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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/10/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 294/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI ED DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 294/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1
La Rovere del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il giorno 1 febbraio 2025 premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 10 novembre 2018, che dalla loro unione non sono nati figli, che la loro CP_1 separazione era stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza (n. 629/2022) pubblicata il 17 maggio 2022 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna, né ripristino della loro convivenza, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile in oggetto senza alcuna disposizione accessoria.
Nel corso dell'udienza tenutasi il 21 ottobre 2025, non comparso né costituitosi in giudizio CP_1
(di cui era dichiarata la contumacia), veniva sentita la quale confermava la propria Parte_1 volontà di non riconciliarsi. La difesa della stessa ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza n. 629/2022 pubblicata il 17 maggio 2022 e sono senz'altro trascorsi più di dodici mesi dalla celebrazione della precedente udienza presidenziale senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso.
Per converso, il tempo decorso dalla separazione, la manifestazione di volontà della ricorrente di non volersi riconciliare e la stabile dimora all'estero del convenuto inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Noceto (PR), il 10 novembre 2018, tra e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_1 Parte_1
Comune di Noceto al N. 11, P. 1, anno 2018.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Noceto (PR), il 10 novembre 2018, tra CP_1
[... e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Noceto Parte_1 al N. 11, P. 1, anno 2018.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 23 ottobre 2025
Il Presidente est.
SI ED DE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI ED DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 294/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1
La Rovere del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il giorno 1 febbraio 2025 premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 10 novembre 2018, che dalla loro unione non sono nati figli, che la loro CP_1 separazione era stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza (n. 629/2022) pubblicata il 17 maggio 2022 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna, né ripristino della loro convivenza, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile in oggetto senza alcuna disposizione accessoria.
Nel corso dell'udienza tenutasi il 21 ottobre 2025, non comparso né costituitosi in giudizio CP_1
(di cui era dichiarata la contumacia), veniva sentita la quale confermava la propria Parte_1 volontà di non riconciliarsi. La difesa della stessa ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza n. 629/2022 pubblicata il 17 maggio 2022 e sono senz'altro trascorsi più di dodici mesi dalla celebrazione della precedente udienza presidenziale senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso.
Per converso, il tempo decorso dalla separazione, la manifestazione di volontà della ricorrente di non volersi riconciliare e la stabile dimora all'estero del convenuto inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Noceto (PR), il 10 novembre 2018, tra e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_1 Parte_1
Comune di Noceto al N. 11, P. 1, anno 2018.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Noceto (PR), il 10 novembre 2018, tra CP_1
[... e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Noceto Parte_1 al N. 11, P. 1, anno 2018.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 23 ottobre 2025
Il Presidente est.
SI ED DE