Articolo 9 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 giugno 1985
Art. 9. Il direttore generale

Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' scelto tra i dirigenti dell'ente o tra persone aventi specifiche capacita' tecnico-economiche nel settore dei trasporti.
Dura in carica cinque anni e puo' essere confermato per non piu' di una volta.
Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'ente nominato direttore generale ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro.
Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovraintende all'attivita' di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e delle strutture speciali e l'unita' di indirizzo tecnico-amministrativo; puo' proporre al consiglio di amministrazione la nomina di due o piu' vicedirettori generali; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio.
Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuita' e la sicurezza dell'esercizio. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
Entrata in vigore il 14 giugno 1985