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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/11/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 425/2025 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO NE Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 425/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il 21.11986, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e premesso di avere contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario il 31.8.2017, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli
Atti di matrimonio del comune di Niscemi, anno 2017 Parte II Serie C, n. 21, unione dalla quale è
1 nato in [...] (a Reutlingen) il figlio il 14.3.2015, chiedevano l'omologa della Persona_1 separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 1.7.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in data 4.9.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con il figlio.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge, deve pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
19.4.1978 e , nata a [...] il [...] alle condizioni contenute nel CP_1 ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Niscemi, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Niscemi al n. 21,
P. II Serie C, anno 2017).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RO NE TO IG
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO NE Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 425/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il 21.11986, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e premesso di avere contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario il 31.8.2017, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli
Atti di matrimonio del comune di Niscemi, anno 2017 Parte II Serie C, n. 21, unione dalla quale è
1 nato in [...] (a Reutlingen) il figlio il 14.3.2015, chiedevano l'omologa della Persona_1 separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 1.7.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in data 4.9.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con il figlio.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge, deve pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
19.4.1978 e , nata a [...] il [...] alle condizioni contenute nel CP_1 ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Niscemi, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Niscemi al n. 21,
P. II Serie C, anno 2017).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RO NE TO IG
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