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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 4592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4592 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
7234/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 26/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.7234/2025 R.G. promosso
DA
nato a [...] [...] e residente in [...]
20, c. f. rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Ignazio Greco come da C.F._1 procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania, via Santa Maria della Catena 143;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in
Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : indebito dell'erede
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 13/07/2024 parte ricorrente proponeva opposizione al CP_ provvedimento del 14/11/2023 con il quale gli veniva comunicato l'indebito pagamento della somma di euro 15.132,16 a favore della SI.ra , titolare della pensione cat. PS n. Persona_1
02035150, madre del ricorrente, in riferimento al periodo intercorso dall'01/01/1995 al 30/04/2002.
Tali somme venivano richieste in pagamento al ricorrente odierno quale erede della madre Per_1
nata a [...] il [...] e deceduta in Catania il 09/05/2017.
[...] CP_ Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso dinanzi il Comitato Provinciale di Catania. Il ricorrente evidenziava di non essere erede della atteso che in occasione della Persona_1 pubblicazione del testamento olografo della “de cuis” avvenuta il 06.03.2018 dinanzi il Notaio
aveva espressamente rinunciato all'eredità. Il ricorso proposto veniva Persona_2 rigettato dal in data 20/06/2024 ed in data18/06/2024 l' aveva Controparte_2 CP_1 reiterato al ricorrente la richiesta di pagamento della somma di euro 15.132,16 a titolo di recupero pr indebito pagamento, con avvertimento che l' in caso di omissione avrebbe proceduto al CP_1 recupero coattivo a mezzo agente della . Il ricorrente pertanto proponeva opposizione ai CP_3 provvedimenti di contestazione di indebito e richiesta di pagamento per recupero indebito del
14/11/2023 e 18/06/2024 nonché avverso la deliberazione del Comitato Provinciale del 20/06/2024.
A sostegno dell'opposizione proposta deduceva di non essere erede della , come Persona_1 sostenuto dall'Istituto Previdenziale e che su quest'ultimo ricadeva l'onere probatorio di dimostrare la qualità di erede del ricorrente odierno. Deduceva che dinanzi la documentazione depositata in atti e richiamata in ricorso, afferente la pubblicazione di testamento olografo avvenuta dinanzi notaio in data 06.03.2018, il ricorrente mai avrebbe potuto essere qualificato erede della propria madre. A sostegno di tale circostanza richiamava la dichiarazione di successione sottoscritta e presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente dai legatari contemplati nel testamento olografo e non già dal ricorrente odierno.
Sotto altro profilo eccepiva la prescrizione della pretesa dell'ente che aveva richiesto il recupero di somme indebitamente versate solo con lettera del 2023 in riferimento a ratei risalenti all'01/01/1995 sino al 30/04/2002, che dovevano considerarsi prescritti.
Deduceva altresì la mancanza in capo alla di redditi personali di importo superiore Persona_1 ai limiti stabiliti dalla legge che potevano giustificare l'indebito di cui contestava la fondatezza, contestava altresì la mancanza di prova della effettiva percezione della somma indebitamente pagata alla sulla pensione sociale ed anche tale circostanza doveva essere provata dall' Per_1 [...]
secondo la giurisprudenza intervenuta in materia di indebito. Contestava la presenza di CP_4
CP_ dolo nella condotta della propria madre tale da ingannare o indurre in errore , in ogni caso CP_ deduceva che anche la prova del dolo nella condotta della doveva essere fornita da Infine Per_1 evidenziava di non essere unico erede della in quanto figlio ma che anche il fratello Persona_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]
CP_ 121, poteva essere chiamato a corrispondere ad il 50% della somma richiesta in restituzione per l'indebito pagamento contestato . Chiedeva pertanto al Tribunale adito di dichiarare che il ricorrente CP_ non era tenuto al versamento della somma richiesta in pagamento dall' e di annullare i provvedimenti impugnati e l'attività di recupero dell'Ente; in via subordinata chiedeva l'applicazione CP_ dell'art. 754 c.c. e disporre il rimborso del 50% della somma contestata dall' quale coerede, con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l'Ente che contestava tutte le domande del ricorrente e le eccezioni sollevate in ricorso, deduceva la qualità di erede in capo al ricorrente ed evidenziava che la rinuncia dinanzi il notaio, documentata in atti, dell'azione di riduzione nei confronti dei legatari rappresentava un elemento concreto da cui dedurre la qualità di erede del ricorrente odierno.
