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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Follonica - Largo Felice Cavallotti N. 1 58022 Follonica GR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
RU ER Srl - P.IV 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3910-251124-CPP IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente come in atti
Resistente come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti del Comune di Folllonica ed RU ER s.r.l., l'intimazione di pagamento per l'IMU dell'anno 2016 notificatale a mani proprie.
Deduce a motivi del ricorso:
1. Illegittimità per mancata notifica delle cartelle di pagamento: Le cartelle di pagamento alla base dell'intimazione non risultano notificate, rendendo l'atto inesistente o nullo.
2. Firma a mezzo stampa invalida: L'intimazione non è correttamente sottoscritta e manca la determina dirigenziale che conferisca i poteri al funzionario firmatario.
3. Mancanza di motivazione sulla qualifica del Funzionario della riscossione: Non è chiaro il ruolo della dott.ssa Nominativo_1 e la sua legittimazione come Funzionario della riscossione.
4. Decadenza della pretesa TASI e TARI 2015-2016: La pretesa è decaduta per il superamento del termine quinquennale previsto dalla legge.
5. Violazione dei limiti temporali di riscossione: L'intimazione non rispetta i termini di decadenza e prescrizione previsti dalla normativa.
6. Mancata indicazione di interessi e sanzioni: L'atto non distingue tra imposte, sanzioni e interessi, impedendo la verifica della correttezza della pretesa.
7. Mancata allegazione degli atti prodromici: All'intimazione non sono allegati gli atti presupposti, violando l'obbligo di motivazione.
8. Mancata indicazione del responsabile del procedimento: L'atto non specifica il responsabile del procedimento, rendendolo nullo.
9. Eccepibilità della prescrizione delle cartelle non impugnate: anche se le cartelle fossero notificate, la prescrizione quinquennale potrebbe essere eccepita.
10. Obbligo di allegare la sequenza degli atti: L'Ente avrebbe dovuto fornire l'elenco cronologico degli atti e delle notifiche per dimostrare la legittimità della pretesa.
11. Decadenza e prescrizione di sanzioni e interessi: La riscossione di sanzioni e interessi è soggetta a prescrizione quinquennale.
12. Principio di proporzionalità e abbattimento delle sanzioni: Le sanzioni elevate violano il principio di proporzionalità e giustizia nell'imposizione.
13. Violazione dell'art.53 Cost.: La pretesa non tiene conto della capacità contributiva del ricorrente, risultando incostituzionale.
14. Responsabilità aggravata del Comune e del Funzionario: La pretesa su atti decaduti o prescritti configura un abuso di diritto e responsabilità aggravata.
15. Violazione dello Statuto del contribuente: L'atto non esplicita i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, violando il diritto di difesa.
16. Invalidità parziale dell'intimazione: Qualsiasi vizio delle cartelle sottostanti rende nullo l'intero atto.
17. Obbligo di autotutela: L'Ente avrebbe dovuto ritirare l'atto in presenza di vizi manifesti.
18. Incostituzionalità del sistema sanzionatorio: La riforma del D.Lgs. n.87/2024 non rispetta i principi di proporzionalità.
19. Mancato contraddittorio preventivo: L'Ente non ha instaurato un contraddittorio prima della notifica dell'intimazione.
20. Mancanza di prova rafforzata: L'Ente non ha fornito documenti che dimostrino la regolarità della notifica e l'interruzione dei termini prescrizionali.
21. Mancanza di prova sui requisiti del Funzionario sottoscrittore: Non è stata fornita prova della legittimazione della dott.ssa Nominativo_1.
22. Incostituzionalità del processo tributario: L'attuale sistema non garantisce un “giusto processo” per il contribuente.
23. Effetto distorsivo per mancata distinzione tra imposta, sanzioni e interessi: L'assenza di distinzione tra le componenti dell'importo richiesto genera un errore nel calcolo del CUT.
24. Decadenza della pretesa per mancato avvio della procedura esecutiva entro il triennio: La pretesa è decaduta per il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge.
25. Illegittimità della notifica da parte di Società_1 SRL: Non è chiaro se questa società sia abilitata alla notifica di atti tributari.
