Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 13
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per mancata notifica delle cartelle di pagamento

    Il Comune ha depositato copia della notifica dell'avviso d'accertamento, effettuata tramite sistema postale e ricevuta dal destinatario, nonché copia della notifica dell'intimazione effettuata dal Messo Notificatore a mani del destinatario. Pertanto, il motivo è palesemente infondato.

  • Rigettato
    Firma a mezzo stampa invalida e mancanza determina dirigenziale

    La Corte di Cassazione ha affermato che non è necessaria la sottoscrizione dell'atto, ma solo la sua riferibilità all'ente titolare del potere di emissione. La legittimazione all'emissione dell'intimazione è chiaramente indicata nell'atto, specificando la qualità di Funzionario della Riscossione della dott.ssa Nominativo_1, incaricata dalla società RU ER srl per conto del Comune.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulla qualifica del Funzionario della riscossione

    L'atto indica chiaramente che ad emettere l'intimazione è la funzionaria Nominativo_1, in qualità di Funzionario della Riscossione, a seguito di nomina della società RU ER srl, incaricata alla riscossione per conto del Comune di Follonica.

  • Rigettato
    Decadenza della pretesa TASI e TARI 2015-2016

    L'accertamento esecutivo è stato spedito entro 5 anni dalla scadenza del termine decadenziale e non è stato impugnato. L'intimazione è sopravvenuta entro il termine di prescrizione di 5 anni.

  • Rigettato
    Violazione dei limiti temporali di riscossione

    L'accertamento esecutivo è stato spedito entro 5 anni dalla scadenza del termine decadenziale e non è stato impugnato. L'intimazione è sopravvenuta entro il termine di prescrizione di 5 anni.

  • Inammissibile
    Mancata indicazione di interessi e sanzioni

    La pretesa cristallizzata dalla cartella non impugnata è la medesima dell'accertamento, aumentata solo degli oneri di riscossione e spese postali di notifica dell'intimazione. Il motivo è inammissibile perché incoerente all'atto impugnato.

  • Rigettato
    Mancata allegazione degli atti prodromici

    L'atto prodromico, ossia l'avviso d'accertamento esecutivo, era noto alla ricorrente poiché già notificato.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del responsabile del procedimento

    Per gli atti della riscossione non è previsto debba indicarsi il responsabile del procedimento. Inoltre, la ricorrente non indica quali difficoltà o danni tale affermata carenza le abbia recato.

  • Rigettato
    Eccepibilità della prescrizione delle cartelle non impugnate

    L'accertamento esecutivo è stato spedito entro 5 anni dalla scadenza del termine decadenziale e non è stato impugnato. L'intimazione è sopravvenuta entro il termine di prescrizione di 5 anni.

  • Rigettato
    Obbligo di allegare la sequenza degli atti

    Nessuna norma prevede che debba allegarsi all'intimazione un elenco di atti precedenti.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione di sanzioni e interessi

    L'accertamento esecutivo è stato spedito entro 5 anni dalla scadenza del termine decadenziale e non è stato impugnato. L'intimazione è sopravvenuta entro il termine di prescrizione di 5 anni.

  • Inammissibile
    Principio di proporzionalità e abbattimento delle sanzioni

    Il motivo è inammissibile poiché genericissimo, privo di riferimenti all'atto in esame e non prende in esame le sanzioni in concreto applicate. Si richiama una pronuncia della Corte Suprema che non pone in discussione la costituzionalità della mancata retroattività del nuovo sistema sanzionatorio.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art.53 Cost.

    Il motivo è inammissibile poiché genericissimo e privo di riferimenti all'atto in esame.

  • Inammissibile
    Responsabilità aggravata del Comune e del Funzionario

    Il motivo è inammissibile poiché genericissimo e privo di riferimenti all'atto in esame.

  • Rigettato
    Violazione dello Statuto del contribuente

    Le ragioni dell'intimazione consistono nell'avviso d'accertamento citato nell'atto, che era noto al ricorrente.

  • Inammissibile
    Invalidità parziale dell'intimazione

    Il motivo è inammissibile poiché genericissimo e privo di riferimenti all'atto in esame.

  • Inammissibile
    Obbligo di autotutela

    Il motivo è inammissibile poiché genericissimo e privo di riferimenti all'atto in esame.

  • Inammissibile
    Incostituzionalità del sistema sanzionatorio

    Il motivo è inammissibile poiché genericissimo, privo di riferimenti all'atto in esame e non prende in esame le sanzioni in concreto applicate. Si richiama una pronuncia della Corte Suprema che non pone in discussione la costituzionalità della mancata retroattività del nuovo sistema sanzionatorio.

  • Inammissibile
    Mancato contraddittorio preventivo

    Il motivo è inammissibile poiché genericissimo e privo di riferimenti all'atto in esame.

  • Rigettato
    Mancanza di prova rafforzata

    Il Comune ha depositato copia della notifica dell'avviso d'accertamento e dell'intimazione. L'accertamento esecutivo è stato spedito entro 5 anni dalla scadenza del termine decadenziale e non è stato impugnato. L'intimazione è sopravvenuta entro il termine di prescrizione di 5 anni.

  • Inammissibile
    Mancanza di prova sui requisiti del Funzionario sottoscrittore

    Il motivo è inammissibile poiché consistente in un'osservazione generalissima incoerente al caso in esame, l'unico atto precedente essendo l'avviso d'accertamento non impugnato.

  • Inammissibile
    Incostituzionalità del processo tributario

    Il motivo è inammissibile poiché genericissimo e privo di riferimenti all'atto in esame.

  • Inammissibile
    Effetto distorsivo per mancata distinzione tra imposta, sanzioni e interessi

    La pretesa cristallizzata dalla cartella non impugnata è la medesima dell'accertamento, aumentata solo degli oneri di riscossione e spese postali di notifica dell'intimazione. Il motivo è quindi inammissibile, poiché incoerente all'atto impugnato.

  • Rigettato
    Decadenza della pretesa per mancato avvio della procedura esecutiva entro il triennio

    L'accertamento esecutivo è stato spedito entro 5 anni dalla scadenza del termine decadenziale e non è stato impugnato. L'intimazione è sopravvenuta entro il termine di prescrizione di 5 anni.

  • Inammissibile
    Illegittimità della notifica da parte di Società_1 SRL

    Il motivo è inammissibile come sopra rilevato (si riferisce al motivo 25). Inoltre, il Comune ha depositato copia della notifica dell'intimazione effettuata dal Messo Notificatore del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto
    Numero : 13
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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