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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2024, n. 39665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39665 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Luca Ramacci udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituo Procuratore generale, SE Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del ricorso. udito per l'imputato l'avv. Luca Zaia, che ha concluso chiedendo accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39665 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 febbraio 2024, il Tribunale del Riesame di Messina rigettava l'appello cautelare reale proposto nell'interesse di SE CA avverso l'ordinanza del 19 ottobre 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato l'istanza di dissequestro dell'area sita nel Comune di Lipari, località Vallone Bianco, censita al foglio di mappa 21, comprendente varie particelle, tra cui la n. 247, essendo stato il sequestrodisposto in relazione ai reati di disastro ambientale, violazione delle normative paesaggistiche ed edilizie, deturpamento delle bellezze naturali e deposito incontrollato di rifiuti. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale peloritano, CA ha proposto, tramite i suoi difensori di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che nella particella n. 247 su cui insiste il centro recupero e messa in riserva R13 e R5 non è stata mai eseguita alcuna attività di cava, né tantomeno la lavorazione del materiale pomiceo proveniente dal fronte di cava ubicato nella particella n. 400, non avendo la lunga attività di indagine fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'accusa di esercizio abusivo di attività estrattiva di cava sulla particella n. 247, ovvero il compimento delle operazioni funzionali alla commercializzazione del materiale illecitamente estratto. Sulla particella n. 247, che non costituisce affatto la base logistica per la presunta attività illecita, CA ha sempre legittimamente esercitato l'attività di recupero inerti e messa unico in riserva R13 ed R5, centro autorizzato nel circondario delle Isole Eolie. Il dissequestro di tale particella gioverebbe quindi alla salvaguardia del territorio delle Eolie, attualmente prive di un centro autorizzato per la messa in riserva degli inerti edili e quindi falcidiate da numerosi depositi illeciti di sfabbricidi. Con il secondo motivo, si contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui un eventuale dissequestro non consentirebbe la ripresa dell'attività di recupero degli inerti in assenza di una revoca della sospensione da parte dell'Autorità amministrativa, non essendosi considerato che, in data 16 ottobre 2023, CA ha trasmesso alla Città metropolitana di Messina la comunicazione di avvenuta ottemperanza delle prescrizioni imposte, restando l'ente amministrativo solo in attesa di un pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. Con il terzo motivo, si censura l'ulteriore passaggio argomentativo, secondo cui l'area in questione costituiva luogo di stoccaggio incontrollato di rifiuti, non essendo stato rinvenuto sulla particella n. 247 alcun materiale qualificabile come rifiuto pericoloso o non pericoloso, ma solo materiale sabbioso proveniente dalla frantumazione di materiale inerte derivante da demolizioni e scavi, che, in quanto tali, la ditta CA è pienamente autorizzata a ricevere e a commercializzare. 2 v Ilquarto motivo è infine dedicato all'omessa considerazione dell'assenza di pericoli di crolli, pericoli ritenuti invece sussistenti dal G.I.P. sulla scorta delle apodittiche conclusioni dei consulenti del P.M., i quali non si sono mai recati sui luoghi, per cui essi si sono limitati ad affermazioni ipotetiche e congetturali, essendo invece emerso che la particella n. 247 non è esposta al rischio di frane. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Ciò posto, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di conferma del rigetto da parte del G.I.P. dell'istanza di dissequestro. 2.1. In particolare, nel confrontarsi con le obiezioni difensive, i giudici della impugnazione cautelare hanno richiamato gli accertamenti compiuti dai Carabinieri della Stazione di Lipari, da cui è emerso che CA, autorizzato sin dal 2000 a esercitare attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, in realtà svolgeva anche attività di estrazione illecita di materiale pomiceo, prelevando tale materiale dai costoni delle colline presenti sul sito in sequestro. Tale attività veniva svolta con mezzi della ditta dell'indagato ed è stata effettuata sull'intera area sottoposta a sequestro preventivo, suddivisa in terreni in larga parte demaniali, in parte di proprietà di terzo e in parte di proprietà di CA, come appunto quello di cui alla particella n. 247, che permette l'accesso all'intera area, garantendo il passaggio degli autocarri contenenti il materiale pomiceo da una zona all'altra, prima di essere lavorato per la sua commercializzazione. IL. Lo spazio in questione, come emerso dai rilievi effettuati dalla P.G. e dalla nota dell'ARPA del 20 luglio 2023, era caratterizzato dalla presenza di pareti di scavo della pomice completamente verticalizzate, da cui erano in atto