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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1437/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8528/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037296940000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 773/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato solo all'ADER parte ricorrente Cardinali Cinzia, munita di assistenza tecnica, chiedeva l'annullamento di intimazione di pagamento emessa da Agenzia Entrate IS, notificatale in data 18.03.2025, susseguente a cartella notificata il 1.09.2015 avente ad oggetto tassa automobilistica, con relative sanzioni ed interessi, riferibile all'anno 2009 di importo complessivo pari ad
€ 206,63.
Nell'atto introduttivo il contribuente deduce nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione e decadenza della cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica ed ogni altra imposta/tassa con relative sanzioni.
Si chiede di dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento impugnata;
con spese e compensi ristorati con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita l'ADER a mezzo difensore tecnico, che deduce che la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Sostiene la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla eventuale mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento.
Si chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
nel merito di rigettare la domanda;
condannare in ogni caso la ricorrente alle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata esclusivamente sulla tesi che si sarebbe maturata prescrizione del tributo, perchè tra la notifica della cartella di pagamento (01.09.2015) e quella dell'ingiunzione di pagamento qui opposta perfezionatasi il giorno 18.03.2025 è decorso il termine triennale proprio del tributo regionale, non essendo oggetto della lite viceversa l'attività dell'Ente impositore anteriore a quella del
Concessionario.
L'eccezione formulata è fondata, poichè si configura come una censura riferita specificamente al contenuto dell'intimazione.
Infatti parte resistente si è limitata a fornire prova della notifica della cartella e dell'intimazione qui impugnata, ma non risulta posto in essere né tantomeno notificato da ADER alcun atto interruttivo nell'intervallo temporale fra le notifiche dei due atti.
Viene quindi in rilievo la disciplina propria del tributo per tassa auto, che prevede pacificamente il termine prescrizionale triennale. Tale conclusione non può essere inficiata dalla mancata impugnazione della cartella, come sostenuto da
ADER, in quanto tale circostanza non produce l'effetto di determinare l'estensione del termine prescrizionale al decennio ordinario, situazione connessa all'esistenza di un titolo giudiziario qui non presente.
In ordine al regime delle spese del giudizio appare equo disporne la compensazione in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8528/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037296940000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 773/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato solo all'ADER parte ricorrente Cardinali Cinzia, munita di assistenza tecnica, chiedeva l'annullamento di intimazione di pagamento emessa da Agenzia Entrate IS, notificatale in data 18.03.2025, susseguente a cartella notificata il 1.09.2015 avente ad oggetto tassa automobilistica, con relative sanzioni ed interessi, riferibile all'anno 2009 di importo complessivo pari ad
€ 206,63.
Nell'atto introduttivo il contribuente deduce nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione e decadenza della cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica ed ogni altra imposta/tassa con relative sanzioni.
Si chiede di dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento impugnata;
con spese e compensi ristorati con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita l'ADER a mezzo difensore tecnico, che deduce che la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Sostiene la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla eventuale mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento.
Si chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
nel merito di rigettare la domanda;
condannare in ogni caso la ricorrente alle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata esclusivamente sulla tesi che si sarebbe maturata prescrizione del tributo, perchè tra la notifica della cartella di pagamento (01.09.2015) e quella dell'ingiunzione di pagamento qui opposta perfezionatasi il giorno 18.03.2025 è decorso il termine triennale proprio del tributo regionale, non essendo oggetto della lite viceversa l'attività dell'Ente impositore anteriore a quella del
Concessionario.
L'eccezione formulata è fondata, poichè si configura come una censura riferita specificamente al contenuto dell'intimazione.
Infatti parte resistente si è limitata a fornire prova della notifica della cartella e dell'intimazione qui impugnata, ma non risulta posto in essere né tantomeno notificato da ADER alcun atto interruttivo nell'intervallo temporale fra le notifiche dei due atti.
Viene quindi in rilievo la disciplina propria del tributo per tassa auto, che prevede pacificamente il termine prescrizionale triennale. Tale conclusione non può essere inficiata dalla mancata impugnazione della cartella, come sostenuto da
ADER, in quanto tale circostanza non produce l'effetto di determinare l'estensione del termine prescrizionale al decennio ordinario, situazione connessa all'esistenza di un titolo giudiziario qui non presente.
In ordine al regime delle spese del giudizio appare equo disporne la compensazione in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.