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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9897 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 19932/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IL AL, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19932 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente TRA a socio unico (" ) (P.IVA ) con sede legale in Parte_1 Pt_1 P.IVA_1 Arcole (VR), via Augusto Ruffo 36, in persona dell'amministratore delegato
[...]
rappresentata e difesa, dalle Avvocate ELENA VARESE (C.F. CP_1
) e TI AZ (C.F. ) C.F._1 C.F._2 del Foro di Milano;
- attore - E
(C.F. ), corrente in Roma, Via Controparte_2 P.IVA_2
Ludovico di Savoia n. 2/B, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_3 CATERINA MALAVENDA (C.F.: e VALENTINO C.F._3 SIRIANNI (C.F.: ); C.F._4
-convenuto- oggetto: risarcimento danni per diffamazione Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 la società per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'intestato Tribunale, rigettata ogni diversa domanda, eccezione, istanza, deduzione e allegazione, così giudicare: in via principale 1) accertare e dichiarare che le informazioni incluse nell'Articolo Contestato pubblicato dalla convenuta nel numero di marzo 2022 della Rivista sono false, inesatte, fuorvianti e denigratorie, nonché basate su un metodo inaffidabile e quindi illecite ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ. per i motivi indicati in narrativa;
e per l'effetto 2) ordinare la rimozione e inibire alla convenuta l'ulteriore diffusione dell'Articolo Contestato, della Classifica o di notizie riguardanti tanto l'Articolo Contestato quanto la Classifica, sulla Rivista, sul Sito Web e su ogni altra piattaforma o profilo social riconducibile alla società convenuta;
3) inibire la diffusione di comunicazioni aventi contenuto analogo all'Articolo Contestato e dei risultati di altre eventuali analisi effettuate mediante metodologia analoga a quella utilizzata per la realizzazione della Classifica, tanto sulla Rivista, quanto sul Sito Web e su ogni altra piattaforma o profilo social riconducibile alla società convenuta;
4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla società attrice, così come risulteranno quantificati in corso di causa, se del caso facendo applicazione del criterio equitativo;
5) fissare una penale, che si indica fin d'ora in misura non inferiore a 50.000 Euro, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, dovuta dalla convenuta per ogni violazione o inosservanza successiva all'emanazione della sentenza, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti;
6) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza a piena pagina e in caratteri doppi del normale oltre che su , CP_4 su "il Corriere della Sera", "Repubblica" ed " ", oltre che sulla testata CP_5 giornalistica greenMe, https://www.greenme.it/, ed il Corriere , CP_6 http://www.corriereortofrutticolo.it/, a cura dell'esponente e a spese delle convenute”. Parte attrice, società attiva nel settore della grande distribuzione con circa 700 punti vendita sul territorio italiano, esponeva che nel marzo del 2022 “ ”, CP_4 rivista rivolta ai consumatori di cui la convenuta è editrice, aveva pubblicato sia nella versione cartacea che digitale, un articolo intitolato "Super, discount e bio – Diteci la ... qualità" contenente "la classifica di qualità dei prodotti a marchio delle principali insegne di supermercati e degli hard discount italiani"; il pezzo era stato inoltre promosso sulla pagina Facebook della rivista attraverso una diretta video della durata di 42 minuti;
la classifica stilata dalla rivista si componeva di tre tabelle, la prima dedicata ai "supermercati" e ricomprendente le insegne "Coop", "Conad", " , "Carrefour" e "Elite"; la seconda avente ad oggetto i prodotti biologici CP_7 e concernente le linee bio "Natura sì", "Vivi Verde", " ", "Carrefour CP_8
Bio" e "Amo essere biologico"; e la terza, dedicata ai "discount" e ricomprendente le insegne "MD Discount", "Todis", "Eurospin" e " ; a tutti era stato attribuito Pt_1 un punteggio espresso graficamente tramite pollici alzati (da uno a sei pollici, corrispondenti ad un livello di qualità da "scarso" ad "eccellente") e numericamente, in scala decimale;
la stessa rivista aveva precisato che la classifica "è una media, una fotografia di quanto potrete aspettarvi riempiendo un carrello di prodotti a marchio, una sintesi fatta sulla base di poco meno di 230 referenze esaminate in laboratorio e di centinaia e centinaia di analisi indipendenti che abbiamo realizzato nel corso di questi due anni"; che la società convenuta aveva dichiarato di avere preso in considerazione solo i propri test di laboratorio condotti tra il gennaio del 2020 e il febbraio del 2022, attribuendo a il punteggio di 5,9, quello Pt_1 più basso nella categoria dei discount;
che tale classifica era stata ripresa da numerose testate giornalistiche di rilievo nazionale, tra cui e Controparte_9
oltre che su quattro siti web dove, riportando l'ultima posizione di CP_5 Pt_1 si leggeva " è il peggior supermercato dove acquistare prodotti a marchio, Pt_1 secondo questa nuova classifica"; che la media aritmetica era frutto di voti assegnati in modo arbitrario dalla parte convenuta, mentre il consumatore era indotto a credere che i punteggi fossero stati calcolati secondo parametri oggettivi e con metodo scientifico;
inoltre la classifica era influenzata da valutazioni che nulla avevano a che fare con la qualità dei prodotti, contrariamente a quanto premesso nell'articolo; ancora, il punteggio attribuito era stato falsato dalla irregolare inclusione di prodotti non a marchio o analizzati al di fuori del periodo Pt_1 asseritamente considerato ai fini della redazione della classifica, che era in ogni caso di per sé ingannevole in quanto ricomprendeva valutazioni non più attuali, non tenendo conto delle modifiche che i prodotti testati potevano avere subito nel frattempo;
talvolta poi la comparazione era stata effettuata tra prodotti Lidl appartenenti alla linea entry level e prodotti appartenenti a linee premium o top dei concorrenti, di cui peraltro comparivano stabilmente inserzioni pubblicitarie sulla rivista e sul sito web;
infine una ulteriore irregolarità era stata rappresentata dalla mancata inclusione di alcune referenze vendute a marchio con punteggio Pt_1 favorevole, che avrebbero certamente avuto un impatto positivo sulla classifica finale;
che senza tutti gli errori sopra elencati la votazione finale che avrebbe Pt_1 ottenuto sarebbe stata pari a 7,03, dunque ben più elevata di quella riportata nell'articolo contestato, che ne aveva invece causato l'ultima posizione in classifica;
che tali errori erano stati segnalati alla società convenuta, la quale non aveva fornito alcun chiarimento e aveva poi interrotto ogni dialogo con che la Pt_1 condotta sopra illustrata, da ritenersi una pratica commerciale scorretta consistente nella comunicazione di informazioni ingannevoli ai consumatori, aveva determinato un pregiudizio economico e reputazionale all'attrice, con conseguente responsabilità civile di . Controparte_2 Si costituiva in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto delle domande attoree. Evidenziava che la classifica in esame era stata stilata sulla base della rielaborazione di dati raccolti e già pubblicati nei precedenti numeri della rivista, dati peraltro mai contestati prima dall'attrice; che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, la rivista non aveva fatto riferimento ad alcun metodo scientifico o parametro oggettivo e l'unica precisazione fornita al lettore era che la classifica era stata stilata sulla scorta di un ricalcolo dei test comparativi effettuati in precedenza e pubblicati in altrettanti articoli, in cui si era sempre specificata in modo dettagliato ogni fase delle verifiche, effettuate avvalendosi di enti terzi ed imparziali;
in ordine alla contestazione relativa al range temporale preso a riferimento e all'inserimento di test comparativi effettuati prima, si era trattato di una mera imprecisione che in ogni caso aveva inficiato in maniera marginale il risultato finale, che avrebbe visto un punteggio di 6,03 e avrebbe comunque collocato Lidl all'ultimo posto in classifica;
le medesime considerazioni valevano per il calcolo di prodotti ortofrutticoli che in realtà non erano a marchio la cui Pt_1 esclusione avrebbe in ogni caso collocato il marchio all'ultimo posto in classifica;
priva di fondamento era altresì la contestazione in ordine al mancato aggiornamento delle valutazioni in base alle quali era stata fatta la classifica, dato che i lettori erano stati debitamente informati sui parametri utilizzati e l'arco di tempo preso in considerazione;
ugualmente infondata era la contestazione relativa alla mancata inclusione nel calcolo di alcune referenze a marchio doglianza priva di pregio Pt_1 in quanto pretendeva di sindacare scelte redazionali che competevano alla rivista;
che l'articolo contestato era espressione del diritto di cronaca, sussistendo i requisiti della verità dei fatti, della continenza e della pertinenza della notizia;
che il giudizio di “peggiore supermercato dove acquistare prodotti a marchio” non era mai stato diffuso sulle pagine de , bensì su articoli pubblicati da siti internet in CP_4 alcun modo ricollegabili alla società editrice.