fenomeni di scivolamento di materiale pulverulento, avendo da ciò i giudici del riesame tratto il convincimento che la particella n. 247 aveva una funzione prodromica ed essenziale per lo svolgimento dell'attività illecita, rappresentando non solo l'unico punto di passaggio per l'accesso degli autocarri contenenti il materiale pomiceo, ma anche un sito fondamentale per la lavorazione della pietra pomice, insistendo su di essa l'impianto al servizio dell'estrazione non autorizzata, attività questa che ha comportato l'esportazione di 42.797,87 metri cubi di materiale pomiceo, cagionando un danno ambientale macroscopico, consistente nella distruzione dell'ecosistema della "macchia mediterranea", nella degradazione del suolo e nella distruzione o alterazione dell'habitat della fauna presente in loco. Dunque, a prescindere da ogni approfondimento circa l'esistenza di eventuali pericoli di crollo (pericoli non compiutamente accertati dai consulenti del P.M., ma comunque non da escludere per le peculiari condizioni del sito, in ragione dell'assenza di coperture vegetali e delle pendenze prossime a 75°-85°), il Tribunale del Riesame ha ritenuto persistente l'esigenza di mantenere il sequestro anche della particella n. 247, stante la necessità di fronteggiare il pericolo di reiterazione dei gravi reati ambientali contestati, essendosi a ciò aggiunto, da un lato, che risulta allo stato sospesa dalla competente Autorità amministrativa, con nota del 7 agosto 2023, l'attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti, e, dall'altro, che l'area in questione costituiva luogo di stoccaggio incontrollato dei rifiuti, atteso che i vari sopralluoghi effettuati dalla P.G. e dalla VI Direzione Ambiente della Città metropolitana di Messina hanno constatato il rinvenimento, sul sito in questione, di una barca in vetroresina, di una botte in legno, di sanitari per wc (lavabo e bidet), di un serbatoio in plastica, nonché di 'diversi cumuli di rifiuti costituiti da materiali derivanti da demolizioni misti a materiale pomiceo. 2.2. Orbene, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere ulteriormente sviluppati nell'evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata rispetto alla necessità del permanere del vincolo reale anche sulla particella n. 247, in quanto sorretto da considerazioni razionali e non distoniche con le acquisizioni investigative allo stato disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che invero, oltre a sollecitare valutazioni di fatto estranee al perimetro del giudizio di legittimità, si muovono sostanzialmente nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di CA deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10.07.2024
udita la relazione svolta dal Presidente Luca Ramacci udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituo Procuratore generale, SE Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del ricorso. udito per l'imputato l'avv. Luca Zaia, che ha concluso chiedendo accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39665 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 febbraio 2024, il Tribunale del Riesame di Messina rigettava l'appello cautelare reale proposto nell'interesse di SE CA avverso l'ordinanza del 19 ottobre 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato l'istanza di dissequestro dell'area sita nel Comune di Lipari, località Vallone Bianco, censita al foglio di mappa 21, comprendente varie particelle, tra cui la n. 247, essendo stato il sequestrodisposto in relazione ai reati di disastro ambientale, violazione delle normative paesaggistiche ed edilizie, deturpamento delle bellezze naturali e deposito incontrollato di rifiuti. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale peloritano, CA ha proposto, tramite i suoi difensori di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che nella particella n. 247 su cui insiste il centro recupero e messa in riserva R13 e R5 non è stata mai eseguita alcuna attività di cava, né tantomeno la lavorazione del materiale pomiceo proveniente dal fronte di cava ubicato nella particella n. 400, non avendo la lunga attività di indagine fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'accusa di esercizio abusivo di attività estrattiva di cava sulla particella n. 247, ovvero il compimento delle operazioni funzionali alla commercializzazione del materiale illecitamente estratto. Sulla particella n. 247, che non costituisce affatto la base logistica per la presunta attività illecita, CA ha sempre legittimamente esercitato l'attività di recupero inerti e messa unico in riserva R13 ed R5, centro autorizzato nel circondario delle Isole Eolie. Il dissequestro di tale particella gioverebbe quindi alla salvaguardia del territorio delle Eolie, attualmente prive di un centro autorizzato per la messa in riserva degli inerti edili e quindi falcidiate da numerosi depositi illeciti di sfabbricidi. Con il secondo motivo, si contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui un eventuale dissequestro non consentirebbe la ripresa dell'attività di recupero degli inerti in assenza di una revoca della sospensione da parte dell'Autorità amministrativa, non essendosi considerato che, in data 16 ottobre 2023, CA ha trasmesso alla Città metropolitana di Messina la comunicazione di avvenuta ottemperanza delle prescrizioni imposte, restando l'ente amministrativo solo in attesa di un pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. Con il terzo motivo, si censura l'ulteriore passaggio argomentativo, secondo cui l'area in questione costituiva luogo di stoccaggio incontrollato di rifiuti, non essendo stato rinvenuto sulla particella n. 247 alcun materiale qualificabile come rifiuto pericoloso o non pericoloso, ma solo materiale sabbioso proveniente dalla frantumazione di materiale inerte derivante da demolizioni e scavi, che, in quanto tali, la ditta CA è pienamente autorizzata a ricevere e a commercializzare. 