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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/05/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 665/2024, pubblicata il 18/01/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in PIAZZA LINA BO BARDI, 3 20100 MILANO, con il patrocinio dell'avv. NICASTRO ARMANDO, elettivamente domiciliata in PIAZZA A.
DIAZ, 1 MILANO presso lo Studio dell'avv. NICASTRO ARMANDO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in VIA NAZIONALE 26 85021 AVIGLIANO, con il patrocinio dell'avv. DE
BONIS SALVATORE, elettivamente domiciliata in VIA GANDHI N. 22 POTENZA, presso lo Studio dell'avv. DE BONIS SALVATORE, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 665/2024, pubblicata il
18/01/2024, in materia di “Leasing”.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria domanda ed accezione, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, 6^ sezione civile, G.U. dott.ssa Maria Josè
Meola, n. 665/2024 pubblicata il 18/01/2024, rep. n. 448/2024 del 18/01/2024, resa nella causa iscritta al RGN 21615/2022, non notificata e, per l'effetto: (i) accogliere le domande rassegnate da in primo grado e qui di seguito trascritte: Parte_1
del contendere, respingere le domande tutte azionate ex adverso poiché infondate in fatto e in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE Accertato il mancato pagamento della somma di € 25.698,66 per i titoli dedotti in narrativa, condannare la (c.f. ) al pagamento, Controparte_1 P.IVA_2
in favore della convenuta, della predetta somma oltre interessi convenzionali di mora dal dì del dovuto al saldo. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda avversaria e salvo gravame, fermo l'accertamento di cui al capo che precede, dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito della (c.f. Controparte_1
) e il credito di per come accertati giudizialmente. P.IVA_2 Parte_1
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art. art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/10 in considerazione dell'uso di collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difese nel corpo dell'atto.
(ii) condannare parte appellata a restituire a parte appellante tutto quanto pagato in esecuzione della sentenza gravata.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano così provvedere:
1. per tutte le causali dedotte, rigettare l'appello proposto da , in persona legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con atto di citazione notificato il 17.07.2024, perché inammissibile ed infondato,
e rigettare tutte le domande ivi formulate dall'appellante nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, perché del pari inammissibili ed infondate;
2. condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio. In via istruttoria: occorrendo, in ragione di quanto evidenziato al punto II.2 dell'esposizione in diritto della comparsa di costituzione e risposta, come già fato all'udienza del dì 11.02.2025, chiede l'ammissione della prova testimoniale capitolata, nel primo grado di giudizio, da CP_1
pagina 2 di 13 s.r.l. con la propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c. o, in subordine, dei capitoli di prova di cui ai nn. 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) della prefata memoria;
capitoli di prova, questi, integralmente ripetuti e trascritti nella comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, conveniva avanti Controparte_1
al Tribunale di Milano esponendo a sostegno delle proprie Parte_1
domande: di aver concluso con la convenuta, in data 10.8.2020, il contratto di locazione finanziaria n. A1C04303, avente ad oggetto un trattore stradale CNG/LNG IVECO
AS440S47T/P LNG TRAT. telaio WJMM62AT00C407056 (doc. nn. 3 e 9), CP_2
Parte alimentato con gas naturale LNG;
che la predetta locazione finanziaria prevedeva che si impegnava ad acquistare e concedere in godimento il bene alla la quale si Controparte_1 obbligava a versare alla concedente un anticipo di € 11.903,64 più IVA (regolarmente versato)
e al pagamento, a decorrere dal 10.9.2020, di 60 rate mensili dell'importo di € 1.766,50 più
IVA ciascuna, oltre ad € 104,75 mensili più IVA, per servizi assicurativi, ed € 693,34 mensili più IVA, per servizi prestazioni;
che con p.e.c. del 12.11.2021 rappresentava a Controparte_1
Parte
che il contratto di leasing tra loro intercorso era divenuto eccessivamente oneroso, a causa dello straordinario ed imprevedibile incremento del costo del gas LNG ad € 1,70 per chilo (a fronte dell'iniziale prezzo di € 0,60 per chilo); che la società attrice proponeva pertanto un'equa modifica del contratto (doc. nn. 4 e 5) alle seguenti condizioni: - sostituzione del trattore stradale , oggetto del contratto, con altro trattore stradale, avente medesime CP_2
caratteristiche tecniche ed eventualmente anche medesimo chilometraggio, con alimentazione a diesel (cat. EURO 6); - in subordine, sospensione del pagamento delle rate mensili a maturare, in attesa di una congrua riduzione del prezzo del gas LNG, con ripristino di una situazione similare a quella quo ante (stante l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'aumento del prezzo del gas in parola), con connesso diritto della concedente di ritirare il trattore ed di trattenerlo per tutta la durata della richiesta sospensione;
che, con la medesima p.e.c., si Controparte_1
dichiarava comunque disponibile anche ad una diversa soluzione transattiva della questione e precisava che, in mancanza, si sarebbe vista costretta a domandare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta;
che, a fronte di tali richieste, con propria p.e.c. del
Parte 30.11.2021, si dichiarava indisponibile a qualsivoglia soluzione transattiva della controversia (doc. n. 6); che per le motivazioni di cui sopra, sin dal 6.11.2021 Controparte_1
non poteva più utilizzare il trattore stradale oggetto del contratto di leasing, anche perchè, per effetto del conflitto tra Russia e Ucraina, il prezzo del gas LNG, aveva subito un ulteriore pagina 3 di 13 rincaro, giungendo ad € 2,48 per chilo e la società utilizzatrice aveva stimato che l'uso del citato mezzo avrebbe comportato una perdita di € 200,00 circa per singolo viaggio, con perdita mensile complessiva di € 4.000,00 circa;
che ciò avrebbe implicato costi complessivi, per singolo viaggio, superiori ai ricavi derivanti dai compensi corrisposti dalla società committente;
Parte che con p.e.c. del 18.5.2022, stante l'indisponibilità di a qualsivoglia Controparte_1 modifica del contratto, ribadiva alla concedente la propria disponibilità all'immediata restituzione del trattore stradale;
che la società attrice chiedeva quindi all'adito Tribunale di pronunciare la risoluzione del contratto di locazione finanziaria sottoscritto tra le parti per sopravvenuta eccessiva onerosità dello stesso, con effetto retroattivo della risoluzione al giorno
12.11.2021 o, in subordine, con quella diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
che CP_1
chiedeva inoltre al Tribunale di dichiarare che, a far data dalla pronunciata risoluzione del contratto di locazione finanziaria, la stessa nulla doveva a Controparte_3
in forza del citato contratto e di condannare al risarcimento Controparte_3
dei danni in favore della danni da determinarsi in corso di causa ovvero da Controparte_1
liquidarsi in separata sede, in dipendenza dal comportamento processuale di controparte.
