, emerge la seguente annotazione “cardiopatia ischemica cronica coronopatia multipla arteriopatia oblitarante degli arti inferiori, trattato con PTA multiple ateromasia carotidea, IRC, diabete mellito tipo II, ipertensione arteriosa, demenza, BPCO, già sottoposto ad amputazione del IV raggio ed osteotomia marginale III e
V testa metatarsale del piede sinistro”.
14 La compromissione delle facoltà cognitive di non era di recente Persona_1
insorgenza giacché dall'esame del referto medico, accluso sub foglio 53 della medesima cartella clinica di cui al doc. 8 di parte convenuta, vi è un referto medico stilato in data 2.8.2016 dalla dott.ssa specialista in geriatria, nel quale quest'ultima dà conto di un pregresso infarto Persona_3
del paziente (2004) e, quanto alle condizioni di salute di questo, accerta che egli è affetto da diabete di tipo 2, in ragione del quale aveva già subito vari interventi al piede, da pregressa sindrome depressiva e da ateromasia carotidea. Il documento è rilevante ai fini della ricostruzione del quadro probatorio afferente alle condizioni generali di salute del paziente a quella data del 13 maggio 2017, in quanto in esso il medico sopra indicato riportava anche, già all'agosto del 2016, che “i familiari riferiscono inizio di afasia nominum da circa 4 anni progressivamente ingravescente con progressiva destrutturazione del linguaggio, nell'ultimo anno insicurezza nello svolgimento delle attività quotidiane, idee di riferimento. Insonnia e agitazione notturna controllata con basse dosi di talofen.
Riferito inoltre miglioramento della vigilanza dopo inizio exelon. Alla valutazione cognitiva emerge demenza avanzata (dubbio di demenza frontotemporale) con anomie, parafasie, difficoltà di lettura, difficoltà di comprensione per ordini più complessi, difficoltà di valutazione della memoria recente.
Mantenuta la capacità di copia”. Emerge, infine, che il paziente “necessita di supervisione costante e aiuto per l'intera giornata”.
A fronte di quanto così accertato, segue che i postumi permanenti eventualmente residuati in capo al paziente, ove il personale medico non fosse incorso in colpa, paiono di difficile determinazione. La parte attrice, come già sopra cennato, si è limitata a monetizzarli nell'importo di €
60.000,00 senza chiarire come via sia pervenuta mentre il consulente tecnico di ufficio, stante la mancata esecuzione del TC addome, ha preferito non pronunciarsi sul punto, neppure in termini probabilistici, tuttavia anche in considerazione delle condizioni pregresse del paziente, già gravemente compromesse.
Queste ultime sono di poi incompatibili con la descrizione della vita familiare, così come dedotta nei capitoli di prova di parte attrice, avuto riguardo in particolare a quelli di essi, gli altri infatti attengono a circostanze pacifiche in atti, nei quali viene dedotto un ruolo attivo e pienamente consapevole nella vita familiare da parte di . Il che non è plausibile, a quella data Persona_1
del maggio 2017, nella quale le facoltà psicofisiche dell'uomo erano già gravemente compromesse ed egli necessitava di assistenza continua almeno da un paio di anni.
15 L'esame della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale – su specie di danno psichico e di danno morale asseritamente subito dagli attori - non può quindi prescindere dal dato sopra rilevato così come da quello per quale era un paziente destinato a Persona_1
decedere.
Si prende atto di quanto rilevato dal consulente tecnico di ufficio che ha composto il collegio peritale dott. laddove, laddove, quanto a concludeva accertando Persona_4 Parte_3
che ” Nonostante la minimizzazione della gravità delle condizioni organiche e neuro-cognitive del de cuius, a seguito del colloquio effettuato, si ritiene che la perizianda presenti una patologia psichica esito della morte del marito sig , diagnosticabile in un Disturbo dell'Adattamento Persona_1
con Umore Depresso, Persistente (cronico)30, di livello grave. Tale disturbo, secondo i dettami del
DSM-531 è caratterizzato da: “A Lo sviluppo di sintomi emotivi o comportamentali in risposta ad uno o più fattori stressanti identificabili che si manifesta entro 3 mesi dell'insorgenza dell'evento/i stressante/il fattore. B Questi sintomi o comportamenti sono clinicamente significativi come evidenziato da uno o da entrambi i seguenti criteri:
1. marcata sofferenza che sia sproporzionata rispetto alla gravità o intensità dell'evento stressante, tenendo conto del contesto esterno e dei fattori culturali che possono influenzare la gravità e la manifestazione dei sintomi.
2. Compromissione significativa del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre importanti aree. C. Il disturbo correlato con lo stress non soddisfa i criteri per un altro disturbo mentale e non rappresenta solo un aggravamento di un disturbo mentale preesistente. D. I sintomi non corrispondono a un lutto normale.
E. Una volta che l'evento stressante o le sue conseguenze sono superati, i sintomi non persistono per più di altri 6 mesi”. In questo caso la cronicità è giustificata dalla persistenza della sintomatologia oltre
i 6 mesi. Una volta identificata la patologia presente, appare corretto affermare che l'idoneità psicolesiva dell'evento è assolutamente rilevante, pur nella nota condizione psichiatrico forense di multifattorialità (W.Brondolo, A.Marigliano32). Il livello di intensità, deve essere considerato grave, a causa del fatto che il disturbo sconfina il livello di sofferenza soggettiva, e compromette in numerosi ambiti il funzionamento globale del soggetto33” (CTU foglio 50) e, quanto a , che “ In Parte_1
linea con l'atteggiamento materno ha sostenuto con forza, reiteratamente, la presenza nel padre, al momento dell'ultimo ricovero, di condizioni di salute assolutamente valide, nonostante la presenza di chiara eclatante documentazione sanitaria da cui emergevano numerose patologie organiche e neuro- cognitive. Ha ammesso di aver sofferto di un pregresso disturbo da Attacchi di Panico sui 30 anni, con aumento ponderale di 15 kg in tre anni. A distanza di circa 3 anni e mezzo dalla morte del padre, si
16 ritiene che anche nella sig.ra sia tuttora presente una patologia psichica quale esito del decesso Pt_1
del genitore. La perizianda presenta in attualità un umore moderatamente flesso, tristezza, rabbia, tensione emotiva, facile irritabilità, irruenza verbale, riferito aumento di 30 kg di peso, disturbi del sonno. Assenti elementi quali ritiro sociale, riduzione della concentrazione, della memoria, riduzione della sintonia nel rapporto con il marito con intimità serene, ricercate da entrambi ed appaganti, difficoltà nell'effettuare le normali mansioni domestiche, ideazione anticonservativa. Presente l'hobby della coltivazione dell'orto. Nonostante, come la mamma, abbia minimizzato la gravità delle condizioni organiche e neuro-cognitive del padre, a seguito del colloquio effettuato, si ritiene che anche la sig.ra presenti una patologia psichica, per quanto meno significativa, quale esito della Pt_1
morte del sig , diagnosticabile in un Disturbo dell'Adattamento con Umore Persona_1
Depresso ed Ansia, Misti, Persistente (cronico)34, di livello moderato. Tale disturbo è stato già descritto nella relazione riguardante la RA , alla quale si rimanda. Anche in questo caso Parte_3
la cronicità è giustificata dalla persistenza della sintomatologia oltre i 6 mesi. Una volta identificata la patologia presente, appare corretto affermare che l'idoneità psicolesiva dell'evento è assolutamente rilevante, pur nella nota condizione psichiatrico forense di multifattorialità (W.Brondolo,
A.Marigliano35). Il livello di intensità, deve essere considerato moderato, a causa del fatto che il disturbo sconfina solo in alcuni ambiti il livello di sofferenza soggettiva, e compromette sempre e solo in alcuni ambiti il funzionamento globale del soggetto36. La RA infatti, anche non tenendo Pt_1
conto delle preesistenze e delle caratteristiche temperamentali palesate, nonostante l'indubbia sofferenza per il decesso del padre, lavora con regolarità, ha un rapporto di coppia assolutamente sintonico, con intimità desiderate ed appaganti, frequenta regolarmente amici ed amiche, nei limiti delle restrizioni dell'emergenza Covid”(CTU foglio 52).