2 v Ilquarto motivo è infine dedicato all'omessa considerazione dell'assenza di pericoli di crolli, pericoli ritenuti invece sussistenti dal G.I.P. sulla scorta delle apodittiche conclusioni dei consulenti del P.M., i quali non si sono mai recati sui luoghi, per cui essi si sono limitati ad affermazioni ipotetiche e congetturali, essendo invece emerso che la particella n. 247 non è esposta al rischio di frane. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Ciò posto, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di conferma del rigetto da parte del G.I.P. dell'istanza di dissequestro. 2.1. In particolare, nel confrontarsi con le obiezioni difensive, i giudici della impugnazione cautelare hanno richiamato gli accertamenti compiuti dai Carabinieri della Stazione di Lipari, da cui è emerso che CA, autorizzato sin dal 2000 a esercitare attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, in realtà svolgeva anche attività di estrazione illecita di materiale pomiceo, prelevando tale materiale dai costoni delle colline presenti sul sito in sequestro. Tale attività veniva svolta con mezzi della ditta dell'indagato ed è stata effettuata sull'intera area sottoposta a sequestro preventivo, suddivisa in terreni in larga parte demaniali, in parte di proprietà di terzo e in parte di proprietà di CA, come appunto quello di cui alla particella n. 247, che permette l'accesso all'intera area, garantendo il passaggio degli autocarri contenenti il materiale pomiceo da una zona all'altra, prima di essere lavorato per la sua commercializzazione. IL. Lo spazio in questione, come emerso dai rilievi effettuati dalla P.G. e dalla nota dell'ARPA del 20 luglio 2023, era caratterizzato dalla presenza di pareti di scavo della pomice completamente verticalizzate, da cui erano in atto fenomeni di scivolamento di materiale pulverulento, avendo da ciò i giudici del riesame tratto il convincimento che la particella n. 247 aveva una funzione prodromica ed essenziale per lo svolgimento dell'attività illecita, rappresentando non solo l'unico punto di passaggio per l'accesso degli autocarri contenenti il materiale pomiceo, ma anche un sito fondamentale per la lavorazione della pietra pomice, insistendo su di essa l'impianto al servizio dell'estrazione non autorizzata, attività questa che ha comportato l'esportazione di 42.797,87 metri cubi di materiale pomiceo, cagionando un danno ambientale macroscopico, consistente nella distruzione dell'ecosistema della "macchia mediterranea", nella degradazione del suolo e nella distruzione o alterazione dell'habitat della fauna presente in loco. Dunque, a prescindere da ogni approfondimento circa l'esistenza di eventuali pericoli di crollo (pericoli non compiutamente accertati dai consulenti del P.M., ma comunque non da escludere per le peculiari condizioni del sito, in ragione dell'assenza di coperture vegetali e delle pendenze prossime a 75°-85°), il Tribunale del Riesame ha ritenuto persistente l'esigenza di mantenere il sequestro anche della particella n. 247, stante la necessità di fronteggiare il pericolo di reiterazione dei gravi reati ambientali contestati, essendosi a ciò aggiunto, da un lato, che risulta allo stato sospesa dalla competente Autorità amministrativa, con nota del 7 agosto 2023, l'attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti, e, dall'altro, che l'area in questione costituiva luogo di stoccaggio incontrollato dei rifiuti, atteso che i vari sopralluoghi effettuati dalla P.G. e dalla VI Direzione Ambiente della Città metropolitana di Messina hanno constatato il rinvenimento, sul sito in questione, di una barca in vetroresina, di una botte in legno, di sanitari per wc (lavabo e bidet), di un serbatoio in plastica, nonché di 'diversi cumuli di rifiuti costituiti da materiali derivanti da demolizioni misti a materiale pomiceo. 2.2. Orbene, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere ulteriormente sviluppati nell'evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata rispetto alla necessità del permanere del vincolo reale anche sulla particella n. 247, in quanto sorretto da considerazioni razionali e non distoniche con le acquisizioni investigative allo stato disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che invero, oltre a sollecitare valutazioni di fatto estranee al perimetro del giudizio di legittimità, si muovono sostanzialmente nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di CA deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10.07.2024