Si costituiva in giudizio la società contestando le domande Parte_1
avversarie e chiedendone il rigetto. La convenuta esponeva di essere un intermediario finanziario, che, nello svolgimento della sua attività, in data 10.08.2020, aveva stipulato con il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il trattore stradale Iveco Stralis, CP_1 alimentato a gas naturale liquefatto (NLG) oggetto di causa, con facoltà per l'utilizzatrice di acquistare il bene al termine della locazione, mediante l'esercizio dell'opzione di acquisto;
che il bene veniva regolarmente consegnato a come da verbale di constatazione e Controparte_1
accettazione, debitamente sottoscritto (all. 4); che nel corso del rapporto contrattuale la società utilizzatrice si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni periodici, per complessivi € 16.278,50; che in ragione di detto inadempimento, avvalendosi Parte_1 della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12.1 n. I) di cui alle condizioni generali di contratto, comunicava all'utilizzatrice la risoluzione del contratto, invitandola alla restituzione del bene ed al pagamento di quanto contrattualmente dovuto in forza della risoluzione, importo
Parte pari a complessivi € 70.063,36, come da fattura n. LFC48571 del 30/05/2022 (all. 7); che , rientrata poi in possesso del mezzo, lo alienava al prezzo di € 64.596,00 (all. 8), restando creditrice, al netto del ricavato dalla vendita del bene, dell'importo di € 25.698,66 in linea Parte capitale, oltre interessi convenzionali di mora;
che formulava quindi con la comparsa di costituzione domanda ex art. 186 ter c.p.c., per l'emissione di ordinanza ingiunzione di condanna al pagamento della somma di € 25.698,66, oltre interessi di mora e spese legali;
che pagina 4 di 13 la convenuta chiedeva al Tribunale, in via subordinata, di compensare l'eventuale credito
Parte vantato da con il credito di . CP_1
Con sentenza n. 665/2024, pubblicata il 18.1.2024, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, Controparte_1
Parte rilevando che tale domanda era stata formulata prima della domanda di di risoluzione per inadempimento e rilevando che la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta era fondata, essendo stata provato l'incremento esponenziale del prezzo del gas LNG. Sul piano giuridico, tale straordinario ed imprevedibile incremento del costo del gas aveva alterato l'equilibrio del sinallagma contrattuale e, in particolare, il rapporto di corrispettività economica tra i due arricchimenti delle parti, con riduzione\azzeramento delle possibilità per CP_1
di godere del bene concessole in locazione finanziaria. I costi che si era trovata
[...] CP_1
a dover sostenere per effettuare i trasporti di generi alimentari in favore della committente Fast
Road S.r.l. erano infatti divenuti di gran lunga superiori ai ricavi.
Quanto alla domanda di risarcimento, il Tribunale rigettava per carenza di prova la richiesta risarcitoria dei danni conseguenti alla segnalazione ed iscrizione di nella banca dati CP_1
Parte C.R.I.F. quale “cattivo pagatore”, su istanza di .
Accertato invece il pregiudizio economico subito da (in termini di danno emergente CP_1
e lucro cessante), comprovato dai documenti di “riepilogo viaggio per vettore” della Fast Road
s.r.l. e dalle relative fatture (dai quali emergeva la percezione di soli € 673,00 per ogni singolo viaggio, importo non più percepito dalla data del 06.11.2021, dal momento in cui, il trattore stradale oggetto del contratto di leasing, fu depositato presso lo stabilimento di Pt_2
Mosciano Sant'Angelo), il Tribunale, in accoglimento della domanda risarcitoria, liquidava in via equitativa in favore di un danno di € 10.000,00. CP_1
Parte Il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali di , non riscontrando alcuna morosità della società attrice, essendo la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento successiva alla domanda (accolta) di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Con atto di citazione notificato il 17.7.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale per i seguenti motivi:
1) Errata applicazione dell'art. 1467 c.c.
L'appellante ha rilevato che l'eccessiva onerosità è un rimedio giuridico posto a tutela del sinallagma contrattuale, finalizzato a preservare l'equilibrio tra le contrapposte prestazioni, nella fattispecie, l'obbligazione di versare i canoni a fronte di quella di finanziamento tramite l'acquisto e la messa a disposizione del mezzo scelto dall'utilizzatore. L'equilibrio tra le predette prestazioni non ha subito nel caso di specie alcuna alterazione (essendo rimasto pagina 5 di 13 invariato l'ammontare dei canoni), mentre l'aumento del prezzo del gas è circostanza irrilevante ai fini di una pronunzia di risoluzione, in quanto il prezzo del combustibile è elemento estraneo al sinallagma negoziale.
2) Violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
L'appellante ha rilevato che il Tribunale aveva ritenuto dimostrato il pregiudizio economico patito dalla sulla sola scorta dei documenti denominati “riepilogo viaggio per CP_1 vettore”, dai quali emergeva che l'odierna appellata aveva smesso di percepire compensi di €
673,00 a viaggio, a partire dal 06.11.2021, allorquando il mezzo concessole in leasing è stato
“fermato presso lo stabilimento i Mosciano Sant'Angelo (TE)”. Pt_2
In realtà, aveva liberamente scelto di fermare il mezzo, quando avrebbe potuto CP_1 chiedere un aumento del corrispettivo per i servizi di trasporto, a fronte dell'aumento del costo del carburante.