Quanto invece a il medesimo consulente di ufficio accertava che (CTU foglio Parte_2
54) “ Dal colloquio e dalla documentazione non sono emersi elementi a supporto di un disturbo di personalità nell'uomo in oggetto, né significativi elementi temperamentali, che possano aver amplificato la portata dei sintomi presentati e riferiti per il passato. Il sig. non ha mostrato Pt_2
atteggiamenti manipolativi, è apparso genuino e sincero nell'esposizione del proprio vissuto. L'eloquio
è apparso fluido, proporzionato al livello culturale del soggetto. Non sono emersi segni di ritiro sociale, né elementi quali labilità emotiva, tristezza, apatia, anedonia. Non ideazione anticonservativa. Non elementi patologici riconducibili a condotte fobiche e/o di evitamento. Assenti sintomi quali, riduzione della sintonia nel rapporto di coppia, della libido, del desiderio e della frequenza nelle intimità,
17 dell'appetito, del peso, del riposo notturno. A seguito del colloquio clinico, sono emersi sufficienti elementi per affermare che non è stata rilevata, nel sig. la presenza di una sintomatologia di Pt_2
interesse psichiatrico che consenta una formulazione diagnosticata in senso lato, e soprattutto una formulazione diagnostica che possa essere rapportata a disturbi psicopatologici permanenti da considerarsi esito dei fatti per cui si procede. Il periziando infatti non ha attualmente evidenziato difficoltà relazionali nell'ambito delle contingenze e delle necessità della sua giornata tipo. In conclusione il sig. non appare essere affetto in attualità da alcuna patologia psichica, né Parte_2
si è palesata la presenza di una patologia psichica temporanea nell'uomo in oggetto”.
Correttamente, quindi, il quesito è stato esteso dal giudice alla valutazione dello stato psicopatologico di ciascuna delle parti istanti chiarendo “se e in quali termini, proprio e in conseguenza del decesso del relativo congiunto, lo stato di salute psichica di costoro possa avere subito il narrato scadimento, anche alla luce del tipo di rapporto in concreto coltivato da ognuna delle parti con il trapassato e dunque delle modalità e dei tempi con cui, tenuto conto delle malattie da cui questi era affetto, possano avere concretamente interagito con , prima ancora del verificarsi Persona_1
dell'evento per cui è lite, e avrebbero continuato a farlo, in caso di esito non nefasto.”.
Le osservazioni svolte sul punto, in chiusura, dal consulente tecnico di ufficio sono, di nuovo, condivise dalla scrivente giudice in quanto scevre da vizi di logicità in particolare laddove il consulente pone in rilievo che “Entrambe le periziande, come osservato nelle rispettive consulenze, hanno ampiamente enfatizzato lo stato di salute organica e cognitiva del defunto sig. , definendolo Per_1
anche nei giorni immediatamente precedenti il ricovero che lo ha portato successivamente al decesso, il cardine, il perno della famiglia, minimizzando ed a tratti negando la significatività della situazione organica e cognitiva ampiamente documentata. Nel ricovero presso ospedale San Severino Marche del
9-17 marzo 2017 la diagnosi di uscita è: Polmonite a lenta risoluzione – Cachessia - Demenza in fase avanzata. Scompenso cardiaco. Risulta inoltre sempre da tale cartella clinica un'anemia secondaria, una demenza avanzata con disturbi comportamentali, Diabete tipo 2, Pregressa angioplastica arti inferiori. In terapia di competenza psichiatrica: Abilify, ½ cp la mattina (farmaco antipsicotico utilizzato anche per disturbi comportamentali) Talofen 10-15 gtt, con indicazione simile all'Abilify, ma con maggior effetto ipnoinducente. Nella storia patologica pregressa rilevante emerge tamponamento cardiaco per rottura di cuore. Alla TAC Encefalo del 16 marzo 2017 emergevano segni di leucomalacia ipossico-involutiva “ e poco più sotto che “Le due periziande reiteratamente, hanno riferito di buone
18 condizioni generali del defunto sig. , il quale secondo le stesse avrebbe partecipato Per_1
attivamente alla vita di famiglia ed avrebbe interagito senza difficoltà con moglie, figlia e genero. Hanno anche dichiarato di ritenere non corrispondenti alla realtà le certificazioni e le cartelle cliniche riguardanti il defunto sig. . Appare chiaro ed evidente come Per_1
tali risposte siano assolutamente non compatibili con la situazione clinica oggettivamente evidenziata.
Lo scrivente ha effettuato le proprie considerazioni psichiatrico forense in base al rapporto di indubbia significatività tra le due donne ed il defunto, senza però tener conto delle affermazioni appena citate e considerando esclusivamente l'attuale stato psichico delle stesse. Alla luce delle considerazioni sin qui effettuate, dell'analisi della documentazione sanitaria si può affermare che l'interazione (il tipo di rapporto) tra le periziande ed il defunto sig. era certamente già estremamente difficoltosa, Per_1
a seguito delle malattie da cui questi era affetto, inoltre tali difficoltà, in caso di esito non nefasto sarebbero certamente ulteriormente aumentate stante l'estremamente probabile evolutività delle patologie organiche e cognitive e del defunto sig. ”. Per_1
La stima del danno, così come effettuata dal collegio peritale, nella misura del 7%, per quanto attiene a e del 3%, per quanto attiene a , appare dunque Parte_3 Parte_1
congrua e va liquidata secondo i criteri tabellari previsti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private per le lesioni di lieve entità e quindi in € 11.758,00, per quanto attiene a , e Parte_3
in € 3.796,00 per quanto attiene a . Parte_1
Nessun risarcimento del danno va, invece, riconosciuto al genero del paziente Parte_2
stante la mancanza di prova in ordine al nesso causale
Secondo il noto insegnamento dei giudici di legittimità, le somme di cui sopra vanno devalutate alla data di insorgenza del danno (quindi al mese di ottobre del 2017); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, equitativamente determinato in misura pari agli interessi legali in difetto di diversa e specifica prova sull'uso che il danneggiato avrebbe fatto del denaro tempestivamente ricevuto;
sulla somma così complessivamente determinata, decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Quanto, invece, al danno patrimoniale, quantificato da parte attrice nella misura di €
50.000,00 (ricorso foglio 20), va osservato che la parte non spiega in che cosa esso sarebbe consistito, come sia pervenuta conteggio esposto evidenziando, in ultimo, di non averla coltivata.
19 Quanto, invece, alla domanda di rifusione delle spese di accertamento tecnico preventivo deve ritenersi che la stessa non possa essere accolta stante il tenore dell'esito del presente giudizio che vede un accogliento soltanto parziale della domanda e con importi in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto dalle parti.
Analoga motivazione va posta alla base della statuizione delle spese di lite delle quali ne va disposta l'integrale compensazione.
Stante la invero la natura della causa (una pretesa risarcitoria), nonché l'esito del giudizio di accertamento tecnico esperito già svolto innanzi a questo Tribunale, nonché la celebrazione di un processo penale che ha visto assolta l'imputata dal fatto ascritto, era doveroso per le parti, in particolare per la parte attrice, e i loro difensori, compiere uno sforzo per una composizione in via transattiva della vertenza così come auspicato e proposto da questo giudice con ordinanza riservata del 7 gennaio 2025 e non accolta dalla medesima parte attrice.
Il rilievo che precede è svolto nell'ottica di un più rapido perseguimento dell'interesse di tutte le parti ad ottenere il bene della vita al quale aspirano e quindi ad uscire rapidamente dal circuito giudiziario con conseguente riduzione dei tempi del processo e liberazione della risorsa pubblica.
P.Q.M
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, nel contraddittorio delle parti, nel giudizio 3077/2021 così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda formulata da e da Parte_3 Parte_1
e per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di dell'importo di € 11.758,00 oltre rivalutazione Parte_3
e interessi come indicato nella parte motiva, e in favore di di € 3.796,00 Parte_1
oltre rivalutazione e interessi come indicato nella parte motiva;
2) rigetta la domanda formulata da Parte_2
3) rigetta tutte le restanti domande formulate da parte attrice
4) compensa le spese di giudizio così deciso a Macerata in data 28 luglio 2025 il giudice
Anna Wegher
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
In composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Anna Wegher ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3077/2021 degli affari contenziosi civili introdotta con atto di citazione da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), , nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Recanati (MC) il 05.05.1974 (C.F. ), nata a [...], il C.F._2 Parte_3
02.06.1947 (C.F. ) – quest'ultima sia in proprio, come gli altri, che quale unica C.F._3
erede di , nato a [...] il [...] e deceduto il 15.10.2017-, tutti residenti Persona_1
a Cingoli (MC), in Via Palladio, n. 12 ed elettivamente domiciliati in Civitanova Marche (MC), in Via S.
