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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7543 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 43880/2024
TRA
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 09/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per ASSOCIAZIONE nessuno compare sino ad ore 11.50. Parte_1
Per 'avv. MININNO ROSSANA, con il dr. Roberto Magnano, procuratore Controparte_1
speciale della società, giusta procura già in atti.
E' altresì presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita la difesa di parte convenuta alla discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DRESDA Parte_1 P.IVA_1
MAURIZIO, elettivamente domiciliata in VIA F BARACCA 159 85100 POTENZA, presso il difensore avv. DRESDA MAURIZIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MININNO ROSSANA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FRANZINI DANIELE;
elettivamente domiciliata in Via Antonio Stradivari 20131 Milano, presso il difensore avv. MININNO ROSSANA
CONVENUTA
CONCLUSIONI: parte convenuta ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso (rectius, atto di citazione) depositato in data 9 dicembre 2025 Parte_1 si è opposta al decreto ingiuntivo n. 14436/2024 emesso dal Tribunale di
[...]
Milano in data 16 ottobre 2024 eccependo:
2 - l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma;
- l'omessa mediazione;
- l'illegittimità dell'azione monitoria per violazione dell'art. 1454 c.c. e per lesione del principio di buona fede contrattuale ex artt. 1375 e 1175 c.c.
Si è costituita chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione, all'udienza odierna la causa è stata decisa, all'esito di discussione orale da parte della sola difesa dell'opposta, non essendo comparso nessuno per l'opponente.
Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”1.
Nel caso di specie, in primo luogo l'eccezione di incompetenza svolta dalla opponente deve essere dichiarata generica oltre che inammissibile.
Inammissibile poiché per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “l'eccezione di
3 incompetenza per territorio derogabile nelle cause relative a obbligazioni deve essere svolta dal convenuto contestando entro il termine di decadenza stabilito dall'art. 38 c.p.c. la competenza del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti sia generali stabiliti nell'art. 18 e 19 c.p.c. sia speciali previsti nell'art. 20 c.p.c., dovendo, altrimenti la competenza del giudice adito ritenersi radicata con riferimento ad uno dei fori non contestati” (v. fra le molte Cass. 16.6.2011 n. 13202;
Cass. 22.11.2007 n. 24277; Cass. 10.9.2007 n. 19012) e nel caso di specie, l'eccezione non risulta proposta in modo completo.
Del pari infondata è la “improcedibilità azione monitoria per omessa procedura di mediazione” atteso che la materia oggetto del presente procedimento è la fornitura di capacità trasmissiva a favore dei soggetti assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio digitale terrestre in ambito locale, materia non coincidente con alcuna di quelle indicate dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010.
Venendo al merito, la pretesa creditoria non è stata in alcun modo contestata né nell'an, né nel quantum, limitandosi la difesa di ad eccepire la Parte_1
violazione del principio di buona fede, senza dar prova di aver provveduto ad alcun pagamento, motivo per cui il credito deve ritenersi provato ex art. 115 c.p.c.
Con la conseguenza che l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo n. 14436/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 16.10.2024 deve essere integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota spese, ai sensi del D.M.
55/2014.
Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte inducono, anzi, questo Tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma
III, c.p.c.
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di
4 Piacenza 22 novembre 2010; Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di proporre una eccezione di incompetenza territoriale del tutto generica ed inammissibile, nonché di evidenziare inadempimenti e comportamenti scorretti della opposta, senza la produzione di documenti rilevanti o la formulazione di istanze istruttorie specifiche, ed omettendo persino di presenziare all'odierna udienza senza giustificato motivo, costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi – quantomeno – di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso al criterio equitativo liquidandolo nel 10% delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma e dichiara il decreto ingiuntivo n. 14436/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 16.10.2024 definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.; Co
3. condanna la a rifondere alla le spese di lite Parte_1 CP_1
sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.433,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre a c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge;
5
4. condanna a pagare alla la somma di € 843,00 Parte_1 Controparte_1
ex art. 96 comma III c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 09/10/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1743 del
26/01/2007.