Si è costituito il Comune di Follonica, resistendo al ricorso.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva anzitutto la Corte che il ricorso si caratterizza per la presenza di plurimi motivi inammissibili poiché genericissimi e privi di riferimenti all'atto in esame o incoerenti al tipo di atto o consistenti non nell'affermazione di un vizio dell'atto, bensì nella richiesta, rivolta al giudice, di verificare se un'irregolarità sia presente.
Così il motivo sub 18, con il quale si contesta il sistema sanzionatorio senza peraltro prendere in esame le sanzioni in concreto applicate e richiamando una pronuncia della Corte Suprema (la n. 34909/2024) che in realtà non pone in discussione la costituzionalità della mancata retroattività del nuovo sistema sanzionatorio ma si limita a rilevare un'assenza di motivazione sul punto da parte del giudice d'appello.
Del pari inammissibili per le ragioni dette, i motivi sub 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23 e 25.
Quanto ai motivi sub 1), 20) e 25) si rileva che il Comune di Follonica ha depositato copia della notifica dell'avviso d'accertamento, effettuata attraverso il sistema postale (Poste Italiane) e ricevuta a mani del destinatario in data 12.1.2022, nonché copia della notifica dell'intimazione, effettuata dal Messo
Notificatore del Comune a mani del destinatario in data 24.2.2025, talché sono palesemente infondati i motivi sub 1 e sub 25 (quest'ultimo anche inammissibile come sopra rilevato) .
Quanto ai motivi sub 2, 3 e 21, va rilevato che la Corte di Cassazione con plurime pronunce (pronunce
19327/2024, 31605/2015 tra le altre) ha affermato, relativamente alle cartelle esattoriali, che non è necessaria la sottoscrizione dell'atto, ma solo la sua sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterle, non operando per gli atti della riscossione la regola -prevista per gli atti d'accertamento- della competenza all'emissione riservata al dirigente dell'ufficio o a funzionario da lui delegato. Tale principio in merito all'assenza della sottoscrizione degli atti è stato pur affermato esplicitamente con riferimento agli altri atti della riscossione, tra i quali l' avviso di mora (Cass. 27871/2018), atto questo in tutto corrispondente all' intimazione di pagamento (cfr. Cass. 20476/2025) dal quale differisce solo nominalmente.
Quanto alla legittimazione all'emissione dell'intimazione, nell'atto è espresso chiaramente che ad essa provvide la funzionaria Nominativo_1, “in qualità di Funzionario della Riscossione, a seguito di Nomina del 05/04/2021 della società RU ER srl, incaricata alla riscossione per Conto del
Comune di Follonica” .
Vanno quindi respinti i due motivi.
Vanno parimenti respinti i motivi sub 4), 5) ,9), 11), sul rilievo che l'accertamento esecutivo (che tiene luogo della cartella) fu spedito -per via postale – nel dicembre 2021, quindi entro i 5 anni previsti quale termine decadenziale e non fu, comunque, impugnata;
l'intimazione poi è sopravvenuta ben entro il termine di prescrizione di 5 anni.
Quanto ai motivi sub 6) e 23) , si osserva che -cristallizzata la pretesa portata dalla cartella non impugnata- l'intimazione concerne la medesima cifra portata dall'accertamento, aumentata solo degli oneri di riscossione e dalle spese postali di notifica dell'intimazione stessa. Il motivo è quindi inammissibile, poiché incoerente all'atto impugnato.
Il settimo motivo è infondato, posto che l'atto prodromico -ossia l'avviso d'accertamento esecutivo- era noto alla ricorrente poiché a lei già notificato.
L'ottavo motivo va respinto, sia perché per gli atti della riscossione non è previsto debba indicarsi il responsabile del procedimento (cfr. Cass. n. 1321/2022) sia perché la ricorrente non indica quali difficoltà
o danni tale affermata carenza le abbia recato.
Il decimo motivo va respinto poiché nessuna norma prevede che debba allegare all'intimazione alcun elenco di atti precedenti. È infondato il motivo sub 15, posto che le ragioni dell'intimazioni consistono nell'avviso d'accertamento citato nell'atto, inammissibile il motivo 21° consistente in un'osservazione generalissima incoerente al caso in esame, l'unico atto precedente essendo l'avviso d'accertamento non impugnato.