Pellico, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Formica (C.F. che li CodiceFiscale_4
rappresenta e difende per allegata mediante strumenti informatici, come per legge (il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata: 0733/818839 e , Email_1
ATTORI - contro con sede in Ancona, Via Oberdan n.2, c.f. e Controparte_1
P.I. , in persona del Direttore Generale Dott.ssa rappresentata e difesa PartitaIVA_1 CP_2
dall'Avv.Rosella Gaeta del Foro di Macerata (c.f. – fax 0737/432886 - PEC: CodiceFiscale_5
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale Email_2
in Camerino (MC) Via Le Mosse snc, giusta procura allegata ex art.83 c.p.c. alla busta telematica di deposito del presente atto (all.1).-
-CONVENUTA-
1 All'udienza del 24.4.2025, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni come segue:
Parte attrice:
"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Macerata adito, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria del caso,
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la prova per testi richiesta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata, con revoca parziale e/o modifica delle ordinanze in precedenza prese, ivi compresa quella del 17.05.2023;
NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta Controparte_3
nella causazione degli eventi dedotti in causa e del conseguente decesso del
[...]
IG. per i motivi esposti nella narrativa del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e della Persona_1
prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositate, dichiarare la stessa tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti/attori per causa dei medesimi errori medici, eventi e decesso del predetto congiunto e, per l'effetto, condannarli al pagamento, in favore della IG.ra , Parte_3
dell'importo complessivo di € 430.460,90, in favore della IG.ra , della somma Parte_1
complessiva di € 353.889,12, ed in favore del IG. di quella di € 200.000,00, o degli Parte_2
importi maggiori o minori che verranno ritenuti di giustizia, da determinarsi, eventualmente, anche parzialmente, secondo equità, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sugli importi rivalutati dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Per parte convenuta
Come da comparsa di costituzione e risposta del 25.5.2022 e come di seguito riportato:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, per tutto quanto sopra dedotto ed eccepito:
- rigettare la domanda come formulata dai ricorrenti, perché parzialmente fondata per la sig.ra
e per la sig.ra , nonché priva di fondamento per il sig. e Parte_3 Parte_1 Parte_2
per l'effetto adeguare le conclusioni e le richieste in essa contenute: A) limitando il quantum di risarcimento del danno (iure proprio e iure hereditatis per moglie e figlia) che dovesse essere riconosciuto recependo tutte le superiori osservazioni e le eccezioni mosse dalla resistente anche sulla scorta della ulteriore documentazione;
nonché B) escluderlo per il genero;
2 - in via istruttoria disporre la rinnovazione della CTU redatta in sede di accertamento tecnico preventivo, ed in caso negativo rigettare le prove richieste perché irrilevanti ed ininfluenti sulla scorta della documentazione in atti;
- spese della consulenza tecnica preventiva come per legge;
- spese e competenze del presente giudizio sommario come per legge”.-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da
Cassazione SU 642/2015.
******
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 Parte_1 [...]
onvenivano in giudizio ne l' di poi al fine di Pt_2 Controparte_1 CP_3
ottenere il risarcimento del danno patito dai medesimi in occasione della prestazione sanitaria eseguita dai medici operanti dell'ospedale di San Severino Marche in occasione dell'accesso, ivi effettuato, in data 13.5.2017 da rispettivamente coniuge padre e genero degli Persona_1
attori sopra indicati.
Deducevano nella specie questi ultimi 1) di avere condotto, in data 13.5.2017,
[...]
al pronto soccorso dell'ospedale di San Severino Marche (MC) per dolori addominali, Per_1
progressivo aumento del volume dell'addome, stipsi ostinata da circa quindici giorni ed alveo chiuso ai gas;
2) che il paziente veniva accolto alle ore 6,47 al presidio ospedaliero con codice verde;
la pressione arteriosa alle 6,42 era pari a 108/56 mmHg, la frequenza cardiaca era di 70 b/min, la Sp02 pari a 90; 3) che alle ore 8,19 il paziente veniva sottoposto a visita medica all'esito della quale riportava il referto che segue “Cachessia multi-fattoriale. M. Alzheimer, anemia da flogosi persistente
e carenziale. Recente (marzo 2017) ricovero in RIANIMAZIONE per ARDS e successivo r.o. Medicina per
FUO e lenta risoluzione di polmonite residua. Alla dimissione negatività degli indici di flogosi. Già all'atto della dimissione ingombro intestinale imponente, con – ATTUALE – inefficacia di enteroclismi”;
4) che alle ore 8,34 veniva richiesta una radiografia diretta dell'addome il cui referto,
3 stilato alle ore 10,17, dava conto di quanto segue “Motivazione: subocclusione? L'esame radiologico diretto dell'addome è stato eseguito in proiezione antero-posteriore a paziente supino, in decubito laterale sinistro e con paziente supino e tecnica del tubo a bandiera. Marcata distensione meteorica del colon con diametro max a livello del trasverso di cm 8.6, aspetto marezzato del colon destro, sinistro e dell'ampolla rettale come per abbondanti residui fecali, presenza di alcuni grossolani livelli idro-aerei”, 5) che, alle ore 8,43, il medesimo veniva sottoposto agli esami di laboratorio che davano conto dei seguenti valori alterati: leucociti 10,7 x 10^3/mmc (v.n. da 4,00 a 10,00), eritrociti 3,52 x
10^6/mmc (v.n. da 4,50 a 6,00), emoglobina 10,8 g/dl (v.n. da 13,5 a 17,5), ematocrito 30,7% (v.n. da
42 a 54), piastrine 129 x 10^3 /mmc (v.n. da 150 a 400), neutrofili 91,3% (v.n. da 37 a 72), linfociti
4,7% (v.n. da 20 a 50), glicemia 140 mg/dl (v.n. da 60 a 110), ALT 9 U/L (v.n. da 10 a 45), potassiemia 3
mEg/l (v.n. da 3,5 a 5,1); 5) che, alle ore 8,49 la glicemia era pari a 128, Sp02 90, pressione arteriosa
133/67, freq. cardiaca 67, la temperatura corporea 37 ma, nonostante le alterazioni evidenziate dagli esami predetti, solamente alle ore 14,35 il paziente riceveva la prima prestazione consistita nel posizionamento di sonda rettale e nella somministrazione di gastrographin oltre a olio di vaselina”; 6) che, alle ore 14,37, i sanitari somministravano, altresì, e.v. KCL in fisiologica;
il paziente veniva passato da codice verde a codice giallo ma i parametri vitali apparivano identici a quelli delle 6,42; 7) che, alle ore 16.14, veniva registrato, però, un valore molto alto della glicemia (250) ma l'unico provvedimento adottato dai sanitari del presidio ospedaliero era stato quello di una fleboclisi di fisiologica da 250 cc praticata alle ore 17,05; 8) che, alle ore 17,51, il paziente appariva: “Agitato nessun effetto della terapia assunta per l'evacuazione, SP02 98 fc 90 pa 90/40 glicemia 218. Contattata dott.ssa Per_2
(n.d.r. trattasi di chirurgo). Si posiziona SNG trasferimento a Camerino”; 9) che, pertanto, solamente dopo ben undici ore dall'accesso al pronto soccorso i sanitari che lo avevano in cura decidevano di chiedere una consulenza chirurgica ed applicare un sondino naso-gastrico nonostante che i familiari avessero ripetutamente avvertito sia il personale infermieristico che i medici dell'enorme distensione addominale, che si stava manifestando nel corso delle stesse ore;
10) che, una volta applicato, dal sondino fuoriusciva una notevole quantità di liquido fecaloide il che aveva evidenziato che le condizioni di erano divenute gravissime;
11) che lo stesso veniva trasportato con Persona_1
l'autoambulanza all'ospedale di Camerino con annotazione, nella scheda del 118, della sussistenza di una “Occlusione intestinale con evoluzione in shock”, 12) che, alle ore 19,07, il paziente veniva accolto al pronto soccorso dell'ospedale di Camerino in codice rosso con ila seguente ipotesi diagnostica “Paz con sospetta occlusione intestinale viene trasferito dal Presidio ospedaliero di San Severino. Durante il
4 trasporto comparsa di bradicardia, ipotensione e arresto cardiocircolatorio. Veniva iniziata RCP.
All'ingresso in PS permane arresto;
si continuano manovre rianimatorie e si richiede consulenza rianimatoria”; 13) che il medesimo veniva quindi sottoposto a TAC addominale superiore ed inferiore, con e senza contrasto, all'esito della quale emergeva: “Motivazione: occlusione intestinale, volvolo?