*** Le domande sono infondate e devono essere rigettate. Occorre premettere che costituisce un principio ormai consolidato in giurisprudenza che la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e quindi non comportare responsabilità civile per violazione del diritto all'onore ed alla reputazione, qualora ricorrano tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità oggettiva, o anche solo putativa, dei fatti riferiti, purché frutto di diligente lavoro di ricerca;
c) correttezza formale dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta (requisito c.d. della continenza). Nel caso in esame parte attrice lamenta la lesione della reputazione e il discredito cagionati da un articolo pubblicato sulla rivista Il Salvagente, contenente una classifica sui prodotti a marchio dei principali supermercati e discount italiani nella quale era stata collocata all'ultimo posto, così da ingenerare nei lettori una Pt_1 presunzione di minore qualità dei prodotti a marchio scoraggiandone Pt_1 potenzialmente l'acquisto. Le contestazioni di parte attrice non hanno riguardato la continenza e pertinenza del pezzo, ma si sono soffermate sulla verità oggettiva, ritenuta assente in quanto la classifica finale era stata viziata da errori nonché stilata secondo parametri selezionati in modo arbitrario, piuttosto che sulla base di criteri oggettivi. Ebbene, si ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice la classifica oggetto di contestazione, sebbene con alcune inesattezze su cui si tornerà in seguito, sia legittima espressione del diritto di cronaca e di critica, essendo i parametri selezionati ai fini della sua stesura frutto di una autonoma scelta giornalistica. Come chiarito nell'articolo oggetto di contestazione, infatti, il giudizio finale costituiva una media calcolata utilizzando i test di laboratorio effettuati dalla rivista tra il gennaio 2020 e il febbraio 2022, già pubblicati nei precedenti numeri in autonomi articoli, nei quali erano stati forniti dettagli in ordine ai criteri utilizzati per attribuire i voti. Parte attrice contestava il periodo preso a riferimento, evidenziando che molti test erano risalenti nel tempo rendendo la classifica non più attuale e non in grado di dare atto dei miglioramenti qualitativi di molti prodotti;
sottolineava altresì la scorrettezza del raffronto condotto tra prodotti di fasce di prezzo e qualità differenti;
della arbitraria scelta di includere nel calcolo alcuni prodotti anziché altri, o di avere scomposto in cinque valori i voti assegnati alla conserva di pomodoro, in luogo del calcolo di un voto unitario. Si tratta di rilievi che, seppure ragionevoli, pretendono di entrare nel merito di scelte che, per quanto opinabili, non possono essere ritenute illegittime, a meno di appurare che la selezione dei parametri così effettuata fosse preordinata ad ottenere un determinato esito e dunque a danneggiare parte attrice, circostanza di cui però non è stata fornita prova. Ciò detto, è stato riconosciuto dalla stessa parte convenuta che il voto finale era stato viziato da alcuni errori, quali il computo di test antecedenti al periodo preso a riferimento e l'inclusione di prodotti non a marchio si ritiene però che tali Pt_1 inesattezze non conferiscano da sole portata diffamatoria all'articolo. Come infatti affermato dalla stessa parte attrice la media che Lidl avrebbe ottenuto non considerando i summenzionati prodotti sarebbe stata pari a 6,24, in luogo del 5,9 indicato, collocandola ugualmente all'ultimo posto in classifica, sebbene con un giudizio “medio” (tre pollici), in luogo dei due pollici corrispondenti a una valutazione “mediocre”. Appare dunque che la lesione inflitta da tale inesattezza sia del tutto inidonea ad eccedere una soglia di offensività tale da rendere il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Deve essere richiamata a questo proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito come “La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. … Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n. 16265/2002)” (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008 cit.). Considerato dunque che le contestazioni effettuate dalla società attrice attengono ai criteri individuati dalla rivista ai fini della stesura della classifica i quali, per quanto opinabili, non possono essere ritenuti illegittimi, e che gli unici errori oggettivi hanno determinato conseguenze di minima gravità alla luce della esigua differenza nel voto finale e dell'immutata posizione in classifica, le domande devono essere rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta le domande;
-condanna la società attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 30/06/2025
La GIUDICE
IL AL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IL AL, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19932 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente TRA a socio unico (" ) (P.IVA ) con sede legale in Parte_1 Pt_1 P.IVA_1 Arcole (VR), via Augusto Ruffo 36, in persona dell'amministratore delegato
[...]
