TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6339 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Interdizione
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
AN IT presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
E
Controparte_2 interdicendo con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di AR il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 dicembre 2024 in qualità di madre di Controparte_1 CP_2
, chiedeva dichiararsi l'interdizione dello stesso.
[...]
A sostegno della domanda deduceva che il è affetto da “grave ritardo psicomotorio totale CP_2 in esiti di cerobropatia in soggetto con ipocacusia bilaterale medio grave”, riconosciuto dalla
Commissione medica in sede di verbale di accertamento dell'invalidità civile del 9/02/2023 con la valutazione: “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)”.
1 Adduceva, inoltre, che il fosse titolare di pensione lorda mensile complessiva di € 964,51, CP_2 oltre ad una tredicesima di € 432,75, nonché, per successione legittima del padre , Persona_1 titolare della quota parte di proprietà di alcuni beni immobili in ME HI (CZ) e TA (CZ), in comunione indivisa con la madre e le tre sorelle.
Dichiarando di occuparsi di , per tutti i bisogni primari, a cui lo stesso non può in CP_2 autonomia far fronte, così concludeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previo ogni provvedimento e declaratoria occorrenda, ai sensi degli artt. 414, 417 c.c. e 712 c.p.c.., dichiarare l'interdizione di (nato a [...]
AR il 13/03/1976 e residente a [...], in contrada Roccani n. 39 - C.F.
), con nomina come tutore, già in via provvisoria ex art. 717 co. I c.p.c., C.F._1 della ricorrente, .”. Controparte_1
All'udienza del 2 luglio 2025, celebrata alla presenza della ricorrente, dell'interdicendo, nonché della sorella e dello zio di quest'ultimo, il Giudice procedeva all' audizione dell'interdicendo.
Il pronunciava a stento il suo nome senza ricordare quanti anni avesse, facendosi capire più CP_2
a gesti che a parole, sempre per il tramite della madre.
Sentita la ricorrente e i parenti presenti in udienza, all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 414 c.c., “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
La norma, dunque, prevede che nell'ipotesi in cui un soggetto versi in una situazione di infermità mentale che presenti il carattere dell'abitualità, in grado di incidere sulla capacità di provvedere alla cura dei propri interessi, il Tribunale può emettere pronuncia di interdizione, a condizione che si accerti che tale stato di alterazione psichica determini una inettitudine pratica alla cura dei propri interessi. Ed invero, lo stato d'infermità mentale non ha rilievo di per sé ma è considerata causa giustificativa di provvedimenti restrittivi della capacità del soggetto in quanto elemento di una valutazione più ampia e complessiva delle condizioni personali dello stesso e trova il suo fondamento nell'accertamento della inidoneità dell'interessato a provvedere alla cura dei propri interessi;
inidoneità valutata avendo riguardo non solo agli affari di natura patrimoniale ma a tutti gli atti della vita civile e sempre che si tratti di interessi suscettibili di essere pregiudicati attraverso atti giuridici e per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (Cass. civ. Sez. I
21.10.1991 n. 11131).
2 Ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda di interdizione proposta da sia Controparte_1 fondata e meritevole di accoglimento, atteso che dalla documentazione versata in atti, nonché dall'esame dell'interdicendo, emerge agevolmente che – affetto da grave ritardo Controparte_2 psicomotorio totale in esiti di cerobropatia in soggetto con ipocacusia bilaterale medio grave - è una persona che versa in uno stato di abituale infermità mentale che non solo compromette in maniera totale ed assoluta le capacità intellettive e volitive, quanto fa sì che lo stesso necessiti di continue e costanti cure, assistenza e protezione che possono essere garantite solamente ricorrendo all'istituto della interdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso sul ricorso proposto da , così provvede: Controparte_1
• Dichiara l'interdizione di (C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._1 il 13/03/1976 e residente a [...], in contrada Roccani n. 39;
• Nomina tutore di la madre (c.f. Controparte_2 Controparte_1
) nata ad [...] e residente a [...]in c.da Roccani n. 39; C.F._2
• dichiara l'irripetibilità delle spese di giudizio;
• manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la trasmissione degli atti all'ufficio del Giudice Tutelare.
Così deciso in AR in camera di consiglio il 10.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
3