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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/10/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
7433/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. AN Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
e nata a [...], il [...] c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi con l'Avv. Rech Sonia con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto e nota depositata il 15/09/2025, ovvero disporre:
- l'affidamento condiviso a entrambi i genitori delle minori e le quali saranno collocate in Persona_1 Persona_2 prevalenza presso la madre presso l'abitazione sita a Maserada sul Piave (TV), Via Montello n.15;
- che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie;
- che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie siano assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori;
- che il Sig. e la signora possano rimanere con le figlie, compatibilmente con le esigenze e gli impegni sia delle minori Pt_1 Pt_2 che dei genitori e salvi i diversi accordi tra questi ultimi, nel seguente modo:
- le figlie staranno con la madre dal lunedì al venerdì sera, mentre staranno con il padre tutti i weekend (dal venerdì sera dalle 19:00 sino alla domenica sera dopocena con accompagnamento alla madre alle 20:30); - rispetto alla frequenza scolastica e agli impegni sportivi, sarà la madre ad occuparsi di portare e prendere le figlie a scuola, così come di accompagnarle e prenderle a pattinaggio (o a qualsiasi altro sport che le stesse decidessero di praticare in futuro);
- in caso di assenza o impedimento di uno dei genitori, essi si avvarranno della collaborazione dei nonni;
- PERIODO ESTIVO: le minori potranno rimanere con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordare tra i genitori in base alle esigenze delle figlie ed alle esigenze lavorative del sig. in Pt_1 ogni caso, e AN frequenteranno il centro estivo le ultime due settimane di giugno e le prime due settimane di luglio;
Per_1
VACANZE NATALIZIE: le minori trascorreranno la vigilia e il Natale con il padre, quindi negli altri giorni staranno con la madre sino al giorno dell'Epifania;
- le minori potranno trascorrere tale festività con entrambi i genitori in modo alternato, con modalità Controparte_1 da concordarsi di anno in anno in base alle esigenze lavorative del sig. Pt_1
- ALTRE FESTIVITA', PONTI E RICORRENZE NEL CORSO DELL'ANNO: le modalità saranno concordate di volta in volta in base alle esigenze delle minori ed alle esigenze lavorative del sig. Pt_1
Disporsi, inoltre, che:
- in caso di malattia le figlie minori rimarranno con il genitore presso il quale si trovano, ciascun genitore avvisi immediatamente l'altro, consentendogli la visita alle figlie presso la sua abitazione;
- in caso di malattia delle minori, siano innanzitutto i genitori a occuparsene, salvo poi ricorrere ai nonni;
- le minori potranno rimanere con i genitori anche in altri orari o in altre giornate diverse da quelle sopra concordate, previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici delle figlie.
- la Sig.ra e il Sig. possano far visita alle figlie il giorno del loro compleanno qualora si trovino presso l'abitazione Pt_2 Pt_1 dell'altro genitore;
- durante la permanenza presso le rispettive abitazioni, i genitori facciano svolgere loro i compiti scolastici, favorendo altresì lo svolgimento delle loro attività ricreative;
- ciascuno dei genitori informi l'altro sull'andamento scolastico, sulle aspirazioni, sulle preferenze scolastiche, sulle eventuali problematiche delle figlie;
- sarà il genitore che non ha con sé i figli a chiamare, nella fascia oraria serale, dalle ore 19:00 alle 20.30 circa, e l'altro deve garantirne l'accesso. Il genitore potrà chiamare direttamente l'altro genitore o i rispettivi nonni materni - paterni se le minori saranno dai nonni;
- qualora il padre non potesse stare con le figlie negli orari di visita pattuiti, possa recuperare tale visita entro le due settimane successive;
- le minori possano rimanere sia con i nonni paterni che con quelli materni;
- ciascuno dei genitori comunichi all'altro dove sono le figlie in vacanza. Se un genitore vuole portare le figlie in vacanza all'estero è necessario prima avere il consenso dell'altro genitore.
Disporsi che il sig. corrisponda alla sig.ra quale contributo al mantenimento delle figlie e AN, la Pt_1 Pt_2 Per_1 somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su IBAN già noto al sig. somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT Pt_1
Disporsi la suddivisione nella misura del 50% tra i ricorrenti delle spese straordinarie per le loro figlie, distinguendo, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso:
- quelle non subordinate al consenso di entrambi i genitori;
- quelle per le quali è prevista la preventiva concertazione tra questi.
L'Assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra . Parte_2 Darsi atto che i ricorrenti dichiarano di non avere alcunché a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
Darsi atto che la signora continuerà a farsi carico del pagamento mensile delle rate del mutuo sino al saldo. Parte_2
Le parti danno atto di prestare acquiescenza alla sentenza di scioglimento del matrimonio
Le spese e i compensi di difesa saranno compensati tra le parti. per il P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
- a seguito di istanza di trattazione scritta in data 4/2/2025 è stata svolta l'udienza di prima comparizione dei coniugi con modalità cartolari. Successivamente la separazione personale è stata pronunciata dallo stesso Tribunale con sentenza di separazione passata in giudicato il 19/2/2025;
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art.1 L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Maserada Sul Piave il 23/3/2019 fra Pt_1
nato a [...] il [...] c.f. e , nata a
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 OL SS (MI), il 29.09.1992 c.f. e trascritto nel registro degli atti di Maserada CodiceFiscale_2 Sul Piave del medesimo comune nell'anno 2019, Parte I, Serie --, Atto n. 2 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Maserada Sul Piave di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Nulla sulle spese.
Treviso, 30/9/2025
Il Presidente est.