Altro? L'esame TCMS di addome e pelvi è stato eseguito in urgenza, prima e dopo somministrazione di
m.d.c. organo-iodato ev, condotto in condizioni tecniche sfavorevoli (a respiro libero, con arti superiori addotti al tronco e pertanto presenza di grossolani artefatti da indurimento del fascio radiogeno).
Dolico-colon e dolico-sigma con inflessure multiple, megacolon con salto di calibro al passaggio sigma- retto, all'altezza di L4-L5, con aspetto a “vortice”, il reperto in prima ipotesi può essere compatibile con volvolo o intussuscezione. Presenza di abbondanti residui fecali nel colon destro, colon sinistro e sigma. Presenza di SNG e di catetere vescicale. Presenza di Gastrografin nello stomaco, nel tenue e nel colon. Addensamenti parenchimali grossolani con broncogramma aereo ai campi polmonari medi ed inferiori bilateralmente con versamento pleurico, reperti compatibili in prima ipotesi con processi flogistici. Nei limiti di quanto sopra detto, non evidenza di lesioni focali della densità del parenchima epatico, splenico, surrenale e renale bilateralmente. Ateromasia calcifica dell'aorta addominale, dei vasi pelvici e delle femorali. Modesto versamento fluido in addome”; 14) che il paziente veniva quindi sottoposto a intervento chirurgico urgente con riscontro di volvolo del sigma, infarto intestinale, grave quadro peritonitico e quindi i sanitari procedevano praticando la resezione dell'intestino infartuato con confezionamento di colostomia iliaca sinistra temporanea;
15) che all'esito il paziente veniva trasferito presso l'Unità Operativa di anestesia e terapia intensiva del medesimo presidio ospedaliero mentre il “pezzo operatorio” veniva inviato al Reparto di Anatomia Patologica del
Nosocomio di Macerata, il quale, in data 12.06.2017, rilasciava il seguente referto: “Segmento di colon di cm 60 circa. Il lume è dilatato, le pareti sono assottigliate e la mucosa di colorito brunastro.
…Diagnosi microscopica: parete colica con infarcimento emorragico e necrosi della mucosa.
Congestione vasale e soffusioni emorragiche del tessuto fibroadiposo pericolico”; 16) che, in data
26.05.2017, il medesimo veniva sottoposto, in anestesia generale, a revisione di anastomosi dell'intestino crasso e veniva dimesso dall'unità operativa di anestesia e terapia Intensiva il 21.08.2017, con la seguente annotazione: “In data odierna il paziente è in stato vegetativo persistente. E' in autonomia cardiocircolatoria, respiratoria, renale e metabolica, pur persistendo lo stato di inanizione proteico calorica con rigidità articolare ed alla flesso estensione dei segmenti corporei. L'alimentazione enterale è assicurata
5 tramite PEG in ordine. E' portatore di catetere PICC posizionato in data 05.06.2017 regolarmente medicato. Si trasferisce presso l'Istituto Santo Stefano di Potenza Picena”; 17) che il paziente restava degente presso l'Istituto Santo Stefano sino al decesso, avvenuto il 15.10.2017.
Si costituiva in giudizio l' contestando tutto quanto dedotto da controparte sia sotto il CP_3
profilo della sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento sia sotto il profilo del collegamento giuridico tra evento e danno.
Non è controverso in atti che, in data 13.5.2017, accedeva al pronto Persona_1
soccorso dell'ospedale di San Severino Marche per dolori addominali, progressivo aumento di volume dell'addome, stipsi ostinata da circa quindici giorni ed alvo chiuso ai gas. Ne era seguita l'esecuzione di una prestazione professionale da parte dei sanitari che effettuarono la presa in carico cosicché il fatto, quanto meno per quanto attiene alla situazione giuridica del paziente, va inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 1218 c.c. anche in ragione del richiamo operato dall'art. 7 della legge 24/2017
Va rilevato, sin da subito, che parte attrice, formula una domanda di Parte_3
risarcimento del danno non patrimoniale subito dal congiunto, quantificato nella misura di €
60.000,00, al quale ella avrebbe diritto iure hereditatis. In quanto tale, esso va quindi inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 1218 c.c. mentre a diversa conclusione deve pervenirsi, ma la parte sul punto non prende posizione, per quanto attiene alle altre voci di danno richieste, questa volta iure proprio, dalla medesima e dagli altri due attori – trattasi del danno derivante da lesione di Parte_3
diritti costituzionalmente garantiti - che, in quanto non presuppone un contatto o un rapporto di obbligazione con la struttura sanitaria o con il medico che ha operato, va inquadrato nella diversa fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
Quanto al riparto dell'onere probatorio va osservato che, per quanto attiene alla responsabilità contrattuale esso è regolato, trattandosi di prestazione nella quale viene dedotto un facere professionale, dal noto principio giurisprudenziale del doppio ciclo causale per il quale “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento delle patologie (o
l'insorgenza della nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre ove il danneggiato abbia assolto a tale onere spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile della prestazione provando che l'inesatto adempimento è stato determinato
6 da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (argomenti in Cassazione sentenza 18392/2017 nonché Cassazione sentenze 28991-28992/2019).
L'accertamento del nesso di causalità nell'area della responsabilità medica è di poi improntato in sede civile – a differenza della sede penale laddove esso, come noto, è improntato al criterio della alta probabilità logica (argomenti in Cassazione 30328/2002, Cassazione 17523/08, Cassazione SU
38343/2014) – al principio della preponderanza dell'evidenza (o del più probabile che non) il quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie;
con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, da novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalla circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico (argomenti da ultimo in Cassazione 5922/2024).
Va rilevato che il caso di cui al presente giudizio è stato anche oggetto di un parallelo giudizio penale che ha visto, quale imputata, la dott.ssa in qualità di medico di Parte_4
emergenza territoriale presso il presidio ospedaliero di San Severino Marche, e Parte_1
quale parte civile.
Detto giudizio è stato definito in data 20 aprile 2022 con sentenza di assoluzione dell'imputata perché il fatto non costituisce reato (doc. 4 di parte convenuta) se pure le parti non riferiscono se la sentenza sia divenuta irrevocabile. Il presente giudizio civile è stato, tuttavia, radicato nei confronti dell' cosicché non si pone un problema di efficacia della sentenza penale di assoluzione nel CP_3
giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p.
Ciò nondimeno l'esito dello stesso, vertendo sul medesimo fatto storico, può entrare nel compendio probatorio del presente giudizio come argomento di prova che il giudice civile valuta, al pari di tutti gli altri, secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.).
Ancora va rilevato che il caso oggetto di esame è stato, altresì, preceduto dall'esperimento di un accertamento tecnico preventivo, acquisito nel presente giudizio, il cui esito, in punto di prova del nesso causale tra inadempimento dei sanitari che ebbero in cura il paziente e l'insorgenza della nuova
7 patologia - nella specie bradicardia alla quale era seguito un arresto cardiaco e di poi il coma del paziente - può essere condiviso se pure nei limiti che qui innanzi si andranno ad illustrare.
Gli elementi di fatto da annoverare quali dirimenti nella ricostruzione del nesso causale sopra indicato hanno evidenziato – così come per altro emerge dalla lettura del capo di imputazione formulato in sede penale - che la condotta inadempiente era consistita, essenzialmente, in un ritardo diagnostico e terapeutico.
I passaggi più significativi dell'indagine peritale vanno colti come seguono: il motivo dell'accesso in pronto soccorso del paziente era rappresentato da un peggioramento della stipsi, già nota ai sanitari in occasione del ricovero subito dallo stesso paziente nel mese di marzo di quello stesso anno (cfr. cartella clinica del ricovero presso il medesimo ospedale di San Severino Marche del
9 marzo 2017 e lettera di dimissioni del 17 marzo 2017 sub foglio 4-5 dell'allegato 8 di parte convenuta ); l'ipotesi posta dai sanitari era stata quella di una subocclusione intestinale in stipsi ostinata cosicché la prima prestazione eseguita dai sanitari era consistita nella esecuzione di una radiografia diretta dell'addome – che è un esame diagnostico di primo livello - la quale aveva messo in luce segni di occlusione intestinale a livello del tenue e del colon senza però permettere di diagnosticare uno strangolamento viscerale. Nel caso di specie, infatti, era presente un'occlusione intestinale bassa che si associava ad una incompetenza della valvola ileo-cecale, conseguente ad una lenta e progressiva dilatazione colica a monte dell'ostruzione (CTU foglio 28-29) e sulle prime non diagnosticata e quindi non trattata, sin da subito,
Emerge, sempre dalla consulenza esperita, che, dopo l'esecuzione della radiografia da parte del dott. il nuovo medico di guardia, dott.ssa nella tarda mattinata, contattava il Pt_5 Parte_4
chirurgo dell'ospedale di Camerino, dott.ssa , per esporre il caso clinico e il referto dell'esame Per_2
radiologico. Emerge, ancora, che quest'ultima non ravvisava la necessità di trasferire il paziente che quindi rimaneva in osservazione presso il pronto soccorso dell'ospedale di San Severino.
La prima criticità è stata quindi ravvisata dal consulente tecnico di ufficio nel fatto che la scelta di trattenere il paziente in osservazione presso il pronto soccorso dell'ospedale di San Severino, anziché trasportarlo sin da subito all'ospedale Camerino, era stata adottata sulla scorta dei risultati di una radiografia addominale eseguita in decubito laterale e supino. Rileva la scrivente che gli esami di laboratorio non avevano evidenziato, tuttavia, reperti significativamente patologici il che potrebbe essere stato il dato valorizzato dai tre sanitari – ossia il medico di pronto soccorso dell'ospedale di San
Severino, il medico internista dell'ospedale di San Severino e chirurgo dell'ospedale di Camerino -per
8 non procedere con il trasferimento immediato del paziente. Emerge, tuttavia, che, nel caso di specie,
l'esecuzione di una TC all'addome avrebbe permesso ai sanitari di effettuare una diagnosi precoce dell'occlusione meccanica intestinale conseguente a volvolo del sigma.
Va rilevato sul punto che, sempre il consulente, non è stato in grado di riferire, perché la documentazione presente in atti non lo ha consentito, se in quel momento, ossia nella tarda mattinata del 13.5.2017, fosse già presente anche lo strozzamento viscerale (occlusione del colon e dei vasi da rotazione del viscere di almeno 360 gradi) (CTU foglio 29) ma ha potuto affermare, con elevata probabilità, che era presente solamente l'occlusione meccanica del volvolo sigmoideo senza lo strozzamento da occlusione vascolare.
Il secondo elemento di criticità è stato individuato nella scelta, invero suggerita dal medico internista, di praticare al paziente un trattamento medico conservativo consistito nella somministrazione del c.d. gastrografin che è un mezzo di contrasto idrosolubile iperosmolare che promuove la “ipercinesia” intestinale e con finalità diagnostiche -prognostiche e quello terapeutiche
(CTU foglio 30).
Emerge dalla consulenza esperita che, dopo la somministrazione del gastrografin, il paziente, non collaborante per “demenza avanzata”, incominciava ad andare incontro ad agitazione psicomotoria associata a diminuzione della pressione arteriosa. Osserva il consulente che, nel caso di somministrazione della terapia di cui sopra, dopo 4-6 ore, è necessaria una radiografia diretta dell'addome che, però, nel caso di specie non risulta riportata. Rileva la scrivente che, dalla consulenza tecnica esperita, non è chiaro se la detta radiografia venne eseguita ma non venne riportato il referto, il che appare implausibile, oppure se essa non venne proprio eseguita.
Sempre il consulente osserva che “nel caso di specie la patologia causa della presunta subocclusione non era l'ipotizzata “coprostasi conseguente ad un peggioramento della stipsi ostinata di cui era affetto il paziente, ma bensì un'occlusione meccanica conseguente a volvolo del sigma. L'assunzione del mezzo di contrasto iperosmolare induceva un ulteriore richiamo di liquidi all'interno del lume e stimolava la peristalsi che però non riusciva a fare progredire il contenuto enterico e fecale endoluminale a causa della stenosi meccanica;
da ciò probabilmente ne seguivano le seguenti condizioni: ipotensione arteriosa, aumento del dolore viscerale dovuto all'incremento dell'intensità e della frequenza delle contrazioni viscerali. In questo caso il dolore addominale è di tipo crampiforme ed il paziente è generalmente agitato in quanto cerca spesso la posizione antalgica senza trovarla.
Comparsa di sintomi neurovegetativi riflessi (nausea, vomito, sudorazione, tachicardia, tachipnea)
9 (CTU foglio 30-31). Dall'esame del referto istologico del pezzo operatorio emerge che l'ischemia del viscere non sembrava essere di lunga durata cosicché è stato possibile ipotizzare che l'aumento della peristalsi, seguito alla somministrazione del gastrofin, potrebbe avere determinato il passaggio da un'occlusione ad ostruzione meccanica ad un'occlusione meccanica da strangolamento (CTU foglio
31).
Il peggioramento del quadro clinico, descritto come “occlusione intestinale in stato di schock”, di poi sopraggiunto, induceva a quel punto i sanitari a determinarsi per il trasferimento del paziente d'urgenza presso l'ospedale di Camerino dove è presente un reparto che esegue interventi chirurgici di urgenza a mezzo di ambulanza medicalizzata. Durante il tragitto compariva una brachicardia a cui seguiva un arresto cardiaco. Veniva iniziata quindi, già in sede di trasporto, la rianimazione cardio polmonare.
Un altro elemento di criticità – che vale a fondare la tesi di una condotta omissiva dei sanitari dell'ospedale di San Severino Marche – è stato altresì individuato nel non avere questi ultimi effettuato un adeguato trattamento medico conservativo (noto nel linguaggio medico come “drip and suck”) finalizzato ad interrompere il circolo vizioso che si instaura nei pazienti occlusi e che porta ad un progressivo peggioramento dell'occlusione intestinale. Esso consiste nel ripristino della volemia, ossia del contenuto complessivo di sangue nell'essere vivente, tramite infusione di liquidi (drip) e aspirazione di gas e liquidi tramite il posizionamento di un sondino naso gastrico che favorisce l'aspirazione di gas e di liquidi portando ad una detensione dell'intestino dilatato (suck) (quest'ultimo per altro fu posizionato).
Va rilevato che il consulente tecnico di ufficio non è stato in grado di individuare se la brachicardia seguita dall'arresto cardiaco, in un paziente già affetto da cardiopatia severa come era
, sia da imputare ad un'unica causa oppure ad una sinergia di cause individuate Persona_1
nella distensione addominale, nel dolore addominale, nell'ipotensione arteriosa, negli effetti indesiderati rari della somministrazione di gastrografin o nell'ipovolemia conseguente all'occlusione intestinale. Il paziente comunque giungeva all'ospedale di Camerino in coma dove veniva sottoposto ad intubazione dal medico rianimatore. L'esame obiettivo dell'addome effettuato dal rianimatore evidenziava un “addome globoso e teso-ligneo alla palpazione” mentre quello eseguito dal cardiologo evidenziava “addome teso, duro, assenza di rumori all'auscultazione, no peristalsi”.
Osserva sul punto il consulente tecnico di ufficio che “L'ipertensione addominale conseguente all'occlusione induceva un notevole aumento della tensione parietale alla palpazione superficiale
10 dell'addome. I suddetti reperti riscontrati in entrambi gli esami obiettivi sono espressione di un processo patologico che si è gradualmente sviluppato, ma non è possibile effettuare alcun raffronto con i precedenti esami obiettivi dell'addome che non sono stati mai riportati da tutti i medici che hanno visitato il paziente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Severino. In caso di strangolamento del sigma diagnosticato tardivamente il trattamento è solamente chirurgico e deve essere effettuato appena possibile. Il signor veniva rapidamente sottoposto ad Persona_1
intervento chirurgico, durante il quale era riscontrata la presenza di “enorme distensione di tutto il colon causata da volvolo del sigma con necrosi” e si associava la presenza di “liquido citrino in addome” (trasudato presente nella fase iniziale dello strozzamento e non espressione di una tardiva necrosi viscerale con perforazione). L'intervento effettuato era la resezione del sigma e confezionamento di colostomia terminale;
l'esame istologico confermava la presenza di un'ischemia intestinale: “parete colica con infarcimento emorragico e necrosi della mucosa. Congestioni vasali e soffusioni emorragiche del tessuto fibroadiposo pericolico”. Tale reperto è espressione di un'ischemia intestinale, ma la sua severità è stata certamente aggravata dallo shock cardiogeno in cui l'ipovolemia ha causato una severa vasocostrizione periferica e splancnica finalizzata a preservare il circolo ematico al cervello. Inoltre, tale reperto intraoperatorio (“enorme distensione di tutto il colon”) è anche espressione della subocclusione e poi dell'occlusione meccanica conseguente al volvolo che si era formata progressivamente senza che vi fosse inizialmente una compressione vascolare (forma
“lenta” o “subacute progressive”); a questa fase di circa due settimane (Riportato nell'anamnesi patologica prossima effettuata dal chirurgo dell'Ospedale di Camerino) seguiva poi l'occlusione dei vasi del meso (occlusione con strangolamento) che si verificava solamente nel primo pomeriggio del
13 maggio 2017.
