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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2401/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente e Relatore
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6272/2022 depositato il 21/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219014063178 BOLLO 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140301114889 S.A.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150089348115 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150127383592 S.A.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160076272500 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160217310434 S.A.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170006408653 ASILO NIDO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170063977471 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170097013192 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180121664142 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], rappresentata e difesa come in atti, ricorre avverso l' intimazione di pagamento n. 09720219014063178, del 25.11.2021 per varie iscrizioni a ruolo per complessivi € 2.201,19 relative alla Tassa automobilistica per gli anni di imposta
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 emesso dalla Agenzia Entrate Riscossione di Roma.
Lamenta una serie di doglianze così riassumibili:
- nullità della intimazione di pagamento impugnata per inesistenza giuridica o nullità della notifica delle cartelle di pagamento ivi indicate atti presupposti, in violazione degli artt. 25, co.1 DPR 602/73 e 6 comma
1 Legge 212/2000 per mancata rituale notifica degli stessi;
-nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione conseguente alla violazione degli artt. 7 e 17 Statuto del contribuente, Legge n.241/90 e art. 41 co.2 lett. C) carta dei diritti fondamentali U.E. e art. 24 Costituzione
Italiana;
-nullità degli atti presupposti cartelle non notificate tutte incorporanti pretesa per omessa tassa automobilistica per intervenuta prescrizione ex art. 5 D.L. 953/82 co.32, del diritto al recupero delle somme ivi pretese.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese.
Si costituisce l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, successore a titolo universale di Equitalia
Servizi di riscossione spa, ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1° dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, con sede legale in Roma, Indirizzo_2 , con memoria depositata in data 24.6.2022 evidenzia la correttezza del proprio operato e deposita documentazione relativa alla notifica degli atti prodromici. Acquisite memorie illustrative depositate in atti, all'udienza del 6 febbraio 2026 la causa è trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione depositata in atti risulta che parte ricorrente ha definito in via agevolata (rottamazione quater) i carichi pendenti rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1 comma 231 e 252 della Legge 197/2022, comprese le cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento oggetto della presente disamina. Va pertanto dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere per intervenuta definizione agevolata. con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni contraria istanza disattesa, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Roma, 6.2.2026
Il Presidente Relatore
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente e Relatore
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6272/2022 depositato il 21/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219014063178 BOLLO 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140301114889 S.A.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150089348115 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150127383592 S.A.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160076272500 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160217310434 S.A.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170006408653 ASILO NIDO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170063977471 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170097013192 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180121664142 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], rappresentata e difesa come in atti, ricorre avverso l' intimazione di pagamento n. 09720219014063178, del 25.11.2021 per varie iscrizioni a ruolo per complessivi € 2.201,19 relative alla Tassa automobilistica per gli anni di imposta
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 emesso dalla Agenzia Entrate Riscossione di Roma.
Lamenta una serie di doglianze così riassumibili:
- nullità della intimazione di pagamento impugnata per inesistenza giuridica o nullità della notifica delle cartelle di pagamento ivi indicate atti presupposti, in violazione degli artt. 25, co.1 DPR 602/73 e 6 comma
1 Legge 212/2000 per mancata rituale notifica degli stessi;
-nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione conseguente alla violazione degli artt. 7 e 17 Statuto del contribuente, Legge n.241/90 e art. 41 co.2 lett. C) carta dei diritti fondamentali U.E. e art. 24 Costituzione
Italiana;
-nullità degli atti presupposti cartelle non notificate tutte incorporanti pretesa per omessa tassa automobilistica per intervenuta prescrizione ex art. 5 D.L. 953/82 co.32, del diritto al recupero delle somme ivi pretese.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese.
Si costituisce l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, successore a titolo universale di Equitalia
Servizi di riscossione spa, ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1° dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, con sede legale in Roma, Indirizzo_2 , con memoria depositata in data 24.6.2022 evidenzia la correttezza del proprio operato e deposita documentazione relativa alla notifica degli atti prodromici. Acquisite memorie illustrative depositate in atti, all'udienza del 6 febbraio 2026 la causa è trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione depositata in atti risulta che parte ricorrente ha definito in via agevolata (rottamazione quater) i carichi pendenti rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1 comma 231 e 252 della Legge 197/2022, comprese le cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento oggetto della presente disamina. Va pertanto dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere per intervenuta definizione agevolata. con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni contraria istanza disattesa, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Roma, 6.2.2026
Il Presidente Relatore