Articolo 5 della Legge 17 novembre 1978, n. 715
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 dicembre 1978
Art. 5.
Fino all'attuazione del nuovo ordinamento del personale, nei confronti dei dipendenti dello Stato indicati nella presente legge, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza si considera la base pensionabile vigente al 31 dicembre 1977.
Per la liquidazione dell'indennita' di buonuscita di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , nonche' dell'indennita' di licenziamento di cui all' articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 , e successive modificazioni, si considera la retribuzione computabile con la esclusione dell'acconto di L. 10.000 di cui all'articolo 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1978