Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2111 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via F. Nicotera n. 18, presso lo studio dell'avv. Salvatore Colavolpe, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Lamezia Terme (CZ), via Timavo n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Domenico Sinopoli, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 930/2017 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 24.7.2017 e depositata in data 23.8.2017. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva al Giudice di Pace di Lamezia Terme di Parte_1 ingiungere ad il pagamento della somma di euro 4.598,00, oltre accessori e Controparte_1 spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso per i lavori elettrici effettuati dal ricorrente presso i locali in cui l'ingiunta svolgeva la sua attività commerciale di “atelier sposa” in Nocera Terinese (CZ), viale Stazione. Il Giudice di Pace di Lamezia Terme ingiungeva, pertanto, alla di pagare la somma CP_1 complessiva di euro 4.598,00, oltre alle spese del monitorio, con decreto ingiuntivo n. 357/2014 del 1.9.2017, notificato, unitamente al ricorso monitorio, in data 20.10.2017. Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione eccependo Controparte_1
l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento sotto vari aspetti e deducendo in particolare: 1) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza del requisito oggettivo e per violazione dell'art. 125 c.p.c.; 2) l'inesistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo opposto;
3) l'inidoneità delle fatture a dimostrare il credito ingiunto e il mancato deposito delle scritture contabili a supporto della domanda di esatto adempimento avversaria;
4) l'assenza di qualsiasi contratto tra le parti;
5) la non dovutezza degli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002. Sulla base di tali considerazioni la parte opponente chiedeva la revoca e/o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, il tutto con il successo delle spese di lite. Si costituiva in giudizio il quale, nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione Parte_1
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avversaria concludendo per la conferma dell'ingiunzione di pagamento e la reiezione di tutte le domande avanzate da parte opponente, il tutto con la liquidazione a suo favore delle spese processuali. La causa di primo grado veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso il compimento della prova orale assentita (escussione di vari testi delle parti); era espletata, a seguito della proposizione, da parte dell'opposto, dell'istanza di verificazione del contratto del 15.11.2011 disconosciuto dalla opponente, consulenza tecnica d'ufficio grafologica (con elaborato peritale redatto dalla dott.ssa ). Persona_1
Con sentenza n. 930/2017 emessa il 24.7.2017 e depositata in data 23.8.2017, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva l'opposizione di e revocava il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto, condannando il convenuto al pagamento delle spese di lite. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la predetta Parte_1 sentenza e deduceva l'ingiustizia della stessa sotto vari profili lamentando nello specifico: 1) l'errata valutazione delle prove assunte e dei documenti prodotti da parte del giudice a quo;
2) la nullità della CTU grafologica esperita in primo grado perché insufficiente a istruire il procedimento di verificazione e perché non svoltasi sulle scritture di comparazione indicate dalla parte opposta e ammesse dal giudice onorario. Sulla scorta di tali considerazioni, la parte appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata e, pertanto, l'accoglimento integrale della domanda azionata in monitorio, con il successo delle spese di lite relative ai due gradi del giudizio. Si costituiva in giudizio anche nella fase di gravame la quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, sosteneva la correttezza argomentativa e motivazionale del provvedimento impugnato, concludendo per la sua integrale conferma, con condanna della parte avversa al pagamento a suo favore delle spese di processo della fase di gravame da distrarsi ex art. 93 c.p.c.. Con ordinanza del 2.1.2019 il Tribunale respingeva sia l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dall'appellante, sia l'eccezione di inammissibilità dell'appello per indeterminatezza sollevata dall'appellata sia le varie richieste istruttorie avanzate dall'appellante. Indi la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Il Giudice di prime cure, infatti, ha correttamente esaminato i fatti di causa, le prove emergenti dall'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie. Va premesso che il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo. Più in particolare, la domanda su cui il Tribunale è oggi chiamato a pronunciare è quella di esatto adempimento ex art. 1453 c.c. formulata da per il pagamento di alcuni lavori elettrici Parte_1 svolti, a suo dire, a favore dell'odierna appellata nei locali in cui quest'ultima svolgeva la sua attività commerciale.