In ogni caso, non era stata fornita idonea prova dei danni, né in termini di danno emergente, né di lucro cessante e comunque la domanda risarcitoria doveva essere rigettata, a fronte del rigetto della domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
L'appellante ha pertanto richiesto il rigetto delle domande avversarie e ha insistito per l'accoglimento delle domande riconvenzionali svolte in primo grado, con condanna della al versamento della somma di € 25.698,66, oltre interessi convenzionali di mora dal CP_1
dovuto al saldo.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Quanto al primo motivo di appello, l'appellata ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dello stesso, non indicando in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione di primo grado impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado o le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, quanto alla domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ha rilevato che una prestazione ben può dirsi eccessivamente onerosa quando, pur non richiedendo la sua esecuzione uno sforzo maggiore di quello richiesto inizialmente per il debitore, il corrispettivo già pattuito per tale prestazione è venuto nel frattempo ad essere (per cause imprevedibili) notevolmente inferiore rispetto all'attuale valore di mercato di quella prestazione. Nel caso di specie, l'esponenziale aumento del prezzo del gas aveva azzerato la possibilità per la società di godere del bene mobile registrato oggetto del contratto di CP_1
leasing (circostanza documentalmente provata) e pertanto correttamente il Tribunale aveva Parte accolto la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. , del pagina 6 di 13 resto, nonostante le proposte di , aveva rifiutato ogni modifica negoziale volta a CP_1
ricondurre il contratto ad equità, né aveva formulato alla stessa delle controproposte. Parte Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata ha rilevato che la società non aveva in alcun modo contestato la documentazione volta a provare l'interruzione dei servizi di trasporto di generi alimentari per conto della Fast Road, documentazione chiaramente riferita al trattore stradale oggetto di causa. In ogni caso, aveva fornito piena prova del danno, CP_1 producendo tutta una serie di fatture comprovanti l'ammontare del corrispettivo per i servizi di trasporto. Parte Quanto infine alle domande riconvenzionali reiterate da , l'appellata ha rilevato che il primo Giudice aveva chiarito che dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta era emerso che aveva proposto in via giudiziale la domanda di risoluzione del contratto Controparte_1
(per eccessiva onerosità sopravvenuta) in data 26.05.2022, quindi antecedentemente alla Parte comunicazione stragiudiziale richiamata da (datata 30.05.2022). Quindi, essendo antecedente la domanda attorea di risoluzione per eccessiva onerosità rispetto alla dichiarazione della convenuta di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento dell'utilizzatore, la Parte
non poteva invocare la risoluzione del contratto per inadempimento, se non a condizione del rigetto della domanda ex art. 1467 c.c.
L'appellata rilevava che il capo della sentenza sopra richiamato non era stato specificatamente impugnato dall'appellante e doveva pertanto intendersi passato in giudicato.
Il Tribunale, ad avviso dell'appellata, aveva del resto correttamente respinto la domanda riconvenzionale, posto che, una volta accertati i presupposti della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, nessuna morosità poteva maturare in capo a . Il preteso CP_1
Parte insoluto di € 16.278,50 era stato del resto determinato dalla mora accipiendi di , avendo l'appellata offerto la restituzione del bene sin dal 12.11.2021. Parte Il preteso credito di non era stato poi provato, avendo espressamente contestato CP_1
i documenti prodotti in primo grado dall'appellante. Parte L'appellata ha rilevato infine l'inammissibilità del motivo di appello, non avendo indicato le violazioni di legge denunziate e la loro rilevanza ai fini della decisione.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15.4.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Va premesso che l'atto di appello proposto da deve ritenersi Parte_1
ammissibile, individuando con sufficiente chiarezza i motivi di impugnazione, le parti della sentenza di primo grado che intende contestare e quali siano le censure nella ricostruzione dei pagina 7 di 13 fatti e le violazioni di legge commesse dal primo giudice (non essendo necessario che l'appellante trascriva nell'atto di appello la parte di sentenza impugnata).
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Quanto al primo motivo di appello, ritiene la Corte che il Tribunale abbia errato nel ritenere sussistenti, nella fattispecie, i presupposti per una pronunzia di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di leasing.
Parte Il contratto di leasing oggetto di causa vede una parte (la società ) finanziare l'acquisto di un bene (trattore stradale Iveco) richiesto dalla società utilizzatrice ( , Controparte_1 provvedere all'acquisto e alla consegna di tale bene alla predetta società, che lo può utilizzare a fronte del pagamento di un anticipo (€ 11.903,64 più IVA) e di un canone mensile, con possibilità di acquisto, alla scadenza del periodo di ammortamento.
L'art. 1467 c.c. stabilisce che “nei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458 c.c.”.
Per valutare l'eccessiva onerosità sopravvenuta di una prestazione rispetto all'altra, si deve comparare “il valore di entrambe al momento in cui sono sorte e a quello in cui devono eseguirsi, mentre la prescrizione della relativa azione decorre dal momento in cui si verifica la sperequazione” (così Cass. 5302/1998). La Cassazione ha anche chiarito che “l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza” (Cass. 27152/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, il repentino aumento del costo del gas naturale LNG (carburante del trattore oggetto del contratto di leasing) è un evento non rilevante ai fini di un'eventuale risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in quanto estraneo alle prestazioni corrispettive delle parti e quindi al sinallagma negoziale.
Parte Le prestazioni assunte da e da con la stipula del contratto non hanno subito CP_1
alcuna variazione a causa di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ma sono rimaste immutate nel tempo (in particolare, sono rimasti fermi i canoni a carico della società appellata).
pagina 8 di 13 Ciò che si è modificato nel tempo è il costo del carburante del trattore Iveco che ha CP_1
scelto di ottenere in leasing, costo che risulta tuttavia essere estraneo al sinallagma negoziale, né in alcun modo richiamato nelle pattuizioni negoziali.
Dalle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria emerge peraltro che il ruolo della Concedente è quello di mera finanziatrice dell'operazione economica;
è infatti l'utilizzatore a scegliere il fornitore e a concordare con quest'ultimo la tipologia e le caratteristiche del bene oggetto del contratto, nonchè il prezzo (art 3.2). All'atto della consegna,
l'utilizzatore si impegna a verificare l'esatta corrispondenza di quanto in consegna con il bene ordinato e la sottoscrizione del verbale di consegna costituisce accettazione incondizionata del bene (art. 3.3.). L'art. 3.4. (specificamente approvato, con sottoscrizione ai sensi degli artt.
1341-1342 c.c.) stabilisce poi che sono a carico dell'utilizzatore i rischi connessi alla scelta del fornitore e che l'utilizzatore tiene manlevata la concedente da ogni responsabilità riferita o riferibile al fornitore e ai rischi connessi al bene, potendo l'utilizzatore proporre nei confronti del fornitore le azioni derivanti dal contratto di compravendita stipulato tra concedente e fornitore, aventi ad oggetto il bene, con la sola esclusione dell'azione di risoluzione. Sempre ai sensi dell'art. 3.4., l'utilizzatore prende atto dell'esclusione della responsabilità della concedente per vizi, palesi e occulti, originari e sopravvenuti, del bene, nonché per difetti di funzionamento, mancanza di qualità ed inidoneità del bene.
Per tutti i motivi esposti, la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non avrebbe dovuto essere accolta dal Tribunale.
Anche il secondo motivo di appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere pertanto
Parte riformata anche nella parte in cui condanna a risarcire il danno conseguente al fermo del veicolo (danno liquidato in via equitativa in € 10.000,00).