rappresentata e difesa, dalle Avvocate ELENA VARESE (C.F. CP_1
) e TI AZ (C.F. ) C.F._1 C.F._2 del Foro di Milano;
- attore - E
(C.F. ), corrente in Roma, Via Controparte_2 P.IVA_2
Ludovico di Savoia n. 2/B, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_3 CATERINA MALAVENDA (C.F.: e VALENTINO C.F._3 SIRIANNI (C.F.: ); C.F._4
-convenuto- oggetto: risarcimento danni per diffamazione Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 la società per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'intestato Tribunale, rigettata ogni diversa domanda, eccezione, istanza, deduzione e allegazione, così giudicare: in via principale 1) accertare e dichiarare che le informazioni incluse nell'Articolo Contestato pubblicato dalla convenuta nel numero di marzo 2022 della Rivista sono false, inesatte, fuorvianti e denigratorie, nonché basate su un metodo inaffidabile e quindi illecite ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ. per i motivi indicati in narrativa;
e per l'effetto 2) ordinare la rimozione e inibire alla convenuta l'ulteriore diffusione dell'Articolo Contestato, della Classifica o di notizie riguardanti tanto l'Articolo Contestato quanto la Classifica, sulla Rivista, sul Sito Web e su ogni altra piattaforma o profilo social riconducibile alla società convenuta;
3) inibire la diffusione di comunicazioni aventi contenuto analogo all'Articolo Contestato e dei risultati di altre eventuali analisi effettuate mediante metodologia analoga a quella utilizzata per la realizzazione della Classifica, tanto sulla Rivista, quanto sul Sito Web e su ogni altra piattaforma o profilo social riconducibile alla società convenuta;
4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla società attrice, così come risulteranno quantificati in corso di causa, se del caso facendo applicazione del criterio equitativo;
5) fissare una penale, che si indica fin d'ora in misura non inferiore a 50.000 Euro, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, dovuta dalla convenuta per ogni violazione o inosservanza successiva all'emanazione della sentenza, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti;
6) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza a piena pagina e in caratteri doppi del normale oltre che su , CP_4 su "il Corriere della Sera", "Repubblica" ed " ", oltre che sulla testata CP_5 giornalistica greenMe, https://www.greenme.it/, ed il Corriere , CP_6 http://www.corriereortofrutticolo.it/, a cura dell'esponente e a spese delle convenute”. Parte attrice, società attiva nel settore della grande distribuzione con circa 700 punti vendita sul territorio italiano, esponeva che nel marzo del 2022 “ ”, CP_4 rivista rivolta ai consumatori di cui la convenuta è editrice, aveva pubblicato sia nella versione cartacea che digitale, un articolo intitolato "Super, discount e bio – Diteci la ... qualità" contenente "la classifica di qualità dei prodotti a marchio delle principali insegne di supermercati e degli hard discount italiani"; il pezzo era stato inoltre promosso sulla pagina Facebook della rivista attraverso una diretta video della durata di 42 minuti;
la classifica stilata dalla rivista si componeva di tre tabelle, la prima dedicata ai "supermercati" e ricomprendente le insegne "Coop", "Conad", " , "Carrefour" e "Elite"; la seconda avente ad oggetto i prodotti biologici CP_7 e concernente le linee bio "Natura sì", "Vivi Verde", " ", "Carrefour CP_8
Bio" e "Amo essere biologico"; e la terza, dedicata ai "discount" e ricomprendente le insegne "MD Discount", "Todis", "Eurospin" e " ; a tutti era stato attribuito Pt_1 un punteggio espresso graficamente tramite pollici alzati (da uno a sei pollici, corrispondenti ad un livello di qualità da "scarso" ad "eccellente") e numericamente, in scala decimale;
la stessa rivista aveva precisato che la classifica "è una media, una fotografia di quanto potrete aspettarvi riempiendo un carrello di prodotti a marchio, una sintesi fatta sulla base di poco meno di 230 referenze esaminate in laboratorio e di centinaia e centinaia di analisi indipendenti che abbiamo realizzato nel corso di questi due anni"; che la società convenuta aveva dichiarato di avere preso in considerazione solo i propri test di laboratorio condotti tra il gennaio del 2020 e il febbraio del 2022, attribuendo a il punteggio di 5,9, quello Pt_1 più basso nella categoria dei discount;
che tale classifica era stata ripresa da numerose testate giornalistiche di rilievo nazionale, tra cui e Controparte_9
oltre che su quattro siti web dove, riportando l'ultima posizione di CP_5 Pt_1 si leggeva " è il peggior supermercato dove acquistare prodotti a marchio, Pt_1 secondo questa nuova classifica"; che la media aritmetica era frutto di voti assegnati in modo arbitrario dalla parte convenuta, mentre il consumatore era indotto a credere che i punteggi fossero stati calcolati secondo parametri oggettivi e con metodo scientifico;
inoltre la classifica era influenzata da valutazioni che nulla avevano a che fare con la qualità dei prodotti, contrariamente a quanto premesso nell'articolo; ancora, il punteggio attribuito era stato falsato dalla irregolare inclusione di prodotti non a marchio o analizzati al di fuori del periodo Pt_1 asseritamente considerato ai fini della redazione della classifica, che era in ogni caso di per sé ingannevole in quanto ricomprendeva valutazioni non più attuali, non tenendo conto delle modifiche che i prodotti testati potevano avere subito nel frattempo;
talvolta poi la comparazione era stata effettuata tra prodotti Lidl appartenenti alla linea entry level e prodotti appartenenti a linee premium o top dei concorrenti, di cui peraltro comparivano stabilmente inserzioni pubblicitarie sulla rivista e sul sito web;
infine una ulteriore irregolarità era stata rappresentata dalla mancata inclusione di alcune referenze vendute a marchio con punteggio Pt_1 favorevole, che avrebbero certamente avuto un impatto positivo sulla classifica finale;
che senza tutti gli errori sopra elencati la votazione finale che avrebbe Pt_1 ottenuto sarebbe stata pari a 7,03, dunque ben più elevata di quella riportata nell'articolo contestato, che ne aveva invece causato l'ultima posizione in classifica;
che tali errori erano stati segnalati alla società convenuta, la quale non aveva fornito alcun chiarimento e aveva poi interrotto ogni dialogo con che la Pt_1 condotta sopra illustrata, da ritenersi una pratica commerciale scorretta consistente nella comunicazione di informazioni ingannevoli ai consumatori, aveva determinato un pregiudizio economico e reputazionale all'attrice, con conseguente responsabilità civile di . Controparte_2 Si costituiva in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto delle domande attoree. Evidenziava che la classifica in esame era stata stilata sulla base della rielaborazione di dati raccolti e già pubblicati nei precedenti numeri della rivista, dati peraltro mai contestati prima dall'attrice; che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, la rivista non aveva fatto riferimento ad alcun metodo scientifico o parametro oggettivo e l'unica precisazione fornita al lettore era che la classifica era stata stilata sulla scorta di un ricalcolo dei test comparativi effettuati in precedenza e pubblicati in altrettanti articoli, in cui si era sempre specificata in modo dettagliato ogni fase delle verifiche, effettuate avvalendosi di enti terzi ed imparziali;
in ordine alla contestazione relativa al range temporale preso a riferimento e all'inserimento di test comparativi effettuati prima, si era trattato di una mera imprecisione che in ogni caso aveva inficiato in maniera marginale il risultato finale, che avrebbe visto un punteggio di 6,03 e avrebbe comunque collocato Lidl all'ultimo posto in classifica;
le medesime considerazioni valevano per il calcolo di prodotti ortofrutticoli che in realtà non erano a marchio la cui Pt_1 esclusione avrebbe in ogni caso collocato il marchio all'ultimo posto in classifica;
priva di fondamento era altresì la contestazione in ordine al mancato aggiornamento delle valutazioni in base alle quali era stata fatta la classifica, dato che i lettori erano stati debitamente informati sui parametri utilizzati e l'arco di tempo preso in considerazione;
ugualmente infondata era la contestazione relativa alla mancata inclusione nel calcolo di alcune referenze a marchio doglianza priva di pregio Pt_1 in quanto pretendeva di sindacare scelte redazionali che competevano alla rivista;
che l'articolo contestato era espressione del diritto di cronaca, sussistendo i requisiti della verità dei fatti, della continenza e della pertinenza della notizia;
che il giudizio di “peggiore supermercato dove acquistare prodotti a marchio” non era mai stato diffuso sulle pagine de , bensì su articoli pubblicati da siti internet in CP_4 alcun modo ricollegabili alla società editrice.
