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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 327/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/12/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 327/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 04/12/2025 nella causa n. 327/2023 avente ad oggetto “contratti assicurativi” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. PETILLO STEFANO
- attrice - e C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. FAMIGLIETTI ANTONIO
- convenuta – Conclusioni All'udienza del 04/12/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal
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verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul merito Tanto premesso, giova innanzitutto precisare come la presente controversia abbia ad oggetto la domanda con cui Parte_1 ha chiesto di 1) Accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale, in forza della polizza assicurativa contratta recante n. 1/29684/30/179789596, della convenuta nei confronti della Sig.ra rimasta vittima di Controparte_1 Parte_1 furto del proprio motociclo avvenuto il 14/09/2021 secondo le modalità descritte in premessa;
2) per l'effetto dichiarare l'inadempimento e condannare la convenuta Società al risarcimento indennizzo di tutti i danni Controparte_1 conseguenti a tale evento per l'importo complessivo che qui è espressamente dichiarato e quantificato in € 10.000,00, a titolo di indennizzo per l'evento dannoso subito, evento coperto da polizza assicurativa contratta con la Controparte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, con vittoria di compensi e spese. A fondamento dell'azione, le seguenti deduzioni: - la sig.ra
[...]
è proprietaria del motociclo Yamaha tg. EK 97873 telaio n. Parte_1
JYARN458000004604, assicurato per la RCA con regolare contratto, recante polizza n. 1/29684/30/179789596, contratto con la con garanzie Controparte_1 accessorie tra cui “Furto e Rapina” con capitale assicurato pari ad Euro 10.100,00, come comprovato dalla carta di circolazione e dal contratto assicurativo versato in atti;
- in data 14/09/2021, tra le ore 18.00 e le ore 19.00 circa, nel territorio del Comune di Baiano (AV), e precisamente alla Via On. Boccieri, il motociclo Yamaha tg. EK 97873 fu oggetto di furto da parte di ignoti;
- nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, il sig. , marito dell'istante e possessore in quel Persona_1 momento del motociclo posteggiava lo stesso alla Via Boccieri verso le ore 18:00 circa, per poi allontanarsi per breve tempo;
- il (aveva posteggiato Per_1 attivando il blocca sterzo ed estratto le chiavi, quindi sia quelle principali e quelle di riserva erano nella piena disponibilità del proprietario), tornato sui luoghi, erano circa le 19:00 apprendeva da subito l'assenza del motoveicolo e nell'immediatezza dei fatti si recava presso la Caserma Legione Carabinieri di Baiano per sporgere regolare denuncia contro ignoti;
- la sig.ra il giorno seguente provvedeva Pt_1 ad effettuare regolare denuncia, circa l'evento verificatosi, alla propria agenzia assicurativa di Nola quale centrale della già succursale di Avella Controparte_2 agenzia chiedendo l'indennizzo per tale evento dannoso;
- CP_3 successivamente, e precisamente in data 30/09/2021, i carabinieri di Baiano grazie alla segnalazione di un privato rinvenivano i resti del motociclo nel territorio del
Comune di Monteforte Irpino (AV) - località Acqualonga ed i militari dell'arma contattavano l'istante, e provvedevano a redigere verbale di rinvenimento del
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motociclo con consegna alla legittima proprietaria sig.ra , che Parte_1 provvedeva a consegnare anche tale verbale alla propria agenzia assicurativa;
- a seguito di quanto sopra riportato, il motociclo veniva ritrovato con ingenti danni e con parti mancanti, come da foto del ritrovamento e comunque meglio specificate nel verbale rilasciato dai carabinieri, danni ammontanti ad euro 10.025,35 come da preventivo che si allega;
- in data 28/04/20200, stante gli ingenti danni riportati dal motociclo oggetto di furto, la sig.ra si vedeva costretta ad alienare il Pt_1 motociclo per la modica cifra di euro 900,00, come da atto di vendita che si versa in atti (v. testualmente citazione).
Ciò posto e passando al merito, infondata, anche alla stregua delle difese articolate dalla convenuta compagnia assicurativa debitamente costituitasi e valutate nei termini di cui in seguito, si ritiene la domanda, così come proposta.
Pacifica la sussistenza tra le parti in causa del contratto assicurativo azionato (v. polizza n. 1/29684/30/179789596 contratta in data 06/04/2021 con garanzie accessorie tra cui Furto e Rapina con capitale assicurato pari ad € 10.100,00, di cui in atti), controversa, e per quanto a breve si dirà non debitamente provata, risulta la riconducibilità del predetto sinistro all'ambito di operatività della citata polizza e in particolare alla garanzia Furto e rapina Formula Compact oggetto della medesima (v. polizza in atti). A fronte delle pretese attoree, infatti, la ha, tra l'altro, Parte_2 eccepito che: la fattispecie certamente non può essere configurata quale furto totale e per tanto tale evento esclude la possibilità di corresponsione di qualsiasi somma. Ed infatti va evidenziato che, prima che da essa fosse Parte_1 consegnata tutta la documentazione contrattualmente stabilita per ottenere il relativo indennizzo (procura notarile, perdita di possesso ecc.) conseguente al furto avvenuto in data 14.09.2021, solo dopo pochi giorni, e precisamente in data
30.09.2021, a seguito di segnalazione di privati, i Carabinieri di Baiano ritrovavano il motociclo, parzialmente danneggiato, nel territorio del Comune di Monteforte
Irpino. Per tanto, essendo stato ritrovato il motociclo, alcun tipo di indennizzo poteva richiedere l'attrice, poiché non si configurava, né si può configurare la fattispecie del furto totale. Ed infatti trattandosi di polizza con “Formula compact”, la Società indennizza l'assicurato unicamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di Rapina e Furto totale e che comunque determino il “Danno Totale” del veicolo come previsto dalle Condizioni di Assicurazione (v. testualmente comparsa di costituzione e risposta). Nessuna delle parti, tuttavia, provvedeva a versare in atti le suddette Condizioni Generali di Assicurazione, oltretutto, espressamente richiamate nel contratto dedotto in lite (v. polizza n. 1/29684/30/179789596, contratta in data 06/04/2021, che reca l'espressa indicazione degli Estremi del Contratto. Il Contratto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione integralmente contenute nel
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Set Informativo modello 2 RUOTE – CICLOMOTORI E MOTOCICLI
SI/09050/C03/00000/C edizione 01/07/2020) ed altrettanto espressamente accettate dall'assicurato (v. ivi: Dichiarazioni del contraente. Il contraente dichiara: … - di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Set Informativo e l'Informativa (modello 2 RUOTE – CICLOMOTORI E
MOTOCICLI SI/09050/C03/00000/C edizione 01/07/2020). Ebbene, non può revocarsi in dubbio che tali Condizioni Generali di Assicurazione - nel caso in esame dirimenti anche al fine di identificare gli effettivi limiti e contenuti delle garanzie di cui alla polizza sottoscritta, ivi compresa quella accessoria denominata Furto e Rapina dichiaratamente attivata in questa sede - costituiscano parte integrante del titolo posto a fondamento della pretesa azionata in giudizio, pacificamente da provarsi ad opera di parte attrice, quale autentico elemento costitutivo della domanda, alla stregua dei principi normativamente sanciti in tema di riparto dell'onus probandi. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui [...] le condizioni generali di polizza assicurativa [...] concernono [...] la prova del fatto principale rappresentato dall'esistenza/inesistenza del diritto all'indennizzo fatto valere dall'assicurato, il cui elemento costitutivo consiste proprio nella ricorrenza di un danno verificatosi in dipendenza di un rischio che trovi copertura contrattuale di polizza;
sicché l'accertamento dell'esistenza di quest'ultima - cioè della copertura contrattuale di polizza - si risolve in definitiva nel controllo dell'esistenza del titolo dedotto in giudizio a sostegno della domanda attorea;
vale a dire, in un controllo suscettibile di essere svolto finanche "ex officio", in ogni stato e grado del processo (Cass. 19 settembre 2013 n. 21482), tanto che la mancata esistenza del contratto agli atti di causa avrebbe dovuto, per ciò soltanto, comportare il rigetto della domanda [...] (Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014).
Nel caso di specie, dunque, il difetto agli atti delle condizioni generali effettivamente applicabili al contratto di polizza non può che riverberarsi in danno dell'attore medesimo, i cui oneri probatori non potrebbero comunque dirsi adeguatamente adempiuti a mezzo di una produzione meramente parziale del titolo posto a fondamento della domanda. Nella pronuncia supra citata, del resto, la Suprema Corte - pur facendo riferimento alla possibilità di produrre (anche) in appello, le condizioni generali di polizza, sebbene in applicazione dell'art. 354, ultimo comma c.p.c., in parte qua ormai abrogato - ha in motivazione espressamente specificato che: …è vero che nel caso di specie la domanda è stata respinta dal giudice di appello sulla sola base di un documento (condizioni generali di polizza assicurativa e relativa tabella prodotto per la CP_4 prima volta da in sede di gravame, ma tale produzione: a. concerneva la prova del CP_5 fatto principale rappresentato dall'esistenza/inesistenza del diritto all'indennizzo fatto valere dall'assicurato, il cui elemento costitutivo consiste proprio nella ricorrenza di un danno verificatosi in dipendenza di un rischio che trovi copertura contrattuale di polizza;
sicché
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l'accertamento dell'esistenza di quest'ultima si risolveva in definitiva nel controllo dell'esistenza del titolo dedotto in giudizio a sostegno della domanda attorea;
vale a dire, in un controllo suscettibile di essere svolto finanche "ex officio", in ogni stato e grado del processo (Cass. 19 settembre 2013 n. 21482), tanto che la mancata esistenza del contratto agli atti di causa - cosa per quanto sin sui riferito verificatasi nel caso di specie - avrebbe dovuto, per ciò soltanto, comportare il rigetto della domanda già da parte del giudice di pace (v. in motivazione citata Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014). Nella medesima ottica, d'altronde, è stato a più riprese chiarito che Qualora venga domandato l'adempimento di un contratto non può farsi distinzione, quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, fra clausole generali e clausole speciali del contratto stesso, dal momento che tutte ed inscindibilmente attengono alla delimitazione dell'oggetto di esso, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ.. Ne deriva, in particolare, che l'assicuratore della responsabilità civile convenuto per l'adempimento del contratto, nell'allegare l'esclusione della garanzia assicurativa, non propone un'eccezione in senso proprio, e non solleva l'attore dagli oneri probatori che gli incombono, risolvendosi la detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1946 del 23/02/1998; ma conf. Cass. Sent. n. 16831 del 10/10/2003; Sent. n. 6108 del 20/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 2012; Sez. 1, Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 9205 del 02/04/2021).
Alla stregua di quanto precede, pertanto, non può che giungersi al rigetto della domanda proposta, con il contestuale assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra questione, eccezione o doglianza comunque sollevata o rilevabile, in applicazione dell'altrettanto consolidato principio secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). Sulle spese
Quanto alle spese, la situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della
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complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda, così come proposta;
condanna parte attrice, , alla rifusione in favore di parte Parte_1 convenuta, delle spese del presente Controparte_1 giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 04/12/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 327/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 04/12/2025 nella causa n. 327/2023 avente ad oggetto “contratti assicurativi” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. PETILLO STEFANO
- attrice - e C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. FAMIGLIETTI ANTONIO
- convenuta – Conclusioni All'udienza del 04/12/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal
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verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul merito Tanto premesso, giova innanzitutto precisare come la presente controversia abbia ad oggetto la domanda con cui Parte_1 ha chiesto di 1) Accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale, in forza della polizza assicurativa contratta recante n. 1/29684/30/179789596, della convenuta nei confronti della Sig.ra rimasta vittima di Controparte_1 Parte_1 furto del proprio motociclo avvenuto il 14/09/2021 secondo le modalità descritte in premessa;
2) per l'effetto dichiarare l'inadempimento e condannare la convenuta Società al risarcimento indennizzo di tutti i danni Controparte_1 conseguenti a tale evento per l'importo complessivo che qui è espressamente dichiarato e quantificato in € 10.000,00, a titolo di indennizzo per l'evento dannoso subito, evento coperto da polizza assicurativa contratta con la Controparte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, con vittoria di compensi e spese. A fondamento dell'azione, le seguenti deduzioni: - la sig.ra
[...]