Va premesso che il fermo del veicolo (per stessa ammissione della non è dipeso Controparte_1
Parte da una condotta dolosa o colposa della o da un suo inadempimento negoziale, ma dall'aumento eccessivo del costo del carburante. Non si comprende pertanto per quale ragione la società appellante dovrebbe risarcire alla società utilizzatrice un danno che non è alla prima imputabile. Il fermo del trattore è stato peraltro il frutto di una libera scelta della , che CP_1
ben avrebbe potuto utilizzare ugualmente il mezzo e compensare il maggior costo del gas naturale con un aumento dei costi dei servizi di trasporto effettuati su incarico di terzi.
Parte Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale di - non presa in esame dal Tribunale stante l'accoglimento della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta - essa
è fondate e deve pertanto essere accolta.
pagina 9 di 13 Stante l'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dei canoni da parte della e la CP_1
comunicazione di risoluzione contrattuale, in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12.1 I) delle condizioni generali di contratto (doc. 5), ha richiesto la Parte_1 condanna della società utilizzatrice al pagamento della somma di € 25.698,66, oltre interessi.
La domanda è fondata. Il citato art. 12.1 I) delle condizioni generali di contratto (specificamente approvato, con sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.) prevede infatti quanto segue:
Parte appellante, con la missiva di risoluzione del 30.5.2022, ha chiesto a il CP_1
pagamento di € 16.278,50 per canoni insoluti (somma pari a n. 6 canoni mensili), oltre ad €
70.063,36, quale indennità di risoluzione (importo pari ai canoni a scadere, in linea capitale, e al prezzo di esercizio del diritto di opzione).
A fronte del dedotto inadempimento al pagamento dei canoni, era onere di provare CP_1 di aver adempiuto. La società appellata, anziché provare l'esatto adempimento, non ha contestato il mancato pagamento dei canoni, limitandosi a sostenere che lo stesso era dipeso
Parte dalla mora accipiendi della e dalla eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.
aveva infatti inviato missiva del 12.11.2021 (doc. 4), segnalando l'eccessiva CP_1 onerosità sopravvenuta del contratto (a causa dell'incremento del costo del gas LNG) e chiedendo una modifica delle condizioni contrattuali, proponendo la sostituzione del trattore, la riduzione dei canoni o la sospensione del versamento degli stessi con temporanea restituzione del mezzo. La società concedente aveva respinto la richiesta di modifica negoziale (doc. 6).
Con successiva missiva del 18.5.2022 (doc. 7), aveva quindi offerto in restituzione CP_1
pagina 10 di 13 il veicolo, precisando che lo stesso si trovava presso lo stabilimento a Mosciano Pt_2
Sant'Angelo (TE).
Le affermazioni della società appellata non possono essere condivise.
Va premesso che, alla data dell'invio della missiva del 18.5.2022, contenente la definitiva offerta in restituzione del mezzo, erano già maturati i presupposti di operatività della clausola risolutiva espressa (sei rate di canone risultavano insolute).
Quindi è infondata la tesi secondo cui il mancato pagamento dei canoni di leasing sarebbe
Parte dipeso dalla mora accipiendi della .
Va del resto rilevato che nella precedente missiva del 12.11.2021, l'offerta di temporanea restituzione del mezzo era solo eventuale, essendo subordinata all'accettazione della richiesta di sospensione del versamento dei canoni.
Anche a prescindere dai rilievi di cui sopra, è evidente che, stante l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, la società concedente non era tenuta ad accettare la proposta di riduzione ad equità del contratto, con sostituzione del trattore stradale o sospensione del pagamento dei canoni, né a provvedere al ritiro del mezzo locato, ormai inutilizzato, avendo invece diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa, stante l'inadempimento della . CP_1
Quanto alla somma richiesta dalla società appellante, va precisato che l'art. 13.2 del contratto di leasing (specificamente approvato, con sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.) prevede quanto segue:
L'importo richiesto da ammonta a € 25.698,66 in linea capitale ed è stato Parte_1
calcolato come segue:
€ 16.278,50 per canoni scaduti;
+ € 70.063,36 per canoni a scadere;
- € 64.596,00 prezzo vendita del trattore a terzi (da sottrarsi)
pagina 11 di 13 + € 3.952,80 per spese di recupero del mezzo
- € 25.698,66 (somma complessivamente dovuta).
Sul punto, va rilevato che la società utilizzatrice non ha contestato gli importi addebitati a titolo di canoni scaduti e a scadere (importi peraltro conformi al piano di ammortamento allegato al contratto) o a titolo di prezzo convenuto per l'esercizio del diritto di opzione (stabilito nel contratto in € 1.190,36), essendosi la stessa limitata a rilevare di non essere inadempiente, avendo eccepito l'onerosità sopravvenuta e offerto in restituzione il mezzo.
Quanto all'importo richiesto quale costo del recupero del mezzo (come da fattura F30 n.
LFD82467 del 16.8.2022) e al prezzo di vendita del trattore a terzi, portato in detrazione dal totale dovuto (come da fattura FCP n. LFD82409 del 16.8.2022), essi sono stati solo genericamente contestati dalla come non provati, pur a fronte della produzione da CP_1
parte della di fatture indicanti gli importi predetti. Parte_1
La Cassazione ha chiarito sul punto che qualsiasi contestazione in ambito processuale “non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno, e pertanto è tamquam non esset” (Cass. 7775/2014); inoltre “la generica deduzione d'assenza di prova, senza negazione del fatto storico, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 17889/2020).
Anche il costo sostenuto per il recupero del mezzo e il prezzo ricavato dalla vendita a terzi del trattore devono pertanto ritenersi provati, in quanto non specificamente contestati.
Per i motivi esposti, la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante deve essere accolta, come deve essere accolta la domanda di condanna dell'appellata alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio devono essere poste a carico della , risultata CP_1
soccombente, e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e il valore minimo per la fase di trattazione (non essendosi svolta attività istruttoria), applicata la richiesta maggiorazione del
30% stante l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 665/2024, Parte_1
pubblicata il 18/01/2024, così provvede:
pagina 12 di 13 1) In totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande di di Controparte_1
risoluzione del contratto di locazione finanziaria per eccessiva onerosità sopravvenuta e di risarcimento del danno;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria per
[...]
inadempimento della società , condanna la società appellata a versare alla CP_1 società appellante l'importo di € 25.698,66, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito (tasso Euribor tre mesi maggiorato di 5 punti percentuale) dal
14.6.2022 al saldo;
3) In accoglimento della domanda dell'appellante, condanna a restituire Controparte_1
alla quanto da essa versato in adempimento della Parte_1
sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo;
4) Condanna a rifondere a le spese dei due Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio, che liquida: quanto al primo grado in € 5.508,10, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
quanto al secondo grado in € 6.354,40, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Milano il 22/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 665/2024, pubblicata il 18/01/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in PIAZZA LINA BO BARDI, 3 20100 MILANO, con il patrocinio dell'avv. NICASTRO ARMANDO, elettivamente domiciliata in PIAZZA A.
DIAZ, 1 MILANO presso lo Studio dell'avv. NICASTRO ARMANDO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in VIA NAZIONALE 26 85021 AVIGLIANO, con il patrocinio dell'avv. DE
BONIS SALVATORE, elettivamente domiciliata in VIA GANDHI N. 22 POTENZA, presso lo Studio dell'avv. DE BONIS SALVATORE, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 665/2024, pubblicata il
18/01/2024, in materia di “Leasing”.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria domanda ed accezione, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, 6^ sezione civile, G.U. dott.ssa Maria Josè
Meola, n. 665/2024 pubblicata il 18/01/2024, rep. n. 448/2024 del 18/01/2024, resa nella causa iscritta al RGN 21615/2022, non notificata e, per l'effetto: (i) accogliere le domande rassegnate da in primo grado e qui di seguito trascritte: Parte_1
del contendere, respingere le domande tutte azionate ex adverso poiché infondate in fatto e in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE Accertato il mancato pagamento della somma di € 25.698,66 per i titoli dedotti in narrativa, condannare la (c.f. ) al pagamento, Controparte_1 P.IVA_2
in favore della convenuta, della predetta somma oltre interessi convenzionali di mora dal dì del dovuto al saldo. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda avversaria e salvo gravame, fermo l'accertamento di cui al capo che precede, dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito della (c.f. Controparte_1
) e il credito di per come accertati giudizialmente. P.IVA_2 Parte_1
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art. art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/10 in considerazione dell'uso di collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difese nel corpo dell'atto.
(ii) condannare parte appellata a restituire a parte appellante tutto quanto pagato in esecuzione della sentenza gravata.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano così provvedere:
1. per tutte le causali dedotte, rigettare l'appello proposto da , in persona legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con atto di citazione notificato il 17.07.2024, perché inammissibile ed infondato,
e rigettare tutte le domande ivi formulate dall'appellante nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, perché del pari inammissibili ed infondate;
2. condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio. In via istruttoria: occorrendo, in ragione di quanto evidenziato al punto II.2 dell'esposizione in diritto della comparsa di costituzione e risposta, come già fato all'udienza del dì 11.02.2025, chiede l'ammissione della prova testimoniale capitolata, nel primo grado di giudizio, da CP_1
pagina 2 di 13 s.r.l. con la propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c. o, in subordine, dei capitoli di prova di cui ai nn. 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) della prefata memoria;
capitoli di prova, questi, integralmente ripetuti e trascritti nella comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, conveniva avanti Controparte_1
al Tribunale di Milano esponendo a sostegno delle proprie Parte_1
domande: di aver concluso con la convenuta, in data 10.8.2020, il contratto di locazione finanziaria n. A1C04303, avente ad oggetto un trattore stradale CNG/LNG IVECO
AS440S47T/P LNG TRAT. telaio WJMM62AT00C407056 (doc. nn. 3 e 9), CP_2
Parte alimentato con gas naturale LNG;
che la predetta locazione finanziaria prevedeva che si impegnava ad acquistare e concedere in godimento il bene alla la quale si Controparte_1 obbligava a versare alla concedente un anticipo di € 11.903,64 più IVA (regolarmente versato)
e al pagamento, a decorrere dal 10.9.2020, di 60 rate mensili dell'importo di € 1.766,50 più
IVA ciascuna, oltre ad € 104,75 mensili più IVA, per servizi assicurativi, ed € 693,34 mensili più IVA, per servizi prestazioni;
che con p.e.c. del 12.11.2021 rappresentava a Controparte_1
Parte
che il contratto di leasing tra loro intercorso era divenuto eccessivamente oneroso, a causa dello straordinario ed imprevedibile incremento del costo del gas LNG ad € 1,70 per chilo (a fronte dell'iniziale prezzo di € 0,60 per chilo); che la società attrice proponeva pertanto un'equa modifica del contratto (doc. nn. 4 e 5) alle seguenti condizioni: - sostituzione del trattore stradale , oggetto del contratto, con altro trattore stradale, avente medesime CP_2
caratteristiche tecniche ed eventualmente anche medesimo chilometraggio, con alimentazione a diesel (cat. EURO 6); - in subordine, sospensione del pagamento delle rate mensili a maturare, in attesa di una congrua riduzione del prezzo del gas LNG, con ripristino di una situazione similare a quella quo ante (stante l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'aumento del prezzo del gas in parola), con connesso diritto della concedente di ritirare il trattore ed di trattenerlo per tutta la durata della richiesta sospensione;
che, con la medesima p.e.c., si Controparte_1
dichiarava comunque disponibile anche ad una diversa soluzione transattiva della questione e precisava che, in mancanza, si sarebbe vista costretta a domandare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta;
che, a fronte di tali richieste, con propria p.e.c. del
Parte 30.11.2021, si dichiarava indisponibile a qualsivoglia soluzione transattiva della controversia (doc. n. 6); che per le motivazioni di cui sopra, sin dal 6.11.2021 Controparte_1
non poteva più utilizzare il trattore stradale oggetto del contratto di leasing, anche perchè, per effetto del conflitto tra Russia e Ucraina, il prezzo del gas LNG, aveva subito un ulteriore pagina 3 di 13 rincaro, giungendo ad € 2,48 per chilo e la società utilizzatrice aveva stimato che l'uso del citato mezzo avrebbe comportato una perdita di € 200,00 circa per singolo viaggio, con perdita mensile complessiva di € 4.000,00 circa;
che ciò avrebbe implicato costi complessivi, per singolo viaggio, superiori ai ricavi derivanti dai compensi corrisposti dalla società committente;
Parte che con p.e.c. del 18.5.2022, stante l'indisponibilità di a qualsivoglia Controparte_1 modifica del contratto, ribadiva alla concedente la propria disponibilità all'immediata restituzione del trattore stradale;
che la società attrice chiedeva quindi all'adito Tribunale di pronunciare la risoluzione del contratto di locazione finanziaria sottoscritto tra le parti per sopravvenuta eccessiva onerosità dello stesso, con effetto retroattivo della risoluzione al giorno
12.11.2021 o, in subordine, con quella diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
che CP_1
chiedeva inoltre al Tribunale di dichiarare che, a far data dalla pronunciata risoluzione del contratto di locazione finanziaria, la stessa nulla doveva a Controparte_3
in forza del citato contratto e di condannare al risarcimento Controparte_3
dei danni in favore della danni da determinarsi in corso di causa ovvero da Controparte_1
liquidarsi in separata sede, in dipendenza dal comportamento processuale di controparte.
Si costituiva in giudizio la società contestando le domande Parte_1
avversarie e chiedendone il rigetto. La convenuta esponeva di essere un intermediario finanziario, che, nello svolgimento della sua attività, in data 10.08.2020, aveva stipulato con il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il trattore stradale Iveco Stralis, CP_1 alimentato a gas naturale liquefatto (NLG) oggetto di causa, con facoltà per l'utilizzatrice di acquistare il bene al termine della locazione, mediante l'esercizio dell'opzione di acquisto;
che il bene veniva regolarmente consegnato a come da verbale di constatazione e Controparte_1
accettazione, debitamente sottoscritto (all. 4); che nel corso del rapporto contrattuale la società utilizzatrice si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni periodici, per complessivi € 16.278,50; che in ragione di detto inadempimento, avvalendosi Parte_1 della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12.1 n. I) di cui alle condizioni generali di contratto, comunicava all'utilizzatrice la risoluzione del contratto, invitandola alla restituzione del bene ed al pagamento di quanto contrattualmente dovuto in forza della risoluzione, importo
Parte pari a complessivi € 70.063,36, come da fattura n. LFC48571 del 30/05/2022 (all. 7); che , rientrata poi in possesso del mezzo, lo alienava al prezzo di € 64.596,00 (all. 8), restando creditrice, al netto del ricavato dalla vendita del bene, dell'importo di € 25.698,66 in linea Parte capitale, oltre interessi convenzionali di mora;
che formulava quindi con la comparsa di costituzione domanda ex art. 186 ter c.p.c., per l'emissione di ordinanza ingiunzione di condanna al pagamento della somma di € 25.698,66, oltre interessi di mora e spese legali;
che pagina 4 di 13 la convenuta chiedeva al Tribunale, in via subordinata, di compensare l'eventuale credito
Parte vantato da con il credito di . CP_1
Con sentenza n. 665/2024, pubblicata il 18.1.2024, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, Controparte_1
Parte rilevando che tale domanda era stata formulata prima della domanda di di risoluzione per inadempimento e rilevando che la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta era fondata, essendo stata provato l'incremento esponenziale del prezzo del gas LNG. Sul piano giuridico, tale straordinario ed imprevedibile incremento del costo del gas aveva alterato l'equilibrio del sinallagma contrattuale e, in particolare, il rapporto di corrispettività economica tra i due arricchimenti delle parti, con riduzione\azzeramento delle possibilità per CP_1
di godere del bene concessole in locazione finanziaria. I costi che si era trovata
[...] CP_1
a dover sostenere per effettuare i trasporti di generi alimentari in favore della committente Fast
Road S.r.l. erano infatti divenuti di gran lunga superiori ai ricavi.
Quanto alla domanda di risarcimento, il Tribunale rigettava per carenza di prova la richiesta risarcitoria dei danni conseguenti alla segnalazione ed iscrizione di nella banca dati CP_1
Parte C.R.I.F. quale “cattivo pagatore”, su istanza di .
Accertato invece il pregiudizio economico subito da (in termini di danno emergente CP_1
e lucro cessante), comprovato dai documenti di “riepilogo viaggio per vettore” della Fast Road
s.r.l. e dalle relative fatture (dai quali emergeva la percezione di soli € 673,00 per ogni singolo viaggio, importo non più percepito dalla data del 06.11.2021, dal momento in cui, il trattore stradale oggetto del contratto di leasing, fu depositato presso lo stabilimento di Pt_2
Mosciano Sant'Angelo), il Tribunale, in accoglimento della domanda risarcitoria, liquidava in via equitativa in favore di un danno di € 10.000,00. CP_1
Parte Il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali di , non riscontrando alcuna morosità della società attrice, essendo la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento successiva alla domanda (accolta) di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Con atto di citazione notificato il 17.7.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale per i seguenti motivi:
1) Errata applicazione dell'art. 1467 c.c.
L'appellante ha rilevato che l'eccessiva onerosità è un rimedio giuridico posto a tutela del sinallagma contrattuale, finalizzato a preservare l'equilibrio tra le contrapposte prestazioni, nella fattispecie, l'obbligazione di versare i canoni a fronte di quella di finanziamento tramite l'acquisto e la messa a disposizione del mezzo scelto dall'utilizzatore. L'equilibrio tra le predette prestazioni non ha subito nel caso di specie alcuna alterazione (essendo rimasto pagina 5 di 13 invariato l'ammontare dei canoni), mentre l'aumento del prezzo del gas è circostanza irrilevante ai fini di una pronunzia di risoluzione, in quanto il prezzo del combustibile è elemento estraneo al sinallagma negoziale.
2) Violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
L'appellante ha rilevato che il Tribunale aveva ritenuto dimostrato il pregiudizio economico patito dalla sulla sola scorta dei documenti denominati “riepilogo viaggio per CP_1 vettore”, dai quali emergeva che l'odierna appellata aveva smesso di percepire compensi di €
673,00 a viaggio, a partire dal 06.11.2021, allorquando il mezzo concessole in leasing è stato
“fermato presso lo stabilimento i Mosciano Sant'Angelo (TE)”. Pt_2
In realtà, aveva liberamente scelto di fermare il mezzo, quando avrebbe potuto CP_1 chiedere un aumento del corrispettivo per i servizi di trasporto, a fronte dell'aumento del costo del carburante.
