Articolo 17 della Legge 22 dicembre 1953, n. 955
Articolo 16Articolo 18
Versione
15 gennaio 1954
Art. 17.
Alla spesa di cui all'art. 15 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954