Altresì dichiarava di avere svolto ricerche e di avere trovato i legatari della contemplati ti Per_1 nel testamento olografo, che con PEC inviata all'Istituto allegavano il testamento pubblicato e specificavano di rivestire la qualità di legatari e non di eredi. Pertanto l'Ente odierno resistente provvedeva a contestare l'indebito al figlio della “ de cuius”. Evidenziava che il ricorrente non aveva in giudizio prodotto atto di rinuncia all'eredità Deduceva l'infondatezza dell'eccepita prescrizione poiché l'indebito era stato notificato alla dante causa con comunicazione del 2006 e successivamente era stato attivato un piano di recupero dell'indebito in 60 rate mensili, corrisposte dalla con Per_1 bollettini mensili, fino alla data di decesso della dante causa. L'indebito era comunque sorto dall'acquisizione di redditi da parte della ricorrente e del marito in seguito alla compravendita di terreni agricoli, detti contratti erano stati stipulati dal marito della ricorrente in qualità di dante causa ed avevano determinato la riduzione e talvolta l'azzeramento della prestazione. L' insisteva CP_1 nella fondatezza e legittimità della richiesta di recupero di indebito, iniziata con provvedimento di ricostituzione del 21/02/2006 eseguito d'ufficio sulla pensione PS n.02035150 intestata alla madre del ricorrente odierno e che aveva determinato una significativa riduzione dell'importo di prestazione.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e di tutte le domande formulate dal ricorrente.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note autorizzate ed allegati documenti.
All'esito dell'udienza del 30/10/2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione e veniva fissata udienza del 07/11/2025. A seguito di tale udienza, come da verbale in atti depositato, sono state disposte le modalità di trattazione del giudizio ex art. 127 ter c.p.c con fissazione di termine perentorio per il deposito di note scritte. Le parti nulla hanno eccepito in ordine a tale modalità di trattazione entro il termine all'uopo assegnato dal legislatore.
Acquisite le note come in atti depositate, il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Il ricorso trova parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare, ai fini di decidere l'oggetto del giudizio, occorre valutare la qualità di erede del ricorrente, che non viene chiaramente esclusa da deposito di atto di rinuncia all'eredità della propria dante causa. Il ricorrente piuttosto richiama la pubblicazione del testamento olografo, avvenuta in data 06.03.2018 dinanzi il notaio , come da documentazione offerta dal Persona_2 ricorrente e richiamata dalla stessa parte resistente che nella memoria di propria costituzione, che riporta testualmente l'estratto della rinuncia del ricorrente ad ogni eventuale azione di riduzione della successione in questione nei confronti del proprio figlio, anche in riferimento al legato riportato nel testamento olografo, allegato agli atti depositati dal ricorrente. Detto estratto espressamente recita : “
i signori e , altresì, espressamente rinunciano , Persona_3 Parte_1 reciprocamente e nei confronti dei rispettivi figli signori , infra Controparte_5 generalizzato, e ad ogni eventuale azione di riduzione scaturente Parte_2 dalla successione de quo, anche con riferimento agli atti di liberalità ( diretta e/o indiretta) nonché agli atti di disposizione a titolo gratuito realizzati in vita dalla de cuius in favore di alcuno di essi, con in particolare riferimento , comunque, all'azione di riduzione eventualmente spettante in riferimento al superiore testamento ai comparenti e , nei Persona_3 Parte_1 confronti dei legatari.”
Pertanto con detta dichiarazione di rinuncia all'azione di riduzione da parte del ricorrente odierno e del , fratello del ricorrente odierno , come si evince dal ricorso medesimo e Persona_3 dalla documentazione in atti versata, i legittimari non rinunciano automaticamente all'eredità. La loro manifestazione di volontà è finalizzata alla rinuncia a promuovere l'azione di riduzione nei confronti del legatari . La rinuncia alla azione di riduzione , rappresenta un rimedio concesso ai legittimari ( nella fattispecie i legittimari sono i figli della dante causa ), diretta a reintegrare Per_1 le quote ad essi spettanti, che siano state lese per effetto di donazioni o disposizione testamentarie
(come nel caso all'esame) che hanno ad oggetto beni immobili.