In ogni caso, non era stata fornita idonea prova dei danni, né in termini di danno emergente, né di lucro cessante e comunque la domanda risarcitoria doveva essere rigettata, a fronte del rigetto della domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
L'appellante ha pertanto richiesto il rigetto delle domande avversarie e ha insistito per l'accoglimento delle domande riconvenzionali svolte in primo grado, con condanna della al versamento della somma di € 25.698,66, oltre interessi convenzionali di mora dal CP_1
dovuto al saldo.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Quanto al primo motivo di appello, l'appellata ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dello stesso, non indicando in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione di primo grado impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado o le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, quanto alla domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ha rilevato che una prestazione ben può dirsi eccessivamente onerosa quando, pur non richiedendo la sua esecuzione uno sforzo maggiore di quello richiesto inizialmente per il debitore, il corrispettivo già pattuito per tale prestazione è venuto nel frattempo ad essere (per cause imprevedibili) notevolmente inferiore rispetto all'attuale valore di mercato di quella prestazione. Nel caso di specie, l'esponenziale aumento del prezzo del gas aveva azzerato la possibilità per la società di godere del bene mobile registrato oggetto del contratto di CP_1
leasing (circostanza documentalmente provata) e pertanto correttamente il Tribunale aveva Parte accolto la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. , del pagina 6 di 13 resto, nonostante le proposte di , aveva rifiutato ogni modifica negoziale volta a CP_1
ricondurre il contratto ad equità, né aveva formulato alla stessa delle controproposte. Parte Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata ha rilevato che la società non aveva in alcun modo contestato la documentazione volta a provare l'interruzione dei servizi di trasporto di generi alimentari per conto della Fast Road, documentazione chiaramente riferita al trattore stradale oggetto di causa. In ogni caso, aveva fornito piena prova del danno, CP_1 producendo tutta una serie di fatture comprovanti l'ammontare del corrispettivo per i servizi di trasporto. Parte Quanto infine alle domande riconvenzionali reiterate da , l'appellata ha rilevato che il primo Giudice aveva chiarito che dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta era emerso che aveva proposto in via giudiziale la domanda di risoluzione del contratto Controparte_1
(per eccessiva onerosità sopravvenuta) in data 26.05.2022, quindi antecedentemente alla Parte comunicazione stragiudiziale richiamata da (datata 30.05.2022). Quindi, essendo antecedente la domanda attorea di risoluzione per eccessiva onerosità rispetto alla dichiarazione della convenuta di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento dell'utilizzatore, la Parte
non poteva invocare la risoluzione del contratto per inadempimento, se non a condizione del rigetto della domanda ex art. 1467 c.c.
L'appellata rilevava che il capo della sentenza sopra richiamato non era stato specificatamente impugnato dall'appellante e doveva pertanto intendersi passato in giudicato.
Il Tribunale, ad avviso dell'appellata, aveva del resto correttamente respinto la domanda riconvenzionale, posto che, una volta accertati i presupposti della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, nessuna morosità poteva maturare in capo a . Il preteso CP_1
Parte insoluto di € 16.278,50 era stato del resto determinato dalla mora accipiendi di , avendo l'appellata offerto la restituzione del bene sin dal 12.11.2021. Parte Il preteso credito di non era stato poi provato, avendo espressamente contestato CP_1
i documenti prodotti in primo grado dall'appellante. Parte L'appellata ha rilevato infine l'inammissibilità del motivo di appello, non avendo indicato le violazioni di legge denunziate e la loro rilevanza ai fini della decisione.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15.4.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Va premesso che l'atto di appello proposto da deve ritenersi Parte_1
ammissibile, individuando con sufficiente chiarezza i motivi di impugnazione, le parti della sentenza di primo grado che intende contestare e quali siano le censure nella ricostruzione dei pagina 7 di 13 fatti e le violazioni di legge commesse dal primo giudice (non essendo necessario che l'appellante trascriva nell'atto di appello la parte di sentenza impugnata).
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Quanto al primo motivo di appello, ritiene la Corte che il Tribunale abbia errato nel ritenere sussistenti, nella fattispecie, i presupposti per una pronunzia di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di leasing.
Parte Il contratto di leasing oggetto di causa vede una parte (la società ) finanziare l'acquisto di un bene (trattore stradale Iveco) richiesto dalla società utilizzatrice ( , Controparte_1 provvedere all'acquisto e alla consegna di tale bene alla predetta società, che lo può utilizzare a fronte del pagamento di un anticipo (€ 11.903,64 più IVA) e di un canone mensile, con possibilità di acquisto, alla scadenza del periodo di ammortamento.
L'art. 1467 c.c. stabilisce che “nei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458 c.c.”.
Per valutare l'eccessiva onerosità sopravvenuta di una prestazione rispetto all'altra, si deve comparare “il valore di entrambe al momento in cui sono sorte e a quello in cui devono eseguirsi, mentre la prescrizione della relativa azione decorre dal momento in cui si verifica la sperequazione” (così Cass. 5302/1998). La Cassazione ha anche chiarito che “l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza” (Cass. 27152/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, il repentino aumento del costo del gas naturale LNG (carburante del trattore oggetto del contratto di leasing) è un evento non rilevante ai fini di un'eventuale risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in quanto estraneo alle prestazioni corrispettive delle parti e quindi al sinallagma negoziale.
Parte Le prestazioni assunte da e da con la stipula del contratto non hanno subito CP_1
alcuna variazione a causa di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ma sono rimaste immutate nel tempo (in particolare, sono rimasti fermi i canoni a carico della società appellata).
pagina 8 di 13 Ciò che si è modificato nel tempo è il costo del carburante del trattore Iveco che ha CP_1
scelto di ottenere in leasing, costo che risulta tuttavia essere estraneo al sinallagma negoziale, né in alcun modo richiamato nelle pattuizioni negoziali.
Dalle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria emerge peraltro che il ruolo della Concedente è quello di mera finanziatrice dell'operazione economica;
è infatti l'utilizzatore a scegliere il fornitore e a concordare con quest'ultimo la tipologia e le caratteristiche del bene oggetto del contratto, nonchè il prezzo (art 3.2). All'atto della consegna,
l'utilizzatore si impegna a verificare l'esatta corrispondenza di quanto in consegna con il bene ordinato e la sottoscrizione del verbale di consegna costituisce accettazione incondizionata del bene (art. 3.3.). L'art. 3.4. (specificamente approvato, con sottoscrizione ai sensi degli artt.
1341-1342 c.c.) stabilisce poi che sono a carico dell'utilizzatore i rischi connessi alla scelta del fornitore e che l'utilizzatore tiene manlevata la concedente da ogni responsabilità riferita o riferibile al fornitore e ai rischi connessi al bene, potendo l'utilizzatore proporre nei confronti del fornitore le azioni derivanti dal contratto di compravendita stipulato tra concedente e fornitore, aventi ad oggetto il bene, con la sola esclusione dell'azione di risoluzione. Sempre ai sensi dell'art. 3.4., l'utilizzatore prende atto dell'esclusione della responsabilità della concedente per vizi, palesi e occulti, originari e sopravvenuti, del bene, nonché per difetti di funzionamento, mancanza di qualità ed inidoneità del bene.
Per tutti i motivi esposti, la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non avrebbe dovuto essere accolta dal Tribunale.
Anche il secondo motivo di appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere pertanto
Parte riformata anche nella parte in cui condanna a risarcire il danno conseguente al fermo del veicolo (danno liquidato in via equitativa in € 10.000,00).