VERBALE DELLA CAUSA N. 43880/2024
TRA
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 09/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per ASSOCIAZIONE nessuno compare sino ad ore 11.50. Parte_1
Per 'avv. MININNO ROSSANA, con il dr. Roberto Magnano, procuratore Controparte_1
speciale della società, giusta procura già in atti.
E' altresì presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita la difesa di parte convenuta alla discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DRESDA Parte_1 P.IVA_1
MAURIZIO, elettivamente domiciliata in VIA F BARACCA 159 85100 POTENZA, presso il difensore avv. DRESDA MAURIZIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MININNO ROSSANA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FRANZINI DANIELE;
elettivamente domiciliata in Via Antonio Stradivari 20131 Milano, presso il difensore avv. MININNO ROSSANA
CONVENUTA
CONCLUSIONI: parte convenuta ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso (rectius, atto di citazione) depositato in data 9 dicembre 2025 Parte_1 si è opposta al decreto ingiuntivo n. 14436/2024 emesso dal Tribunale di
[...]
Milano in data 16 ottobre 2024 eccependo:
2 - l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma;
- l'omessa mediazione;
- l'illegittimità dell'azione monitoria per violazione dell'art. 1454 c.c. e per lesione del principio di buona fede contrattuale ex artt. 1375 e 1175 c.c.
Si è costituita chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione, all'udienza odierna la causa è stata decisa, all'esito di discussione orale da parte della sola difesa dell'opposta, non essendo comparso nessuno per l'opponente.
Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”1.
Nel caso di specie, in primo luogo l'eccezione di incompetenza svolta dalla opponente deve essere dichiarata generica oltre che inammissibile.
Inammissibile poiché per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “l'eccezione di
3 incompetenza per territorio derogabile nelle cause relative a obbligazioni deve essere svolta dal convenuto contestando entro il termine di decadenza stabilito dall'art. 38 c.p.c. la competenza del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti sia generali stabiliti nell'art. 18 e 19 c.p.c. sia speciali previsti nell'art. 20 c.p.c., dovendo, altrimenti la competenza del giudice adito ritenersi radicata con riferimento ad uno dei fori non contestati” (v. fra le molte Cass. 16.6.2011 n. 13202;
Cass. 22.11.2007 n. 24277; Cass. 10.9.2007 n. 19012) e nel caso di specie, l'eccezione non risulta proposta in modo completo.
Del pari infondata è la “improcedibilità azione monitoria per omessa procedura di mediazione” atteso che la materia oggetto del presente procedimento è la fornitura di capacità trasmissiva a favore dei soggetti assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio digitale terrestre in ambito locale, materia non coincidente con alcuna di quelle indicate dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010.
Venendo al merito, la pretesa creditoria non è stata in alcun modo contestata né nell'an, né nel quantum, limitandosi la difesa di ad eccepire la Parte_1
violazione del principio di buona fede, senza dar prova di aver provveduto ad alcun pagamento, motivo per cui il credito deve ritenersi provato ex art. 115 c.p.c.
Con la conseguenza che l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo n. 14436/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 16.10.2024 deve essere integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota spese, ai sensi del D.M.
55/2014.
Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte inducono, anzi, questo Tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma
III, c.p.c.
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di
4 Piacenza 22 novembre 2010; Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di proporre una eccezione di incompetenza territoriale del tutto generica ed inammissibile, nonché di evidenziare inadempimenti e comportamenti scorretti della opposta, senza la produzione di documenti rilevanti o la formulazione di istanze istruttorie specifiche, ed omettendo persino di presenziare all'odierna udienza senza giustificato motivo, costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi – quantomeno – di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso al criterio equitativo liquidandolo nel 10% delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma e dichiara il decreto ingiuntivo n. 14436/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 16.10.2024 definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.; Co
3. condanna la a rifondere alla le spese di lite Parte_1 CP_1
sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.433,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre a c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge;
5
4. condanna a pagare alla la somma di € 843,00 Parte_1 Controparte_1
ex art. 96 comma III c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 09/10/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1743 del
26/01/2007.