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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 8647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8647 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 28607/2024 + 5724/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 24.11.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza + 5724/2025 P.IVA_1
TRA
C.F. , in persona del suo amministratore e legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati il 23.12.2024 e il 08.03.2025, e successivamente riuniti, la società ricorrente esponeva:
- che in data 28 novembre 2024 le veniva notificata l'impugnata ordinanza di ingiunzione n. 0I-
001816597 “relativa ad atto di accertamento n.: 5100.08/09/2019.0447978 del 08/09/2019 CP_1 riferito all'anno 2018 Protocollo n.: 5100.20/11/2024.0970778” con la quale l' CP_1 CP_1 ordinava “ di pagare come sanzione amministrativa per le violazioni accertate a
[...]
la somma di euro 13.353,64 e alla società sopra individuata la somma di euro Parte_2
13.353,64 come obbligato solidale” e ingiungeva “di versare, entro 30 giorni dalla data di notifica di questo provvedimento, con MODELLO F24 , indicando la causale contributo SAMM: - CP_2 euro 13.353,64 a titolo di sanzione amministrativa;
- euro 9,05 di spese di notifica;
- le ulteriori eventuali spese di notifica di deposito dell'atto da parte dell'Azienda Postale”;
- che in data 12 febbraio 2025 le veniva notificata l'impugnata ordinanza di ingiunzione n. OI-
000531332 “relativa ad atto di accertamento n.: 5100.23/11/2021.1019801 del 23/11/2021 CP_1 riferito all'anno 2019. Protocollo n.: 5100.04/02/2025.0076169” con la quale l' CP_1 CP_1 ordinava “di pagare come sanzione amministrativa per le violazioni accertate: a
[...]
la somma di euro 18.148,75 e alla società sopra individuata la somma di euro Parte_2
18.148,75 come obbligato solidale” e ingiungeva “di versare, entro 30 giorni dalla data di notifica di questo provvedimento, con MODELLO F24 , indicando la causale contributo SAMM: - CP_2 euro 18.148,75 a titolo di sanzione amministrativa;
- euro 9,05 di spese di notifica;
- le ulteriori eventuali spese di notifica di deposito dell'atto da parte dell'Azienda Postale”.
- che le suddette ordinanze di ingiunzione venivano emesse per presunti accertamenti di illeciti amministrativi relativi a “Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [Art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85].”
- che tali ordinanze di ingiunzione erano illegittime ed ingiuste per cui ne chiedeva l'annullamento.
La in particolare, eccepiva l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzione per omessa Parte_1 notifica dei prodromici atti di accertamento delle violazioni, nonché l'intervenuta decadenza ex art. 14 l. n. 689/1981. Altresì, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art.28 della Legge 689/1981, nonché la sproporzionalità della sanzione irrogata.
Tanto premesso concludeva nel seguente modo: “In via preliminare: a) sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza di ingiunzione (n. 0I-001816597 e n. OI-000531332) Nel merito:
b) Per le suesposte ragioni annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione dichiarando non dovute le somme in essa richieste ovvero, in estremo subordine, rideterminare le dette somme in misura pari o, preferibilmente, inferiore al minimo edittale. c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva l' che deduceva l'infondatezza delle opposizioni, in quanto notificava ritualmente, CP_1
a mezzo raccomandata AR, gli atti preliminari all'emissione delle ordinanze ingiunzione: l'avviso di accertamento Protocollo .5100.08/09/2019.0447978 in data 23/09/2019 e l'avviso di CP_1 accertamento Protocollo .5100.23/11/2021.1019801 in data 09.12.2021. Contestava l'eccezione CP_1 avversaria di decadenza ex articolo 14 L.689/81, poiché le contestazioni delle violazioni avvenivano contestualmente alle notifiche dell'accertamento (in data 23/09/2019 e in data 09.12.2021). Contestava l'eccezione di prescrizione per il fatto illecito commesso nel 2017 e nel 2018 in quanto, il termine di 5 anni + 6 mesi + 8 giorni di prescrizione veniva interrotto prima dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 23.09.2019 poi dalla notifica dell'OI in data 28.11.2024. Allo stesso modo, contestava l'eccezione di prescrizione della sanzione comminata per il fatto illecito commesso nel 2018 e nel 2019 in quanto, il termine di 5 anni + 6 mesi + 8 giorni di prescrizione veniva interrotto prima dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 9.12.2021 poi dalla notifica dell'OI in data 12.2.2025. Deduceva, infine, la legittima quantificazione dell'importo delle sanzioni, considerato che il conteggio veniva effettuato in applicazione delle nuove disposizioni dettate dall'articolo 23 del DL.48/2023, convertito in Legge 85 del 2023, (che ha modificato l'articolo 2, comma 1bis del DL 638/83) secondo il quale l'importo della sanzione andava determinato in misura
«da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Concludeva chiedendo il rigetto delle opposizioni opposizione siccome infondate in fatto, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte con sentenza n.7641/2025 che ha statuito “ … va premesso che il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che
"l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti" (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n.