Va premesso che il fermo del veicolo (per stessa ammissione della non è dipeso Controparte_1
Parte da una condotta dolosa o colposa della o da un suo inadempimento negoziale, ma dall'aumento eccessivo del costo del carburante. Non si comprende pertanto per quale ragione la società appellante dovrebbe risarcire alla società utilizzatrice un danno che non è alla prima imputabile. Il fermo del trattore è stato peraltro il frutto di una libera scelta della , che CP_1
ben avrebbe potuto utilizzare ugualmente il mezzo e compensare il maggior costo del gas naturale con un aumento dei costi dei servizi di trasporto effettuati su incarico di terzi.
Parte Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale di - non presa in esame dal Tribunale stante l'accoglimento della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta - essa
è fondate e deve pertanto essere accolta.
pagina 9 di 13 Stante l'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dei canoni da parte della e la CP_1
comunicazione di risoluzione contrattuale, in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12.1 I) delle condizioni generali di contratto (doc. 5), ha richiesto la Parte_1 condanna della società utilizzatrice al pagamento della somma di € 25.698,66, oltre interessi.
La domanda è fondata. Il citato art. 12.1 I) delle condizioni generali di contratto (specificamente approvato, con sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.) prevede infatti quanto segue:
Parte appellante, con la missiva di risoluzione del 30.5.2022, ha chiesto a il CP_1
pagamento di € 16.278,50 per canoni insoluti (somma pari a n. 6 canoni mensili), oltre ad €
70.063,36, quale indennità di risoluzione (importo pari ai canoni a scadere, in linea capitale, e al prezzo di esercizio del diritto di opzione).
A fronte del dedotto inadempimento al pagamento dei canoni, era onere di provare CP_1 di aver adempiuto. La società appellata, anziché provare l'esatto adempimento, non ha contestato il mancato pagamento dei canoni, limitandosi a sostenere che lo stesso era dipeso
Parte dalla mora accipiendi della e dalla eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.
aveva infatti inviato missiva del 12.11.2021 (doc. 4), segnalando l'eccessiva CP_1 onerosità sopravvenuta del contratto (a causa dell'incremento del costo del gas LNG) e chiedendo una modifica delle condizioni contrattuali, proponendo la sostituzione del trattore, la riduzione dei canoni o la sospensione del versamento degli stessi con temporanea restituzione del mezzo. La società concedente aveva respinto la richiesta di modifica negoziale (doc. 6).
Con successiva missiva del 18.5.2022 (doc. 7), aveva quindi offerto in restituzione CP_1
pagina 10 di 13 il veicolo, precisando che lo stesso si trovava presso lo stabilimento a Mosciano Pt_2
Sant'Angelo (TE).
Le affermazioni della società appellata non possono essere condivise.
Va premesso che, alla data dell'invio della missiva del 18.5.2022, contenente la definitiva offerta in restituzione del mezzo, erano già maturati i presupposti di operatività della clausola risolutiva espressa (sei rate di canone risultavano insolute).
Quindi è infondata la tesi secondo cui il mancato pagamento dei canoni di leasing sarebbe
Parte dipeso dalla mora accipiendi della .
Va del resto rilevato che nella precedente missiva del 12.11.2021, l'offerta di temporanea restituzione del mezzo era solo eventuale, essendo subordinata all'accettazione della richiesta di sospensione del versamento dei canoni.
Anche a prescindere dai rilievi di cui sopra, è evidente che, stante l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, la società concedente non era tenuta ad accettare la proposta di riduzione ad equità del contratto, con sostituzione del trattore stradale o sospensione del pagamento dei canoni, né a provvedere al ritiro del mezzo locato, ormai inutilizzato, avendo invece diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa, stante l'inadempimento della . CP_1
Quanto alla somma richiesta dalla società appellante, va precisato che l'art. 13.2 del contratto di leasing (specificamente approvato, con sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.) prevede quanto segue:
L'importo richiesto da ammonta a € 25.698,66 in linea capitale ed è stato Parte_1
calcolato come segue:
€ 16.278,50 per canoni scaduti;
+ € 70.063,36 per canoni a scadere;
- € 64.596,00 prezzo vendita del trattore a terzi (da sottrarsi)
pagina 11 di 13 + € 3.952,80 per spese di recupero del mezzo
- € 25.698,66 (somma complessivamente dovuta).
Sul punto, va rilevato che la società utilizzatrice non ha contestato gli importi addebitati a titolo di canoni scaduti e a scadere (importi peraltro conformi al piano di ammortamento allegato al contratto) o a titolo di prezzo convenuto per l'esercizio del diritto di opzione (stabilito nel contratto in € 1.190,36), essendosi la stessa limitata a rilevare di non essere inadempiente, avendo eccepito l'onerosità sopravvenuta e offerto in restituzione il mezzo.
Quanto all'importo richiesto quale costo del recupero del mezzo (come da fattura F30 n.
LFD82467 del 16.8.2022) e al prezzo di vendita del trattore a terzi, portato in detrazione dal totale dovuto (come da fattura FCP n. LFD82409 del 16.8.2022), essi sono stati solo genericamente contestati dalla come non provati, pur a fronte della produzione da CP_1
parte della di fatture indicanti gli importi predetti. Parte_1
La Cassazione ha chiarito sul punto che qualsiasi contestazione in ambito processuale “non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno, e pertanto è tamquam non esset” (Cass. 7775/2014); inoltre “la generica deduzione d'assenza di prova, senza negazione del fatto storico, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 17889/2020).
Anche il costo sostenuto per il recupero del mezzo e il prezzo ricavato dalla vendita a terzi del trattore devono pertanto ritenersi provati, in quanto non specificamente contestati.
Per i motivi esposti, la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante deve essere accolta, come deve essere accolta la domanda di condanna dell'appellata alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio devono essere poste a carico della , risultata CP_1
soccombente, e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e il valore minimo per la fase di trattazione (non essendosi svolta attività istruttoria), applicata la richiesta maggiorazione del
30% stante l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 665/2024, Parte_1
pubblicata il 18/01/2024, così provvede:
pagina 12 di 13 1) In totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande di di Controparte_1
risoluzione del contratto di locazione finanziaria per eccessiva onerosità sopravvenuta e di risarcimento del danno;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria per
[...]
inadempimento della società , condanna la società appellata a versare alla CP_1 società appellante l'importo di € 25.698,66, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito (tasso Euribor tre mesi maggiorato di 5 punti percentuale) dal
14.6.2022 al saldo;
3) In accoglimento della domanda dell'appellante, condanna a restituire Controparte_1
alla quanto da essa versato in adempimento della Parte_1
sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo;
4) Condanna a rifondere a le spese dei due Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio, che liquida: quanto al primo grado in € 5.508,10, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
quanto al secondo grado in € 6.354,40, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Milano il 22/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
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