La rinuncia alla azione di riduzione è distinta dalla rinuncia all'eredità perché con la prima il legittimario che sia stato chiamato all'eredità perde solo il diritto di ottenere la quota di riserva ma non modifica in alcun modo la delazione ereditaria. Inoltre la rinuncia all'eredità prevede un requisito di forma di cui all'art. 519 c.c. per l'importanza dell'atto posto in essere e per l'esigenza di garantire i terzi di fronte a tale modifica, invece la rinuncia all'azione di riduzione non è soggetta a requisiti di forma. Quest'ultima può essere anche espressa con manifestazione di volontà inequivoca e con un comportamento che può precludere l'esercizio in giudizio dell'azione di riduzione. Inoltre la rinuncia all'azione di riduzione è irrevocabile ( soprattutto a tutela della circolazione dei beni oggetto dell'eredità relitta) ed anche sotto tale profilo si differenzia dalla rinuncia all'eredità per cui è prevista l'applicazione della regola di cui all'art. 525 c.c. , che non è applicabile alla rinuncia all'azione di riduzione. ( cfr. Cass. 20/01/2009 n. 1373; Cass. 03/09/2013 n. 20143; Cass. 22/09/2000n. 12536;
Cass. n. 8001/2012). Pertanto dalla documentazione in atti depositata si evince che i legittimari della , dante causa Per_1 dell'odierno ricorrente, sono naturalmente il ricorrente medesimo ed il fratello Persona_3
, come peraltro dichiarato nel medesimo ricorso introduttivo del giudizio.
[...]
Pertanto la rinuncia all'azione viene espressa ai legittimari che non perdono la loro qualità e rinunciano in favore dei rispettivi figli legatari.
Da tali dati ne consegue che il ricorrente legittimamente è chiamato a rispondere quale erede della propria dante causa per l'indebito contestato. La presenza di due legittimari consente di accogliere la domanda del ricorrente di rispondere nella misura del 50% dell'indebito contestato, come da art. 754
c.c.
In ordine alla origine e sussistenza dell'indebito l'Ente ha dato ampia prova documentale , in atti depositata, circa la ricostituzione del 21/02/006 eseguita d'ufficio a seguito della quale si è determinata una significativa riduzione della prestazione. Tale conseguenza è stata dovuta a incrementi reddituali percepiti dal coniuge della de cuius a seguito di compravendite immobiliari concluse da quest'ultimo.
Sotto il profilo dell'interruzione di prescrizione, la documentazione in atti versata dall'ente resistente esclude che la pretesa dell'Ente possa considerarsi prescritta. Sussiste in atti una prima comunicazione del 13/04/2006 indirizzata alla dante causa del ricorrente odierno ed il piano di recupero dell'indebito del 01/10/2014 comunicato a quest'ultima, che ha provveduto a versare i bollettini sino all'anno del decesso ( 2017). Successivamente l' ha inviato al ricorrente la CP_1 richiesta di pagamento delle somme a titolo di indebito del 14/11/2023 e del 18/06/2024 e pertanto nella fattispecie nessuna prescrizione risulta decorsa. Sotto il profilo della acquisizione di somme indebitamente versate alla ricorrente l'Istituto ha documentato la percezione come richiesto dal ricorrente, con estratto cassetto previdenziale del Cittadino in riferimento alla titolare della pensione all'esame di giudizio.
Da parte del ricorrente non sono state versate altre prove documentali o contestazioni in riferimento CP_ alla sussistenza dell'indebito tali da smentire la legittimità del recupero eseguito dall' resistente. CP_ Il ricorso trova parziale accoglimento in riferimento al rimborso della somma richiesta dall' nella misura del 50% .
Considerata la posizione di legittimario del ricorrente che emerge dagli atti di giudizio , considerata CP_ la prova documentata di sussistenza dell'indebito e la notifica di atti interruttivi da parte dell' , alla luce della reciproca soccombenza, la spese di giudizio sono compensate tra le parti nella misura della metà. CP_ La rimanente metà viene posta a carico dell' e viene liquidata come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Ignazio Greco.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 7234/2024 R.G. promossa da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p. t., con ricorso depositato Controparte_7 in data 13/7/2024 , rigettata ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Accoglie parzialmente il ricorso e dispone per l'effetto che il ricorrente quale coerede, sia tenuto a rimborsare ex art. 754 c.c. il 50% della somma richiesta in pagamento da;
CP_1
Dichiara legittimo il recupero di indebito sulla pensione cat. PS n. 02035150 nei confronti del ricorrente, che tuttavia come coerede deve rimborsare la metà dell'indebito richiesto secondo art. 754 c.c. ;
Ritenuta la reciproca soccombenza compensa per metà le spese di giudizio tra le parti;
CP_ Condanna al pagamento della rimanente metà della spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA nella misura di legge con distrazione in favore del procuratore del ricorrente avv. Ignazio Greco.