4345 del 2024). Numero di r Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n.
689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo
(cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all di talché non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, D.Lgs. CP_1
n. 8/2016, né a fortiori quello di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all possa ridondare CP_1
a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost.
n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost.- Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente
(Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all gli atti relativi al procedimento penale ilio CP_1 tempore promosso nei confronti dell'odierno controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs.
n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque avrebbe CP_1 potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione.
Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una CP_1 verifica dei nostri archivi'..., il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell e che CP_1
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell CP_1 alcuna attività istruttoria".
Nel caso di specie, la notifica degli atti preliminari di accertamento, come allegato e provato dall' , è avvenuta per l'ordinanza di ingiunzione n. 0I-001816597 in data 23.09.2019 (per CP_1 violazioni relative alle annualità 2017- 2018) e per l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000531332 in data 09.12.2021 (per violazioni relative agli anni 2018-2019) e che lo stesso Istituto dà atto che le violazioni sono emerse “ da un verifica dei nostri archivi”, dimostrando così che i dati erano già tutti in possesso dell' e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria, CP_1 avvenendo, pertanto, oltre il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall'art. 14 co. 2 Legge
689/81, decorrente per le ritenute del 2017, considerando la trasmissione mensile dei flussi al più dal gennaio del 2018, ovvero alla scadenza dell'intero anno 2017., così come per Pt_3 le ritenute 2018, al più al gennaio 2019, ovvero alla scadenza dell'anno 2018, e le ritenute dell'anno
2019, al più al gennaio 2020, ovvero alla scadenza dell'anno 2019.
Il ricorso pertanto va accolto, assorbita ogni altra valutazione.
La novità e la complessità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: - accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 0I-001816597, relativa ad atto di accertamento n.: .5100.08/09/2019.0447978 del 08/09/2019 e l'ordinanza di ingiunzione n. OI- CP_1
000531332 relativa ad atto di accertamento n.: .5100.23/11/2021.1019801 del 23/11/2021 CP_1
- compensa le spese
Si comunichi.
Napoli, il 24.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 24.11.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza + 5724/2025 P.IVA_1
TRA
C.F. , in persona del suo amministratore e legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati il 23.12.2024 e il 08.03.2025, e successivamente riuniti, la società ricorrente esponeva:
- che in data 28 novembre 2024 le veniva notificata l'impugnata ordinanza di ingiunzione n. 0I-
001816597 “relativa ad atto di accertamento n.: 5100.08/09/2019.0447978 del 08/09/2019 CP_1 riferito all'anno 2018 Protocollo n.: 5100.20/11/2024.0970778” con la quale l' CP_1 CP_1 ordinava “ di pagare come sanzione amministrativa per le violazioni accertate a
[...]
la somma di euro 13.353,64 e alla società sopra individuata la somma di euro Parte_2
13.353,64 come obbligato solidale” e ingiungeva “di versare, entro 30 giorni dalla data di notifica di questo provvedimento, con MODELLO F24 , indicando la causale contributo SAMM: - CP_2 euro 13.353,64 a titolo di sanzione amministrativa;
- euro 9,05 di spese di notifica;
- le ulteriori eventuali spese di notifica di deposito dell'atto da parte dell'Azienda Postale”;
- che in data 12 febbraio 2025 le veniva notificata l'impugnata ordinanza di ingiunzione n. OI-
000531332 “relativa ad atto di accertamento n.: 5100.23/11/2021.1019801 del 23/11/2021 CP_1 riferito all'anno 2019. Protocollo n.: 5100.04/02/2025.0076169” con la quale l' CP_1 CP_1 ordinava “di pagare come sanzione amministrativa per le violazioni accertate: a
[...]
la somma di euro 18.148,75 e alla società sopra individuata la somma di euro Parte_2
18.148,75 come obbligato solidale” e ingiungeva “di versare, entro 30 giorni dalla data di notifica di questo provvedimento, con MODELLO F24 , indicando la causale contributo SAMM: - CP_2 euro 18.148,75 a titolo di sanzione amministrativa;
- euro 9,05 di spese di notifica;
- le ulteriori eventuali spese di notifica di deposito dell'atto da parte dell'Azienda Postale”.
- che le suddette ordinanze di ingiunzione venivano emesse per presunti accertamenti di illeciti amministrativi relativi a “Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [Art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85].”