è proprietaria del motociclo Yamaha tg. EK 97873 telaio n. Parte_1
JYARN458000004604, assicurato per la RCA con regolare contratto, recante polizza n. 1/29684/30/179789596, contratto con la con garanzie Controparte_1 accessorie tra cui “Furto e Rapina” con capitale assicurato pari ad Euro 10.100,00, come comprovato dalla carta di circolazione e dal contratto assicurativo versato in atti;
- in data 14/09/2021, tra le ore 18.00 e le ore 19.00 circa, nel territorio del Comune di Baiano (AV), e precisamente alla Via On. Boccieri, il motociclo Yamaha tg. EK 97873 fu oggetto di furto da parte di ignoti;
- nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, il sig. , marito dell'istante e possessore in quel Persona_1 momento del motociclo posteggiava lo stesso alla Via Boccieri verso le ore 18:00 circa, per poi allontanarsi per breve tempo;
- il (aveva posteggiato Per_1 attivando il blocca sterzo ed estratto le chiavi, quindi sia quelle principali e quelle di riserva erano nella piena disponibilità del proprietario), tornato sui luoghi, erano circa le 19:00 apprendeva da subito l'assenza del motoveicolo e nell'immediatezza dei fatti si recava presso la Caserma Legione Carabinieri di Baiano per sporgere regolare denuncia contro ignoti;
- la sig.ra il giorno seguente provvedeva Pt_1 ad effettuare regolare denuncia, circa l'evento verificatosi, alla propria agenzia assicurativa di Nola quale centrale della già succursale di Avella Controparte_2 agenzia chiedendo l'indennizzo per tale evento dannoso;
- CP_3 successivamente, e precisamente in data 30/09/2021, i carabinieri di Baiano grazie alla segnalazione di un privato rinvenivano i resti del motociclo nel territorio del
Comune di Monteforte Irpino (AV) - località Acqualonga ed i militari dell'arma contattavano l'istante, e provvedevano a redigere verbale di rinvenimento del
3 Tribunale di Avellino n. 327/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
motociclo con consegna alla legittima proprietaria sig.ra , che Parte_1 provvedeva a consegnare anche tale verbale alla propria agenzia assicurativa;
- a seguito di quanto sopra riportato, il motociclo veniva ritrovato con ingenti danni e con parti mancanti, come da foto del ritrovamento e comunque meglio specificate nel verbale rilasciato dai carabinieri, danni ammontanti ad euro 10.025,35 come da preventivo che si allega;
- in data 28/04/20200, stante gli ingenti danni riportati dal motociclo oggetto di furto, la sig.ra si vedeva costretta ad alienare il Pt_1 motociclo per la modica cifra di euro 900,00, come da atto di vendita che si versa in atti (v. testualmente citazione).
Ciò posto e passando al merito, infondata, anche alla stregua delle difese articolate dalla convenuta compagnia assicurativa debitamente costituitasi e valutate nei termini di cui in seguito, si ritiene la domanda, così come proposta.
Pacifica la sussistenza tra le parti in causa del contratto assicurativo azionato (v. polizza n. 1/29684/30/179789596 contratta in data 06/04/2021 con garanzie accessorie tra cui Furto e Rapina con capitale assicurato pari ad € 10.100,00, di cui in atti), controversa, e per quanto a breve si dirà non debitamente provata, risulta la riconducibilità del predetto sinistro all'ambito di operatività della citata polizza e in particolare alla garanzia Furto e rapina Formula Compact oggetto della medesima (v. polizza in atti). A fronte delle pretese attoree, infatti, la ha, tra l'altro, Parte_2 eccepito che: la fattispecie certamente non può essere configurata quale furto totale e per tanto tale evento esclude la possibilità di corresponsione di qualsiasi somma. Ed infatti va evidenziato che, prima che da essa fosse Parte_1 consegnata tutta la documentazione contrattualmente stabilita per ottenere il relativo indennizzo (procura notarile, perdita di possesso ecc.) conseguente al furto avvenuto in data 14.09.2021, solo dopo pochi giorni, e precisamente in data
30.09.2021, a seguito di segnalazione di privati, i Carabinieri di Baiano ritrovavano il motociclo, parzialmente danneggiato, nel territorio del Comune di Monteforte
Irpino. Per tanto, essendo stato ritrovato il motociclo, alcun tipo di indennizzo poteva richiedere l'attrice, poiché non si configurava, né si può configurare la fattispecie del furto totale. Ed infatti trattandosi di polizza con “Formula compact”, la Società indennizza l'assicurato unicamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di Rapina e Furto totale e che comunque determino il “Danno Totale” del veicolo come previsto dalle Condizioni di Assicurazione (v. testualmente comparsa di costituzione e risposta). Nessuna delle parti, tuttavia, provvedeva a versare in atti le suddette Condizioni Generali di Assicurazione, oltretutto, espressamente richiamate nel contratto dedotto in lite (v. polizza n. 1/29684/30/179789596, contratta in data 06/04/2021, che reca l'espressa indicazione degli Estremi del Contratto. Il Contratto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione integralmente contenute nel
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Set Informativo modello 2 RUOTE – CICLOMOTORI E MOTOCICLI
SI/09050/C03/00000/C edizione 01/07/2020) ed altrettanto espressamente accettate dall'assicurato (v. ivi: Dichiarazioni del contraente. Il contraente dichiara: … - di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Set Informativo e l'Informativa (modello 2 RUOTE – CICLOMOTORI E