All'esito dell' accertamento tecnico eseguito, e dal punto di vista dell'inquadramento del fatto nella fattispecie di cui all'art. 1218 c.c., può ritenersi provata la condotta inadempiente dei sanitari all'obbligazione inerenti alla prestazione professionale posta a loro carico e consistita nel ritardo diagnostico e terapeutico come evidenziato dal consulente nella risposta al quesito sub punto 2) dello stesso laddove ritiene che “ la condotta inadempiente sia addebitabile a titolo di colpa professionale, non essendo stata la stessa adeguata al caso concreto, ovvero quello di un paziente con anamnesi patologica positiva per stipsi ostinata, peraltro caratterizzato da una condizione di demenza avanzata che avrebbe, quindi, imposto un approccio più stringente ed obiettivo possibile, in ragione delle evidenti difficoltà del paziente di rappresentare la condizione soggettiva percepita;
a tal riguardo non
11 può ancora non essere evidenziato come non sia rinvenibile un monitoraggio del quadro clinico addominale nel corso delle ore di osservazione effettuate” (CTU foglio 57). Il medesimo inadempimento, se inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., si presta ad essere qualificato come fatto colposo.
Quanto, infatti, al nesso causale tra inadempimento dei sanitari (o fatto colposo dei sanitari) e decesso del paziente per asserita occlusione intestinale complicata da infarto intestinale e peritonite va preso atto di quanto rilevato dal consulente tecnico in risposta al punto 3 del quesito peritale nel punto in cui osserva che “Il paziente giungeva al Pronto soccorso di San Severino Marche con emodinamica stabile (pressione arteriosa regolare, frequenza cardiaca nei limiti), con indici di laboratorio ancora nei limiti di norma;
non vi erano, in quel frangente, elementi che potessero indurre
a ritenere immediato l'evento morte il quale, come indicato sotto un profilo patogenetico, può dirsi in rapporto causale diretto con l'evoluzione dell''occlusione intestinale e con le conseguenze sistemiche da esse derivate, tra cui ovviamente l'arresto cardiaco subentrato”.
Può quindi ritenersi che, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, possa ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra inadempimento (o fatto colposo nel senso sopra specificato) ed evento morte perché, tra tutte le cause ipotizzabili, questa appare essere quella dotata di una efficienza causale con indice probabilistico maggiore rispetto alle altre. L'arresto cardiaco, come osservato anche dal consulente, è intervenuto nel corso di una condizione clinica da occlusione intestinale la quale, come evidenziato nell'accertamento peritale, innescava tutta una serie di meccanismi patogenetici (alterazione idroelettrica per disidratazione e mancato assorbimento, irritazione del nervo vago da distensione addominale, stimolazione vagale su base neurovegetativa) tutti riconducibili all'occlusione intestinale e, quindi, alla distensione viscerale e sofferenza di parete intestinale.
Sempre su questo punto il consulente tecnico di ufficio ha infine riferito che la circostanza della cardiopatia del paziente, come noto in ambito civilistico, non assume valenza di esclusione del nesso causale se sulla condizione anteriore insiste, assumendo valenza di concausa efficiente, il momento patogenetico derivato da fatto antigiuridico;
“arresto cardiaco che, per altro, non si realizzava per un fatto di pertinenza ischemica coronarica, ma appunto su base bradiaritmica, con la probabile messa in atto di un meccanismo di induzione neuromediato ed elettrolitico rispetto al quale non è eliminabile il ruolo assunto dalla condizione intestinale” (CTU foglio 57)
12 Va rilevato che parte convenuta ha formulato istanza di rinnovo della consulenza tecnica di ufficio sulla scorta del diverso esito che ha avuto il giudizio penale, istanza che, tuttavia, non può essere accolta stante, come detto sopra, la diversità del criterio che governa l'accertamento del nesso di causalità tra giudizio civile e giudizio penale nel quale, a fronte di un medesimo accertamento tecnico, propone la valorizzazione di dati diversi. E così il rilievo svolto dal consulente tecnico di ufficio, al foglio 57 dell'elaborato, per il quale “l'intervento chirurgico, che si sarebbe dovuto svolgere con anticipo rispetto a quanto poi effettuato, si connotava intrinsecamente di rischio intraoperatorio, al pari del successivo decorso post operatorio, evidenziandosi un alea di rischio di premorienza, tenendo presente la importante comorbidità del soggetto;
questa considerazione, che non equivale ad affermare l'insussistenza di un nesso causale con l'avvenuto decesso, si ritiene purtuttavia doverosamente da fornire, al fine di meglio delineare la formula risarcitoria, posto che il decesso interveniva su un soggetto in età avanzata, con demenza importante, con plurime e severe comorbidità, pertanto con margini di sopravvivenza molto probabilmente ridotti rispetto all'età media per soggetti maschili” può assumere rilevanza dirimente in sede penale, così come è stato fatto per altro nel caso di specie, in quanto non consente di ritenere provata la sussistenza del nesso causale con alta probabilità logica. Nel giudizio civile esso si pone come possibile ipotesi alternativa dell'evento dannoso però con un indice di probabilità che, tenuto conto dell'esito complessivo dell'accertamento eseguito, non può ritenersi, se pure plausibile, sorretto da un indice di probabilità superiore rispetto a quello accertato all'esito dell'accertamento tecnico eseguito.
Una volta ritenuto provato il nesso di causalità occorre passare all'esame della domanda di risarcimento del danno oggetto di causa il che richiede l'accertamento del collegamento giuridico, tra evento e danno, da scrutinare, in entrambi i paradigmi normativi, sulla scorta dell'art. 1223 c.c.
E così, quanto al risarcimento del danno non patrimoniale chiesto dall'attrice iure Parte_3
hereditatis, e quantificato dalla stessa nella misura di € 60.000,00, va osservato che la parte nel ricorso introduttivo (foglio 10 e 19), così come nella memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c. n. 1 quale sede deputata alla precisazione e modificazione delle domanda svolta, non approfondisce in alcun modo la natura del danno richiesto né spiega come sia pervenuta alla quantificazione del danno così formulata.
Ancora va preso atto della risposta data dal consulente tecnico al punto 5 del quesito peritale consistito nel chiedere al medesimo se “Verificata l'esistenza di lesioni policrone concorrenti e descritto lo stato di salute del paziente al tempo del ricovero, proceda inoltre i) a stabilire quali
13 sarebbero stati, in ragione delle registrate preesistenze e delle ragioni che, in quel 13 maggio 2017, indussero a rivolgersi al personale medico sanitario, la durata della inabilità temporanea, il Per_1
grado di invalidità permanente che questi avrebbe subìti comunque ove il personale medico non fosse incorso in (eventualmente accertata) colpa;
quindi ii) a determinare, prescindendo dalle predette originarie condizioni di salute, il periodo di inabilità temporanea totale e quello di inabilità temporanea parziale, il grado di invalidità permanente effettivamente residuato in corpore” e nel rispondere che “Nel caso del signor , le lacune documentali dell'esame obiettivo dell'addome Per_1
(presenza o assenza di “abdominal tenderness”, addome dolente alla palpazione superficiale, etc)37,38 e la mancata esecuzione della TC addome, non consentono di stabilire se una diagnosi precoce avrebbe consentito di trattare con elevata probabilità di successo il volvolo tramite una decompressione del sigma attraverso la colonscopia.
Ciò in quanto le condizioni del colon potevano essere già tali da impedire l'annullamento della torsione
a carico dell'ansa intestinale volvolata”
Emerge invero dagli atti che era giunto al pronto soccorso dell'ospedale Persona_1
di San Severino in condizioni di salute già fortemente compromesse. Il dato è certo anche se la parte attrice, per tutto il giudizio, nega con forza la rilevanza della detta condizione.
