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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/07/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
Parte_1 con l'avv. STRANIERI FABIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA e NO DI NA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.07.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetto da malattia CP_1 invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' assicuratore CP_2 resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver presentato all' in data 23.07.2020, istanza tesa al CP_1 riconoscimento della seguente malattia professionale: “tendinopatia AA.SS.” che assumeva aver contratto a seguito dell'attività lavorativa svolta, senza soluzione di continuità, per oltre 30 anni e secondo le modalità meglio specificate in ricorso cui, per brevità, si rimanda.
L' denegava tale riconoscimento per mancanza del nesso causale come da provvedimento CP_1 dell'11.11.2020 avverso il quale il ricorrente spiegava opposizione con contestuale ricorso amministrativo del 19.11.2021, rimasto privo di riscontro, così confermando di fatto, l'istituto assicuratore la propria precedente valutazione. Seguiva l'introduzione del presente giudizio. si costituiva e contestava in fatto e diritto le avverse pretese, instando per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza, all'esito della discussione mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata e deve esser accolta per le seguenti ragioni.
La parte ricorrente nella specie agisce per ottenere i benefici previdenziali conseguenti al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata. Come da costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018) in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sez. 6, 30 novembre 2021, n. 37534). Ebbene, nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte dal ricorrente e la patologia successivamente insorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato poi, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte Persona_1 ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nella perizia resa, alla quale integralmente si rimanda, così in parte argomentando e concludendo: “Dall'anamnesi lavorativa risulta che il ricorrente ha avuto un'esposizione professionale con caratteristiche sufficienti a determinare le gravi tendinopatie delle cuffie dei rotatori e del capo lungo del bicipite delle spalle, come riportate dagli specialisti in ortopedia, in terapia fisica e della riabilitazione, dagli esami strumentali (ecografie e RMN), dall'esame clinico peritale. Le suddette patologie sono dovute ad un grave sovraccarico biomeccanico dei tendini della cuffia dei rotatori causata dall'attività lavorativa avvenuta con movimenti ripetuti delle spalle, con impegno di forza e con mantenimento di posture prolungate. La gestualità e i compiti specifici per come descritti dal lavoratore, dal datore di lavoro e dal medico competente, costituiscono fattore concausale efficiente nella eziopatogenesi della malattia denunciata. Sussiste nesso di causalità tra il rischio lavorativo cui la ricorrente è stata esposta e la malattia denunciata, n. 516985540. La suddetta malattia deve essere considerata malattia professionale. l' non ha dato prova di una diversa eziologia, di una causa extralavorativa CP_1 delle tendinopatie delle spalle che affliggono la ricorrente. l' non ha dato prova del fatto CP_1 che la lavorazione cui il ricorrente è stata addetto non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia. La domanda di riconoscimento di malattia professionale avente n. 516985540 è stata presentata entro il periodo indicato in tabella. Le tendinopatie delle spalle che affliggono il ricorrente hanno origine professionale e sono patologie tabellate presenti nella lista I malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, Decreto Ministeriale 10 giugno 2014 Allegato 2. Tenendo conto dei criteri fissati dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico riportato dalla ricorrente, sussistente all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento della malattia professionale, determinato applicando la tabella delle menomazioni , viene quantificato nella CP_1 misura del 7 (sette)%, di cui 4 (quattro)% per tendinopatia della spalla destra e 3 (tre)% per tendinopatia della spalla sinistra.”
Avverso tali risultanze, inviate in bozza alle parti in data 9 febbraio 2025, nessuna di esse avanzava osservazioni ed il Ctu rendeva la propria consulenza definitiva sia pure apportando le seguenti precisazioni: “Tuttavia si ritiene di dover correggere la data della visita medica peritale riportata alla prima riga della pagina 4 (la visita è stata effettuata il 29 gennaio 2025) e integrare le conclusioni finali come segue: Tenendo conto dei criteri fissati dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico riportato dal ricorrente, sussistente all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento della malattia professionale, viene quantificato nella misura del 7 (sette)%, di cui 4
(quattro)% per tendinopatia della spalla destra e 3 (tre)% per tendinopatia della spalla sinistra
(codice 227_Esiti di lesione delle strutture muscolotendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale – Tabella delle menomazioni approvata con D.M. 12 luglio 2000).”
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici. L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1 unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura liquidata in CP_1 dispositivo.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura del 7%;
• condanna l' al pagamento della relativa prestazione in considerazione del predetto grado di CP_1 invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano CP_1 nella misura di €. 2600,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
• pone le spese di ctu a carico dell' in via definitiva. CP_1
Brindisi, 1/7/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio