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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/06/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 427 dell'anno 2023 vertente
TRA
difesa dall'Avv. GUGLIELMO ROBERTO, Parte_1
ricorrente
E
difesa dall'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA, CP_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2023 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere operaia impiegata alla fine del nastro trasportatore presso l'azienda APOFRUIT di
Aprilia da oltre 15 anni a tutt'oggi, conveniva l' dinanzi all'intestato Tribunale al CP_1 fine di conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia professionale “spondilo artrosi e discopatie del rachide cervicale dorsale e lombare” per una percentuale di inabilità in misura pari al 25% ovvero nella misura diversa accertata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
1 Lette le note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
Ai sensi dell'art. 13 D. Lvo 38/2000, che trova applicazione nella fattispecie in esame,
è erogato in capitale l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6%, mentre nulla è previsto per quelle di grado inferiore.
L'espletata istruttoria ha dimostrato che la parte ricorrente nello svolgimento della propria attività lavorativa per il periodo dedotto in ricorso è stata esposta al sollevamento di carichi e a posture incongrue in modo costante ed abituale (cfr. testi escussi).
D'altro canto, dalla CTU in atti si evince che la periziata è affetta da “- esiti di artrodesi
L5-S1; - spondilodiscopatie in sede cervicale e lombare” e che tale patologia sia da considerarsi concausata dall'attività lavorativa in riferimento alle modalità ed alla durata dell'attività lavorativa svolta, per un totale di danno biologico quantificabile in una percentuale pari al 8% con decorrenza dalla domanda del 27.05.2021.
D'altro canto, il CTU, all'esito delle osservazioni sollevate dal CTP e riproposte in sede di note di trattazione scritta, prendeva espressamente posizione confermando l'obiettività riportata nel proprio elaborato peritale –sebbene difforme da quella descritta dal CTP.
In particolare, il CTU riconosceva che “che, nella valutazione del grado invalidante nella misura dell'otto per cento, ha tenuto conto sia delle limitazioni evidenziate con l'esame clinico obiettivo sia con quanto descritto in due certificazioni presenti agli atti e tra l'altro ultime in termini temporali.
La prima del 01.07.22 si riferisce all'esame strumentale dei potenziali evocati motori eseguiti presso l'INI di Grottaferrata agli arti superiori ed inferiori: “nella norma la risposta da simolazione corticale, cervicale e il tempo di conduzione centrale bilateralmente;
nella norma la risposta da stimolazione corticale,lombare e il tempo di conduzione centrale bilateralmente”.
La seconda si riferisce alla visita specialistica neurochirurgica eseguita il 22.08.22 dal dott.
che nel referto scrive: “l'esame clinico è normale a livello radicolo-midollare ma Persona_1
2 evidenzia una contrattura della muscolatura paravertebrale dorso-lombare” per cui prescrive un trattamento fisioterapico.
Tali due referti non collimano certamente con la descrizione sopra riportata delle condizioni obiettive effettuata dal consulente di parte ma sono altrettanto certamente più vicine al quanto riportato dallo scrivente nella bozza peritale.
Inoltre, dall'epoca dell'assunzione del 2011 sino all'ottobre del 2020 il medico competente con le visite con periodicità annuale aveva espresso un giudizio di idoneità specifica alla mansione senza alcuna prescrizione o limitazione”.
Questo giudice, pertanto, ritiene di aderire alle conclusioni cui è addivenuto il CTU, in ragione della completezza della relazione, che appare altresì scevra da vizi logici e giuridici.
Ne consegue il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale nella misura corrispondente al grado di danno biologico di cui alla perizia (8%).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU devono essere poste a definitivo carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condanna l' alla corresponsione in favore della parte ricorrente dell'indennizzo CP_1
in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una menomazione pari al 8%, con decorrenza ed interessi di legge.
Condanna l' al pagamento delle competenze di lite in favore del ricorrente, pari CP_1
a complessivi € 2.695,50, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Pone a definitivo carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1 decreto.
Latina, data deposito
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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