Ordinanza cautelare 26 settembre 2025
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02152/2026REG.PROV.COLL.
N. 06902/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6902 del 2025, proposto dall’ Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dall’Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
l’-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Germano Scarafiocca e Michele Susini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 283/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. IO IM RA e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellata, -OMISSIS- “-OMISSIS-” -imprenditore attivo nel settore del trasporto di materiali inerti, con ricorso introduttivo, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, il provvedimento interdittivo antimafia, prot. n. -OMISSIS- del 22.7.2021 -oltre agli ulteriori atti conseguenziali adottati dall’Albo Gestori Ambientali, oggetto di motivi aggiunti - emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Pisa.
1.1. L’Amministrazione ha tratto elementi indiziari per disporre il provvedimento interdittivo -tra l’altro- dagli atti giudiziari emersi nell’ambito delle indagini avviate dalla P.G., (p.p. n. -OMISSIS-/2020) i cui dettagli sono stati specificati anche nella interdittiva 2.7.2024, prot. -OMISSIS-. In quest’ultimo provvedimento si fa riferimento all’operazione -OMISSIS-, segmento -OMISSIS- (p.p. n. -OMISSIS-/2020) della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, dove il titolare dell’impresa risultava indagato, unitamente ad altri soggetti controindicati (v. pg. 1 interdittiva prot. -OMISSIS- del 2.7.2024, primo Rilevato).
1.2. In particolare, la prima interdittiva – i cui fatti secondo la prospettazione del ricorrente sono sovrapponibili anche a quella del 2024 citata - si fonda su elementi emersi nell’ambito di una vasta inchiesta condotta dal tale Direzione sull’illecito smaltimento dei residui industriali della lavorazione del cuoio nel comprensorio di -OMISSIS-, ad opera di aziende risultate contigue a contesti di criminalità organizzata, sarebbe emersa, in sostanza, una “contiguità compiacente” tra l’impresa odierna appellata e le imprese facenti capo ai soggetti indagati (-OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l.), con conseguente rischio di permeabilità al condizionamento mafioso da parte della prima.
1.3. L’impresa ricorrente in prime cure ha dedotto, quali motivi di ricorso, la violazione degli artt. 84, co 4, 89 bis , 91 e 94 del d. lgs. n. 159 del 2011; l’eccesso di potere per carenza dei presupposti e di motivazione; l’erronea valutazione dei fatti caratterizzata da illogicità e irragionevolezza; oltre che per carenza di istruttoria e di motivazione.
1.4. In particolare, essa ha stigmatizzato la mancanza dei presupposti per l’informativa antimafia impugnata, essendosi il Prefetto basato unicamente sugli atti d’indagine della Procura, senza svolgere un autonomo apprezzamento dei provvedimenti assunti in sede penale, dai quali comunque non si ricaverebbe alcuna evidenza circa i presunti contatti del ricorrente con esponenti della criminalità organizzata, o circa il suo coinvolgimento nell’episodio di minacce citato nell’interdittiva.
1.5. Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Firenze e l’ANAC si sono costituiti nel primo grado di giudizio per resistere al ricorso.
2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 3 novembre 2021, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti adottati dall’Albo Gestori Ambientali in conseguenza dell’interdittiva.
2.1. Si è costituita nel primo grado di giudizio la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Firenze, eccependo la propria estraneità al giudizio.
2.2. Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 24 novembre 2021, il primo giudice ha accolto l’istanza cautelare in considerazione della “prossima pronuncia dell’Autorità giudiziaria penale sulla richiesta di ammissione della ricorrente alla misura ex art. 34 bis , d.lgs. n. 159/2011”. Infatti, l’impresa ricorrente, in data 7 ottobre 2021, aveva nelle more proposto, dinanzi al Tribunale della prevenzione di Firenze, ricorso ex art. 34 bis , comma 6, d.lgs. 159/2011 per l’applicazione della misura del controllo giudiziario. Indi, il Tribunale di Firenze, Ufficio Misure di Prevenzione, con decreto -OMISSIS-, depositato in data 1° dicembre 2021, ha accolto la richiesta ex art. 34 bis , d.lgs. 159/2011, assoggettando l’impresa al controllo giudiziario “per il periodo di anni uno, con sospensione del termine di cui all’art. 92, comma 2, d.lgs., 159/2011 e degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia ex art. 94, d.lgs. 159/2011”.