Va quindi respinto in toto il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso AN la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 300 in favore del
Comune resistente.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Follonica - Largo Felice Cavallotti N. 1 58022 Follonica GR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
RU ER Srl - P.IV 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3910-251124-CPP IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente come in atti
Resistente come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti del Comune di Folllonica ed RU ER s.r.l., l'intimazione di pagamento per l'IMU dell'anno 2016 notificatale a mani proprie.
Deduce a motivi del ricorso:
1. Illegittimità per mancata notifica delle cartelle di pagamento: Le cartelle di pagamento alla base dell'intimazione non risultano notificate, rendendo l'atto inesistente o nullo.
2. Firma a mezzo stampa invalida: L'intimazione non è correttamente sottoscritta e manca la determina dirigenziale che conferisca i poteri al funzionario firmatario.
3. Mancanza di motivazione sulla qualifica del Funzionario della riscossione: Non è chiaro il ruolo della dott.ssa Nominativo_1 e la sua legittimazione come Funzionario della riscossione.
4. Decadenza della pretesa TASI e TARI 2015-2016: La pretesa è decaduta per il superamento del termine quinquennale previsto dalla legge.
5. Violazione dei limiti temporali di riscossione: L'intimazione non rispetta i termini di decadenza e prescrizione previsti dalla normativa.
6. Mancata indicazione di interessi e sanzioni: L'atto non distingue tra imposte, sanzioni e interessi, impedendo la verifica della correttezza della pretesa.
7. Mancata allegazione degli atti prodromici: All'intimazione non sono allegati gli atti presupposti, violando l'obbligo di motivazione.
8. Mancata indicazione del responsabile del procedimento: L'atto non specifica il responsabile del procedimento, rendendolo nullo.
9. Eccepibilità della prescrizione delle cartelle non impugnate: anche se le cartelle fossero notificate, la prescrizione quinquennale potrebbe essere eccepita.
10. Obbligo di allegare la sequenza degli atti: L'Ente avrebbe dovuto fornire l'elenco cronologico degli atti e delle notifiche per dimostrare la legittimità della pretesa.
11. Decadenza e prescrizione di sanzioni e interessi: La riscossione di sanzioni e interessi è soggetta a prescrizione quinquennale.
12. Principio di proporzionalità e abbattimento delle sanzioni: Le sanzioni elevate violano il principio di proporzionalità e giustizia nell'imposizione.
13. Violazione dell'art.53 Cost.: La pretesa non tiene conto della capacità contributiva del ricorrente, risultando incostituzionale.
14. Responsabilità aggravata del Comune e del Funzionario: La pretesa su atti decaduti o prescritti configura un abuso di diritto e responsabilità aggravata.
15. Violazione dello Statuto del contribuente: L'atto non esplicita i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, violando il diritto di difesa.
16. Invalidità parziale dell'intimazione: Qualsiasi vizio delle cartelle sottostanti rende nullo l'intero atto.
17. Obbligo di autotutela: L'Ente avrebbe dovuto ritirare l'atto in presenza di vizi manifesti.
18. Incostituzionalità del sistema sanzionatorio: La riforma del D.Lgs. n.87/2024 non rispetta i principi di proporzionalità.
19. Mancato contraddittorio preventivo: L'Ente non ha instaurato un contraddittorio prima della notifica dell'intimazione.
20. Mancanza di prova rafforzata: L'Ente non ha fornito documenti che dimostrino la regolarità della notifica e l'interruzione dei termini prescrizionali.
21. Mancanza di prova sui requisiti del Funzionario sottoscrittore: Non è stata fornita prova della legittimazione della dott.ssa Nominativo_1.
22. Incostituzionalità del processo tributario: L'attuale sistema non garantisce un “giusto processo” per il contribuente.
23. Effetto distorsivo per mancata distinzione tra imposta, sanzioni e interessi: L'assenza di distinzione tra le componenti dell'importo richiesto genera un errore nel calcolo del CUT.
24. Decadenza della pretesa per mancato avvio della procedura esecutiva entro il triennio: La pretesa è decaduta per il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge.
25. Illegittimità della notifica da parte di Società_1 SRL: Non è chiaro se questa società sia abilitata alla notifica di atti tributari.