Dall'esame della cartella clinica del ricovero subito da paziente presso il medesimo ospedale di
San Severino Marche in data 9 marzo 2017, nonché dalla lettera di dimissione del 17 marzo 2017 ad essa acclusa, (cfr. all.to 8 di parte convenuta) che, all'atto del ricovero del 9 marzo 2017, si rileva che egli era affetto da “polmonite a lenta risoluzione, cachessia, demenza in fase avanzata, scompenso cardiaco”(cfr foglio 1 del documento in esame) e che veniva dimesso, quindi questo solo due mesi prima al fatto di cui si discute, con la diagnosi di “cachessia a genesi polifattoriale. Anemia secondaria. Polmonite a lenta risoluzione. Demenza avanzata con disturbi comportamentali.
Cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata con BAC, diabete tipo 2. Pregressa angioplastica agli arti inferiori” (cfr. foglio 4 del documento):
Ancora, al foglio 7 del documento, sub storia patologica rilevante, emerge la seguente annotazione “cardiopatia ischemica cronica coronopatia multipla arteriopatia oblitarante degli arti inferiori, trattato con PTA multiple ateromasia carotidea, IRC, diabete mellito tipo II, ipertensione arteriosa, demenza, BPCO, già sottoposto ad amputazione del IV raggio ed osteotomia marginale III e
V testa metatarsale del piede sinistro”.
14 La compromissione delle facoltà cognitive di non era di recente Persona_1
insorgenza giacché dall'esame del referto medico, accluso sub foglio 53 della medesima cartella clinica di cui al doc. 8 di parte convenuta, vi è un referto medico stilato in data 2.8.2016 dalla dott.ssa specialista in geriatria, nel quale quest'ultima dà conto di un pregresso infarto Persona_3
del paziente (2004) e, quanto alle condizioni di salute di questo, accerta che egli è affetto da diabete di tipo 2, in ragione del quale aveva già subito vari interventi al piede, da pregressa sindrome depressiva e da ateromasia carotidea. Il documento è rilevante ai fini della ricostruzione del quadro probatorio afferente alle condizioni generali di salute del paziente a quella data del 13 maggio 2017, in quanto in esso il medico sopra indicato riportava anche, già all'agosto del 2016, che “i familiari riferiscono inizio di afasia nominum da circa 4 anni progressivamente ingravescente con progressiva destrutturazione del linguaggio, nell'ultimo anno insicurezza nello svolgimento delle attività quotidiane, idee di riferimento. Insonnia e agitazione notturna controllata con basse dosi di talofen.
Riferito inoltre miglioramento della vigilanza dopo inizio exelon. Alla valutazione cognitiva emerge demenza avanzata (dubbio di demenza frontotemporale) con anomie, parafasie, difficoltà di lettura, difficoltà di comprensione per ordini più complessi, difficoltà di valutazione della memoria recente.
Mantenuta la capacità di copia”. Emerge, infine, che il paziente “necessita di supervisione costante e aiuto per l'intera giornata”.
A fronte di quanto così accertato, segue che i postumi permanenti eventualmente residuati in capo al paziente, ove il personale medico non fosse incorso in colpa, paiono di difficile determinazione. La parte attrice, come già sopra cennato, si è limitata a monetizzarli nell'importo di €
60.000,00 senza chiarire come via sia pervenuta mentre il consulente tecnico di ufficio, stante la mancata esecuzione del TC addome, ha preferito non pronunciarsi sul punto, neppure in termini probabilistici, tuttavia anche in considerazione delle condizioni pregresse del paziente, già gravemente compromesse.
Queste ultime sono di poi incompatibili con la descrizione della vita familiare, così come dedotta nei capitoli di prova di parte attrice, avuto riguardo in particolare a quelli di essi, gli altri infatti attengono a circostanze pacifiche in atti, nei quali viene dedotto un ruolo attivo e pienamente consapevole nella vita familiare da parte di . Il che non è plausibile, a quella data Persona_1
del maggio 2017, nella quale le facoltà psicofisiche dell'uomo erano già gravemente compromesse ed egli necessitava di assistenza continua almeno da un paio di anni.
15 L'esame della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale – su specie di danno psichico e di danno morale asseritamente subito dagli attori - non può quindi prescindere dal dato sopra rilevato così come da quello per quale era un paziente destinato a Persona_1
decedere.
Si prende atto di quanto rilevato dal consulente tecnico di ufficio che ha composto il collegio peritale dott. laddove, laddove, quanto a concludeva accertando Persona_4 Parte_3
che ” Nonostante la minimizzazione della gravità delle condizioni organiche e neuro-cognitive del de cuius, a seguito del colloquio effettuato, si ritiene che la perizianda presenti una patologia psichica esito della morte del marito sig , diagnosticabile in un Disturbo dell'Adattamento Persona_1
con Umore Depresso, Persistente (cronico)30, di livello grave. Tale disturbo, secondo i dettami del
DSM-531 è caratterizzato da: “A Lo sviluppo di sintomi emotivi o comportamentali in risposta ad uno o più fattori stressanti identificabili che si manifesta entro 3 mesi dell'insorgenza dell'evento/i stressante/il fattore. B Questi sintomi o comportamenti sono clinicamente significativi come evidenziato da uno o da entrambi i seguenti criteri:
1. marcata sofferenza che sia sproporzionata rispetto alla gravità o intensità dell'evento stressante, tenendo conto del contesto esterno e dei fattori culturali che possono influenzare la gravità e la manifestazione dei sintomi.
2. Compromissione significativa del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre importanti aree. C. Il disturbo correlato con lo stress non soddisfa i criteri per un altro disturbo mentale e non rappresenta solo un aggravamento di un disturbo mentale preesistente. D. I sintomi non corrispondono a un lutto normale.
E. Una volta che l'evento stressante o le sue conseguenze sono superati, i sintomi non persistono per più di altri 6 mesi”. In questo caso la cronicità è giustificata dalla persistenza della sintomatologia oltre
i 6 mesi. Una volta identificata la patologia presente, appare corretto affermare che l'idoneità psicolesiva dell'evento è assolutamente rilevante, pur nella nota condizione psichiatrico forense di multifattorialità (W.Brondolo, A.Marigliano32). Il livello di intensità, deve essere considerato grave, a causa del fatto che il disturbo sconfina il livello di sofferenza soggettiva, e compromette in numerosi ambiti il funzionamento globale del soggetto33” (CTU foglio 50) e, quanto a , che “ In Parte_1
linea con l'atteggiamento materno ha sostenuto con forza, reiteratamente, la presenza nel padre, al momento dell'ultimo ricovero, di condizioni di salute assolutamente valide, nonostante la presenza di chiara eclatante documentazione sanitaria da cui emergevano numerose patologie organiche e neuro- cognitive. Ha ammesso di aver sofferto di un pregresso disturbo da Attacchi di Panico sui 30 anni, con aumento ponderale di 15 kg in tre anni. A distanza di circa 3 anni e mezzo dalla morte del padre, si
16 ritiene che anche nella sig.ra sia tuttora presente una patologia psichica quale esito del decesso Pt_1
del genitore. La perizianda presenta in attualità un umore moderatamente flesso, tristezza, rabbia, tensione emotiva, facile irritabilità, irruenza verbale, riferito aumento di 30 kg di peso, disturbi del sonno. Assenti elementi quali ritiro sociale, riduzione della concentrazione, della memoria, riduzione della sintonia nel rapporto con il marito con intimità serene, ricercate da entrambi ed appaganti, difficoltà nell'effettuare le normali mansioni domestiche, ideazione anticonservativa. Presente l'hobby della coltivazione dell'orto. Nonostante, come la mamma, abbia minimizzato la gravità delle condizioni organiche e neuro-cognitive del padre, a seguito del colloquio effettuato, si ritiene che anche la sig.ra presenti una patologia psichica, per quanto meno significativa, quale esito della Pt_1
morte del sig , diagnosticabile in un Disturbo dell'Adattamento con Umore Persona_1
Depresso ed Ansia, Misti, Persistente (cronico)34, di livello moderato. Tale disturbo è stato già descritto nella relazione riguardante la RA , alla quale si rimanda. Anche in questo caso Parte_3
la cronicità è giustificata dalla persistenza della sintomatologia oltre i 6 mesi. Una volta identificata la patologia presente, appare corretto affermare che l'idoneità psicolesiva dell'evento è assolutamente rilevante, pur nella nota condizione psichiatrico forense di multifattorialità (W.Brondolo,
A.Marigliano35). Il livello di intensità, deve essere considerato moderato, a causa del fatto che il disturbo sconfina solo in alcuni ambiti il livello di sofferenza soggettiva, e compromette sempre e solo in alcuni ambiti il funzionamento globale del soggetto36. La RA infatti, anche non tenendo Pt_1
conto delle preesistenze e delle caratteristiche temperamentali palesate, nonostante l'indubbia sofferenza per il decesso del padre, lavora con regolarità, ha un rapporto di coppia assolutamente sintonico, con intimità desiderate ed appaganti, frequenta regolarmente amici ed amiche, nei limiti delle restrizioni dell'emergenza Covid”(CTU foglio 52).