MOTOCICLI SI/09050/C03/00000/C edizione 01/07/2020). Ebbene, non può revocarsi in dubbio che tali Condizioni Generali di Assicurazione - nel caso in esame dirimenti anche al fine di identificare gli effettivi limiti e contenuti delle garanzie di cui alla polizza sottoscritta, ivi compresa quella accessoria denominata Furto e Rapina dichiaratamente attivata in questa sede - costituiscano parte integrante del titolo posto a fondamento della pretesa azionata in giudizio, pacificamente da provarsi ad opera di parte attrice, quale autentico elemento costitutivo della domanda, alla stregua dei principi normativamente sanciti in tema di riparto dell'onus probandi. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui [...] le condizioni generali di polizza assicurativa [...] concernono [...] la prova del fatto principale rappresentato dall'esistenza/inesistenza del diritto all'indennizzo fatto valere dall'assicurato, il cui elemento costitutivo consiste proprio nella ricorrenza di un danno verificatosi in dipendenza di un rischio che trovi copertura contrattuale di polizza;
sicché l'accertamento dell'esistenza di quest'ultima - cioè della copertura contrattuale di polizza - si risolve in definitiva nel controllo dell'esistenza del titolo dedotto in giudizio a sostegno della domanda attorea;
vale a dire, in un controllo suscettibile di essere svolto finanche "ex officio", in ogni stato e grado del processo (Cass. 19 settembre 2013 n. 21482), tanto che la mancata esistenza del contratto agli atti di causa avrebbe dovuto, per ciò soltanto, comportare il rigetto della domanda [...] (Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014).
Nel caso di specie, dunque, il difetto agli atti delle condizioni generali effettivamente applicabili al contratto di polizza non può che riverberarsi in danno dell'attore medesimo, i cui oneri probatori non potrebbero comunque dirsi adeguatamente adempiuti a mezzo di una produzione meramente parziale del titolo posto a fondamento della domanda. Nella pronuncia supra citata, del resto, la Suprema Corte - pur facendo riferimento alla possibilità di produrre (anche) in appello, le condizioni generali di polizza, sebbene in applicazione dell'art. 354, ultimo comma c.p.c., in parte qua ormai abrogato - ha in motivazione espressamente specificato che: …è vero che nel caso di specie la domanda è stata respinta dal giudice di appello sulla sola base di un documento (condizioni generali di polizza assicurativa e relativa tabella prodotto per la CP_4 prima volta da in sede di gravame, ma tale produzione: a. concerneva la prova del CP_5 fatto principale rappresentato dall'esistenza/inesistenza del diritto all'indennizzo fatto valere dall'assicurato, il cui elemento costitutivo consiste proprio nella ricorrenza di un danno verificatosi in dipendenza di un rischio che trovi copertura contrattuale di polizza;
sicché
5 Tribunale di Avellino n. 327/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
l'accertamento dell'esistenza di quest'ultima si risolveva in definitiva nel controllo dell'esistenza del titolo dedotto in giudizio a sostegno della domanda attorea;
vale a dire, in un controllo suscettibile di essere svolto finanche "ex officio", in ogni stato e grado del processo (Cass. 19 settembre 2013 n. 21482), tanto che la mancata esistenza del contratto agli atti di causa - cosa per quanto sin sui riferito verificatasi nel caso di specie - avrebbe dovuto, per ciò soltanto, comportare il rigetto della domanda già da parte del giudice di pace (v. in motivazione citata Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014). Nella medesima ottica, d'altronde, è stato a più riprese chiarito che Qualora venga domandato l'adempimento di un contratto non può farsi distinzione, quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, fra clausole generali e clausole speciali del contratto stesso, dal momento che tutte ed inscindibilmente attengono alla delimitazione dell'oggetto di esso, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ.. Ne deriva, in particolare, che l'assicuratore della responsabilità civile convenuto per l'adempimento del contratto, nell'allegare l'esclusione della garanzia assicurativa, non propone un'eccezione in senso proprio, e non solleva l'attore dagli oneri probatori che gli incombono, risolvendosi la detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1946 del 23/02/1998; ma conf. Cass. Sent. n. 16831 del 10/10/2003; Sent. n. 6108 del 20/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 2012; Sez. 1, Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 9205 del 02/04/2021).
Alla stregua di quanto precede, pertanto, non può che giungersi al rigetto della domanda proposta, con il contestuale assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra questione, eccezione o doglianza comunque sollevata o rilevabile, in applicazione dell'altrettanto consolidato principio secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). Sulle spese
Quanto alle spese, la situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della
6 Tribunale di Avellino n. 327/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda, così come proposta;
condanna parte attrice, , alla rifusione in favore di parte Parte_1 convenuta, delle spese del presente Controparte_1 giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 04/12/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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