Si è costituito il Comune di Follonica, resistendo al ricorso.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva anzitutto la Corte che il ricorso si caratterizza per la presenza di plurimi motivi inammissibili poiché genericissimi e privi di riferimenti all'atto in esame o incoerenti al tipo di atto o consistenti non nell'affermazione di un vizio dell'atto, bensì nella richiesta, rivolta al giudice, di verificare se un'irregolarità sia presente.
Così il motivo sub 18, con il quale si contesta il sistema sanzionatorio senza peraltro prendere in esame le sanzioni in concreto applicate e richiamando una pronuncia della Corte Suprema (la n. 34909/2024) che in realtà non pone in discussione la costituzionalità della mancata retroattività del nuovo sistema sanzionatorio ma si limita a rilevare un'assenza di motivazione sul punto da parte del giudice d'appello.
Del pari inammissibili per le ragioni dette, i motivi sub 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23 e 25.
Quanto ai motivi sub 1), 20) e 25) si rileva che il Comune di Follonica ha depositato copia della notifica dell'avviso d'accertamento, effettuata attraverso il sistema postale (Poste Italiane) e ricevuta a mani del destinatario in data 12.1.2022, nonché copia della notifica dell'intimazione, effettuata dal Messo
Notificatore del Comune a mani del destinatario in data 24.2.2025, talché sono palesemente infondati i motivi sub 1 e sub 25 (quest'ultimo anche inammissibile come sopra rilevato) .
Quanto ai motivi sub 2, 3 e 21, va rilevato che la Corte di Cassazione con plurime pronunce (pronunce
19327/2024, 31605/2015 tra le altre) ha affermato, relativamente alle cartelle esattoriali, che non è necessaria la sottoscrizione dell'atto, ma solo la sua sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterle, non operando per gli atti della riscossione la regola -prevista per gli atti d'accertamento- della competenza all'emissione riservata al dirigente dell'ufficio o a funzionario da lui delegato. Tale principio in merito all'assenza della sottoscrizione degli atti è stato pur affermato esplicitamente con riferimento agli altri atti della riscossione, tra i quali l' avviso di mora (Cass. 27871/2018), atto questo in tutto corrispondente all' intimazione di pagamento (cfr. Cass. 20476/2025) dal quale differisce solo nominalmente.
Quanto alla legittimazione all'emissione dell'intimazione, nell'atto è espresso chiaramente che ad essa provvide la funzionaria Nominativo_1, “in qualità di Funzionario della Riscossione, a seguito di Nomina del 05/04/2021 della società RU ER srl, incaricata alla riscossione per Conto del
Comune di Follonica” .
Vanno quindi respinti i due motivi.
Vanno parimenti respinti i motivi sub 4), 5) ,9), 11), sul rilievo che l'accertamento esecutivo (che tiene luogo della cartella) fu spedito -per via postale – nel dicembre 2021, quindi entro i 5 anni previsti quale termine decadenziale e non fu, comunque, impugnata;
l'intimazione poi è sopravvenuta ben entro il termine di prescrizione di 5 anni.
Quanto ai motivi sub 6) e 23) , si osserva che -cristallizzata la pretesa portata dalla cartella non impugnata- l'intimazione concerne la medesima cifra portata dall'accertamento, aumentata solo degli oneri di riscossione e dalle spese postali di notifica dell'intimazione stessa. Il motivo è quindi inammissibile, poiché incoerente all'atto impugnato.
Il settimo motivo è infondato, posto che l'atto prodromico -ossia l'avviso d'accertamento esecutivo- era noto alla ricorrente poiché a lei già notificato.
L'ottavo motivo va respinto, sia perché per gli atti della riscossione non è previsto debba indicarsi il responsabile del procedimento (cfr. Cass. n. 1321/2022) sia perché la ricorrente non indica quali difficoltà
o danni tale affermata carenza le abbia recato.
Il decimo motivo va respinto poiché nessuna norma prevede che debba allegare all'intimazione alcun elenco di atti precedenti. È infondato il motivo sub 15, posto che le ragioni dell'intimazioni consistono nell'avviso d'accertamento citato nell'atto, inammissibile il motivo 21° consistente in un'osservazione generalissima incoerente al caso in esame, l'unico atto precedente essendo l'avviso d'accertamento non impugnato.
Va quindi respinto in toto il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso AN la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 300 in favore del
Comune resistente.