Quanto invece a il medesimo consulente di ufficio accertava che (CTU foglio Parte_2
54) “ Dal colloquio e dalla documentazione non sono emersi elementi a supporto di un disturbo di personalità nell'uomo in oggetto, né significativi elementi temperamentali, che possano aver amplificato la portata dei sintomi presentati e riferiti per il passato. Il sig. non ha mostrato Pt_2
atteggiamenti manipolativi, è apparso genuino e sincero nell'esposizione del proprio vissuto. L'eloquio
è apparso fluido, proporzionato al livello culturale del soggetto. Non sono emersi segni di ritiro sociale, né elementi quali labilità emotiva, tristezza, apatia, anedonia. Non ideazione anticonservativa. Non elementi patologici riconducibili a condotte fobiche e/o di evitamento. Assenti sintomi quali, riduzione della sintonia nel rapporto di coppia, della libido, del desiderio e della frequenza nelle intimità,
17 dell'appetito, del peso, del riposo notturno. A seguito del colloquio clinico, sono emersi sufficienti elementi per affermare che non è stata rilevata, nel sig. la presenza di una sintomatologia di Pt_2
interesse psichiatrico che consenta una formulazione diagnosticata in senso lato, e soprattutto una formulazione diagnostica che possa essere rapportata a disturbi psicopatologici permanenti da considerarsi esito dei fatti per cui si procede. Il periziando infatti non ha attualmente evidenziato difficoltà relazionali nell'ambito delle contingenze e delle necessità della sua giornata tipo. In conclusione il sig. non appare essere affetto in attualità da alcuna patologia psichica, né Parte_2
si è palesata la presenza di una patologia psichica temporanea nell'uomo in oggetto”.
Correttamente, quindi, il quesito è stato esteso dal giudice alla valutazione dello stato psicopatologico di ciascuna delle parti istanti chiarendo “se e in quali termini, proprio e in conseguenza del decesso del relativo congiunto, lo stato di salute psichica di costoro possa avere subito il narrato scadimento, anche alla luce del tipo di rapporto in concreto coltivato da ognuna delle parti con il trapassato e dunque delle modalità e dei tempi con cui, tenuto conto delle malattie da cui questi era affetto, possano avere concretamente interagito con , prima ancora del verificarsi Persona_1
dell'evento per cui è lite, e avrebbero continuato a farlo, in caso di esito non nefasto.”.
Le osservazioni svolte sul punto, in chiusura, dal consulente tecnico di ufficio sono, di nuovo, condivise dalla scrivente giudice in quanto scevre da vizi di logicità in particolare laddove il consulente pone in rilievo che “Entrambe le periziande, come osservato nelle rispettive consulenze, hanno ampiamente enfatizzato lo stato di salute organica e cognitiva del defunto sig. , definendolo Per_1
anche nei giorni immediatamente precedenti il ricovero che lo ha portato successivamente al decesso, il cardine, il perno della famiglia, minimizzando ed a tratti negando la significatività della situazione organica e cognitiva ampiamente documentata. Nel ricovero presso ospedale San Severino Marche del
9-17 marzo 2017 la diagnosi di uscita è: Polmonite a lenta risoluzione – Cachessia - Demenza in fase avanzata. Scompenso cardiaco. Risulta inoltre sempre da tale cartella clinica un'anemia secondaria, una demenza avanzata con disturbi comportamentali, Diabete tipo 2, Pregressa angioplastica arti inferiori. In terapia di competenza psichiatrica: Abilify, ½ cp la mattina (farmaco antipsicotico utilizzato anche per disturbi comportamentali) Talofen 10-15 gtt, con indicazione simile all'Abilify, ma con maggior effetto ipnoinducente. Nella storia patologica pregressa rilevante emerge tamponamento cardiaco per rottura di cuore. Alla TAC Encefalo del 16 marzo 2017 emergevano segni di leucomalacia ipossico-involutiva “ e poco più sotto che “Le due periziande reiteratamente, hanno riferito di buone
18 condizioni generali del defunto sig. , il quale secondo le stesse avrebbe partecipato Per_1
attivamente alla vita di famiglia ed avrebbe interagito senza difficoltà con moglie, figlia e genero. Hanno anche dichiarato di ritenere non corrispondenti alla realtà le certificazioni e le cartelle cliniche riguardanti il defunto sig. . Appare chiaro ed evidente come Per_1
tali risposte siano assolutamente non compatibili con la situazione clinica oggettivamente evidenziata.
Lo scrivente ha effettuato le proprie considerazioni psichiatrico forense in base al rapporto di indubbia significatività tra le due donne ed il defunto, senza però tener conto delle affermazioni appena citate e considerando esclusivamente l'attuale stato psichico delle stesse. Alla luce delle considerazioni sin qui effettuate, dell'analisi della documentazione sanitaria si può affermare che l'interazione (il tipo di rapporto) tra le periziande ed il defunto sig. era certamente già estremamente difficoltosa, Per_1
a seguito delle malattie da cui questi era affetto, inoltre tali difficoltà, in caso di esito non nefasto sarebbero certamente ulteriormente aumentate stante l'estremamente probabile evolutività delle patologie organiche e cognitive e del defunto sig. ”. Per_1
La stima del danno, così come effettuata dal collegio peritale, nella misura del 7%, per quanto attiene a e del 3%, per quanto attiene a , appare dunque Parte_3 Parte_1
congrua e va liquidata secondo i criteri tabellari previsti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private per le lesioni di lieve entità e quindi in € 11.758,00, per quanto attiene a , e Parte_3
in € 3.796,00 per quanto attiene a . Parte_1
Nessun risarcimento del danno va, invece, riconosciuto al genero del paziente Parte_2
stante la mancanza di prova in ordine al nesso causale
Secondo il noto insegnamento dei giudici di legittimità, le somme di cui sopra vanno devalutate alla data di insorgenza del danno (quindi al mese di ottobre del 2017); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, equitativamente determinato in misura pari agli interessi legali in difetto di diversa e specifica prova sull'uso che il danneggiato avrebbe fatto del denaro tempestivamente ricevuto;
sulla somma così complessivamente determinata, decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Quanto, invece, al danno patrimoniale, quantificato da parte attrice nella misura di €
50.000,00 (ricorso foglio 20), va osservato che la parte non spiega in che cosa esso sarebbe consistito, come sia pervenuta conteggio esposto evidenziando, in ultimo, di non averla coltivata.
19 Quanto, invece, alla domanda di rifusione delle spese di accertamento tecnico preventivo deve ritenersi che la stessa non possa essere accolta stante il tenore dell'esito del presente giudizio che vede un accogliento soltanto parziale della domanda e con importi in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto dalle parti.
Analoga motivazione va posta alla base della statuizione delle spese di lite delle quali ne va disposta l'integrale compensazione.
Stante la invero la natura della causa (una pretesa risarcitoria), nonché l'esito del giudizio di accertamento tecnico esperito già svolto innanzi a questo Tribunale, nonché la celebrazione di un processo penale che ha visto assolta l'imputata dal fatto ascritto, era doveroso per le parti, in particolare per la parte attrice, e i loro difensori, compiere uno sforzo per una composizione in via transattiva della vertenza così come auspicato e proposto da questo giudice con ordinanza riservata del 7 gennaio 2025 e non accolta dalla medesima parte attrice.
Il rilievo che precede è svolto nell'ottica di un più rapido perseguimento dell'interesse di tutte le parti ad ottenere il bene della vita al quale aspirano e quindi ad uscire rapidamente dal circuito giudiziario con conseguente riduzione dei tempi del processo e liberazione della risorsa pubblica.
P.Q.M
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, nel contraddittorio delle parti, nel giudizio 3077/2021 così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda formulata da e da Parte_3 Parte_1
e per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di dell'importo di € 11.758,00 oltre rivalutazione Parte_3
e interessi come indicato nella parte motiva, e in favore di di € 3.796,00 Parte_1
oltre rivalutazione e interessi come indicato nella parte motiva;
2) rigetta la domanda formulata da Parte_2
3) rigetta tutte le restanti domande formulate da parte attrice
4) compensa le spese di giudizio così deciso a Macerata in data 28 luglio 2025 il giudice
Anna Wegher
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