2.3. Conclusosi favorevolmente per l’impresa il controllo giudiziario, la stessa, nel dicembre del 2022, ha chiesto la reiscrizione alla White list ; negata dalla Prefettura di Pisa in data 5.3.2024.
2.4. Infine, con provvedimento del 2.7.2024, sul rilievo della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero a carico dell’odierno appellato, la Prefettura di Pisa ha emesso una nuova interdittiva, che è stata impugnata con i secondi motivi aggiunti, depositati l’11.7.2024.
2.5. Con la sentenza n. 283/2025, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, ha: i) dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti; ii) accolto nei sensi di cui in motivazione il secondo ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto ha annullato il provvedimento del Prefetto di Pisa del 2 luglio 2024.
2.6. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno, con un unico motivo rubricato “violazione del canone ermeneutico prognostico del “più probabile che non”, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso, proposto in prime cure.
2.7. Si è costituita l’impresa appellata che, con un’articolata memoria difensiva e nella successiva memoria depositata il 12.1.2026, ha chiesto la reiezione dell’appello, anche alla luce della nota 2.1.2026 (v. doc. n. 4), da cui risulta che l’appellata è stata inserita nell’elenco delle imprese iscritte alla c.d. White List .
2.8. Con l’ordinanza n. 3499 del 25.9.2025 il Collegio ha respinto la domanda cautelare proposta ex art. 98 c.p.a. dal Ministero dell’interno.
2.9. Infine, nell’udienza del 12.2.2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello proposto dal Ministero dell’Interno, che con l’unico motivo ha lamentato l’erronea applicazione delle norme dettate in materia antimafia da parte del primo giudice, non risulta fondato.
4. L’oggetto dell’odierno gravame, come è stato anche evidenziato da entrambe le parti, ruota essenzialmente sul rapporto intercorrente tra il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, conclusosi favorevolmente per la parte odierna appellata, e le successive valutazioni che sono state effettuate dal Prefetto, nell’ambito delle proprie prerogative, ai fini dell’aggiornamento dell’interdittiva antimafia emessa nel 2021.
5. L’impugnato provvedimento interdittivo del 2 luglio 2024 si fonda, oltre che sulla relazione finale dell’amministratore giudiziario - che, malgrado abbia espresso una valutazione sostanzialmente positiva in ordine al controllo svolto, avrebbe lasciato trasparire (v. pag. 2) un quadro informativo non definito delle vicende fattuali che hanno coinvolto l’impresa -, sulla richiesta di rinvio a giudizio del titolare dell’impresa appellata (nell’ambito del proc. pen. n. -OMISSIS-/20), intervenuta, a dire dell’Amministrazione appellante (cfr. pag. 10 ricorso), successivamente al deposito della relazione positiva dell’Amministrazione giudiziario, la quale configurerebbe un elemento non privo di novità riguardo ai fatti posti a sostegno della originaria informativa.
5.1. La Prefettura di Pisa ha, in particolare, evidenziato nel medesimo atto che il Tribunale di Firenze, con il decreto depositato il 23 dicembre 2022, nel dichiarare la conclusione del controllo giudiziario, pur manifestando una valutazione “sostanzialmente positiva, in ordine all’esito del controllo giudiziario svolto”, ha precisato, che “si può ragionevolmente affermare che la verifica eminentemente documentale svolta relativamente agli aspetti formali ed economico-contabili della gestione che si ritiene al contempo doveroso rilevare offre un quadro informativo parziale non potendo la stessa cogliere tutte le attività che riguardano elementi non meramente documentali dell’impresa, non ha fatto emergere elementi degni ai fini dell’attività di controllo svolta” (così pag. 2).
5.2.Nel medesimo decreto dichiarativo della conclusione del controllo giudiziario, il Tribunale di Sorveglianza ha, poi, posto in risalto anche alcuni passaggi della predetta relazione finale dell’amministratore giudiziario, laddove si legge: “il controllo posto in essere è stato necessariamente limitato alle attività imprenditoriali e, anche attesi i limitati poteri dell’amministratore giudiziario, non ha avuto ad oggetto i rapporti personali del [titolare dell’-OMISSIS-] con i signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, soggetti tutti indicati come concorrenti nel reato di cui agli art. 531 bis c.p., 629 cpv c.p. e 416 bis c.p.”.