*** Le domande sono infondate e devono essere rigettate. Occorre premettere che costituisce un principio ormai consolidato in giurisprudenza che la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e quindi non comportare responsabilità civile per violazione del diritto all'onore ed alla reputazione, qualora ricorrano tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità oggettiva, o anche solo putativa, dei fatti riferiti, purché frutto di diligente lavoro di ricerca;
c) correttezza formale dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta (requisito c.d. della continenza). Nel caso in esame parte attrice lamenta la lesione della reputazione e il discredito cagionati da un articolo pubblicato sulla rivista Il Salvagente, contenente una classifica sui prodotti a marchio dei principali supermercati e discount italiani nella quale era stata collocata all'ultimo posto, così da ingenerare nei lettori una Pt_1 presunzione di minore qualità dei prodotti a marchio scoraggiandone Pt_1 potenzialmente l'acquisto. Le contestazioni di parte attrice non hanno riguardato la continenza e pertinenza del pezzo, ma si sono soffermate sulla verità oggettiva, ritenuta assente in quanto la classifica finale era stata viziata da errori nonché stilata secondo parametri selezionati in modo arbitrario, piuttosto che sulla base di criteri oggettivi. Ebbene, si ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice la classifica oggetto di contestazione, sebbene con alcune inesattezze su cui si tornerà in seguito, sia legittima espressione del diritto di cronaca e di critica, essendo i parametri selezionati ai fini della sua stesura frutto di una autonoma scelta giornalistica. Come chiarito nell'articolo oggetto di contestazione, infatti, il giudizio finale costituiva una media calcolata utilizzando i test di laboratorio effettuati dalla rivista tra il gennaio 2020 e il febbraio 2022, già pubblicati nei precedenti numeri in autonomi articoli, nei quali erano stati forniti dettagli in ordine ai criteri utilizzati per attribuire i voti. Parte attrice contestava il periodo preso a riferimento, evidenziando che molti test erano risalenti nel tempo rendendo la classifica non più attuale e non in grado di dare atto dei miglioramenti qualitativi di molti prodotti;
sottolineava altresì la scorrettezza del raffronto condotto tra prodotti di fasce di prezzo e qualità differenti;
della arbitraria scelta di includere nel calcolo alcuni prodotti anziché altri, o di avere scomposto in cinque valori i voti assegnati alla conserva di pomodoro, in luogo del calcolo di un voto unitario. Si tratta di rilievi che, seppure ragionevoli, pretendono di entrare nel merito di scelte che, per quanto opinabili, non possono essere ritenute illegittime, a meno di appurare che la selezione dei parametri così effettuata fosse preordinata ad ottenere un determinato esito e dunque a danneggiare parte attrice, circostanza di cui però non è stata fornita prova. Ciò detto, è stato riconosciuto dalla stessa parte convenuta che il voto finale era stato viziato da alcuni errori, quali il computo di test antecedenti al periodo preso a riferimento e l'inclusione di prodotti non a marchio si ritiene però che tali Pt_1 inesattezze non conferiscano da sole portata diffamatoria all'articolo. Come infatti affermato dalla stessa parte attrice la media che Lidl avrebbe ottenuto non considerando i summenzionati prodotti sarebbe stata pari a 6,24, in luogo del 5,9 indicato, collocandola ugualmente all'ultimo posto in classifica, sebbene con un giudizio “medio” (tre pollici), in luogo dei due pollici corrispondenti a una valutazione “mediocre”. Appare dunque che la lesione inflitta da tale inesattezza sia del tutto inidonea ad eccedere una soglia di offensività tale da rendere il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Deve essere richiamata a questo proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito come “La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. … Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n. 16265/2002)” (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008 cit.). Considerato dunque che le contestazioni effettuate dalla società attrice attengono ai criteri individuati dalla rivista ai fini della stesura della classifica i quali, per quanto opinabili, non possono essere ritenuti illegittimi, e che gli unici errori oggettivi hanno determinato conseguenze di minima gravità alla luce della esigua differenza nel voto finale e dell'immutata posizione in classifica, le domande devono essere rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta le domande;
-condanna la società attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 30/06/2025
La GIUDICE
IL AL