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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/04/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12011/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 12011/2022, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Angela Palumbo, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia
Conclusioni
Per parte ricorrente: “
1. Pronunciare la separazione dei coniugi Parte_1
e con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Verona di
[...] Controparte_2 compiere le annotazioni di legge.
2. Con vittoria di spese e compensi di causa”;
Parte resistente è rimasta contumace.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 21.10.2022 ha Parte_1 assunto di avere contratto matrimonio civile a Verona con Controparte_2
in data 8.3.2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 68,
[...] parte I, anno 2008, unione dalla quale non sono nati figli.
La ricorrente, quindi, ha chiesto la pronuncia della separazione personale.
All'udienza presidenziale del 21.2.2023 il resistente non è comparso e, in via provvisoria ed urgente, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ma null'altro è stato disposto alla luce della domanda, circoscritta ad una pronuncia sullo status.
Il resistente non si è costituito nella successiva fase istruttoria e, all'udienza del 29.5.2024, celebrata in modalità cartolare, la parte ricorrente, che aveva rinunciato alla concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza (avvenuta il 30.5.2024).
***
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 171, ultimo comma, c.p.c., deve essere dichiarata la contumacia del resistente non costituito in giudizio, , attesa la Controparte_1 regolarità della notifica del verbale dell'udienza presidenziale nei suoi confronti.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata. Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.: si deve ritenere provato che la vita matrimoniale è divenuta intollerabile e non più proseguibile, anche in considerazione del fatto che il resistente aveva abbandonato la casa familiare già da molto tempo alla data di introduzione del ricorso di separazione (21.10.2022) ed è rimasto contumace nel presente giudizio, rendendosi irreperibile.
Tanto basta ai fini dell'accoglimento della domanda.
Le spese di lite del presente giudizio debbono dichiararsi irripetibili ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c. in quanto causa avente ad oggetto una pronuncia necessaria sullo status dei coniugi e stante l'assenza di qualsivoglia opposizione da parte del resistente, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale di e Parte_1 di;
Controparte_1
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
DICHIARA irripetibili le spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente.
Si comunichi alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 3.4.2025. La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 12011/2022, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Angela Palumbo, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia
Conclusioni
Per parte ricorrente: “
1. Pronunciare la separazione dei coniugi Parte_1
e con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Verona di
[...] Controparte_2 compiere le annotazioni di legge.
2. Con vittoria di spese e compensi di causa”;
Parte resistente è rimasta contumace.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 21.10.2022 ha Parte_1 assunto di avere contratto matrimonio civile a Verona con Controparte_2
in data 8.3.2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 68,
[...] parte I, anno 2008, unione dalla quale non sono nati figli.
La ricorrente, quindi, ha chiesto la pronuncia della separazione personale.
All'udienza presidenziale del 21.2.2023 il resistente non è comparso e, in via provvisoria ed urgente, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ma null'altro è stato disposto alla luce della domanda, circoscritta ad una pronuncia sullo status.
Il resistente non si è costituito nella successiva fase istruttoria e, all'udienza del 29.5.2024, celebrata in modalità cartolare, la parte ricorrente, che aveva rinunciato alla concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza (avvenuta il 30.5.2024).
***
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 171, ultimo comma, c.p.c., deve essere dichiarata la contumacia del resistente non costituito in giudizio, , attesa la Controparte_1 regolarità della notifica del verbale dell'udienza presidenziale nei suoi confronti.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata. Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.: si deve ritenere provato che la vita matrimoniale è divenuta intollerabile e non più proseguibile, anche in considerazione del fatto che il resistente aveva abbandonato la casa familiare già da molto tempo alla data di introduzione del ricorso di separazione (21.10.2022) ed è rimasto contumace nel presente giudizio, rendendosi irreperibile.
Tanto basta ai fini dell'accoglimento della domanda.
Le spese di lite del presente giudizio debbono dichiararsi irripetibili ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c. in quanto causa avente ad oggetto una pronuncia necessaria sullo status dei coniugi e stante l'assenza di qualsivoglia opposizione da parte del resistente, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale di e Parte_1 di;
Controparte_1
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
DICHIARA irripetibili le spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente.
Si comunichi alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 3.4.2025. La Presidente estensora
Claudia Gheri