Dott. AN Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. AN Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
e nata a [...], il [...] c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi con l'Avv. Rech Sonia con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto e nota depositata il 15/09/2025, ovvero disporre:
- l'affidamento condiviso a entrambi i genitori delle minori e le quali saranno collocate in Persona_1 Persona_2 prevalenza presso la madre presso l'abitazione sita a Maserada sul Piave (TV), Via Montello n.15;
- che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie;
- che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie siano assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori;
- che il Sig. e la signora possano rimanere con le figlie, compatibilmente con le esigenze e gli impegni sia delle minori Pt_1 Pt_2 che dei genitori e salvi i diversi accordi tra questi ultimi, nel seguente modo:
- le figlie staranno con la madre dal lunedì al venerdì sera, mentre staranno con il padre tutti i weekend (dal venerdì sera dalle 19:00 sino alla domenica sera dopocena con accompagnamento alla madre alle 20:30); - rispetto alla frequenza scolastica e agli impegni sportivi, sarà la madre ad occuparsi di portare e prendere le figlie a scuola, così come di accompagnarle e prenderle a pattinaggio (o a qualsiasi altro sport che le stesse decidessero di praticare in futuro);
- in caso di assenza o impedimento di uno dei genitori, essi si avvarranno della collaborazione dei nonni;
- PERIODO ESTIVO: le minori potranno rimanere con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordare tra i genitori in base alle esigenze delle figlie ed alle esigenze lavorative del sig. in Pt_1 ogni caso, e AN frequenteranno il centro estivo le ultime due settimane di giugno e le prime due settimane di luglio;
Per_1
VACANZE NATALIZIE: le minori trascorreranno la vigilia e il Natale con il padre, quindi negli altri giorni staranno con la madre sino al giorno dell'Epifania;
- le minori potranno trascorrere tale festività con entrambi i genitori in modo alternato, con modalità Controparte_1 da concordarsi di anno in anno in base alle esigenze lavorative del sig. Pt_1
- ALTRE FESTIVITA', PONTI E RICORRENZE NEL CORSO DELL'ANNO: le modalità saranno concordate di volta in volta in base alle esigenze delle minori ed alle esigenze lavorative del sig. Pt_1
Disporsi, inoltre, che:
- in caso di malattia le figlie minori rimarranno con il genitore presso il quale si trovano, ciascun genitore avvisi immediatamente l'altro, consentendogli la visita alle figlie presso la sua abitazione;
- in caso di malattia delle minori, siano innanzitutto i genitori a occuparsene, salvo poi ricorrere ai nonni;
- le minori potranno rimanere con i genitori anche in altri orari o in altre giornate diverse da quelle sopra concordate, previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici delle figlie.
- la Sig.ra e il Sig. possano far visita alle figlie il giorno del loro compleanno qualora si trovino presso l'abitazione Pt_2 Pt_1 dell'altro genitore;
- durante la permanenza presso le rispettive abitazioni, i genitori facciano svolgere loro i compiti scolastici, favorendo altresì lo svolgimento delle loro attività ricreative;
- ciascuno dei genitori informi l'altro sull'andamento scolastico, sulle aspirazioni, sulle preferenze scolastiche, sulle eventuali problematiche delle figlie;
- sarà il genitore che non ha con sé i figli a chiamare, nella fascia oraria serale, dalle ore 19:00 alle 20.30 circa, e l'altro deve garantirne l'accesso. Il genitore potrà chiamare direttamente l'altro genitore o i rispettivi nonni materni - paterni se le minori saranno dai nonni;
- qualora il padre non potesse stare con le figlie negli orari di visita pattuiti, possa recuperare tale visita entro le due settimane successive;
- le minori possano rimanere sia con i nonni paterni che con quelli materni;
- ciascuno dei genitori comunichi all'altro dove sono le figlie in vacanza. Se un genitore vuole portare le figlie in vacanza all'estero è necessario prima avere il consenso dell'altro genitore.
Disporsi che il sig. corrisponda alla sig.ra quale contributo al mantenimento delle figlie e AN, la Pt_1 Pt_2 Per_1 somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su IBAN già noto al sig. somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT Pt_1
Disporsi la suddivisione nella misura del 50% tra i ricorrenti delle spese straordinarie per le loro figlie, distinguendo, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso:
- quelle non subordinate al consenso di entrambi i genitori;
- quelle per le quali è prevista la preventiva concertazione tra questi.
L'Assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra . Parte_2 Darsi atto che i ricorrenti dichiarano di non avere alcunché a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
Darsi atto che la signora continuerà a farsi carico del pagamento mensile delle rate del mutuo sino al saldo. Parte_2
Le parti danno atto di prestare acquiescenza alla sentenza di scioglimento del matrimonio
Le spese e i compensi di difesa saranno compensati tra le parti. per il P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
- a seguito di istanza di trattazione scritta in data 4/2/2025 è stata svolta l'udienza di prima comparizione dei coniugi con modalità cartolari. Successivamente la separazione personale è stata pronunciata dallo stesso Tribunale con sentenza di separazione passata in giudicato il 19/2/2025;
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art.1 L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Maserada Sul Piave il 23/3/2019 fra Pt_1
nato a [...] il [...] c.f. e , nata a
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 OL SS (MI), il 29.09.1992 c.f. e trascritto nel registro degli atti di Maserada CodiceFiscale_2 Sul Piave del medesimo comune nell'anno 2019, Parte I, Serie --, Atto n. 2 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Maserada Sul Piave di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Nulla sulle spese.
Treviso, 30/9/2025
Il Presidente est.
Dott. AN Carli