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Ciò detto, va brevemente rammentato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011). Conseguentemente, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c., il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto. Giova ricordare poi che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato
- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Inoltre, appare utile ricordare che per antica e mai mutata giurisprudenza della Suprema Corte:
- l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03);
- oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via
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monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11);
- la fattura e l'estratto delle scritture contabili, sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09 e ord. 5915/11). Più in particolare, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). L'opposizione a decreto ingiuntivo, come anticipato, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla, e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. 28 maggio 2019, n. 14486). Tanto che la piena cognitio, caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente anche la produzione di nuove prove integranti quelle prodotte in sede monitoria, poichè il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. 28 maggio 2019, n. 14473). Inoltre, mette conto di evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova, a ruoli invertiti, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001; ma anche Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/2011); in tal caso saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Trib. Milano n. 23235/2018). Se è vero, quindi, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi
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applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. E' necessaria dunque quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. n. 890/2013). Tanto precisato, il Tribunale ritiene che la parte opposta/appellante non abbia pienamente adempiuto all'onere di prova su di esso incombente ai sensi di cui all'art. 2697 c.c., condividendosi, pertanto, la pronuncia del giudice a quo che ha accolto in primo grado l'opposizione della e respinto la CP_1 domanda di esatto adempimento del . Pt_1
A fondamento della propria domanda la parte opposta ha prodotto in atti copia della fattura indicata nel ricorso monitorio e delle scritture contabili. Va richiamato, ancora una volta, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di adempimento svolta dall'attrice previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente. Ciò detto va sottolineato, come poc'anzi illustrato, che le fatture, così come gli estratti delle scritture contabili, pur costituendo nel procedimento monitorio prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono fonte di prova a favore della parte che le ha emesse nel corso di un giudizio a cognizione piena, attesa la loro formazione unilaterale da parte del soggetto che intenda avvalersi del credito. Ne deriva che la fattura commerciale, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del credito (così Tribunale Messina, sez. II, 18/03/2021, (ud. 15/03/2021, dep.18/03/2021), n. 571): invero
“le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull''an' o sul 'quantum debeatur', le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità. Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico del libro IVA, in quanto esso svolge solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale, ma non ha alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito oggetto di registrazione” (cfr. Tribunale di Milano n. 689/2021:). Dunque, va dato seguito al principio, consolidato in giurisprudenza di legittimità e di merito, per cui sebbene la fattura costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa quale atto unilaterale non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà quindi esser dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal creditore opposto (ex multis Cass. n. 9542/2018).
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Nel caso di specie, la parte opponente ha contestato specificamente l'an della pretesa creditoria della controparte mentre le prove dirette offerte dal sono insufficienti a sostanziare la domanda di Pt_1 adempimento nell'ambito dell'ordinario giudizio a cognizione piena, per come sopra anticipato e anche accertato dal giudice a quo. Infatti, il contratto del 15.1.2011 prodotto in giudizio dall'odierno appellante, per come accertato dalla CTU grafologica svolta in primo grado - con valutazione corretta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico - “non proviene dal grafismo della sig.ra essendo frutto di Controparte_1 una attività imitativa (vedi pag. 38 CTU dott.ssa fascicolo d'ufficio di primo grado). Persona_1
Secondo la difesa dell'appellante la relazione peritale sarebbe nulla perché il CTU non avrebbe utilizzato tutte le scritture di comparazione indicate dalla parte opposta e ammesse dal Giudice nell'ambito del procedimento di verificazione, e, segnatamente, il contratto di locazione sottoscritto dalla odierna appellata coevo alla stipula del contratto d'opera tra le parti del presente giudizio. In sostanza, secondo l'appellante, il mancato esame di tutti i documenti di comparazione avrebbe irrimediabilmente leso il suo diritto di difesa, con la conseguente nullità della consulenza d'ufficio, come contestato già nel corso delle operazioni peritali ed in occasione della prima udienza successiva al deposito della CTU. Tale doglianza, tuttavia, è destituita di pregio e non persuade il Tribunale. Difatti non appare legittimamente estensibile al caso in esame la conclusione della giurisprudenza secondo cui è causa di nullità della CTU grafologica l'utilizzo di scritture di comparazione diverse da quelle indicate dal giudice ai sensi dell'art. 217 c.p.c. (per tale ipotesi si veda Cass. n. 13401/2005). Viceversa, nella vicenda in esame, il CTU si è avvalso in ogni caso di scritture di comparazione che erano state indicate dal giudice (e sulle quali non vi era contestazione tra le parti), ma gli si imputa di non avere invece esaminato tutte quelle che secondo l'intento del giudice al momento del conferimento dell'incarico dovevano costituire oggetto di indagine comparativa. In casi analoghi, tuttavia, la corte di legittimità, secondo un orientamento tralatizio e dal quale non si è mai discostata, ha affermato il principio secondo cui una volta che siano state dal giudice ammesse, per la comparazione con quella oggetto di disconoscimento, diverse scritture provenienti dalla persona rispetto alla quale è contestata la paternità della prima, il consulente tecnico di ufficio non è tenuto ad esaminare tutte le dette scritture, ove reputi conducenti allo scopo l'esame soltanto di alcune di esse (v. Cass. n. 2072/1964; per il merito v. Tribunale Mantova, 17/06/2015, (ud. 04/06/2015, dep. 17/06/2015), n.617; cfr. anche Tribunale Taranto sez. I, 21/04/2023, (ud. 16/03/2023, dep. 21/04/2023), n.927). Nella fattispecie in disamina l'accertamento peritale è avvenuto attraverso la comparazione di sufficienti documenti riconducibili con sicurezza alla mano della , dovendosi escludere, pertanto, in CP_1 applicazione dei suesposti principi di diritto, che il CTU fosse obbligato ad effettuare l'accertamento esaminando ogni scrittura di comparazione;
peraltro il perito, in sede di risposta alle osservazioni critiche della parte opposta, ha affermato, condivisibilmente, che le scritture di comparazione già agli atti erano più che sufficienti dal punto di vista quantitativo e da quello qualitativo alla utile comparazione delle firme, laddove la sottoscrizione in calce al contratto di locazione indicato dal tra gli scritti di Pt_1 comparazione non era comunque autenticata (cfr. pag. 38 CTU dott.ssa fascicolo Persona_1
d'ufficio di primo grado). Il CTU, in altri termini, ha reputato conducenti allo scopo l'esame soltanto di alcune delle scritture di comparazione ammesse con una valutazione che è assolutamente corretta e condivisibile considerato che la comparazione è avvenuta tra più scritture attribuibili senza dubbio alla appellata e che le conclusioni del perito si sono fondate anche su di un saggio grafico rilasciato dalla . CP_1
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Parimenti è poco persuasiva la doglianza dell'appellante circa l'insufficienza della consulenza tecnica grafologica al fine dell'istruzione completa del procedimento di verificazione svoltosi in primo grado. Nel caso di specie, infatti, non soltanto l'accertamento specialistico aveva escluso con certezza l'autenticità della sottoscrizione della in calce al contratto d'opera del 15.1.2011, ma il CP_1 semplice esame visivo della firma apposta sul documento in verificazione ed il suo confronto con le sottoscrizioni apposte dall'appellata sulle scritture di comparazione agli atti rivela la evidente mancanza di identità delle sottoscrizioni per discordanze insuperabili (per caratteristiche del tratto, larghezze, raccordi, rapporti proporzionali), sicchè la prova testimoniale richiesta dall'opposto o l'ulteriore istruzione del procedimento di verificazione era del tutto inutile e superflua. Vale la pena di ricordare, infatti, che nel giudizio di verificazione della scrittura privata disconosciuta il giudice, potendo e dovendo utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le fonti probatorie, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica né a svolgere istruttoria orale, qualora gli elementi di comparazione già acquisiti al processo siano, a suo giudizio, attendibili e conferenti per verificare l'autenticità della sottoscrizione e tali da consentirgli, in relazione all'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici usati per la sottoscrizione da verificare, rispetto a quelli delle scritture di comparazione, di ritenere provata o non provata la domanda di verificazione (Cass. civ. n. 4651/1979). Nel caso di specie, la non autenticità della firma apparentemente riferibile alla sul CP_1 documento oggetto di verificazione era talmente evidente che il giudice di prime cure avrebbe potuto anche accertarla attraverso il semplice esame esterno delle scritture agli atti di causa senza disporre alcuna consulenza tecnica grafologica;
pertanto, se nella specie poteva essere evitata anche la perizia grafologica, a maggior ragione sarebbero state completamente inutili e superflue le deposizioni testimoniali richieste dalla parte opposta. Conseguentemente nessuna prova della conclusione di un contratto scritto tra le parti è stata fornita dal
, così come nessuna dimostrazione che i lavori eseguiti dall'appellante siano stati effettivamente Pt_1 commissionati dalla è emersa dall'istruttoria orale svolta in corso di causa. CP_1
Invero il teste ha reso dichiarazioni ininfluenti ai fini del giudizio avendo affermato di Testimone_1 avere lavorato come dipendente della ditta alla realizzazione dell'impianto elettrico ma di non Pt_1 sapere chi avesse effettivamente commissionato i lavori (v. verbale di udienza del 10.11.2015 fascicolo d'ufficio di primo grado in atti). Anche dalle dichiarazioni dei testi e non è emersa alcuna certezza in Testimone_2 Testimone_3 ordine al fatto che sia stata l'odierna appellata a incaricare il dei lavori sull'impianto elettrico Pt_1 dell'immobile sito in Nocera Terinese (CZ) in viale Stazione (v. verbale di udienza del 10.11.2015 fascicolo d'ufficio di primo grado in atti). I suindicati testi, infatti, non hanno riferito di avere assistito al conferimento dell'incarico, né di avere visto il eseguire i lavori all'interno del locale locato Pt_1 all'appellata in presenza di quest'ultima. Anzi, dai narrati dei predetti due testi (che avevano concesso alla l'immobile nel quale CP_1 sono stati realizzati i lavori da parte del ) si possono finanche desumere elementi logici di segno Pt_1 contrario rispetto alla esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti del presente processo. Infatti, i due testimoni hanno affermato che l'immobile concesso in locazione alla appellata non era munito di impianto elettrico e che non era previsto negozialmente alcun accordo tra i paciscenti di detrarre dai canoni di locazione mensile il costo sostenuto dalla conduttrice per la realizzazione del sistema elettrico. Ebbene è altamente improbabile ed appare comunque contrario alla pratica delle locazioni commerciali
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che la parte affittuaria di un immobile accetti di eseguire a proprio carico lavori, anche di una certa onerosità, su un impianto della res locata (che dovrebbero essere di esclusiva spettanza della parte locatrice al fine di rendere utilizzabile il bene affittato) senza che fosse prevista la consequenziale riduzione del costo complessivo dell'affitto del bene, così come precisato dai testi e Tes_2 Tes_3
Quindi, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, nessuna prova dell'esistenza di un valido contratto tra le parti e, in ogni caso, dell'incarico commissionato dalla al è emersa CP_1 Pt_1 dalla prova testimoniale svolta in corso di causa. Del resto, sono inutilizzabili nel presente giudizio, per il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., le emails prodotte dalla parte appellante nel presente giudizio. Trattasi infatti di documenti nuovi prodotti per la prima volta in grado di appello. Sul punto giova rammentare che “la produzione in appello di documento tardivo è consentita, qualora esso si sia formato successivamente al maturare delle preclusioni maturate nel giudizio di primo grado e financo successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni di prime cure. Infatti la prova documentale non viola il divieto dei nova, rientrando tra le ipotesi espressamente previste dall'art. 345 c.p.c. Nel vigente sistema processuale che ha visto accentuarsi, dopo le riforme del 2012 (d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012), il modello di revisio prioris instantiae in luogo di quello di novum judicium e che ha ristretto la possibilità d'introdurre i nova di natura probatoria, rimane pur sempre la facoltà di produrre in appello i nuovi documenti che non possono essere prodotti nel giudizio di primo grado tempestivamente, per causa non imputabile alla parte” (Corte appello Milano sez. I, 12/03/2020) La corte della nomofilachia, in particolare, ha affermato ripetutamente che “il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall' art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (Cassazione civile, sez. I, 12/06/2024, n. 16289). Ebbene, nella fattispecie concreta, i documenti prodotti non si sono formati successivamente alla decorrenza delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado, né tantomeno è stato dimostrato dalla parte appellante di non averli potuti produrre prima nel processo per causa ad essa non imputabile. L'utilizzo di tali documenti, pertanto, è precluso al Tribunale che non può tenerli in considerazione nella odierna statuizione a prescindere dal loro contenuto. Nel caso di specie, quindi, la parte appellante/opposta non ha fornito prova idonea e sufficiente del credito azionato in monitorio non assolvendo all'onere della prova su di essa incombente ex art. 2697 c.p.c.. E' stata corretta, pertanto, la decisione del giudice a quo che ha accolto l'opposizione a d.i. spiegata dalla con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
La decisione gravata da impugnazione, pertanto, è scevra da vizi logico-giuridici e motivazionali meritando così piena condivisione da parte del Tribunale. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, dunque, va respinto l'appello da e deve Parte_1 essere confermata integralmente la pronuncia di prime cure appellata. Va respinta in ogni caso la richiesta di parte appellata di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non configurandosi nella specie alcun pregiudizio della convenuta che non possa essere ristorato attraverso il rimborso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.. Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (valore della controversia euro 4.598,00; compensi
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nei valori medi liquidati per ogni fase processuale - sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”), dovendosi comunque dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 930/2017 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 24.7.2017 e depositata in data 23.8.2017;
2) condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio di appello, che liquida in complessive euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come dovute per previsione di legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Luciano Domenico Sinopoli dichiaratosi difensore antistatario;
3) dichiara, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 17 marzo 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
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Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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