5.3. Inoltre, si legge nel provvedimento, oggetto del ricorso in primo grado che, nel decreto dichiarativo della conclusione del controllo giudiziario n. -OMISSIS-, sopra richiamato, non vi sarebbe alcun riferimento alla sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, sottolineandosi altresì che l’esito del controllo giudiziario concluso offre - come ricordato dallo stesso amministratore giudiziario - un “quadro informativo parziale”, che tiene conto di un periodo di tempo limitato ed è riferito, nella sostanza, ad elementi contabili e documentali.
5.4. Sulla base di tali elementi, la Prefettura, ritenuto aggravato il quadro fattuale ed indiziario che aveva già portato, nel 2021, ad emanare una prima informazione interdittiva antimafia nei confronti della parte appellata, ha confermato la persistenza del pericolo di condizionamento della stessa da parte della criminalità organizzata, ritenendo la richiesta di rinvio a giudizio un fatto sopravvenuto che avrebbe aggravato la posizione del titolare dell’-OMISSIS-: gli elementi indiziari, evidenziati dalla Prefettura nel provvedimento impugnato, andrebbero, a dire dell’Amministrazione, ben oltre il procedimento penale in cui risulta imputato il titolare dell’-OMISSIS- e lo stesso operato dell’amministratore giudiziario, confermando l’elevato potenziale infiltrativo da parte della criminalità organizzata.
5.5. E così, conclude l’Amministrazione appellante, il giudice di prime cure non avrebbe applicato correttamente, alla concreta fattispecie, il costante orientamento del giudice amministrativo, secondo cui i presupposti della misura del controllo giudiziario e della misura interdittiva non sono affatto coincidenti, né vi è un automatismo di implicazione valutativa tra lo scrutinio svolto, rispettivamente, dall’Amministrazione e dal Giudice penale (Cons. Stato, sent. nn. 338, 1049 del 2021 e 9021 del 2022).
6. La tesi dell’amministrazione appellante non può essere condivisa, dovendosi confermare le argomentazioni svolte dal primo giudice, a cominciare dal pertinente rinvio ad un recente precedente di questa Sezione in cui è stato analizzato funditus il rapporto intercorrente tra il controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, conclusosi favorevolmente per l’impresa, e le successive valutazioni effettuate dal Prefetto, nell’ambito delle proprie prerogative, ai fini dell’aggiornamento dell’interdittiva antimafia (sent. 21 gennaio 2025, n. 427), affermandosi in particolare la sussistenza in capo alla Prefettura di un “obbligo motivazionale specifico, in ordine alla perdurante attualità degli elementi indiziari a suo tempo posti a base dell’informativa, ovvero al riscontro di elementi nuovi ed ulteriori”.
7. Deve in primo luogo osservarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza (cfr., recentemente, Cassazione penale, Sez. II, 23 gennaio 2026, n. 5934), il controllo giudiziario persegue l’obiettivo di recuperare l’impresa gravata da indizi di condizionabilità mafiosa al circuito dell’economia sana: obiettivo che connota sia i presupposti di ammissione al controllo, attraverso la prognosi di riallineamento dell’impresa ai canoni dell’economia legale che deve essere formulata dal Giudice della prevenzione (secondo la sentenza citata, infatti, “in caso di richiesta di controllo giudiziario volontario avanzata ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, D.lgs. n. 159 del 2011, la verifica demandata al Tribunale competente in tema di misure di prevenzione si snoda lungo le seguenti due direttrici: a) il carattere occasionale dell’agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione; b) la concreta possibilità dell’impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose”), sia l’esito dello stesso, dovendo il Tribunale della Prevenzione, qualora dalle relazioni dell’amministratore giudiziario emerga che l’impresa controllata ha portato proficuamente a termine il percorso di risanamento, dare atto che la “messa alla prova” si è conclusa positivamente e che l’obiettivo bonificante è stato efficacemente raggiunto.
8. Ove ciò accada – e non può negarsi che tanto si è verificato nella vicenda in esame, avendo il Tribunale della Prevenzione, con il decreto del 14 dicembre 2022, depositato il 23 dicembre 2022, dato atto, sulla scorta della relazione conclusiva dell’amministratore giudiziario, di “una valutazione sostanzialmente positiva in ordine all’esito del controllo giudiziario svolto” e che non sono emerse “criticità da segnalare” – e pur nella considerazione dei limiti conoscitivi propri dello strumento in esame, non potendo i poteri istruttori dell’amministratore giudiziario travalicare i confini dell’attività imprenditoriale “ufficiale” e delle relative rappresentazioni contabili, non può ritenersi rispondente ad una corretta - dal punto di vista dell’adeguatezza istruttoria e della esaustività motivazionale - modalità di esercizio del potere di aggiornamento che fa capo al Prefetto a valle del controllo giudiziario quella che si limiti a ribadire l’originaria prognosi interdittiva, senza confrontarne i presupposti con gli elementi positivi emersi a conclusione del periodo di osservazione e monitoraggio: come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 109 del 17 luglio 2025, riprendendo anche la giurisprudenza della Sezione (sentenze 31 luglio 2024, n. 6880 e 16 giugno 2022, n. 4912), “il prefetto non può ignorare gli esiti del controllo, dovendo puntualmente valutare (con onere motivazionale rinforzato) se il compiuto percorso abbia dato luogo, o meno, alla recisione dei rapporti con le organizzazioni criminali e, dunque, se i risultati della misura costituiscano effettivamente una di quelle sopravvenienze rilevanti ai fini dell’aggiornamento”.
9. Invero, non può ritenersi che le risultanze del controllo giudiziario siano nella specie del tutto prive di significatività in ordine alla presa di distanza dell’impresa dalle dinamiche ed influenze mafiose: sebbene infatti, come si è detto, siano rimasti al di fuori dello spettro conoscitivo dell’amministratore giudiziario i rapporti personali del titolare dell’-OMISSIS- con i soggetti controindicati (ed in particolare con quelli con i quali il medesimo risulta coimputato nel procedimento penale n. -OMISSIS-/2020 R.G.N.R.), lo stesso decreto conclusivo del controllo dà atto, tra l’altro, che, dopo l’interruzione dei rapporti con le imprese (-OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l.) coinvolte nella medesima indagine penale, “l’-OMISSIS- (…) non ha subito pregiudizi ed ha, anzi, incrementato i volumi d’affari con altri clienti ed i fatturati complessivi del secondo semestre del 2021 nonché quelli del 2022 hanno registrato un consistente “trend” di crescita”.
Tale osservazione, letta in relazione al carattere necessariamente “occasionale” dei tentativi di agevolazione, integrante uno dei presupposti per l’ammissione al controllo giudiziario, non può non deporre ragionevolmente, in mancanza di convincenti elementi di segno contrario, nel senso della emancipazione dell’impresa dall’influenza mafiosa, avendo essa dimostrato di non dipendere, ai fini della sua operatività e redditività, da collegamenti imprenditoriali controindicati.
10. La Prefettura di Pisa, per contro, ha concentrato le sue valutazioni sulla situazione quo ante rispetto al controllo giudiziario ed al suo esito, ponendo a base della rinnovata interdittiva elementi indiziari sostanzialmente coincidenti con quelli posti a fondamento dell’originario provvedimento preventivo: il presunto elemento di novità, rappresentato dalla richiesta di rinvio a giudizio del 21 novembre 2022 nei confronti del titolare dell’-OMISSIS- per i reati oggetto della suddetta indagine penale, non possiede in realtà alcuna specifica attitudine attualizzante, potendo la suddetta richiesta accrescere il livello di attendibilità storica della iniziale prognosi infiltrativa, ma non sminuire il carattere occasionale dei tentativi di agevolazione dalla stessa desumibili e, soprattutto, la rilevanza sanante del controllo giudiziario intervenuto e positivamente conclusosi nelle more.
11. Deve quindi concludersi nel senso che anche nel caso in esame, come nella fattispecie esaminata dalla Sezione con il precedente citato (sentenza n. 427/2025), la Prefettura di Pisa “avrebbe dovuto motivare in maniera adeguata le ragioni per le quali, l’ammissione e la successiva revoca del beneficio del controllo giudiziario, non potevano essere ritenute idonee a superare gli elementi di pregiudizio posti a fondamento della valutazione di permeabilità criminale dell’impresa”.
12. In conclusione, l’appello deve essere respinto, ferme rimanendo le successive determinazioni dell’Amministrazione in sede di eventuale riedizione del potere.
13. Le spese del giudizio di appello possono essere compensate, in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche nominativamente indicati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA De LI, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
IO IM RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IM RA | NA De LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.