Catania 23/122025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 26/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.7234/2025 R.G. promosso
DA
nato a [...] [...] e residente in [...]
20, c. f. rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Ignazio Greco come da C.F._1 procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania, via Santa Maria della Catena 143;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in
Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : indebito dell'erede
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 13/07/2024 parte ricorrente proponeva opposizione al CP_ provvedimento del 14/11/2023 con il quale gli veniva comunicato l'indebito pagamento della somma di euro 15.132,16 a favore della SI.ra , titolare della pensione cat. PS n. Persona_1
02035150, madre del ricorrente, in riferimento al periodo intercorso dall'01/01/1995 al 30/04/2002.
Tali somme venivano richieste in pagamento al ricorrente odierno quale erede della madre Per_1
nata a [...] il [...] e deceduta in Catania il 09/05/2017.
[...] CP_ Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso dinanzi il Comitato Provinciale di Catania. Il ricorrente evidenziava di non essere erede della atteso che in occasione della Persona_1 pubblicazione del testamento olografo della “de cuis” avvenuta il 06.03.2018 dinanzi il Notaio
aveva espressamente rinunciato all'eredità. Il ricorso proposto veniva Persona_2 rigettato dal in data 20/06/2024 ed in data18/06/2024 l' aveva Controparte_2 CP_1 reiterato al ricorrente la richiesta di pagamento della somma di euro 15.132,16 a titolo di recupero pr indebito pagamento, con avvertimento che l' in caso di omissione avrebbe proceduto al CP_1 recupero coattivo a mezzo agente della . Il ricorrente pertanto proponeva opposizione ai CP_3 provvedimenti di contestazione di indebito e richiesta di pagamento per recupero indebito del
14/11/2023 e 18/06/2024 nonché avverso la deliberazione del Comitato Provinciale del 20/06/2024.
A sostegno dell'opposizione proposta deduceva di non essere erede della , come Persona_1 sostenuto dall'Istituto Previdenziale e che su quest'ultimo ricadeva l'onere probatorio di dimostrare la qualità di erede del ricorrente odierno. Deduceva che dinanzi la documentazione depositata in atti e richiamata in ricorso, afferente la pubblicazione di testamento olografo avvenuta dinanzi notaio in data 06.03.2018, il ricorrente mai avrebbe potuto essere qualificato erede della propria madre. A sostegno di tale circostanza richiamava la dichiarazione di successione sottoscritta e presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente dai legatari contemplati nel testamento olografo e non già dal ricorrente odierno.
Sotto altro profilo eccepiva la prescrizione della pretesa dell'ente che aveva richiesto il recupero di somme indebitamente versate solo con lettera del 2023 in riferimento a ratei risalenti all'01/01/1995 sino al 30/04/2002, che dovevano considerarsi prescritti.
Deduceva altresì la mancanza in capo alla di redditi personali di importo superiore Persona_1 ai limiti stabiliti dalla legge che potevano giustificare l'indebito di cui contestava la fondatezza, contestava altresì la mancanza di prova della effettiva percezione della somma indebitamente pagata alla sulla pensione sociale ed anche tale circostanza doveva essere provata dall' Per_1 [...]
secondo la giurisprudenza intervenuta in materia di indebito. Contestava la presenza di CP_4
CP_ dolo nella condotta della propria madre tale da ingannare o indurre in errore , in ogni caso CP_ deduceva che anche la prova del dolo nella condotta della doveva essere fornita da Infine Per_1 evidenziava di non essere unico erede della in quanto figlio ma che anche il fratello Persona_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]
CP_ 121, poteva essere chiamato a corrispondere ad il 50% della somma richiesta in restituzione per l'indebito pagamento contestato . Chiedeva pertanto al Tribunale adito di dichiarare che il ricorrente CP_ non era tenuto al versamento della somma richiesta in pagamento dall' e di annullare i provvedimenti impugnati e l'attività di recupero dell'Ente; in via subordinata chiedeva l'applicazione CP_ dell'art. 754 c.c. e disporre il rimborso del 50% della somma contestata dall' quale coerede, con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l'Ente che contestava tutte le domande del ricorrente e le eccezioni sollevate in ricorso, deduceva la qualità di erede in capo al ricorrente ed evidenziava che la rinuncia dinanzi il notaio, documentata in atti, dell'azione di riduzione nei confronti dei legatari rappresentava un elemento concreto da cui dedurre la qualità di erede del ricorrente odierno.
Altresì dichiarava di avere svolto ricerche e di avere trovato i legatari della contemplati ti Per_1 nel testamento olografo, che con PEC inviata all'Istituto allegavano il testamento pubblicato e specificavano di rivestire la qualità di legatari e non di eredi. Pertanto l'Ente odierno resistente provvedeva a contestare l'indebito al figlio della “ de cuius”. Evidenziava che il ricorrente non aveva in giudizio prodotto atto di rinuncia all'eredità Deduceva l'infondatezza dell'eccepita prescrizione poiché l'indebito era stato notificato alla dante causa con comunicazione del 2006 e successivamente era stato attivato un piano di recupero dell'indebito in 60 rate mensili, corrisposte dalla con Per_1 bollettini mensili, fino alla data di decesso della dante causa. L'indebito era comunque sorto dall'acquisizione di redditi da parte della ricorrente e del marito in seguito alla compravendita di terreni agricoli, detti contratti erano stati stipulati dal marito della ricorrente in qualità di dante causa ed avevano determinato la riduzione e talvolta l'azzeramento della prestazione. L' insisteva CP_1 nella fondatezza e legittimità della richiesta di recupero di indebito, iniziata con provvedimento di ricostituzione del 21/02/2006 eseguito d'ufficio sulla pensione PS n.02035150 intestata alla madre del ricorrente odierno e che aveva determinato una significativa riduzione dell'importo di prestazione.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e di tutte le domande formulate dal ricorrente.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note autorizzate ed allegati documenti.
All'esito dell'udienza del 30/10/2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione e veniva fissata udienza del 07/11/2025. A seguito di tale udienza, come da verbale in atti depositato, sono state disposte le modalità di trattazione del giudizio ex art. 127 ter c.p.c con fissazione di termine perentorio per il deposito di note scritte. Le parti nulla hanno eccepito in ordine a tale modalità di trattazione entro il termine all'uopo assegnato dal legislatore.
Acquisite le note come in atti depositate, il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Il ricorso trova parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare, ai fini di decidere l'oggetto del giudizio, occorre valutare la qualità di erede del ricorrente, che non viene chiaramente esclusa da deposito di atto di rinuncia all'eredità della propria dante causa. Il ricorrente piuttosto richiama la pubblicazione del testamento olografo, avvenuta in data 06.03.2018 dinanzi il notaio , come da documentazione offerta dal Persona_2 ricorrente e richiamata dalla stessa parte resistente che nella memoria di propria costituzione, che riporta testualmente l'estratto della rinuncia del ricorrente ad ogni eventuale azione di riduzione della successione in questione nei confronti del proprio figlio, anche in riferimento al legato riportato nel testamento olografo, allegato agli atti depositati dal ricorrente. Detto estratto espressamente recita : “
i signori e , altresì, espressamente rinunciano , Persona_3 Parte_1 reciprocamente e nei confronti dei rispettivi figli signori , infra Controparte_5 generalizzato, e ad ogni eventuale azione di riduzione scaturente Parte_2 dalla successione de quo, anche con riferimento agli atti di liberalità ( diretta e/o indiretta) nonché agli atti di disposizione a titolo gratuito realizzati in vita dalla de cuius in favore di alcuno di essi, con in particolare riferimento , comunque, all'azione di riduzione eventualmente spettante in riferimento al superiore testamento ai comparenti e , nei Persona_3 Parte_1 confronti dei legatari.”
Pertanto con detta dichiarazione di rinuncia all'azione di riduzione da parte del ricorrente odierno e del , fratello del ricorrente odierno , come si evince dal ricorso medesimo e Persona_3 dalla documentazione in atti versata, i legittimari non rinunciano automaticamente all'eredità. La loro manifestazione di volontà è finalizzata alla rinuncia a promuovere l'azione di riduzione nei confronti del legatari . La rinuncia alla azione di riduzione , rappresenta un rimedio concesso ai legittimari ( nella fattispecie i legittimari sono i figli della dante causa ), diretta a reintegrare Per_1 le quote ad essi spettanti, che siano state lese per effetto di donazioni o disposizione testamentarie
(come nel caso all'esame) che hanno ad oggetto beni immobili.
La rinuncia alla azione di riduzione è distinta dalla rinuncia all'eredità perché con la prima il legittimario che sia stato chiamato all'eredità perde solo il diritto di ottenere la quota di riserva ma non modifica in alcun modo la delazione ereditaria. Inoltre la rinuncia all'eredità prevede un requisito di forma di cui all'art. 519 c.c. per l'importanza dell'atto posto in essere e per l'esigenza di garantire i terzi di fronte a tale modifica, invece la rinuncia all'azione di riduzione non è soggetta a requisiti di forma. Quest'ultima può essere anche espressa con manifestazione di volontà inequivoca e con un comportamento che può precludere l'esercizio in giudizio dell'azione di riduzione. Inoltre la rinuncia all'azione di riduzione è irrevocabile ( soprattutto a tutela della circolazione dei beni oggetto dell'eredità relitta) ed anche sotto tale profilo si differenzia dalla rinuncia all'eredità per cui è prevista l'applicazione della regola di cui all'art. 525 c.c. , che non è applicabile alla rinuncia all'azione di riduzione. ( cfr. Cass. 20/01/2009 n. 1373; Cass. 03/09/2013 n. 20143; Cass. 22/09/2000n. 12536;
Cass. n. 8001/2012). Pertanto dalla documentazione in atti depositata si evince che i legittimari della , dante causa Per_1 dell'odierno ricorrente, sono naturalmente il ricorrente medesimo ed il fratello Persona_3
, come peraltro dichiarato nel medesimo ricorso introduttivo del giudizio.
[...]
Pertanto la rinuncia all'azione viene espressa ai legittimari che non perdono la loro qualità e rinunciano in favore dei rispettivi figli legatari.
Da tali dati ne consegue che il ricorrente legittimamente è chiamato a rispondere quale erede della propria dante causa per l'indebito contestato. La presenza di due legittimari consente di accogliere la domanda del ricorrente di rispondere nella misura del 50% dell'indebito contestato, come da art. 754
c.c.
In ordine alla origine e sussistenza dell'indebito l'Ente ha dato ampia prova documentale , in atti depositata, circa la ricostituzione del 21/02/006 eseguita d'ufficio a seguito della quale si è determinata una significativa riduzione della prestazione. Tale conseguenza è stata dovuta a incrementi reddituali percepiti dal coniuge della de cuius a seguito di compravendite immobiliari concluse da quest'ultimo.
Sotto il profilo dell'interruzione di prescrizione, la documentazione in atti versata dall'ente resistente esclude che la pretesa dell'Ente possa considerarsi prescritta. Sussiste in atti una prima comunicazione del 13/04/2006 indirizzata alla dante causa del ricorrente odierno ed il piano di recupero dell'indebito del 01/10/2014 comunicato a quest'ultima, che ha provveduto a versare i bollettini sino all'anno del decesso ( 2017). Successivamente l' ha inviato al ricorrente la CP_1 richiesta di pagamento delle somme a titolo di indebito del 14/11/2023 e del 18/06/2024 e pertanto nella fattispecie nessuna prescrizione risulta decorsa. Sotto il profilo della acquisizione di somme indebitamente versate alla ricorrente l'Istituto ha documentato la percezione come richiesto dal ricorrente, con estratto cassetto previdenziale del Cittadino in riferimento alla titolare della pensione all'esame di giudizio.
Da parte del ricorrente non sono state versate altre prove documentali o contestazioni in riferimento CP_ alla sussistenza dell'indebito tali da smentire la legittimità del recupero eseguito dall' resistente. CP_ Il ricorso trova parziale accoglimento in riferimento al rimborso della somma richiesta dall' nella misura del 50% .
Considerata la posizione di legittimario del ricorrente che emerge dagli atti di giudizio , considerata CP_ la prova documentata di sussistenza dell'indebito e la notifica di atti interruttivi da parte dell' , alla luce della reciproca soccombenza, la spese di giudizio sono compensate tra le parti nella misura della metà. CP_ La rimanente metà viene posta a carico dell' e viene liquidata come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Ignazio Greco.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 7234/2024 R.G. promossa da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p. t., con ricorso depositato Controparte_7 in data 13/7/2024 , rigettata ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Accoglie parzialmente il ricorso e dispone per l'effetto che il ricorrente quale coerede, sia tenuto a rimborsare ex art. 754 c.c. il 50% della somma richiesta in pagamento da;
CP_1
Dichiara legittimo il recupero di indebito sulla pensione cat. PS n. 02035150 nei confronti del ricorrente, che tuttavia come coerede deve rimborsare la metà dell'indebito richiesto secondo art. 754 c.c. ;
Ritenuta la reciproca soccombenza compensa per metà le spese di giudizio tra le parti;
CP_ Condanna al pagamento della rimanente metà della spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA nella misura di legge con distrazione in favore del procuratore del ricorrente avv. Ignazio Greco.
Catania 23/122025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo