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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2411/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2411/2024
Tra
C.F. ( ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
C.F. ( ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 05/02/2025 ad ore 11:03 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. RENALDO DAVIDE, Parte_1
Per nessuno compare, già contumace, CP_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da atto introduttivo, limitando la domanda alla richiesta di rilascio dell'immobile, oltre spese di lite confermando la rinuncia alla richiesta di condanna al pagamento di indennità di occupazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 4 N. R.G. 2411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2411/2024 promossa da:
C.F. ( ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
C.F. ( ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. del 16 settembre 2024 deduceva di aver concesso in Parte_1 uso gratuito a l'immobile identificato al N.C.E.U. al fg. 18, n. 1052, sub. 104 e, CP_1
successivamente, di aver domandato il rilascio del bene immobile ottenendo solo una formale disponibilità da parte della comodataria e senza l'effettiva riconsegna della res immobiliare.
Domandava, quindi, dichiararsi risolto il contratto di comodato ex art. 1810 c.c. e condannarsi la parte resistente al rilascio dell'immobile.
Nessuno si costituiva in giudizio per che rimaneva contumace. CP_1
***
Le domande attoree sono fondate e meritano integrale accoglimento.
In ordine all'onere probatorio va richiamato quanto già affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 13533 del 30.10.2001, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di
pagina 2 di 4 una obbligazione, il creditore che agisca deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.”. Tale principio è stato confermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva, ormai granitica sul punto (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007).
Nel caso di specie, risulta comprovato per tabulas il possesso della res immobiliare da parte di
[...] la quale ha in loco ritirato sia la notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento CP_1
(ricorso e decreto di fissazione della prima udienza) – deposito del ricorrente del 4 ottobre 2024 – sia l'intimazione a comparire per rendere l'interrogatorio formale – deposito del ricorrente del 2 dicembre
2024. Ne consegue che non sussistono dubbi in ordine all'occupazione fattuale della res immobiliare da parte della resistente.
Parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un contratto di comodato, così confessando a suo sfavore che non trattasi di occupazione sine titulo ma di concessione in godimento dell'immobile, a titolo gratuito, e, dal canto suo, la resistente non ha inteso costituirsi per comprovare una modifica del titolo, quale fatto costitutivo posto a base delle domande attoree.
Ai sensi dell'art. 1810 c.c. vertendosi di ipotesi di comodato c.d. precario, ovvero privo di pattuizione in ordine al termine di durata – nemmeno ricavabile dall'uso del bene concesso in godimento - non vi è dubbio che il comodante può in qualsiasi momento richiedere la restituzione del bene oggetto del comodato. Parte ricorrente ha dedotto di aver domandato il rilascio e parte resistente, non costituendosi, non ha assolto all'onere probatorio di adempimento dell'obbligazione di riconsegna del bene che su di ella gravava. Ne consegue che la domanda di restituzione ex art. 1810 c.c. deve trovare accoglimento, così come la conseguente domanda di condanna al rilascio della res immobiliare.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, in considerazione dell'oggetto della controversia, attinente ad una domanda di restituzione del bene concesso in comodato precario, e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio,
pagina 3 di 4 introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate, anche alla luce della contumacia della parte resistente. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.150,60 per esborsi ed in €.3.809,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara il diritto alla restituzione del bene oggetto del comodato c.d. precario ex art. 1810 c.c. da parte di (C.F. ) e per l'effetto condanna Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) al rilascio l'immobile identificato al N.C.E.U. al fg. 18, CP_1 C.F._2
n. 1052, sub. 104 a favore di (C.F. ), libero da persone e Parte_1 C.F._1
cose;
- condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del CP_1 C.F._2
presente giudizio in favore di favore di (C.F. ) che liquida Parte_1 C.F._1
nella somma di €.150,60 per esborsi e di €.3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Meri Papalia
pagina 4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2411/2024
Tra
C.F. ( ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
C.F. ( ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 05/02/2025 ad ore 11:03 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. RENALDO DAVIDE, Parte_1
Per nessuno compare, già contumace, CP_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da atto introduttivo, limitando la domanda alla richiesta di rilascio dell'immobile, oltre spese di lite confermando la rinuncia alla richiesta di condanna al pagamento di indennità di occupazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 4 N. R.G. 2411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2411/2024 promossa da:
C.F. ( ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
C.F. ( ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. del 16 settembre 2024 deduceva di aver concesso in Parte_1 uso gratuito a l'immobile identificato al N.C.E.U. al fg. 18, n. 1052, sub. 104 e, CP_1
successivamente, di aver domandato il rilascio del bene immobile ottenendo solo una formale disponibilità da parte della comodataria e senza l'effettiva riconsegna della res immobiliare.
Domandava, quindi, dichiararsi risolto il contratto di comodato ex art. 1810 c.c. e condannarsi la parte resistente al rilascio dell'immobile.
Nessuno si costituiva in giudizio per che rimaneva contumace. CP_1
***
Le domande attoree sono fondate e meritano integrale accoglimento.
In ordine all'onere probatorio va richiamato quanto già affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 13533 del 30.10.2001, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di
pagina 2 di 4 una obbligazione, il creditore che agisca deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.”. Tale principio è stato confermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva, ormai granitica sul punto (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007).
Nel caso di specie, risulta comprovato per tabulas il possesso della res immobiliare da parte di
[...] la quale ha in loco ritirato sia la notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento CP_1
(ricorso e decreto di fissazione della prima udienza) – deposito del ricorrente del 4 ottobre 2024 – sia l'intimazione a comparire per rendere l'interrogatorio formale – deposito del ricorrente del 2 dicembre
2024. Ne consegue che non sussistono dubbi in ordine all'occupazione fattuale della res immobiliare da parte della resistente.
Parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un contratto di comodato, così confessando a suo sfavore che non trattasi di occupazione sine titulo ma di concessione in godimento dell'immobile, a titolo gratuito, e, dal canto suo, la resistente non ha inteso costituirsi per comprovare una modifica del titolo, quale fatto costitutivo posto a base delle domande attoree.
Ai sensi dell'art. 1810 c.c. vertendosi di ipotesi di comodato c.d. precario, ovvero privo di pattuizione in ordine al termine di durata – nemmeno ricavabile dall'uso del bene concesso in godimento - non vi è dubbio che il comodante può in qualsiasi momento richiedere la restituzione del bene oggetto del comodato. Parte ricorrente ha dedotto di aver domandato il rilascio e parte resistente, non costituendosi, non ha assolto all'onere probatorio di adempimento dell'obbligazione di riconsegna del bene che su di ella gravava. Ne consegue che la domanda di restituzione ex art. 1810 c.c. deve trovare accoglimento, così come la conseguente domanda di condanna al rilascio della res immobiliare.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, in considerazione dell'oggetto della controversia, attinente ad una domanda di restituzione del bene concesso in comodato precario, e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio,
pagina 3 di 4 introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate, anche alla luce della contumacia della parte resistente. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.150,60 per esborsi ed in €.3.809,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara il diritto alla restituzione del bene oggetto del comodato c.d. precario ex art. 1810 c.c. da parte di (C.F. ) e per l'effetto condanna Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) al rilascio l'immobile identificato al N.C.E.U. al fg. 18, CP_1 C.F._2
n. 1052, sub. 104 a favore di (C.F. ), libero da persone e Parte_1 C.F._1
cose;
- condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del CP_1 C.F._2
presente giudizio in favore di favore di (C.F. ) che liquida Parte_1 C.F._1
nella somma di €.150,60 per esborsi e di €.3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Meri Papalia
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