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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3271/2024 R.G., promossa da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ) e Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Emiliano Cavallo ed Antonella Pecorara
- attori-
contro
C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Elvira Prencipe
- convenuta- e con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di (C.F. e P.I. , rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_2 P.IVA_2
Emiliano Cavallo ed Antonella Pecorara
- interveniente volontario -
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 8.11.2024, , Parte_2 Parte_1 Pt_4
e convenivano in giudizio
[...] Parte_3 Controparte_3 deducendo il mancato pagamento, da parte di quest'ultima, dei canoni locatizi scaduti dall'1.1.2023 al 31.12.2024 (per l'importo complessivo di € 29.925,00), dovuti in forza dei due contratti di locazione ad uso commerciale, stipulati tra le parti rispettivamente in data
4.2.2004 e in data 4.2.2007, aventi ad oggetto le due metà dell'immobile, sito in Ragusa, S.P. Beddio – Tresauro – Piombo, costituito al piano terra da un capannone coperto di 250 mq, una camera di 25 mq, wc, al primo piano da una camera di circa 25 mq, esternamente circa 500 mq;
parte intimante chiedeva, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto per morosità, mentre non formulava istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 664 c.p.c.. In data 28.11.2024, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la società CP_2
quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, avendo, con atto pubblico
[...]
pagina 1 di 2 del 13.11.2024, acquistato la proprietà dell'intero immobile locato;
in tale veste, il terzo interventore formulava conclusioni in tutto identiche a quelle degli intimanti.
La società intimata, costituitasi in giudizio Controparte_3 nella sua fase sommaria, si opponeva alla convalida dello sfratto, per le ragioni meglio esplicitate in comparsa e ulteriormente specificate in udienza. In data 3.12.2024, il giudice, emessa la chiesta ordinanza non impugnabile di rilascio, disponeva l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nonché il mutamento del rito, assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. In vista dell'udienza cartolare ex art. 420 c.p.c. del 21.2.2025, le parti congiuntamente producevano verbale di mediazione del 10.1.2025, da cui risultava il raggiungimento tra le stesse di un accordo transattivo, atto ad eliminare ogni ragione di contrasto tra le parti, in relazione all'oggetto del contendere nel presente giudizio. Va dunque resa conforme declaratoria, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3271/2024 R.G.,
DICHIARA cessata la materia del contendere. COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, in data 19.6.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3271/2024 R.G., promossa da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ) e Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Emiliano Cavallo ed Antonella Pecorara
- attori-
contro
C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Elvira Prencipe
- convenuta- e con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di (C.F. e P.I. , rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_2 P.IVA_2
Emiliano Cavallo ed Antonella Pecorara
- interveniente volontario -
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 8.11.2024, , Parte_2 Parte_1 Pt_4
e convenivano in giudizio
[...] Parte_3 Controparte_3 deducendo il mancato pagamento, da parte di quest'ultima, dei canoni locatizi scaduti dall'1.1.2023 al 31.12.2024 (per l'importo complessivo di € 29.925,00), dovuti in forza dei due contratti di locazione ad uso commerciale, stipulati tra le parti rispettivamente in data
4.2.2004 e in data 4.2.2007, aventi ad oggetto le due metà dell'immobile, sito in Ragusa, S.P. Beddio – Tresauro – Piombo, costituito al piano terra da un capannone coperto di 250 mq, una camera di 25 mq, wc, al primo piano da una camera di circa 25 mq, esternamente circa 500 mq;
parte intimante chiedeva, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto per morosità, mentre non formulava istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 664 c.p.c.. In data 28.11.2024, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la società CP_2
quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, avendo, con atto pubblico
[...]
pagina 1 di 2 del 13.11.2024, acquistato la proprietà dell'intero immobile locato;
in tale veste, il terzo interventore formulava conclusioni in tutto identiche a quelle degli intimanti.
La società intimata, costituitasi in giudizio Controparte_3 nella sua fase sommaria, si opponeva alla convalida dello sfratto, per le ragioni meglio esplicitate in comparsa e ulteriormente specificate in udienza. In data 3.12.2024, il giudice, emessa la chiesta ordinanza non impugnabile di rilascio, disponeva l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nonché il mutamento del rito, assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. In vista dell'udienza cartolare ex art. 420 c.p.c. del 21.2.2025, le parti congiuntamente producevano verbale di mediazione del 10.1.2025, da cui risultava il raggiungimento tra le stesse di un accordo transattivo, atto ad eliminare ogni ragione di contrasto tra le parti, in relazione all'oggetto del contendere nel presente giudizio. Va dunque resa conforme declaratoria, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3271/2024 R.G.,
DICHIARA cessata la materia del contendere. COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, in data 19.6.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 2 di 2