- che tali ordinanze di ingiunzione erano illegittime ed ingiuste per cui ne chiedeva l'annullamento.
La in particolare, eccepiva l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzione per omessa Parte_1 notifica dei prodromici atti di accertamento delle violazioni, nonché l'intervenuta decadenza ex art. 14 l. n. 689/1981. Altresì, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art.28 della Legge 689/1981, nonché la sproporzionalità della sanzione irrogata.
Tanto premesso concludeva nel seguente modo: “In via preliminare: a) sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza di ingiunzione (n. 0I-001816597 e n. OI-000531332) Nel merito:
b) Per le suesposte ragioni annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione dichiarando non dovute le somme in essa richieste ovvero, in estremo subordine, rideterminare le dette somme in misura pari o, preferibilmente, inferiore al minimo edittale. c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva l' che deduceva l'infondatezza delle opposizioni, in quanto notificava ritualmente, CP_1
a mezzo raccomandata AR, gli atti preliminari all'emissione delle ordinanze ingiunzione: l'avviso di accertamento Protocollo .5100.08/09/2019.0447978 in data 23/09/2019 e l'avviso di CP_1 accertamento Protocollo .5100.23/11/2021.1019801 in data 09.12.2021. Contestava l'eccezione CP_1 avversaria di decadenza ex articolo 14 L.689/81, poiché le contestazioni delle violazioni avvenivano contestualmente alle notifiche dell'accertamento (in data 23/09/2019 e in data 09.12.2021). Contestava l'eccezione di prescrizione per il fatto illecito commesso nel 2017 e nel 2018 in quanto, il termine di 5 anni + 6 mesi + 8 giorni di prescrizione veniva interrotto prima dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 23.09.2019 poi dalla notifica dell'OI in data 28.11.2024. Allo stesso modo, contestava l'eccezione di prescrizione della sanzione comminata per il fatto illecito commesso nel 2018 e nel 2019 in quanto, il termine di 5 anni + 6 mesi + 8 giorni di prescrizione veniva interrotto prima dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 9.12.2021 poi dalla notifica dell'OI in data 12.2.2025. Deduceva, infine, la legittima quantificazione dell'importo delle sanzioni, considerato che il conteggio veniva effettuato in applicazione delle nuove disposizioni dettate dall'articolo 23 del DL.48/2023, convertito in Legge 85 del 2023, (che ha modificato l'articolo 2, comma 1bis del DL 638/83) secondo il quale l'importo della sanzione andava determinato in misura
«da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Concludeva chiedendo il rigetto delle opposizioni opposizione siccome infondate in fatto, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte con sentenza n.7641/2025 che ha statuito “ … va premesso che il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che
"l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti" (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n.
4345 del 2024). Numero di r Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n.
689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo
(cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all di talché non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, D.Lgs. CP_1
n. 8/2016, né a fortiori quello di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all possa ridondare CP_1
a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost.
n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost.- Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente
(Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all gli atti relativi al procedimento penale ilio CP_1 tempore promosso nei confronti dell'odierno controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs.
n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque avrebbe CP_1 potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione.
Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una CP_1 verifica dei nostri archivi'..., il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell e che CP_1
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell CP_1 alcuna attività istruttoria".
Nel caso di specie, la notifica degli atti preliminari di accertamento, come allegato e provato dall' , è avvenuta per l'ordinanza di ingiunzione n. 0I-001816597 in data 23.09.2019 (per CP_1 violazioni relative alle annualità 2017- 2018) e per l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000531332 in data 09.12.2021 (per violazioni relative agli anni 2018-2019) e che lo stesso Istituto dà atto che le violazioni sono emerse “ da un verifica dei nostri archivi”, dimostrando così che i dati erano già tutti in possesso dell' e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria, CP_1 avvenendo, pertanto, oltre il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall'art. 14 co. 2 Legge
689/81, decorrente per le ritenute del 2017, considerando la trasmissione mensile dei flussi al più dal gennaio del 2018, ovvero alla scadenza dell'intero anno 2017., così come per Pt_3 le ritenute 2018, al più al gennaio 2019, ovvero alla scadenza dell'anno 2018, e le ritenute dell'anno
2019, al più al gennaio 2020, ovvero alla scadenza dell'anno 2019.
Il ricorso pertanto va accolto, assorbita ogni altra valutazione.
La novità e la complessità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: - accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 0I-001816597, relativa ad atto di accertamento n.: .5100.08/09/2019.0447978 del 08/09/2019 e l'ordinanza di ingiunzione n. OI- CP_1
000531332 relativa ad atto di accertamento n.: .5100.23/11/2021.1019801 del 23/11/2021 CP_1
- compensa le spese
Si comunichi.
Napoli, il 24.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia